INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Clausole campione

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La copertura assicurativa per ciascun Cliente Assicurato è pari a 12 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di acquisto del pacchetto BNL Protezione Identità, con tacito rinnovo per periodi successivi di 12 mesi salvo disdetta del pacchetto BNL Protezione Identità. La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione della copertura assicurativa. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. L’assicurazione vale per le vertenze:
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, con le seguenti eccezioni: • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale; • trascorsi 180 giorni dalla stipulazione del contratto per i ricorsi avverso sanzioni tributarie, ove attivata in polizza tale garanzia. Inoltre: • Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto; • La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); • La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti; • Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza; • Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; • In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. Il presente stampato, “MODELLO CA 2010/DB”, congiunto al fascicolo “DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE RE- GOLANO LE COPERTURE”, compone nell’insieme le Condizioni Generali ...
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, avrebbe iniziato a violare norme di legge. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto,
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, con le seguenti eccezioni: • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale; • trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto per le garanzie di cui alla sezione DIFESA SECONDE CASE (Articolo 16) e all’estensione di garanzia DIFESA SECONDE CASE DATE IN LOCAZIONE (Articolo 17); • trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto per le garanzie di cui alla sezione ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (Articolo 15). Inoltre:
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato avrebbe iniziato a vio- lare norme di legge. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano dalle ore 24 del giorno di decorren- za della copertura Infortuni Generali Italia S.p.A. - INAT n. IU7/350114488. In particolare, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo mensile, oppu- re dal giorno del pagamento della prima rata nel caso in cui il pagamento del premio mensile venga effettuato direttamente dall’assicurato attraverso RID bancario, bonifico bancario o conto corrente postale. Per i singoli Assicurati la garanzia si estende ai casi assicurativi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione della coper- tura infortuni, purchè insorti nel periodo di validità della stessa. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il caso assicu- rativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano dalle ore 24 del giorno di efficacia della copertura del singolo Assicurato prestata dalla Polizza Convenzione Infortuni Generali Italia S.p.A. - INAT n. IU7/350114488. In particolare, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo mensile, oppure dal giorno del pagamento della prima rata nel caso in cui il pagamento del premio mensile venga effettuato direttamente dall’assicurato attraverso RID banca- rio, bonifico bancario o conto corrente postale.
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto. Inoltre: - La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); - Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; - In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con sede legale e direzione generale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 9/B – 00000 Xxxxxx; D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959), N. 16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n. 18 “Assistenza” (Provvedimento ISVAP n. 2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA 12.01/DQ – Documento aggiornato a aprile 2016.