Licenziamento con preavviso. 1. Il licenziamento per giusta causa con preavviso è determinato da un notevole inadem- pimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.
2. In linea esemplificativa in tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infra- zioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabi- le la sanzione di cui alla successiva lettera B.
3. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni: - assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi; - abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo.
Licenziamento con preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni: - gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 83, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 82.
Licenziamento con preavviso. Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento con preavviso, che verrà applicato quando si verifichi:
a) Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro;
b) Occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad uso illecito, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza della Ditta o ad essa affidati;
c) Xxxxxxx espresso al trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) Persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) Condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta la rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui all'art. 4, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Licenziamento con preavviso. 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a. recidiva plurima in una delle mancanze previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque, quando le mancanze di cui agli articoli precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
b. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
c. prestazione lavorativa per un arco temporale non inferiore al biennio in relazione alla quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o da codici di comportamento di cui all’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001;
d. condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
f. reiterazione, da parte di un medico, della violazione dell’obbligo di inviare per via telematica i certificati medici di assenza per malattia all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 50, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g. mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di...
Licenziamento con preavviso. 1. La sanzione disciplinare del licenziamento, nel rispetto del termine di preavviso di cui all'articolo 17, si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste nell’articolo 61, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una delle mancanze di cui all'articolo 62;
b) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati, quando in relazione alla posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o controllo;
c) rifiuto espresso del trasferimento, disposto con provvedimento divenuto definitivo, per motivate esigenze di servizio;
d) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
Licenziamento con preavviso. 1. Il licenziamento per giusta causa con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.
Licenziamento con preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilie- vo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni: - assenza ingiustificata per 4 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate ripetute almeno 3 volte durante l’anno, prima o dopo i giorni festivi; - gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 83, quan- do siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 82.
Licenziamento con preavviso. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione del licenziamento con preavviso, ai sensi dell’art. 8, comma 11, dei CC.CC.NN.LL. 06/05/10, si applica nei seguenti casi:
a) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’Azienda;
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Azienda per motivate esigenze di servizio;
c) reiterazione dell’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
d) recidiva plurima in una delle mancanze punite con le sanzioni di cui sopra, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
e) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti dell’Azenda in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell’Azienda stessa.
Licenziamento con preavviso. 1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione prevista dal medesimo comma, lettera f).
2. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) ripetuta insubordinazione ai superiori;
b) esecuzione senza permesso di lavori nell'Istituto per conto proprio o di terzi senza impiego di materiale dell'Istituto;
c) assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi o ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
d) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del servizio ma non attinente in xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c) e d), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione, di cui allo stesso articolo, salvo quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 53.
Licenziamento con preavviso. Incorre in tale provvedimento il socio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nel precedente articolo 2, non sia così grave da rendere applicabile la sanzione di cui al licenziamento senza preavviso. A titolo indicativo il provvedimento di cui sopra potrà essere adottato a carico: - del socio lavoratore e del lavoratore dipendente colpevole di insubordinazione nei confronti dell’amministrazione organizzatrice e dei pertinenti responsabili; - del socio lavoratore e del lavoratore dipendente condannato ad una pena detentiva comminata con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in conseguenza con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del socio; - del socio lavoratore e del lavoratore dipendente recidivo in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 2, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui al medesimo articolo salvo il disposto dell’art. 9.