INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo alla Licenza Prefettizia ex art. 134 del R.D. n. 773/1931 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionalefinanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
c. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il requisito di cui al precedente art. 7.3 lett. a), deve essere posseduti per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo o da una delle consorziate esecutrici;
d. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito di cui al precedente art. 7.3 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo e/o da tutte delle consorziate esecutrici.
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Samples: Service Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. 1. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 .
2. Il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società o da tutte le consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e tecnico- professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli relativi alla disponibilità delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzioconsorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
4. Il requisito di cui al precedente punto 7.3, lett. e) deve essere posseduto dal consorzio oppure dalle consorziate esecutrici.
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Samples: Gara Per l'Affidamento Del Servizio Di Ristorazione Scolastica
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. ba) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. .
a. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionaleprofessionale di cui ai punti 7.2. b) e 7.3. c), (lotti 1- 9), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spenderefar ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per il solo lotto 9, il requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. d) (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015) è posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione; a tal fine dovranno quindi essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione.
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Samples: Accordo Quadro
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: . I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere possedutirelativi all’iscrizione: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (Persone Giuridiche) di cui al punto 7.1 lett. ba); - all’ordine dei “Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”, con esperienza almeno triennale nel settore di attività oggetto di gara. (in caso di Persone Fisiche cui la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento delle attività oggetto di gara, l’iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. ca); - nei registri/ordini/albi da specificare (in caso di Altro Operatore avente natura giuridica diversa rispetto ai casi sopra indicati, relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo ma abilitato allo svolgimento delle attività oggetto di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito gara) di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. a); I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionaleprofessionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti Requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. idoneità professionale Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate dai consorziati indicati come esecutrici. Il requisito esecutori; Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale I consorzi di cui al punto 7.1 lettall’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito Per i consorzi di cui al punto 7.1 all’articolo 65, comma 2, lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I Codice, i requisiti di capacità economica tecnica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono sono computati cumulativamente in capo al consorzio.consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione
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Samples: Grant Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Registro delle Imprese presso la Camera di commercio industriaCommercio Industria, artigianato Artigianato e agricoltura Agricoltura per l’attività inerente la gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente all’oggetto medesimo di cui al punto 7.1 lett. b6.1 lett.a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 6.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: . Consorzi di cooperative e di imprese artigiane I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. aordine generale e idoneità professionale punti a1) e a2) devono essere posseduti: - posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i consorzi quali concorre; in tal caso i requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il Consorzio concorre. I requisiti di società capacità economica e finanziaria, di professionisti capacità tecniche e professionali e di società attestazione SOA devono essere posseduti dal Consorzio ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Consorzi stabili I requisiti di ingegneriaordine generale e idoneità professionale punti a1) e a2) devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i consorzi di professionisti, quali concorre; in tal caso i requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneper i quali il Consorzio concorre. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti dal consorzio in capo al Consorzio, che può spendere, spendere oltre ai i propri requisiti, requisisti anche quelli delle consorziate esecutrici e, e mediante avvalimento, avvalimento quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono cumulativamente computati cumulativamente in capo al consorzio, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Il requisito di attestazione SOA deve essere posseduto dal Consorzio stesso ai sensi dell’art. 94 del DPR 207/2010.
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Samples: Servizio Di Manutenzione E Gestione Impianti Elevatori
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. ba) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è b deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici8; I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 lett. c) nonché tecnica e professionaleprofessionale 13 di cui al punto 7.3 lett. d), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli relativi alla disponibilità delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzioconsorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Accordo Quadro
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett6.1. blettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate dai consorziati indicati come esecutriciesecutori. Il requisito di cui al punto 7.1 6.1 lettera b) deve essere posseduto dai soggetti che eseguono la prestazione principale per cui le licenze sono richieste e come meglio descritto al predetto par. 6.1. lett. cb), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità capacitm economica e finanziaria finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’artdevono essere posseduti:
1. 47 per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilitm delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 23 di 60 consorzio. Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformitm del proprio sistema di gestione della qualitm alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è attestato e verificato in relazione:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attivitm oggetto dell’appalto.
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Samples: Servizio Di Notifica
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. (VALIDE PER ENTRAMBI I consorzi stabili LOTTI) I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle società da tutte le consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 esecutrici del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneservizio. I requisiti di capacità economica idoneità tecnica e finanziaria nonché tecnica dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codicec), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal consorzio Xxxxxx. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che può spendereciò costituisca subappalto, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo al consorzioai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Accordo Quadro
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett6.1. blettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate dai consorziati indicati come esecutriciesecutori. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c)capacitm tecnica e professionale, relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d6.3 lett b), deve essere posseduto:
a) relativo all’abilitazione per i consorzi di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 45, comma 2 lett. eb) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. fe c) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilitm delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spenderefar ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformitm del proprio sistema di gestione della qualitm di cui al punto 6.3 lett. c) alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è attestato e verificato in relazione:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attivitm oggetto dell’appalto.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett6.1. blettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono consorziati indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneesecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché capacitm tecnica e professionaleprofessionale di cui al precedente punto 6.3 lettera b), ai sensi dell’artdevono essere posseduti:
1. 47 per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilitm delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I requisiti relativi al possesso di una valutazione di conformitm del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, al possesso di certificazione di qualitm conforme alle norme europee UNI ISO 9001 di cui al precedente punto 6.3 lettere c) e d) sono attestati e verificati in relazione:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attivitm oggetto dell’appalto.
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Samples: Public Procurement Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett6.1. blettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono consorziati indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneesecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’artdevono essere posseduti:
1. 47 per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I requisiti relativi al possesso delle certificazioni di cui all’art. 87 del codice sono attestati e verificati in relazione:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 . Il requisito relativo di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli relativi alla disponibilità delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzioconsorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto;
c. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Servizio Per La Gestione, Progettazione E Monitoraggio Ambientale
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: . I requisiti del D.M. n. 263/2016 di ordine generale di cui al precedente punto 7.1 lett. a6) Requisiti generali, devono essere posseduti: - per sussistere in capo a tutti i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 soggetti del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decretoraggruppamento. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. ba) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di cui al punto 7.2 lett. a), i requisiti di capacità tecnica e professionaleprofessionale di cui al punto 7.3 lett. a), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio che può spenderemedesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, oltre ai propri requisiticomma 2, anche quelli lett. c) e 46, comma 1, lett. f del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate designate come esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle imprese consorziate non esecutriciindicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. Il requisito relativo ai lavori di efficientamento di cui al punto 7.4 lett. a) – attestazione SOA OS 30 o OG 11 per classifica adeguata, deve essere soddisfatto da ciascun partecipante al raggruppamento. E’ ammesso l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento. Anche nel caso di partecipazione in consorzio, i quali vengono computati cumulativamente concorrenti sono tenuti ad individuare e designare nominalmente in capo sede di offerta il/i soggetto/i a cui verrà demandata la progettazione degli interventi di efficientamento e di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti oggetto di concessione di cui al consorziopunto 7.5 lett. a) Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di gara (art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, se già costituito, rispetto all’atto di costituzione) fatte salve le ipotesi di cui all’art. 95, del D.Lgs. 159/2011 ed ai commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) sono consentite modifiche nei limiti di cui all’art. 48 comma 7bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si intendono richiamate le ulteriori disposizioni vigenti di legge.
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Samples: Concessione Per Servizi Pubblici
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: . I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto paragrafo 7.1 “Requisiti di Idoneità”, lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneriaposseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. consorziate/consorziande o GEIE;
b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici. Il requisito di esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazionequesta abbia soggettività giuridica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett6.1. blettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono consorziati indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneesecutori. I requisiti di capacità capacitm economica e finanziaria finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’artdevono essere posseduti:
1. 47 per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilitm delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I requisiti di cui al punto 6.3 lettere c) ed e) sono attestati e verificati in relazione:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attivitm oggetto dell’appalto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Cyber Threat Intelligence
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 8.1 lett. ba) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso dell’iscrizione IVASS di cui al punto 7.1 8.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneconsorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplinary Regulations for Open Procedure for the Assignment of Insurance Services
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: . I requisiti del D.M. n. 263/2016 consorzi di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneriaall'articolo 45, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisticomma 2, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. lettere b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti del Codice - questi ultimi laddove non li eseguano con la propria struttura - eseguono i lavori tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Qualora nel gruppo caso di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione consorzio di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 45, comma 2, lett. ec) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti del Codice non vengano indicate le consorziate si riterrà che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneil Consorzio parteciperà in proprio. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli relativi alla disponibilità delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzioconsorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; I consorzi eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. Relativamente ai requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, per la quota parte di esecuzione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai sensi dell’artpunti 7.2 e 7.3, lett. 47 a), devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. I requisiti relativi al possesso di certificazioni di qualità di cui al punto 7.3, lett. b), devono essere posseduti posseduti:
a) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
b) dal consorzio che può spendereConsorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, oltre ai propri requisiticomma 2, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorziolett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett6.1. blettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono consorziati indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneesecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’artdevono essere posseduti:
1. 47 per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I requisiti relativi alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015 sono attestati e verificati in relazione: Bandoff
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto.
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Samples: Gara Di Appalto
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio tra società cooperative di seguito indicati: I requisiti produzione e lavoro costituite a norma della legge 25.6.1909 n. 422 e del D.M. d. lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 263/2016 1577, dal Consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8.8.1985 n. 443 (art. 45 comma 2 lettera b) e dal Consorzio stabile, nonché dalle imprese consorziate designate per l’esecuzione dei lavori. Il requisito di idoneità rappresentato dalla iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve precedente paragrafo 5.2 dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle società o da tutte le consorziate indicate come esecutriciesecutrici del servizio. Il requisito Queste ultime devono essere in possesso dell’iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della fascia di classificazione di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneparagrafo 5.2. I requisiti economici finanziari e tecnici:
a) fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di capacità economica € 1.400.000,00 (IVA esclusa);
b) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di € 1.200.000,00 (IVA esclusa);
c) patrimonio netto positivo; indice di indebitamento di valore percentuale non superiore al 75%; indice di liquidità di valore maggiore ad 1;
d) esecuzione di un servizio analogo (servizio di punta);
e) “possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità ala norma UNI EN ISO 9001: 2015”
1) in caso di consorzio tra società cooperative di produzione e finanziaria nonché tecnica lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909 n. 422 e professionaledel d. lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 1577, ai sensi dell’artdal Consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8.8.1985 n. 443 (art. 47 45 comma 2 lettera b del Codicecodice), devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente direttamente in capo al consorzioConsorzio medesimo;
2) in caso di consorzio stabile (art. 45 comma 2 lettera c del codice) in capo ai singoli consorziati come previsto dall’art. 47 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
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Samples: Service Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23.06.2004 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo alla certificazione del Sistema di cui Qualità previsto al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d7.3 lett b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneconsorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto paragrafo 7.1 “Requisiti di idoneità” lett. ba) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionaleprofessionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti in relazione ai requisiti di cui all’art. 7.3 lettera d) ed f), si applicano le disposizioni normative di cui all’art. 47 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’art. 47 del Codice, per i consorzi stabili costituiti da meno di cinque anni, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando e posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
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Samples: Public Private Partnership Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto paragrafo 7.1 “Requisiti di Idoneità”, lett. a) e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 112 del Codice di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di Idoneità”, lett. b) deve devono essere posseduto posseduti dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, nonché il requisito relativo al possesso dell’autorizzazione dell’IVASS, (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) del MISE o del CIPE all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa di cui al precedente punto 7.1 lett. b) deve 8.1, devono essere posseduto posseduti dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c)capacità tecnica e professionale, relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale8.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono deve essere posseduti posseduto:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio che può spenderemedesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, oltre ai propri requisiticomma 2 lett. c) del Codice, anche quelli delle consorziate esecutrici ela sussistenza dei requisiti è valutata, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. ba) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. cb deve essere soddisfatto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, ciascuna in relazione alla situazione in cui versa rispetto a quanto prescritto dalle lettere b1), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. db2) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 e b3) del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. requisito.
a. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spenderefar ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 27001:2013 o ISO 27001:2014 o ISO 27001:2017) è posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno le attività per le quali è necessaria la certificazione; a tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione. Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. e) (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015) è posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione; a tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione.
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Samples: Accordo Quadro
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto paragrafo 7.1 “Requisiti di idoneità” lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di Idoneità”, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta (“e” Lotto 1 – “b” Lotto 2), fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori. I requisiti di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di Idoneità”, lett. c) e dalle società lett.d) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d.
a) relativo all’abilitazione per i consorzi di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 45, comma 2 lett. eb) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Service Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett8.2.1. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria .nanziaria nonché tecnica e professionalepronessionale, ai sensi dell’art. 47 del CodiceXxxxxx, devono essere posseduti posseduti: per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Il possesso dei requisiti di idoneità pronessionale e di capacità economico-.nanziaria e tecniche e pronessionali dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A (idoneità pronessionale) punti 1) e 2); lettera B (capacità economico .nanziaria) punti 2a); lettera C (capacità tecniche e pronessionali), punto 1b.), di cui all’articolo 12 del presente Disciplinare.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito di cui alla lett.a) relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono consorziati indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazioneesecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’artdi cui alle lett. 47 b) e c) devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Il requisito di cui alla lett. d) relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 sono attestati e verificati in relazione:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto.
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Samples: Disciplinary Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. b) Paragrafo “14.2 Requisiti di idoneità” deve essere posseduto dal consorzio e dalle società da tutte le consorziate eventualmente indicate come esecutrici. Il requisito in sede di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazionegara. I requisiti “Requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale”, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti: a.per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che può spenderequelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono che sono computati cumulativamente in capo al consorzioconsorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b.per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E Manutenzione Della Segnaletica Luminosa
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio tra società cooperative di seguito indicati: I requisiti produzione e lavoro costituite a norma della legge 25.6.1909 n. 422 e del D.M. d. lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 263/2016 1577, dal Consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8.8.1985 n. 443 (art. 45 comma 2 lettera b) e dal Consorzio stabile, nonché dalle imprese consorziate designate per l’esecuzione dei servizi. Il requisito di idoneità rappresentato dalla iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui al punto 7.1 lett. precedente paragrafo 4.1 lettera a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve dovrà essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio I requisiti economici finanziari e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito tecnici:
a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore al doppio dell’importo a base di gara e quindi pari ad € 2.220.000,00;
b) Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. dall'art 3 lettera vvv) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle predette classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. Dovranno essere posseduti valutati:
1) in caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909 n. 422 e del d. lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 1577, dal consorzio che può spendereConsorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8.8.1985 n. 443 (art. 45 comma 2 lettera b del codice), oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente direttamente in capo al consorzioConsorzio medesimo;
2) in caso di consorzio stabile (art. 45 comma 2 lettera c del codice) in capo ai singoli consorziati come previsto dall’art. 47 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: . I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industriaCommercio Industria, artigianato Artigianato e agricoltura Agricoltura e all’ abilitazione all’ esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura assicurativa relativa al lotto per cui il concorrente intende concorrere, di cui al punto 7.1 all’art. 6 lett. .
a) e b) deve devono essere posseduto posseduti dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionaleorganizzativa di cui agli artt. 7 e 8 devono essere posseduti, ai sensi dell’artsecondo quanto disposto dall’ art. 47 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito con legge n. 55 del 14/06/2019 c.d “Sbloccantieri” come sotto riportato (XXXXXX): - per l’ammissione alla procedura di affidamento dei soggetti di cui all’ art. 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016; - il consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, requisiti anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, e quelli delle consorziate non esecutrici; - I consorzi stabili di cui all’ art. 45, comma 2, lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i quali vengono computati cumulativamente consorziati indicati in capo al consorziosede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante; - L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Assicurativi