Indisponibilità temporanea del prodotto. Il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini stabiliti, dovrà comunicare per iscritto la causa ed il periodo dell’indisponibilità temporanea del prodotto, ove noto o prevedibile entro e non oltre 2 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura. Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.
Indisponibilità temporanea del prodotto. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggetto alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 14, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni contraenti e a Soresa senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell’indisponibilità. Si precisa che l’omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione di ordini di acquisto l’applicazione delle penali previste all’art. 14 per mancata consegna relativa al ritardo della consegna. In ogni caso per i prodotti indisponibili l’Amministrazione contraente potrà procedere all’acquisto presso altro fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo pagato. Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all’ordine. La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Amministrazioni contranti le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all’atto della consegna. In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Amministrazioni contraenti li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro due giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l’eventuale maggiore spesa.
Indisponibilità temporanea del prodotto. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggetto alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 14, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordine di acquisto; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui all’art. 10. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14. Decorso inutilmente il predetto termine, l’Azienda contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà, inoltre, procedere direttamente all’acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l’eventuale maggiore onere economico. Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti inclusi nell'Ordine d’acquisto dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l’applicazione di quanto previsto all’art. 14.
Indisponibilità temporanea del prodotto. É fatto obbligo al Fornitore che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale richiesto (dispositivo medico e relativo materiale di consumo) nei termini succitati, di darne comunicazione all’Azienda sanitaria che ha inviato l’ordinativo entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dell’ordine, con una comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, e di concordare comunque con l’Azienda sanitaria stessa i nuovi tempi di consegna. Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore (es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione), il Fornitore dovrà comunicare a ciascuna Centrale regionale e alle singole Aziende sanitarie regionali la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini (o comunque non appena venuto a conoscenza della problematica) indicando chiaramente: • la denominazione del prodotto; • il periodo di indisponibilità previsto; • la causa di indisponibilità. Per sopperire alla carenza temporanea, il Fornitore potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) con caratteristiche equivalenti, al medesimo prezzo o inferiore: tale proposta verrà valutata dalla Centrale regionale di competenza e dalla singola Azienda sanitaria richiedente. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dalla Centrale regionale. In caso di mancata tempestiva comunicazione, si potrà applicare la penale di cui allo Schema di Accordo quadro. Per il prodotto offerto in sostituzione il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Aziende sanitarie, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà anche indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al par. 7.1. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo quadro. Resta inteso che gli eventuali re...
Indisponibilità temporanea del prodotto. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione tempestiva per iscritto alle Aziende Sanitarie Contraenti; in tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità del prodotto.
Indisponibilità temporanea del prodotto. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 14, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle ASL Contraenti e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14. Durante il periodo di indisponibilità, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, la ASL Contraente può procedere direttamente all’acquisto sul libero mercato del prodotto di cui il Fornitore è sprovvisto, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze della ASL Contraente, addebitando al Fornitore i maggiori oneri. Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto all’art. 14.
Indisponibilità temporanea del prodotto. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggetto alle penali per mancata consegna nei termini previsti nel disciplinare di gara, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all’Amministrazione e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordine di acquisto; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali previste nel disciplinare di gara. . LOTTO 1 “Microinfusori per insulina integrati a monitoraggio glicemico continuo, con algoritmo di controllo automatico (sistema ad ansa chiusa ibrida) dell’erogazione di insulina Sistema integrato di infusione di insulina e monitoraggio in continuo del glucosio interfacciato direttamente sul display del microinfusore con tecnologia che consente di sospendere e riavviare automaticamente l’erogazione dell'infusione di insulina basale, in funzione di valori di glucosio rilevati dal sensore e dei limiti impostati. La fornitura deve comprendere microinfusore, materiale di consumo (serbatoi, set infusionali, insertori, batterie), sensore CGM, trasmettitore • marchio CE e CND Z12040421601 • Registrazione Repertorio del Ministero della Salute • Precisione (accuratezza nell’erogazione dell’insulina: percentuale di scarto <±5% della velocità del flusso basale dichiarata dal costruttore) • Resistenza all’acqua non <IPX7 (microinfusore) • Profili basali programmabili: minimo 2 • Numero di segmenti basali impostabili per ciascun profilo: minimo 6 • Velocità basale minima 0,1 U/h o inferiore • Bolo normale/standard ad erogazione rapida • Bolo ad erogazione prolungata (onda quadra) per un periodo di tempo programmabile • Bolo ad erogazione combinata: rapida e prolungata (onda doppia) • Calcolatore di bolo (non necessariamente facente parte dell’infusore) • Allarmi sui limiti di iperglicemia (avviso di aumento rapido dei valori del glucosio; avviso predittivo di avvicinamento al limite di glucosio alto – pre glucosio alto; avviso al raggiungimento del limite di glucosio alto) • Funzioni ed allarmi sui limiti di ipoglicemia • Blocco di sicurezza impostabile • Sistema di gestione per scarico dati • Manuale d’uso in lingua italiana • Set infusivi composti indicativamente da ago c...
Indisponibilità temporanea del prodotto. 6 ART.11 - CONTROLLO SULLA MERCE 6
Indisponibilità temporanea del prodotto. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggetto alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 15, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Xx.Xx.Xx. e alle Amministrazioni, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordine di acquisto, senza attendere eventuali ordini; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui all’art. 9, ove prevedibile e le cause di indisponibilità. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.
Indisponibilità temporanea del prodotto. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 14, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’Ordine di acquisto; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui all’art. 10.