Contract
xxx.xxxx.xx I
POLIZZA CONVENZIONE
INFORTUNI
DIPENDENTI
POLIZZA CONVENZIONE
TUTELA LEGALE
POLIZZA CONVENZIONE INFORTUNI DIPENDENTI INAT - Generali Italia S.p.A. N. IU7/350114488 PRINCIPALI GARANZIE | |
€ 35,00 | Indennizzo per Inabilità Temporanea |
€ 105.000,00 | Capitale per Invalidità Permanente |
€ 115.000,00 | Capitale Morte |
€ 25.000,00 | Capitale Invalidità Permanente (≥ 60%) a seguito di infarto o ictus |
€ 7.500,00 | Massimale per rimborso spese sanitarie sostenute a seguito di infortunio |
€ 12.500,00 | Rendita vitalizia per IP da Infortunio ≥ 100% |
€ 20.000,00 | Indennità per stato di coma a seguito di Infortunio |
€ 4.000,00 | Rimborso Spese per rientro sanitario per infortunio all’estero |
€ 15.000,00 | Rimborso Spese per adeguamento abitazione a seguito di grave infortunio (invalidità permanente ≥ 60%) |
GARANZIE AGGIUNTIVE Salvaguardia piani di investimento Generali Italia (ex INA Assitalia) a seguito di grave infortunio (invalidità permanente totale 100%) Maggiorazioni capitali: Invalidità Permanente: 60% = 100% - 100% = 200% ; Morte: 1,5 volte il capitale se Assicurato/a risulta coniugato/a o convivente (more uxorio), 2 volte il capitale se Assicurato/a ha figlio/i minori o permanentemente inabili al lavoro. |
TUTELA LEGALE
(XXXXXXX D.A.S. S.P.A. N 196394)
€ 3.000,00 Massimale per sinistro illimitato per anno
€ 150,00 Massimale rimborso spese sostenute per recupero punti patente
Ad integrazione delle garanzie previste, la Società D.A.S. garantisce un servizio di consulenza legale telefonica
POLIZZA CONVENZIONE INFORTUNI DIPENDENTI
INAT - Generali Italia S.p.A. IU7/350114488
TUTELA LEGALE
(XXXXXXX D.A.S. S.P.A. N 196394)
SOMMARIO
Sezione Infortuni
• DIP - Documento informativo precontrattuale pag. 2
dei contratti di assicurazione danni
• DIP - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo ......................................pag. 4 per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
• Condizioni di Polizza ..............................................................................................pag. 7
- Definizioni ............................................................................................................pag. 7
- Norme che regolano l’assicurazione in generale ................................................pag. 8
- Oggetto dell’assicurazione ..................................................................................pag. 9
- Xxxxxxxx ..............................................................................................................pag. 12
- Sinistri - diritti e doveri fra le parti ........................................................................pag. 19
Sezione Tutela Legale
• Disposizioni che regolano il contratto in generale ................................................pag. 22
- Disposizioni che regolano la tutela legale ..........................................................pag. 23
- Disposizioni che regolano le perdite pecuniarie ................................................pag. 25
- Disposizioni che regolano la prestazione del servizio ........................................pag. 25
• Informativa trattamento dati personali....................................................................pag. 27
• Notizie utili per l’assicurato ....................................................................................pag. 29
• Modalità per l’apertura e la chiusura di una pratica ..............................................pag. 30
ASSICURAZIONE INFORTUNI
Assicurazione infortuni Dipendente INAT
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)
Generali Italia S.p.A. Cumulativa Infortuni
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il contratto è destinato all’assicurazione degli infortuni a favore dei dipendenti appartenenti a datori di Lavoro con- venzionati con INAT.
Cosa è assicurato? La copertura vale per gli infortuni subiti: • nell’esercizio dell’attività profes- sionale; • durante ogni altra normale attività di natura extraprofessionale. Negli ambiti sopra descritti sono comprese le seguenti principali garanzie: • Diaria per Inabilità Temporanea • Invalidità permanente • Morte • Rimborso Spese di cura a seguito di infortunio • Xxxxxxx Xxxxxxxxx in caso di invali- dità permanente grave La copertura è estesa anche alle malattie con la prestazione della seguente garanzia • Invalidità Permanente da ictus e infarto | Che cosa non è assicurato? Le principali esclusioni sono relative a: • infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti; • gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; • gli infortuni causati dall’uso di aeromobili in genere, di appa- recchi per il Volo da Diporto o Sportivo, nonché di mezzi subacquei; • gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare com- portanti l’uso di veicoli o natanti a motore, • gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione; • gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; • gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio; • le ernie, gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini; • le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’ac- celerazione artificiale di particelle atomiche; • le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra. Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione. |
Ci sono limiti di copertura? Il contratto prevede limiti di xxxxxxxxxx, franchigie (intendendosi per franchigia, a seconda della garanzia, l’importo in cifra fissa stabilito nel contratto che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro, oppure il numero di giorni di inabilità o ricovero sta- bilito nel contratto trascorso il quale matura il diritto all’indenniz- zo, oppure il grado di invalidità permanente stabilito nel contrat- to superato il quale matura il diritto all’indennizzo) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizza- bile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a secon- da della prestazione attivata. Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono con- tenute nelle condizioni di assicurazione. |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale in tutto il Mondo.
Che obblighi ho?
In sede di stipulazione del contratto l’Assicurato ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esau- stive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).
In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro 10 giorni (15 giorni per l’invalidità permanente da malattia) da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità.
L’inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o par- ziale dell’indennizzo assicurativo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, comprensivo di imposte, è corrisposto a mezzo di trattenuta a ruolo paga da parte del datore di lavoro a seguito di rilascio delega da parte del dipendente e in tal caso è frazionato in 12 rate mensi- li; diversamente, qualora il datore di lavoro non effettui le trattenute e ruolo paga delle rate mensili di premio, è facoltà del dipendente procedere al pagamento del premio a mezzo di RID Bancario, Bonifico ricorrente, bollettino di conto corrente postale in rate trimestrali, semestrali, annuale.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata materialmente pra- ticata la prima trattenuta a ruolo della rata mensile di premio da parte del datore di lavoro; diversamen- te, nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato direttamente dal dipendente attraverso RID Bancario, Bonifico Bancario, Conto corrente postale, la copertura avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.
Per i dipendenti in attività di servizio la garanzia è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio senza trattenuta a ruolo paga della quota mensile di premio nonché; qualora il dipendente, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, non percepisca lo stipendio o lo stipendio sia percepito in quantità ridotta tale da superare la soglia minima di legge prevista per la cedibilità delle ritenute volontarie. La garanzia riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione.
La copertura è di durata poliennale in ragione di una riduzione del premio ed è possibile recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso un quinquennio.
In generale, la copertura opera per i sinistri verificatisi in corso di efficacia del contratto e fino alla sca- denza dello stesso.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta della polizza da parte dell’Assicurato deve avvenire a mezzo di comunicazione scritta invia- ta con raccomandata R/R all’Agenzia Generale Speciale IU7 Roma Salinari o alla contraente INAT o alla Società Generali Italia.
L’Assicurato può recedere dal contratto al termine del quinquennio, in quanto trattasi di contratto di durata poliennale con riduzione del premio (8,35%) , spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.
Inoltre, l’Assicurato può disdettare la polizza dal terzo sinistro, fino al 60° giorno successivo al paga- mento o rifiuto dell’indennizzo.
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Assicurazione Infortuni
Polizza n. 350114488 “Convenzione INAT - Infortuni dipendenti”
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Generali Italia S.p.A. Edizione 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il poten- ziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del con- tratto.
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. – Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. Il patrimonio netto ammonta a euro 00.000.000.000,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L’indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx per approfondimenti.
Al contratto si applica la legge italiana.
INFORTUNI
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione viene prestata nei confronti dei dipendenti appartenenti a datori di lavoro convenzionati con INAT.
Le garanzie offerte, valide in caso di infortunio accaduto sia durante lo svolgimento dell’attività professio- nale che extraprofessionale, sono: Invalidità permanente, Morte, Inabilità temporanea, Rimborso spese di cura e Xxxxxxx xxxxxxxxx in caso di invalidità permanente grave.
La copertura comprende anche la garanzia malattia Invalidità permanente da ictus e infarto. PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non sono previste opzioni con riduzione del premio.
PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo.
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni..
Ci sono limiti di copertura?
Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco- depressiva), sindromi e disturbi mentali organici ivi compresa l’epilessia, nonché le persone di età supe- riore a 75 anni; per la garanzia Invalidità permanente da ictus e infarto tale limite è ridotto a 65 anni.
Per le garanzie Invalidità permanente, Morte, Inabilità temporanea, Rimborso spese di cura, Rendita vita- lizia in caso di invalidità permanente grave e Invalidità permanente da ictus e infarto, i relativi limiti sono indicati in polizza.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Denuncia di sinistro: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Assistenza diretta / in convenzione: in generale non sono previste forme di assistenza diretta / in conven- zione per la gestione dei sinistri.
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della responsabi- lità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui l’infortunato ha richiesto il risarcimento al Contraente o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA
Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiute le verifiche del caso Generali Italia liquida l’importo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, ricevuta conferma dell’accettazione, procede al pagamento entro 30 giorni.
Quando e come devo pagare?
PREMIO
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. RIMBORSO
In generale il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 60 giorni dal pagamento dell’indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo.
Il Contraente ha diritto alla compensazione del rateo di premio pagato e non dovuto nel caso di uscita, adeguatamente documentata, di uno o più degli Assicurati e di contestuale ingresso di altri Assicurati.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
DURATA
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. SOSPENSIONE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Come posso disdire la polizza?
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE
Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipula- zione.
RISOLUZIONE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’assicurazione viene prestata nei confronti dei dipendenti di Società e Aziende convenzionate con INAT (Istituto Nazionale Assistenza Trasporti).
Quali costi devo sostenere?
Gli intermediari della Rete Generali Italia per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 21,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE
ALL’IMPRESA ASSICURATRICE
Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 - e mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All’IVASS
Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell’eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:
MEDIAZIONE
La legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono esse- re inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 - e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx tenuto dal Ministero della Giustizia.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la media- zione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla nego- ziazione assistita.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversia tra le Parti relativa a questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitra- le. L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
CONDIZIONI DI POLIZZA
Polizza Convenzione INFORTUNI DIPENDENTI INAT - Generali Italia S.p.A.
n. IU7/350114488
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Beneficiario: Il soggetto od i soggetti cui, in caso di morte dell’Assicurato, deve essere pagata la somma garantita.
Società: l’impresa assicuratrice.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Sforzo muscolare: prestazione muscolare di straordinaria esplicazione di forza per intensità o per rapida ite- razione, costituente un atto di forza anomalo (non abituale) per imprevisto fatto esterno e sproporzionato rispetto alle condizioni fisiche di chi lo compie.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Coma: stato di incoscienza senza reazione a stimoli esterni o a necessità interne mantenuto con l’uso di sistemi di rianimazione per un periodo di almeno 96 ore.
Ictus cerebrale: un accidente cerebro - vascolare di natura infartuale e/o emorragica e/o emorragica aracnoidea che esordisce acutamente e produce danno e/o deficit neurologico irre- versibile, immediatamente riscontrato in ambito di ricovero in Istituto di cura.
Infarto: la manifestazione clinica di una anossia acuta e persistente di una parte del miocar- dio che cade in necrosi per arresto del flusso coronarico. La diagnosi si basa sulla presenza contemporanea di tre fattori: dolore precordiale, alterazioni elettrocardio- grafiche e alterazioni enzimatiche.
Invalidità: la perdita o la riduzione, in maniera stabile, definitiva e non modificabile con tratta- menti terapeutici, della capacità all’esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendente- mente dalla specifica attività esercitata dall’Assicurato.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, nei quali abbiano per conseguenza la morte, una invali- dità permanente oppure una inabilità temporanea.
Inabilità temporanea: perdita temporanea a seguito di infortunio, in maniera totale o parziale, della capa- cità dell’assicurato di attendere alle attività professionali principali o secondarie dichiarate.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Decorrenza dell’assicurazione
In conformità con quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, il rapporto assicurativo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima trattenuta dal datore di lavoro dal ruolo paga del premio assicurativo.
Resta confermato che nel caso in cui la prima trattenuta di premio sullo stipendio non sia stata effettuata, per motivi operativi e/o tecnico-informatici dell’Azienda di appartenenza, la garanzia sarà ugualmente ope- rante come sopra purché sia stata data comunicazione alla Società dell’avvenuto disguido, si proceda al recupero della quota. Nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato direttamente dall’assi- curato attraverso RID bancario mensile oppure con bonifico bancario o conto corrente postale trime- strale, semestrale o annuale, la decorrenza assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della prima rata del premio stabilito. Il pagamento della rata successiva alla prima deve essere effettuato dall’Assicurato prima della scadenza di quest’ultima e così successiva- mente.
Art. 2 - Pagamento del premio
L’importo della rata mensile viene trattenuto dal datore di lavoro dal ruolo paga dell’Assicurato a seguito di delega rilasciata dallo stesso all’Azienda di appartenenza.
Quest’ultimo mette detto importo a disposizione del contraente INAT, il quale è tenuto a versarlo alla Società entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata mensile. Nel caso in cui il datore di lavoro abolisse con provvedimento amministrativo la trattenuta già disposta dal ruolo paga dell’Assicurato, la Società prov- vederà a comunicargli le modalità per la continuazione della garanzia assicurativa mediante pagamento del premio in rate anticipate. Qualora il datore di lavoro non effettui le trattenute mensili del premio sul ruolo paga dei dipendenti assicurati, a quest’ultimi è concessa la possibilità di provvedere al paga- mento del premio attraverso RID bancario mensile oppure con bonifico bancario o conto corrente postale trimestrale, semestrale o annuale.
Art. 3 - Durata della convenzione - proroga tacita
La presente polizza convenzione ha una durata di nove anni dalla data di effetto. La stessa si intende tacita- mente rinnovata per la durata di 1 anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle due parti con- traenti (INAT o GENERALI ITALIA S.p.A.) con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza.
Art. 4 - Durata e proroga dell’assicurazione
Il rapporto assicurativo con il singolo assicurato, salvo quanto disposto dalla legge n. 99 del 23/07/2009 e quanto previsto dai successivi articoli 19 (Cessazione dell’assicurazione per risoluzione del rapporto di lavo- ro), art. 38 (Ammontare del premio e modalità di pagamento) e art. 46 (Recesso in caso di sinistro), ha la durata di 9 anni e, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, è prorogata per un anno e così successivamente. L’eventuale estinzione della polizza con- venzione (per mancato rinnovo alla scadenza) non avrà alcun effetto sulla durata del rapporto assicurativo con il singolo assicurato iniziato anteriormente, che resta comunque fissato in 9 anni dalla data di inizio del- l’assicurazione (art. 1); in tal caso, tuttavia, il rapporto cesserà senza bisogno di disdetta alla scadenza del nono anno.
Art. 5 - Modifiche della polizza convenzione
Le eventuali modifiche della polizza convenzione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è asse- gnata la polizza oppure alla Società, ai sensi dell’art. 1913 C.C. L’inadempimento di tale obbligo può com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 8 - Revisione delle condizioni
Alla fine di ogni triennio assicurativo potrà essere fatto, di comune accordo fra le Parti contraenti INAT/ GENE- RALI ITALIA S.p.A., il riesame delle condizioni assicurative.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Prescrizione
I diritti derivanti dalla presente polizza infortuni si prescrivono in due anni. (Art. 2952 C.C.).
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 11 - Persone Assicurate
L’assicurazione vale per i dipendenti delle Società di seguito elencate che abbiano inoltrato formale domanda di adesione al contraente INAT, alle condizioni di cui alla presente Polizza Cumulativa - Convenzione INAT/ GENE- RALI ITALIA S.p.A., nonché delle norme che regolano l’assicurazione in generale e l’assicurazione infortuni in essa contenute:
- dipendenti della Società FS S.p.A.;
- dipendenti di aziende / società del gruppo FS esistenti e future;
- dipendenti o Soci lavoratori delle Ditte appaltanti attività ferroviarie;
- dipendenti della Compagnia Internazionale Vagoni Letto e di Aziende ad essa collegate;
- dipendenti delle aziende o Società dei vettori del trasporto stradale, aereo, marittimo, portuale, autoferrotran- viario, degli ausiliari del traffico e dei servizi al trasporto, nonché dei lavoratori dipendenti delle Aziende / Società controllate e partecipate suddette;
- dipendenti delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL; FIT-CISL; UILTRASPORTI; ORSA;
- dipendenti delle Società riconducibili sindacalmente al settore trasporti delle Organizzazioni Sindacali CISL
- CGIL - UIL e ORSA.
L’Assicurato che sia già titolare di garanzia in base ad una precedente convenzione, continuerà a fruire delle pre- stazioni previste dalla predetta convenzione fino al momento in cui inoltri domanda di adesione alla presente polizza. Tale domanda determina l’automatico annullamento della precedente delega.
Art. 12 - Rischio assicurato
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
a) delle attività professionali svolte nell’ambito della propria Società di appartenenza;
b) di ogni altra attività extralavoro che non abbia carattere professionale.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiet- tivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabi- lità temporanea.
Sono compresi in garanzia anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione, intossicazioni, inalazioni o assorbimenti di sostanze, nonché le infe- zioni o corrosioni per improvviso contatto con acidi;
- punture di insetti;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- l’azione del fulmine;
- le lesioni determinate da sforzi muscolari (inteso per atto di forza quello descritto nelle definizioni), con esclu- sione delle lombalgie e sciatalgie, degli infarti, degli ictus, delle rotture tendinee sottocutanee e delle ernie di qualsiasi tipo;
- per i soli infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL, diagnosticati come lombalgie e sciatalgie in generale, la Società riconosce la sola prima manifestazione, verificatasi nel corso di validità della presente polizza, con l’indennizzo della sola inabilità temporanea per un massimo di giorni 30 indipendentemente dalla durata del-
l’infortunio. In questi casi non si dà luogo all’indennizzo della invalidità permanente;
- gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi movente poli- tico, sociale o sindacale, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli stati di shock da trauma psichico, clinicamente accertati, subiti dall’Assicurato durante l’espletamento del servizio lavorativo a seguito di incidente dei mezzi di trasporto adibiti alle attività operative dell’azienda di appartenenza o rapine verificatesi nell’espletamento del servizio. Per tali eventi la Società corrisponderà l’in- dennizzo per il caso di inabilità temporanea per un periodo massimo di 30 giorni. In questi casi non si da luogo all’indennizzo dell’invalidità permanente;
- gli infortuni conseguenti ad attività svolte al di fuori del servizio, anche con uso di macchine (trattori, moto- zappe, motocoltivatori, ecc.), sempre che non siano attività lavorative per conto terzi; i familiari dell’Assicurato non sono considerati terzi;
- gli infortuni derivanti da pratiche sportive, alle condizioni e nei limiti di cui al successivo art. 29;
- gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dal- l’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni deri- vanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 13 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
b) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dallo art. 14;
c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
g) da guerre o insurrezioni;
h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Aggiuntiva - “Calamità naturali” (art. 41);
i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
j) le conseguenze dirette o indirette di contaminazione chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.
Sono inoltre esclusi gli infarti, gli ictus, le rotture tendinee sottocutanee e le ernie di qualsiasi tipo.
Art. 14 - Rischio volo
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
- da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereoclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: per persona:
€ | 1.032.913,80 | per il caso morte; |
€ | 1.032.913,80 | per il caso di invalidità permanente; |
€ | 258,23 | per il caso di inabilità temporanea; |
per aeromobile: | ||
€ | 10.329.137,98 | per il caso morte; |
€ | 10.329.137,98 | per il caso di invalidità permanente; |
€ | 5.164,57 | per il caso di inabilità temporanea. |
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indenni- tà spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli con- tratti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia in cui al presen- te articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.
Art. 15 - Altre cause di sospensione dell’assicurazione
Per gli Assicurati in attività di servizio la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi di aspettativa dal ser- vizio presso la Società di appartenenza, senza trattenuta dal datore di lavoro dal ruolo paga del premio. Parimenti la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi nei quali, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, il dipen- dente non percepisca lo stipendio dall’Azienda di appartenenza con la conseguente impossibilità a praticare la trattenuta dal ruolo paga del premio assicurativo o lo stipendio sia percepito dall’Assicurato in maniera ridotta tale da superare la disponibilità della quota dello stipendio che per legge è cedibile a favore delle ritenute volontarie. L’assicurazione riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione. Se per cause dipenden- ti da motivi operativi e/o tecnico-informatici dell’azienda di appartenenza non viene effettuata la trattenuta dal ruolo paga e sempreché risulti dai registri dell’Ente di appartenenza che il /i soggetto / i hanno ripreso il servizio, la garanzia sarà ugualmente operante, ovviamente con il recupero delle rate di premio non trattenute.
Art. 16 - Limiti di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incas- so di premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti all’Assicurato.
Art. 17 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici. Pertanto, in conformità con quanto disposto dall’Art. 47 - Dichiarazioni relative alle cir- costanze del rischio, qualora risulti che l’Assicurato al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie su elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avreb- be consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, veri- ficatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Art.18 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale in tutto il mondo. L’inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa o degli stati extraeuropei del Mediterraneo, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa o negli stati sopra menzionati.
Art. 19 - Cessazione del rapporto di lavoro
L’assicurazione cessa automaticamente con la risoluzione del rapporto di lavoro dell’Assicurato in attività di servi- zio con la propria Società di appartenenza e l’impossibilità di effettuare la trattenuta a ruolo del premio mensile.
Art. 20 - Dipendenti con rapporto di lavoro part-time
La garanzia è operante per rischi professionali ed extra professionali purchè sia stato effettuato, a mezzo trattenuta sullo stipendio, il pagamento della relativa rata di premio. Se la trattenuta sullo stipendio non può essere garantita mensilmente dal tipo di contratto part-time dell’Assicurato, si potrà aderire alla polizza effet- tuando il pagamento anticipato del premio semestrale in sostituzione della trattenuta a ruolo paga mensile. Se l’infortunio è extraprofessionale e si è verificato nel periodo in cui l’Assicurato non presta servizio, si terrà conto, in sostituzione della dichiarazione di assenza dal servizio, della certificazione medica, purchè prove- niente dalla struttura pubblica.
Art. 21 - Somme Assicurate
Ciascuna persona è assicurata per le seguenti somme:
Caso Morte: € 115.000,00
Caso Invalidità Permanente: fino € 105.000,00; Caso di Inabilità Temporanea: € 35.00 giornaliere; Rimborso spese a seguito di infortunio: € 7.500,00;
Caso Invalidità Permanente da Ictus o Infarto: (disciplinato dal seguente art. 34): € 25.000,00
GARANZIE
Art. 22 - Morte
Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società cor- risponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, un inden- nizzo determinato in base allo stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro, facendo riferimento ad una delle situazioni familiari sotto descritte:
Situazione familiare dell’Assicurato | Indennizzo |
Se l’Assicurato/a risulta non coniugato/a (o non convivente more uxorio) e senza figlio/i minori o permanentemente inabili al lavoro. | la somma assicurata per il caso morte |
Se l’Assicurato/a risulta coniugato/a (o convivente more uxorio) e senza figlio/i minori o permanentemente inabili al lavoro. | 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte |
Se l’Assicurato/a ha figlio/i minori o permanentemente inabili al lavoro. | 2 volte la somma assicurata per il caso morte |
Resta comunque convenuto che le ipotesi di indennizzo sopra descritte non sono in alcun modo cumu- labili tra loro. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 23 - Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza l’indennizzo previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione del- l’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 58 e segg. del Codice Civile. Nel caso in cui, dopo il pagamento dell’indennizzo, risulti che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’inva- lidità permanente eventualmente subita.
Art. 24 - Invalidità permanente professionale
A. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle maggiorazioni previste nella stessa.
B. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle eventuali maggio- razioni e franchigie operanti nella stessa, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori della tabella delle percentuali di invalidità permanente di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e successive modifiche come in vigore fino al 24/07/2000. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Art. 24 bis - Invalidità permanente extra - professionale
A. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle maggiorazioni previste nella stessa.
B. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle eventuali maggio- razioni e franchigie operanti nella stessa, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
perdita totale, anatomica o funzionale di:
- un arto superiore 70%
- una mano o un avambraccio 60%
- un pollice 18%
- un indice 14%
- un medio 8%
- un anulare 8%
- un mignolo 12%
- la falange ungueale del pollice 9%
- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito
- anchilosi dell’articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25%
- anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70°, con prono-supinazione libera 20%
- anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10%
- paralisi completa dei nervo radiale 35%
- paralisi completa del nervo ulnare 20%
- amputazione di un arto inferiore:
al di sopra della metà della coscia 70%
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40%
ambedue i piedi 100% un alluce 5%
un altro dito del piede 1%
la falange ungueale dell’alluce 2,5%
- anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35%
- anchilosi del ginocchio in estensione 25%
- anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica 15%
- paralisi completa dello SPE 15%
- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%
- sordità completa di un orecchio 10%
- sordità completa di ambedue gli orecchi 40%
- perdita totale della voce 30%
- stenosi assoluta nasale monolaterale 4%
- stenosi nasale assoluta bilaterale 10%
- esiti di frattura scomposta di una costa 1%
- esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12%
una vertebra dorsale 5% 120 dorsale 10%
una vertebra lombare 10%
- esiti di frattura di un metamero sacrale 3%
- esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%
- postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
- perdita anatomica di un rene 15%
- perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l’Assicurato già mancante dell’altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale. Nel caso di sordità comple- ta di un orecchio che colpisca l’Assicurato già affetto da sordità completa dell’altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funziona- lità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipen- dentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti com- porta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascu- na lesione, con il massimo del 100%.
Art. 25 - Supervalutazione invalidità permanente grave
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all’Assicurato un’invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dall’art. 37 - Criteri di indennizzabilità e dall’ art. 24 e 24 bis – Invalidità per- manente, la Società liquiderà l’indennizzo come segue:
Resta inoltre convenuto che il massimo esborso per Assicurato a carico della Società, a titolo di mag- giorazione, non potrà superare l’importo di Euro 200.000,00.
Invalidità permanente accertata Invalidità permanente liquidata Dal 60% al 99% 100%
100% 200%
Art. 26 - Inabilità temporanea
La Società corrisponde l’indennizzo per inabilità temporanea per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nell’incapacità di attendere alle sue occupazioni lavorative e di norma dal primo all’ultimo giorno di assenza dal servizio, sempreché tale assenza sia una conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio, così come disposto dall’art. 37 - “Criteri di indennizzabilità”. Comunque se l’infortunio è indennizzabile a termini di poliz- za, nella valutazione della durata della inabilità temporanea, in presenza di una concausa di preesistenza a carico dell’Assicurato, la Società non applicherà una riduzione della temporanea stessa, limitatamente alla prima manifestazione verificatasi nel corso della validità della presente polizza e riferita ad uno specifico distretto anatomico e per un limite massimo di indennizzo di 90 giorni. Nel caso in cui l’Assicurato, dopo il trentesimo giorno di inabilità temporanea, sia ricoverato in ospedale o casa di cura, l’indennizzo è dovuto in misura doppia, per tutto il periodo di durata del ricovero successivo al trentesimo giorno e fino al giorno della dimissione dall’ospedale o casa di cura, relativamente ad un solo ricovero. L’indennizzo per inabilità tempo- ranea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni. In caso di ritardo nella denuncia di infortunio, l’indennizzo per inabilità temporanea decorre dal giorno successivo a quello della denuncia e dalla stessa data si applica la franchigia di cui al seguente art. 27. L’indennizzo è tuttavia dovuto anche per il periodo antecedente alla denuncia se vi è stato ricovero in ospedale o casa di cura e limitatamente ai giorni effettivi di ricovero. Viene riconosciuto anche l’infortunio subito dall’Assicurato durante il periodo di ferie sempreché documentato da comprovante certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica. La dichiarazione di assenza dal servizio è comunque richiesta e indicherà il periodo di assenza per ferie.
Art. 27 - Franchigia relativa in caso di inabilità temporanea
L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto applicando una franchigia relativa di 5 giorni. Pertanto, gli infortuni di durata superiore ai 5 giorni vengono indennizzati dal primo giorno di assenza dal ser- vizio o dal giorno successivo a quello della ritardata denuncia, mentre non si dà luogo ad indennizzo per ina- bilità temporanea quando l’infortunio ha una durata inferiore a 6 giorni.
Art. 28 - Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del mas- simale annuo assicurato le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti e sostenute:
A)durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato (rette degenza, xxxxxxx xxxxxx, chirurgo, aiuto chi- rurgo, anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali);
B)per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
C)per visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali;
D)per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
E)per analisi ed accertamenti:
- diagnostici strumentali anche specialistici quali, ad esempio: TAC (tomografia assiale computerizzata), ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare;
- diagnostici di laboratorio: per esami clinici, immunologici, microscopici;
- diagnostici radiologici: radioscopie, radiografie, stratigrafie, angiografie;
F) per terapie fisiche anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazio- ni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia;
G) per presidi ortopedici, limitatamente a: corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi, protesi e tutori di funzio- ne arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari;
H)per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all’infortunio denunciato. Sono comprese cure odontoiatriche conseguenti ad infortunio fino ad un massimo di € 775,00.
I) per cure termali effettuate nei 90 giorni successivi all’infortunio denunciato;
J) per trasporto dell’assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo dell’infortunio all’istituto di cura o posto di pron- to soccorso.
La garanzia di cui al presente articolo viene prestata con uno scoperto del 10% e con un minimo di € 150,00 a carico dell’Assicurato per ogni sinistro, intendendosi per tale l’intero ciclo di cura relativo allo stesso infor- tunio. Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, conti del- l’ospedale o clinica, ecc.). A richiesta dell’assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposi- zione della data di liquidazione. La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustifica- tivi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta la guarigione clinica. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro pre- sentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme generali e quelle che regolano l’assicurazione infortuni.
Art. 29 - Rischi sportivi
L’assicurazione vale per l’esercizio delle pratiche, sportive in genere, svolte sia a puro scopo ricreativo che con carattere agonistico, senza alcuna limitazione.
Tuttavia, tenuto conto della maggiore intensità di rischio che alcune pratiche sportive comportano, per dette pratiche sportive, qui di seguito specificamente elencate, l’assicurazione è ugualmente valida, ma gli inden- xxxxx sono proporzionalmente ridotti secondo i valori espressi per ciascuna pratica sportiva, in relazione alla gravità del rischio o alle modalità e circostanze nelle quali si svolge l’attività sportiva:
a) sono indennizzabili con il 40% dell’intero valore accertato gli infortuni verificatisi nell’esercizio dei seguenti sport, qualunque siano le modalità e circostanze nelle quali sono svolti: atletica pesante - bob
- football americano - lotta nelle sue varie forme - pugilato - rugby - salto dal trampolino con sci o idro- sci - scalata di rocce o ghiacciai - sci acrobatico - sci alpinismo - sci estremo speleologia;
b) sono indennizzabili con il 40% dell’intero valore accertato gli infortuni verificatisi nell’esercizio dei seguenti sport, qualunque siano le modalità e circostanze nelle quali sono svolti; tuttavia, l’indennizzo spettante non è soggetto ad alcuna riduzione se l’infortunio si verifica nel corso della partecipazione a competizioni di regolarità pura: automobilismo - motociclismo motonautica;
c) sono indennizzabili con il 66% dell’intero valore accertato gli infortuni verificatisi nell’esercizio dei seguenti sport, quando si tratti di corse o gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni Sportive; in caso contrario, l’indennizzo spettante non è soggetto ad alcuna riduzione: baseball - calcio - canoa - ciclismo - immersioni con autorespiratore - pal- lacanestro - pallamano pallavolo pentathlon moderno - sci - sport equestri sport del ghiaccio.
Qualora una delle attività sportive di cui alle lettere a) e b) venga svolta in occasione di manifestazioni, gare
e relativi allenamenti promossi ed organizzati sia dalle Associazioni DLF che dai CRAL delle varie Società di appartenenza, l’indennizzo non è soggetto ad alcuna riduzione. Nella tabella di seguito riprodotta sono rias- sunte le percentuali di indennizzo spettanti per gli infortuni verificatisi nel corso delle pratiche sportive rag- gruppate nelle fasce di rischio a), b) e c).
Fasce di rischio % di indennizzo spettante
a - in ogni caso 40
b - in ogni caso, tranne regolarità pura 40
c - solo sotto l’egida delle Federazioni Sportive 66
Art. 30 - Salvaguardia piani di investimento
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all’Assicurato un’invalidità permanen- te totale, accertata secondo i criteri stabiliti dall’art. 24 e 24 bis - invalidità permanente e art. 37 - criteri di inden- nizzabilità, la Società, oltre a liquidare quanto dovuto a termini di polizza, corrisponde all’Assicurato, un’inden- nità al fine di agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla vita a premio annuo ricorrente o a premio unico ricorrente, stipulate dall’Assicurato anteriormente alla data dell’evento con la Società GENERALI ITALIA S.p.A.. e che risultano al corrente con il pagamento dei premi. Le polizze a premi unici ricorrenti sono considerate al corrente se dall’ultimo premio pagato alla data dell’infortunio non sono trascorsi più di due anni. L’indennità verrà utilizzata per stipulare con GENERALI ITALIA S.p.A.. un contratto di capitalizzazione a favo- re dell’Assicurato, senza alcun onere a suo carico. L’ammontare dell’indennità sarà pari all’ammontare dell’ul- tima rata di premio versata nelle polizze vita in vigore moltiplicato per il numero delle rate di premio residue. Per le polizze a premi unici ricorrenti le rate residue dovranno essere calcolate con riferimento all’annualità di premio fissata alla data di effetto della polizza. Pertanto, dopo gli accertamenti del caso, la società eroga l’im- porto sopra definito finalizzato alla stipulazione del nuovo contratto di assicurazione sulla vita, con il massimo comunque di € 60.000,00. Verificatosi l’evento, la presente assicurazione cessa nei confronti dell’Assicurato.
Art. 31 - Xxxxxxx xxxxxxxxx
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all’Assicurato un’invalidità perma- nente di grado pari al 100%, accertata secondo i criteri stabiliti nell’ art. 24 e 24 bis - invalidità permanente e art. 37 - criteri di indennizzabilità , la Società, contestualmente alla corresponsione di quant’altro dovuto a ter- mini di polizza e con effetto e decorrenza dalla predetta data, provvederà a costituire a favore dell’Assicurato stesso e senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia immediata rivalutabile di importo annuo pari a
€ 12.500,00, mediante stipulazione di apposita polizza vita con la Società GENERALI ITALIA S.p.A.
Art. 32 - Indennità per stato di coma
In caso di sinistro, che determina uno stato di coma entro e non oltre 15 giorni dalla data dell’infortunio, la Società corrisponderà all’Assicurato, su richiesta corredata da certificazione medica, una indennità pari a € 20.000,00.
Art. 33 - Rientro Sanitario
La società rimborsa le spese sostenute dall’assicurato in caso di infortunio occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 4.000,00.
Art. 34 - Invalidità permanente da ictus o infarto
Rischio assicurato
L’assicurazione vale esclusivamente per le persone non superiore ai 65 anni di età e per i casi di invalidità permanente generica conseguente ad Ictus o Infarto, come sopra definiti, manifestatisi successivamente alla data di effetto dell’assicurazione. La Società garantisce all’Assicurato il pagamento di un capitale che vale a compensare, per il periodo di vita residua, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente ad Ictus o Infarto, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato secondo i cri- xxxx di cui alle seguenti sezioni “Criteri di indennizzabilità”, “Criteri di liquidazione” e “Modalità di liquidazio- ne”. Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette ed esclusive della invalidità permanente derivante dall’Ictus e Infarto suindicati, secondo quanto previsto dalla sezione “Criteri di indennizzabilità”.
Esclusioni
Sono escluse dall’assicurazione le invalidità permanenti conseguenti ad ictus o infarto derivanti da:
- espressione o conseguenza di situazioni patologiche manifestatisi anteriormente alla stipulazione del contratto;
- trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stu- pefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all’abuso di alco- ol e/o sostanze psicotrope.
Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’invalidità permanente derivante dal singolo Ictus o Infarto denunciato. In caso di pluralità di denunce, effettuate contemporaneamente o in momenti successivi, la valutazione dell’invalidità permanente verrà effettuata sul singolo Ictus o Infarto, separatamente considerati.
Denuncia ed obblighi relativi
L’Assicurato allorquando in possesso di diagnosi clinica o strumentale e comunque dal momento in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, è tenuto entro e non oltre 15 gior- ni a dare comunicazione per iscritto alla Società, dell’Ictus o l’Infarto.
Alla denuncia deve essere unita o far seguito la seguente documentazione:
- certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell’Ictus o Infarto;
- copia delle cartelle cliniche e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dell’Ictus o Infarto e/o dei postumi invalidanti.
L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli eventualmente disposti dalla Società e for- nire ogni altra documentazione sanitaria eventualmente necessaria, sciogliendo dal segreto profes- sionale i medici che lo hanno avuto in cura. L’Assicurato deve, altresì, sottoporsi alle cure prescrit- te dai medici che possano modificare positivamente la prognosi dell’Ictus o Infarto.
Criteri di liquidazione
Nessun indennizzo spetta quando l’invalidità permanente accertata sia in grado inferiore al 60%.
Quando l’invalidità accertata sia pari o superiore al 60%, la Società liquida l’intero capitale assicurato pari a
€ 25.000,00. Il capitale indicato rappresenta l’importo massimo che la Società corrisponde complessivamen- te durante l’intera durata del contratto per ciascuna persona assicurata. In caso di entrambe le patologie, denunciate contemporaneamente, oppure in momenti successivi, le quali comportino invalidità per- manenti indennizzabili a termini di polizza, il cumulo dei singoli indennizzi non potrà essere maggio- re del capitale assicurato. Essendo l’indennizzo o il cumulo degli indennizzi liquidati uguale al capi- tale assicurato, l’assicurazione di questa garanzia cessa automaticamente, mentre rimangono valide tutte le altre garanzie della polizza infortuni.
Modalità di liquidazione
Ricevuta la documentazione di cui alla sezione “Denuncia ed obblighi relativi”, e compiuti gli accertamenti del caso, la Società non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di denuncia - effettuata ai termini della presente garanzia - e comunque non oltre 18 mesi, procede all’accertamento della percentuale di invalidità permanente. Tuttavia l’accertamento della percentuale di invalidità permanente, previa richiesta dell’Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che:
- venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
- la menomazione conseguente alla malattia risulti del tutto stabilizzata.
La valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi residui di invalidità permanente a seguito dei trattamenti terapeutici che, a giudizio sia del medico dell’Assicurato che di quello della Società, possano modificare positivamente la prognosi dell’Ictus o Infarto, indipendentemente dal momento in cui lo stesso si sottoporrà a detti trattamenti. Nel caso in cui l’Assicurato non intenda sottoporsi a detti trattamenti terapeutici la valutazione del danno viene comunque effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto ai trattamenti, senza riguardo, perciò, al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione dei citati trattamenti terapeutici.
Diritto all’indennizzo
Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi, tenuto conto della natura della garanzia prestata, secondo quanto previsto dalla sezione “Rischio assicurato”. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 35 - Rimborso spese adeguamento abitazione a seguito di grave infortunio
In caso di infortunio in garanzia che comporti una invalidità permanente pari o superiore al 60%, accertata secon- do i criteri di valutazione di cui all’articolo “Invalidità permanente” delle Condizioni di assicurazione, la società rim- borsa fino alla concorrenza di Euro 15.000,00, le spese sostenute dall’Assicurato per l’adeguamento dell’abita- zione ove ha il proprio domicilio:
- per eliminare le barriere architettoniche in esso presenti (ampliamento porte, abbassamento maniglie, ecc.);
- per strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane (es.: serrande elettriche, sensori visivi);
- per ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione (es.: letto reclinabile);
- per attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione quando no sia possibile svolgerle all’esterno, e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di comu- nicazione, mobilità e autonomia (incluse soluzioni di domotica) dell’Assicurato, divenuto disabile.
Il rimborso delle spese è condizionato alla presentazione da parte dell’Assicurato di apposita domanda, corredata dai documenti giustificativi, quali il progetto di un architetto e i preventivi e/o fatture degli inter- venti effettuati.
Art. 36 - Riapertura del sinistro
La riapertura di un sinistro già liquidato o non per inabilità temporanea è possibile solo se:
a) non siano trascorsi 70 giorni dalla data della guarigione precedente;
b) non sia stata liquidata una invalidità permanente;
c) non siano stati accertati a seguito di visita medica, postumi di invalidità permanente già stabilizzati e quindi definitivamente quantificabili, avendo l’infortunato raggiunto la guarigione clinica;
In aggiunta ai punti di cui sopra, se l’infortunio è accaduto sul lavoro, la riapertura per essere indennizzata deve essere documentata con certificazione medica esclusivamente rilasciata dall’INAIL.
Art. 37 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento del- l’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 24 e art. 24 bis sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 38 - Ammontare del premio e modalità di pagamento
Il premio annuo per ogni assicurato è di € 504,00 (cinquecentoquattro/00) e viene corrisposto in 12 rate mensili di € 42,00 (quarantadue/00) con ritenuta a ruolo stipendio a seguito di delega rilasciata dall’Assicurato al proprio datore di lavoro. Il suddetto premio gode di una riduzione dell’8,35% ai sensi della legge n. 99 del 23/07/2009. Pertanto, poiché la durata del contratto supera i cinque anni, non è possibile recedere dal contratto anticipata- mente prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annua- lità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Qualora il datore di lavoro non effettua le tratte- nute del premio mensile sul ruolo paga dei dipendenti assicurati, a quest’ultimi è concessa la possibilità di prov- vedere al pagamento del premio attraverso RID bancario, bonifico bancario ricorrente, o con bollettino di conto corrente postale per rate mensili (solo RID bancario), trimestrali, semestrali o annuali.
Art. 39 - Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx registrasse un aumento dell’indice ISTAT del costo della vita pari o superiore al 10% rispetto all’indice ISTAT del 31/01/ 2016, il premio e le somme assicurate saranno automati- camente adeguate con un aumento del 10%. A successivi adeguamenti si procederà ogni qual volta l’indice ISTAT aumenti in misura non inferiore ad un multiplo del 10% rispetto all’indice del 31/01/ 2016. L’applicazione
degli aumenti verrà effettuata dal terzo mese successivo a quello in cui viene raggiunto lo scaglione del 10% o del multiplo di esso. Per indice del costo della vita s’intende il numero medio nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie, di operai ed impiegati risultante dal Bollettino mensile ISTAT pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica e riportato sulla Gazzetta Ufficiale, tenendo conto dell’eventuale mutamento della base di calcolo.
Art. 40 - Evento con pluralità di infortuni
Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di € 6.000.000,00.
Art. 41 - Calamità naturali
Con riferimento all’art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli infortuni cau- sati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il conseguente limite:
- in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l’esborso massimo di quest’ul- tima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni dalla Società stessa raccolti nell’anno prece- dente l’evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio;
- qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 42 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi (vedi anche art. 6)
La denuncia dell’infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell’evento e sarà corredata da certificato medico; deve essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla sede centrale dell’INAT in Roma Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000, entro dieci giorni dall’infortunio o dal momento in cui lo stesso INAT, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici di proroga alla scadenza di ogni progno- si e, comunque non oltre trenta giorni l’uno dall’altro. Per gli infortuni extralavoro è necessario che l’assicu- rato invii una dichiarazione di assenza dal servizio rilasciata dalla Società di appartenenza indicante il perio- do di assenza per malattia. Trascorso tale periodo, si provvederà alla liquidazione della diaria per inabilità temporanea nei termini risultanti dalla documentazione medica, purché nel detto periodo l’Assicurato sia rimasto assente dal servizio. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione. L’Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Art. 43 - Modalità di valutazione del danno
Le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabi- lità previsti dall’art. 37 , sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta dell’assicurato, nel Comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dello stesso. Ciascuna delle due Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esse designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere rac- colti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 44 - Liquidazione dell’indennizzo
Compiuti gli accertamenti del caso ed accertata l’indennizzabilità dell’infortunio, la Società, entro un mese, corrisponde l’indennizzo che risulti dovuto. Tuttavia, qualora l’infortunio determini una inabilità temporanea superiore a 60 giorni, la Società è tenuta, a richiesta dell’Assicurato, a corrispondere un anticipo pari al perio- do di inabilità temporanea maturato, anche se l’Assicurato non abbia ancora ripreso servizio.
Art. 45 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916
C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 46 - Recesso in caso di sinistro
A seguito della denuncia, effettuata a termini di polizza, nell’ambito della intera durata del contratto, di qua- lunque sinistro successivo al secondo, è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento dell’indennizzo od alla contestazione for- male del sinistro. Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccoman- data con cui si comunica il recesso. In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio netto per la parte relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 47 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 48 - Obblighi di INAT
INAT si obbliga a consegnare, prima dell’adesione, a tutti gli Assicurati copia delle Condizioni della pre- sente polizza convenzione, nonché l’Informativa della Società ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Inoltre INAT si obbliga a raccogliere da tutti gli Assicurati il questionario di adeguatezza reso disponibi- le dalla Società, debitamente compilato e sottoscritto, prima dell’adesione assicurativa.
GENERALI ITALIA S.p.A.. IL CONTRAENTE
Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c, le disposi- zioni dei seguenti articoli delle condizioni che regolano l’assicurazione:
Punto b.4 dichiarazione dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio; Punto b.5 informazioni sul contratto;
art. 1 decorrenza dell’assicurazione; art. 2 Pagamento del premio;
art. 4 Proroga dell’assicurazione;
art. 5 modifiche della polizza convenzione;
art. 6 obblighi dell’assicurato in caso di sinistro; art. 13 esclusioni; art. 16 limiti di età;
art. 17 Persone non assicurabili; art. 37 criteri di indennizzabilità;
art. 38 ammontare del Premio e modalità di pagamento; art. 43 modalità di valutazione del danno;
art. 44 liquidazione dell’indennizzo;
Per la garanzia "invalidità permanente da ictus o infarto" art. 34 comma 7 - diritto all'indennizzo.
IL CONTRAENTE
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente polizza è di durata poliennale (9 anni) con taciti rinnovi annuali ai sensi della legge n. 99 del 23/07/2009; con una riduzione del premio di tariffa dell’ 8,35%. Pertanto non è possibile recedere dal contratto anticipatamente prima che siano trascorsi 5 (cin- que) anni con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
IL CONTRAENTE
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 000 0000000 - Fax 000 000000 - xxx.xxxxxxxx.xx - email: xxxx@xxxxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il primo premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell’art. 1901 c.c. se il Contraente non paga entro 30 giorni il premio di rinnovo, pari a 12,00 euro come indicato nel frontespizio di polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del gior- no del pagamento.
Per quanto riguarda il pagamento dei premi dei singoli assicurati si precisa che in conformità con quanto dispo- sto dall’art. 1901 del Codice Civile, la copertura assicurativa del singolo ha effetto:
a) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo da parte del datore di lavoro. Resta confermato che nel caso in cui la prima ritenuta di premio sullo stipendio non sia stata effettuata per motivi operativi e/o tecnico - informatici del datore di lavoro, la garanzia sarà ugualmente operante come sopra purché sia stata data comunicazione alla Società dell’av- venuto disguido. Si procederà al recupero della quota.
b) Dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della prima rata del premio stabilito nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato direttamente dall’assicurato al Contraente attraverso RID bancario mensile oppure con bonifico bancario o conto corrente postale trimestrale, semestrale o annuale. Il paga- mento della rata successiva alla prima deve essere effettuata dall’assicurato prima della scadenza di que- st’ultima e così successivamente.
ARTICOLO 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO
La presente polizza, salvo quanto disposto dalla legge n.99 del 23/07/2009, ha la durata di nove anni e si inten- de tacitamente rinnovata per un anno e così successivamente, salvo disdetta, che deve essere comunicata al destinatario mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza. Resta inteso che l’eventua- le disdetta data alla Polizza Convenzione Infortuni Generali Italia S.p.A. - INAT n. IU7/350114488 sarà valida anche per il presente contratto.
La copertura assicurativa per ciascun assicurato avrà validità pari alla copertura prestata dalla Polizza Infortuni
n. IU7/350114488. Si precisa che eventuale disdetta o altra causa di annullamento o sospensione della singola copertura infortuni comporterà automaticamente la decadenza delle garanzie di tutela legale.
ARTICOLO 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE O VARIAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.
ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
L’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori o omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggiore premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
ARTICOLO 5 - COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono esser fatte per iscritto (in partico- lare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata) e indirizzate alla Direzione della Società.
ARTICOLO 6 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio anticipato - che costituisce il minimo dovuto - è pari ad euro 12,00 (dodici/00), da corrispondersi in un’unica soluzione. Il giorno 10 di ogni mese il Contraente provvederà ad inviare alla Società il numero comples- sivo delle persone assicurate nel mese precedente con la Polizza Convenzione Infortuni Generali Italia S.p.A. -
INAT n. IU7/350114488. Ogni mese la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute a norma del secondo capoverso, provvederà ad emettere e trasmettere al Contraente apposita Appendice di regolazione premio, con- teggiando per ogni Assicurato € 1,00 lordi per ciascun mese di copertura (corrispondente al premio annuo lordo pro capite di € 12,00). Il Contraente riceverà il pagamento di tali somme dal datore di lavoro dell’assicurato tra- mite trattenuta da ruolo paga del singolo assicurato a seguito di delega rilasciata dallo stesso all’Azienda di appartenenza. Nel caso in cui il datore di lavoro abolisse con provvedimento amministrativo la trattenuta già disposta dal ruolo paga dell’assicurato, il singolo assicurato dovrà effettuare il pagamento direttamente al Contraente secondo quanto disposto dall’art. 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA secondo comma, lettera b). Il Contraente dovrà effettuare il pagamento delle appendici entro i 90 giorni successivi alla data di emissione delle stesse.
ARTICOLO 7 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio mentre gli assicurati potranno fare tale comunicazione nel momento della denuncia del sinistro, sulla base di quanto previsto dall’art. 1910 Codice Civile.
ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclu- sivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato. Ove venga attivato un proce- dimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.
ARTICOLO 9 - TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ARTICOLO 10 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisa- to - dalle norme di legge.
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si obbliga a consegnare o a mettere a disposizione degli Assicurati le presenti Condizioni di Assicurazione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà la responsabilità diretta del Contraente per le relative azioni di risarcimento degli Assicurati e per le eventuali sanzioni irrogate dalle Competenti Autorità.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE
ARTICOLO 12 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 3.000,00 per sinistro e illimitato per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garan- zia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la
Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ARTICOLO 13 - AMBITO E GARANZIE
Con riferimento all’Articolo 12, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell’ambito del lavoro subordinato o parasubordinato da loro svolto. Tale tutela si sostanzia nella Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravven- zione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e da circolazione, purchè avvenute nello svolgimento dell’attività lavorati- va. La presente copertura opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento di quanto dovuto da altra poliz- za di Tutela Legale stipulata dall’Assicurato o di cui lo stesso possa beneficiare.
ARTICOLO 14 - PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore di tutte le Persone che abbiano aderito alla Polizza Convenzione Infortuni Generali Italia S.p.A. - INAT n. IU7/350114488 successivamente alla decorrenza della presente polizza.
ARTICOLO 15 - CONSULENZA LEGALE “CONSULDAS”
Ad integrazione delle garanzie previste di cui all’ articolo 13, la Società garantisce un servizio di Consulenza tele- fonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800/849090 oppure scrivendo a con- xxxxxx@xxx.xx.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civili e/o penale.
ARTICOLO 16 - ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatta eccezione per quanto espressamente previsto in polizza;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- vertenze di diritto civile in genere. La garanzia è inoltre esclusa se:
- l’Assicurato non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- il mezzo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;
- il mezzo è usato in difformità da immatricolazione;
- l’Assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, o nei casi di fuga e/o omissione di soccorso.
ARTICOLO 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmen- te trattati in tutti gli Stati d’Europa. I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ARTICOLO 18 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato avrebbe iniziato a vio- lare norme di legge. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano dalle ore 24 del giorno di decorren- za della copertura Infortuni Generali Italia S.p.A. - INAT n. IU7/350114488. In particolare, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo mensile, oppu- re dal giorno del pagamento della prima rata nel caso in cui il pagamento del premio mensile venga effettuato direttamente dall’assicurato attraverso RID bancario, bonifico bancario o conto corrente postale. Per i singoli Assicurati la garanzia si estende ai casi assicurativi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione della coper- tura infortuni, purchè insorti nel periodo di validità della stessa.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il caso assicu- rativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PERDITE PECUNIARIE
ARTICOLO 19 - PATENTE A PUNTI
La Società garantisce, nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano una decurtazione di punti della loro Patente di guida A e/o B in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa infortuni, il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 150,00 e con il limite di un solo caso per Persona Assicurata e per anno assicura- tivo, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti.
ARTICOLO 20 - PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore di tutte le Persone che abbiano aderito alla Polizza Convenzione Infortuni Generali Italia S.p.A. - INAT n. IU7/350114488 successivamente alla decorrenza della presente polizza.
ARTICOLO 21 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano in Italia.
ARTICOLO 22 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano dalle ore 24 del giorno di efficacia della copertura del singolo Assicurato prestata dalla Polizza Convenzione Infortuni Generali Italia S.p.A. - INAT n. IU7/350114488. In particolare, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo mensile, oppure dal giorno del pagamento della prima rata nel caso in cui il pagamento del premio mensile venga effettuato direttamente dall’assicurato attraverso RID banca- rio, bonifico bancario o conto corrente postale.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 23 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente inoltrare denuncia scritta alla Sede Centrale dell’INAT in Roma - 00142 Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 a mezzo posta ordinaria oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per la denuncia è preferibile usare il modulo che può essere scaricato dal sito web xxx.xxxx.xx - Area clien- ti. Tale modulo dovrà essere compilato ed inviato all’INAT allegando gli atti e documenti, regolarizzati a pro- prie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. INAT provvederà poi ad inoltrare la pratica alla Società per posta ordinaria al seguente indirizzo D.A.S. Spa - Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx.
Unitamente al modulo di denuncia compilato dall’assicurato l’INAT dovrà certificare l’adesione dell’assicura- to alla polizza Convenzione Infortuni Generali Italia S.p.A. - INAT n. IU7/350114488 e la regolarità dei paga- menti delle rate di premio. L’Assicurato dovrà far pervenire, per il tramite dell’INAT, alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica. Se l’Assicurato sce- glie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense vigente e con esclusione delle spese e/o diritti di trasfer- ta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere libe- ramente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
ARTICOLO 24 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita pro- cura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre- re o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 23. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle presta- zioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la contro- parte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a cari- co della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’opera- zione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è respon- sabile dell’operato di legali e periti.
ARTICOLO 25 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmen- te o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
ARTICOLO 26 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui desi- gnazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualo- ra il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito, per brevità “Regolamento” o “REG. UE”)
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia s.p.a. e D.A.S. s.p.a., in qualità di Titolari del trattamento e da Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Soc. coop. a r. l. (di seguito anche INAT), in qualità di Titolare autonomo, nell’ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell’offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei desi- gnati, (i) al fine di rilevare i Suoi bisogni ed esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio per prestare la consulenza; (ii) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclag- gio); (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati, (iv) per l’assistenza, la gestione e la liquidazione di even- tuali sinistri (v) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (vi) per comu- nicare i Suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto di INAT o per la esecuzione dei contratti in essere(2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali cui ai punti (i), (ii), (iii)
(iv) e (vi) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte di INAT e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (v) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse di INAT a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La infor- miamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) il conferimen- to dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude all’ INAT di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.
Utilizzo dei dati per l'erogazione del servizio FEA
La informiamo inoltre che, qualora aderisca al servizio di firma elettronica avanzata (FEA), INAT tratterà anche i Suoi dati biometrici(3) sempre per le finalità sopra indicate. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati bio- metrici per l'erogazione del servizio FEA è costituita dal Suo consenso esplicito e facoltativo, senza il quale il trattamento non potrà avere luogo e, di conseguenza non potrà essere erogato il servizio FEA. Il trattamento dei Suoi dati biometrici è dunque finalizzato alla sola erogazione del servizio FEA funzionale a consentirLe la firma di documenti e contratti legati a prodotti e servizi assicurativi offerti da INAT. Nel caso non acconsentisse a tale trattamento, potrà comunque beneficiare dei servizi assicurativi sebbene soltanto attraverso modalità non dematerializzate. Le modalità di trattamento dei dati biometrici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del Servizio.
Utilizzo dei dati a fini accessori ad attività contrattuali
Le informiamo inoltre che può autorizzare INAT a trattare i Suoi dati personali - da Lei forniti e/o acquisti anche da terzi(1) (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute ed i dati biometrici) - per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo e non per la prestazione di servizi non assicurativi;
2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazio- ne della qualità dei servizi offerti, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre socie- tà;
3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la pro- filazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rila- scio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per i quali sono trattati da INAT, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio FEA: per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del con-
tratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti con- nessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità accessorie alle attività contrattuali, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.
Comunicazione dei Dati
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgo- no per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(4).
Trasferimento dei dati all'estero
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo spe- cifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa(5) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, INAT potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modi- fica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet di INAT: xxx.xxxx.xx.
Diritti dell'interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso INAT e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diver- si diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione cancellazione, limitazio- ne al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trat- tamento e comunque al loro uso a fini accessori a quelli contrattuali, in tutto o in parte anche per quanto riguar- da l'uso di modalità automatizzate
Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti di interessato potrà rivolgersi a:
Istituto Nazionale Assistenza Trasporti soc. coop. a r. l., Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx (XX), e- mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a r.cin- xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.
NOTE:
1. INAT tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati previsti nel Profilo Cliente, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interes- sato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richie- sta dell’Autorità Giudiziaria, INAT potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazio-
ne coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicura- zione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione uni- voca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. A titolo esemplificativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movimento delle soluzioni di firma elettronica avanzata.
4. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di inter- mediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autovei- coli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di ser- vizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei ser- vizi.
5. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicu- ratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assi- curativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
NOTIZIE UTILI PER L’ASSICURATO
L’INAT - Istituto Nazionale Assistenza Trasporti - è una società cooperativa a responsabilità limitata che ha tra i propri scopi istituzionali quello di fornire, senza scopo di lucro, assicurazioni presso Enti di interesse nazionale. Per realizzare ottimali condizioni assicurative, l’INAT ha stabilito, attraverso convenzioni speciali, funzionali rapporti con la Società GENERALI ITALIA S.P.A.
Sede Centrale
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Numero unico per tutti i settori: Tel. 00.000000
Sedi Periferiche
- Foligno: c/o O.G.R. tel.: 0000 000000.
- Milano: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 0 tel.: 00 00000000, FS 000 0000, 00 0000000.
Uff. sinistri: tel. F.S. 970.65130 - Fax F.S. 970.65104 Assistenza Clienti: tel. F.S. 970.65105
Area Personale “MYINAT”
Mail Ufficio Assistenza: xxxx@xxxx.xx
Mail Ufficio Sinistri: xxxxxxxx_xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- Napoli: Xxxx. Xxxxxxxx X.xxx Xxxxxxxxx lato bin. 1 tel.: 000 0000000, FS 000 0000, 000 000000.
- Reggio Calabria (Zona Commerciale) tel.: 0000 000000, FS 9032112
IMPORTANTE
L’articolo 15 delle condizioni di polizza prevede che la garanzia assicurativa viene sospesa; per aspettativa dal servizio del dipendente o per altre cause e riprende vigore appena cessano le ragio- ni che hanno determinato la sospensione stessa - ovviamente - se contemporaneamente viene ripri- stinata anche la trattenuta sullo stipendio del premio mensile.
Al fine di evitare spiacevoli disguidi che possono anche causare la non indennizzabilità di un even- tuale sinistro poiché non coperto dal pagamento del premio assicurativo, si richiede all’Assicurato di dare tempestiva notifica scritta all’INAT dell’effettiva data del rientro in servizio.
MODALITÀ PER L’APERTURA E LA CHIUSURA DI UNA PRATICA
Nel caso di infortunio occorso al dipendente assicurato
In caso di infortunio, quale è la prima cosa da fare?
L’INFORTUNIO - occorso sia sul lavoro che fuori del lavoro
DEVE ESSERE DENUNCIATO ALL’INAT
ENTRO 10 GIORNI dalla data dell’evento:
Modalità Web: iscrivendosi all’area MYINAT, disponibile sul sito web: xxx.xxxx.xx; in tal modo è possibile procedere, previa scansione della documentazione, alla denuncia di sinistro; nonché al completamento della pratica in modo: sicuro, rapido, preciso ed economico potendo, altresì, controllare, in tempo reale, lo stato di avanzamento della pratica.
Oppure: Raccomandata R/R indirizzata a Inat Xxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx 00 xxx 00000 Xxxx o; Agenzia Generale Speciale di Roma Salinari Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 xxx 00000 Xxxx oppure; Generali Italia Xxx Xxxxxxxxxx 00 xxx 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX).
Per la denuncia è possibile scaricare il modello dal sito xxx.XXXX.xx. Se trattasi di incidente stradale, inviare copia della denuncia presentata in ambito RC auto.
Solo in casi di comprovata gravità dell’infortunio, o impossibilità a presentare la denuncia, è prevista una ragionevole estensione al termine stabilito di dieci giorni.
la documentazione sanitaria, in caso di denuncia via web attraverso l’area “MYINAT”, potrà essere inviata previa scansione della medesima eccezion fatta per eventuale rimborso spese; in tal’ultimo caso i giustificativi (fatture, ricevute, scontrini etc) dovranno pervenire, indispensabilmente, in originale a mezzo raccomandata R/X. | ||
Xxxxx documenti occorre presentare? | In caso di infortunio sul lavoro | Unitamente alla denuncia deve essere inviato, via web previa scansione, il certificato medico di inizio infortunio redatto dal primo sanitario (di norma è il certificato di pronto soccorso) contenente diagnosi e prognosi. Successivamente, occorre inviare via web previa scansione: • i certificati medici di proroga con diagnosi (di norma sono quelli rilasciati dall’INAIL) qualora la durata di infortunio si protragga oltre il periodo risultante dal primo certificato medico. I certificati di proroga devono essere inviati entro 30 giorni dalla scadenza dell’ultima prognosi. |
• referti di esami strumentali (RX-RM-TAC etc.) se effettuati. | ||
• copia cartelle cliniche in caso di ricovero conseguente all’infortunio. | ||
Alla fine dell’infortunio, occorre inviare via web previa scansione, il certificato medico di guarigione e riammissione in servizio (di norma è quello rilasciato dall’INAIL). |
la documentazione sanitaria, in caso di denuncia via web attraverso l’area “MYINAT”, potrà essere inviata previa scansione della medesima eccezion fatta per eventuale rimborso spese; in tal’ultimo caso i giustificativi (fatture, ricevute, scontrini etc) dovranno pervenire, indispensabilmente, in originale a mezzo raccomandata R/R. | ||
Unitamente alla denuncia deve essere inviato, via web previa scansione, il certificato medico di inizio infortunio redatto da: | ||
- Pronto Soccorso; | ||
- medico curante o da sanitario appartenente alla struttura sanitaria pubblica contenente la prognosi e la diagnosi (natura delle lesioni riportate). | ||
Successivamente, occorre inviare via web previa scansione: | ||
In caso di infortunio fuori dal lavoro | • i certificati medici di proroga con diagnosi, in caso di certificato INPS in copia per il lavoratore o per INPS, qualora la durata di infortunio si protragga oltre il periodo risultante dal primo certificato medico rilasciati dagli stessi sanitari di cui al punto precedente. I certificati di proroga devono essere inviati alla scadenza di ogni prognosi o, comunque, non oltre trenta giorni l’uno dall’altro. | |
• referti di esami strumentali (RX-RM-TAC etc.) se effettuati. | ||
Quali documenti occorre presentare? | • copia cartelle cliniche in caso di ricovero conseguente all’infortunio e della patente di guida se trattasi di incidente stradale. Alla fine dell’infortunio, devono essere inviati via web previa scansione: • una dichiarazione attestante il periodo di assenza dal lavoro, indicante la causale di assenza, rilasciata dal responsabile dell’ufficio di appartenenza. | |
Per gli infortuni subiti dall’Assicurato durante il periodo di ferie la documentazione medica deve essere rilasciata esclusivamente da una struttura pubblica e la dichiarazione di assenza dovrà indicare, oltre al periodo di assenza, la causale ferie della medesima. | ||
In caso di riapertura di un infortunio | Occorre inviare, via web previa scansione, gli stessi documenti indicati alle due voci precedenti, a seconda se trattasi di un infortunio sul lavoro o fuori del lavoro. In ogni caso si precisa che la riapertura di un infortunio è possibile solo se: • non siano trascorsi settanta giorni dalla data di guarigione (inteso il precedente rientro in servizio) dell’infortunio per il quale viene richiesta la riapertura; • non sia stato liquidato l’indennizzo per l’invalidità permanente determinata dall’infortunio per il quale viene richiesta la riapertura; • non siano stati accertati, a seguito di visita medica, postumi di invalidità permanente già stabilizzati e quindi definitivamente quantificabili, avendo l’infortunato raggiunto la guarigione clinica. • se l’infortunio è sul lavoro la riapertura deve essere riconosciuta e documentata dall’INAIL. |
A quali altri adempimenti occorre provvedere? | Nel caso l’infortunio abbia determinato una invalidità permanente | Occorre inviare la richiesta di indennizzo unitamente ad un certificato medico attestante la percentuale di invalidità permanente residuata. Tale richiesta deve essere presentata dall’Assicurato per il tramite dell’area personale “MYINAT”, previa scansione della certificazione medica, o per iscritto con lettera raccomandata R/R non appena i postumi invalidanti si manifestano, tenendo ben presente quanto previsto dall’art. 2952 c.c. (“Prescrizione”) che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e quindi dalla presente polizza si estinguono in 2 (due) anni. È possibile interrompere i termini prescrizionali inviando una lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, alla Società assicuratrice, tramite l’INAT, con la quale l’Assicurato esprime in modo inequivocabile la Sua volontà di far valere il proprio diritto. Si precisa che anche se l’invalidità permanente è conseguenza di un infortunio sul lavoro, questi termini prescrizionali rimangono inalterati, a prescindere dai procedimenti o ricorsi iniziati dall'Assicurato nei confronti dell’INAIL, o altri soggetti terzi, tendenti al riconoscimento di una rendita e/o indennizzo. |
Nel caso l’infortunio abbia determinato la morte | Nel caso l’infortunio abbia determinato la morte, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi dell’Assicurato devono far pervenire all’INAT il certificato di morte, con l’indicazione delle cause del decesso. Successivamente alla denuncia, l’INAT invia ai beneficiari (o agli eredi) la richiesta di ulteriori documenti necessari per la liquidazione dell’indennizzo da parte della società Generali Italia S.p.A. | |
In caso siano state sostenute spese sanitarie in conseguenza dell’infortunio. | Deve essere inviata una domanda di rimborso all’INAT ENTRO 30 GIORNI successivi al giorno della guarigione clinica esclusivamente a mezzo raccomandata R/R Unitamente alla domanda di rimborso occorre inviare gli originali dei documenti giustificativi di spesa (Fatture, Ricevute Fiscali, Scontrini acquisto farmaci e presidi sanitari, notule debitamente quietanzate). Le spese sostenute per terapie fisiche, acquisto medicinali, presidi ortopedici, cure termali, devono essere corredate di relativa esplicita (non idonea l’indicazione “SI CONSIGLIA”) prescrizione medica del medico con specifica del trattamento e numero di sedute. L’INAT provvederà alla restituzione dei predetti originali con l’annotazione, riportata dalla compagnia di assicurazione, dell’importo rimborsato e data di rimborso. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale dei giustificativi di spesa, per ottenere il rimborso, il rimborso spese verrà calcolato, secondo le condizioni contrattuali ed al netto di quanto già rimborsato da altro ente. |
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Assistenza clienti:
Tel. 00.000000 selezione 1 • Fax 00.0000000 • xxxx@xxxx.xx