Interessi. (1) Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessi. (2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se: a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti. (3) Ai fini del presente Articolo, il termine”interessi” designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo. (4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7. (5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione. (6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Samples: Tax Convention, Tax Convention
Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente una Parte contraente e pagati ad il cui beneficiario è un residente dell’altro Stato Contraente resi- dente dell’altra Parte contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessidetta altra Parte.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
(3) . Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a provenienti da crediti di qualsivoglia ogni natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno no di pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare e segnatamente i redditi dei titoli del debito pubblico provenienti da prestiti pubblici e i redditi prodotti dalle obbligazioniobbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi ed altri utili relativi a tali titoli o obbligazionidetti titoli. Le penalità di mora per pagamento tardivo non costituiscono sono considerate interessi ai fini sensi del presente Articolopre- sente articolo.
(4) 3. Le disposizioni dei paragrafi del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraenteuna Parte contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal nell’altra Parte contraente dalla quale provengono gli interessi, sia un’attività economica industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaa detta stabile organizzazione o base fissa. In tal casoquesti casi, si applicano trovano applicazione le disposizioni dell’Articolo 7dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato4. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente ciascuna Parte contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
5. Il presente articolo non è applicabile a interessi pagati sulla base di un’operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di una Parte con- traente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, ritragga redditi prove- nienti dall’altra Parte contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di una Parte contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall’altra Parte contraente, non avrebbe diritto, in base a una conven- zione per evitare la doppia imposizione tra la sua Parte di residenza e la Parte da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di una Parte contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del si- stema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.
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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito
Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e contraente pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
(3) . Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a provenienti da crediti di qualsivoglia ogni natura, assistiti garantiti o no da ipoteca ovvero comportanti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola un diritto di partecipazione agli utili del debitore, in particolare debitore e segnatamente i redditi dei titoli del debito pubblico provenienti da presti- ti pubblici e i redditi prodotti dalle obbligazioni, obbligazioni di prestiti compresi i premi connessi ed altri frutti relativi a tali titoli o obbligazionidetti titoli. Le penalità di mora penali per pagamento tardivo non costituiscono sono considerate interessi ai fini sensi del presente Articoloarticolo.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività economica industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi ricolle- ghi effettivamente ad essaa detta stabile organizzazione o base fissa. In tal casotale ipotesi, si applicano trovano applicazione le disposizioni dell’Articolo 7dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
(5) . Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore debito- re è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) . Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il fra debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi dagli stessi concessi nel quadro in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioniprovengono, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso gli interessi sono imponibili in detto altro stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della del presente ConvenzioneAccordo.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessi.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono esenti imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagatiStato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati Contraenticontraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
(3) . Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia naturatitoli del debito pubblico, assistiti di buoni ed obbligazioni garantite o meno no da garanzie ipotecarie ipoteca e corredati portanti o meno di una clausola no un diritto di partecipazione agli utili del debitoreutili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in particolare base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi dei titoli provengono, ai redditi di somme date in prestito. Il termine «interesse» non comprende alcun reddito considerato come «dividendo» ai sensi del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articoloparagrafo 3 dell'articolo 10.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui quando il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro ha nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di interessi una stabile organizzazione ivi situata, ed cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essainteressi. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) . Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no non di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui contraente dove è situata la stabile organizzazione.
(6) . Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo gli interessi provenienti da uno Stato contraente e percepiti da un ente od organismo appartenenti per intero al Governo dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita, unitamente a tutte le altre condizioni economiche applicate al Conto Corrente; i rapporti di dare e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente avere relativi al Conto Corrente, siano essi debitori o creditori, vengono regolati con pari periodicità; gli interessi debitori sono imponibili solamente conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo ai sensi dell'art. 120 del TUB e successive modificazioni nel rispetto delle delibere attuative del CICR (Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio); gli interessi creditori sono regolati in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessiConto Corrente con valuta 31 dicembre di ogni anno o all'atto dell'estinzione del rapporto.
(2) Nonostante . Il Cliente ha la facoltà di autorizzare preventivamente l'addebito in Conto Corrente degli interessi debitori di cui al precedente comma 14.1 del presente articolo; per effetto dell'autorizzazione le disposizioni del paragrafo 1, somme vengono addebitate nel rispetto della data di esigibilità divenendo ad ogni effetto sorte capitale e l'autorizzazione avrà efficacia per ogni successivo conteggio; in caso di mancata autorizzazione gli interessi provenienti debitori sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.
3. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione eventualmente rilasciata mediante l'invio alla Banca di una comunicazione redatta in forma scritta e inviata per mezzo posta raccomandata a.r., posta elettronica certificata (PEC); la revoca avrà effetto con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della comunicazione di revoca da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se:parte della Banca.
a) 4. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma 14.3 del presente articolo, il debitore Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitori nel momento in cui gli stessi divengono esigibili nei termini indicati al precedente comma 14.1 del presente articolo e dalla data di esigibilità, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi, matureranno interessi di mora nella misura prevista dal Documento di sintesi; resta inteso che sia i fondi accreditati sul conto corrente della Banca e destinati ad affluire sul Conto Corrente e sia quelli direttamente accreditati sul Conto Corrente, a qualsiasi titolo, saranno impiegati dalla Banca in primo luogo per estinguere il debito da interessi di mora ed in secondo luogo per estinguere il debito da interessi esigibili.
5. Il saldo risultante dalla chiusura definitiva del Conto Corrente, a seguito di estinzione, produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è effettuata alcuna capitalizzazione periodica e gli stessi divengono immediatamente esigibili da parte della Banca.
6. Le operazioni di accredito e di addebito verranno regolate secondo i criteri e con le valute indicate nel Documento di Sintesi; sugli interessi creditori sono applicate le trattenute fiscali nei tempi e con le modalità di legge.
7. In caso di ritardo nel pagamento del debito da interessi, anche relativi ad una sola annualità, la Banca potrà risolvere di diritto il Governo Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c. c. e la Banca applicherà (anche nel caso di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
bchiusura del Conto Corrente) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà mora come indicato nel Documento di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati ContraentiSintesi.
8. La misura del tasso di interesse debitore non potrà mai essere superiore al limite fissato dall’art. 2, comma quattro, della legge 108/1996, dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite, che il tasso di interesse debitore sia sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla predetta legge; se l’interesse è indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente, derivante dalla variazione del parametro pattuito, non è soggetta all’obbligo di comunicazione al Cliente.
9. Le modalità di conteggio e regolamento degli interessi creditori derivanti dall’accensione di depositi bancari vincolati (3) Ai fini Time Deposit), sono disciplinate nella successiva Sezione C del presente ArticoloContratto e nelle condizioni economiche di ogni singola operazione da intendersi parte integrante del Contratto.
10. Qualora l’eventuale parametro di riferimento contrattualmente previsto per la determinazione di uno o più tassi di interesse dare o avere indicati nel Documento di Sintesi non fosse più rilevato, pubblicato o cessasse per qualsiasi ragione, a tali tassi di interesse si applicherà il parametro di riferimento sostitutivo introdotto dalle disposizioni di legge e/o normative eventualmente emanate; solo nell'ipotesi in cui non fosse indicato dalle competenti istituzioni e/o autorità alcun parametro sostitutivo o in attesa di tali disposizioni, a tali tassi di interesse si applicherà, quale parametro di indicizzazione sostitutivo, rispettivamente in via definitiva o temporanea, il termine”interessiparametro di riferimento “Ester” designa i redditi relativi a crediti (Euro Short Term Rate – in forma abbreviata “€str”), pubblicato da BCE (Banca Centrale Europea) la cui serie storica è consultabile sul sito internet della Banca; è in ogni caso fatta salva l’applicazione dello spread contrattualmente previsto che, unitamente al parametro di qualsivoglia naturariferimento originario o subentrato, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno concorre alla determinazione dei tassi di una clausola interesse interessati dalla sostituzione del parametro di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articoloriferimento.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel 11. Nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessiparametro di indicizzazione preveda una "base zero", residente i tassi di uno Stato Contraenteinteresse dare o avere che prevedano un parametro di riferimento per la loro determinazione, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato nell’eventualità in cui è situata la stabile organizzazionequest’ultimo dovesse assumere valori negativi, non potranno comunque essere inferiori allo spread contrattualmente previsto; tale disposizione mantiene validità ed efficacia anche in caso di eventuale sostituzione del parametro di riferimento originario ai sensi del precedente comma.
(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Samples: Conto Corrente
Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti Stato contraente sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto dell'altro Stato Contraente contraente o un suo ente locale; o;
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente, ivi compresi i suoi enti locali, o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente alla Banca Centrale di proprietà di questo detto altro Stato contraente o di un suo ente localecontraente; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) pagati in dipendenza di finanziamenti un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito accordato, garantito o assicurato da essi concessi nel quadro parte di accordi conclusi istituti designati e accettati mediante scambio di note tra i Governi le Autorità competenti degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioniprovengono, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 1, 2 e 2 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal casotale eventualità, si applicano applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell’Articolo 7dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi degli stessi concessi nel quadro in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioniprovengono, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti Stato contraente sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od a qualsiasi organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o;
c) gli interessi sono pagatipagati a qualsiasi altro organismo, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza relazione a prestiti concessi in applicazione di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi un Accordo concluso tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioniprovengono, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 e 2 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione o base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e ed il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e ed il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della del presente ConvenzioneAccordo.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessiStato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'impresa che paga gli interessi esercita un'attività industriale e gli interessi sono ricevuti da un istituto finanziario (2compresa una compagnia di assicurazione) che è una società residente dell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti Stato contraente sono esenti esonerati da imposta nell’altro di detto Stato sese gli interessi stessi sono ricevuti:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto dall'altro Stato Contraente contraente, da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale; , o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad da un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) istituto finanziario interamente di proprietà dell'altro Stato, di questo altro Stato contraente una suddivisione amministrativa o di un suo ente locale; , o
c) gli interessi sono pagati, da un residente dell'altro Stato contraente per conto obbligazioni emesse dal Governo del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraentidetto primo Stato.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia naturatitoli del debito pubblico, assistiti di buoni ed obbligazioni garantite o meno non da garanzie ipotecarie ipoteca e corredati portanti o meno di una clausola non un diritto di partecipazione agli utili del debitoreutili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in particolare base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi dei titoli del debito pubblico e i provengono, ai redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 e 2 a 3 non si applicano nel caso in cui quando il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro ha, nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essainteressi. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no non di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui contraente dove è situata la stabile organizzazione.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi dagli stessi concessi nel quadro in applicazione di accordi Accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioniprovengono, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o della sua base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articoloprovengono.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; , o
b) gli interessi sono stati pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente istituti od organismo organismi (compresi gli istituti finanziari) che appartengono interamente di proprietà di a questo altro Stato contraente o di a un suo ente locale; , o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro in applicazione di accordi Accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articoloprovengono.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no non di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità viene la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli che ha originato il pagamento degli interessi e che sopporta l'onere di tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneinteressi, gli interessi stessi questi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione, o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della secondo la legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation
Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (1inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) e Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) al tasso fisso nominale annuo lordo del 4,25% (quattro virgola venticinque percento) (il “Tasso di Interesse”). Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:
(i) la Data di Scadenza; e
(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) e pagati Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), la Data di Rimborso Anticipato; restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessi.
tasso pari al Tasso di Interesse. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo 0,005 arrotondati al centesimo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
(3) Ai fini del presente Articolo, il termine”interessi” designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioniEuro superiore). Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente saranno calcolati sulla base del numero di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico Interessi sulla base della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazioneconvenzione Actual/Actual (ICMA).
(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Samples: Documento Di Ammissione
Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti, ricavati dal Governo dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, comprese le sue suddivisioni politiche o amministrative e i suoi enti locali, dalla Banca Centrale o dagli istituti finanziari interamente di proprietà di detto Governo, o gli interessi provenienti da finanziamenti garantiti da tale Governo sono esenti da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraentiprimo Stato.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessitermine “interessi” designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articoloprovengono.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 1, 2 e 2 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaa tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazioneorganizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e contraente è tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata, a condizione che gli interessi siano imponibili nell'altro Stato contraente, non può eccedere:
a) per quanto concerne la Repubblica italiana, il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi; e
b) per quanto concerne lo Sri Lanka, il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi pagati in relazione a crediti, prestiti, obbligazioni o altri titoli debitori relativi a somme ricevute dall'estero prima della entrata in vigore della presente Convenzione.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti Stato contraente sono esenti da imposta nell’altro Stato in detto Stato, se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi dagli stessi concessi nel quadro in applicazione di accordi Accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articoloarticolo, il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioniprovengono, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaa detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro all'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro in applicazione di accordi Accordi conclusi tra i Governi degli gli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articoloprovengono.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo l'effettivo beneficiario l'imposta così applicata non pur eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, se gli interessi sono corrisposti da una banca o da un altro istituto finanziario (compresa una compagnia di assicurazione);
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti Stato contraente sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine interessi; designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioniprovengono, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 e 2 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaa detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e contraente pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, 2:
a) gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il contraente e pagati su un’obbligazione, su un riconoscimento di debito o su un altro titolo analogo del Governo di detto questo Stato Contraente contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale; olocale sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente, a condizione che un residente di questo altro Stato ne sia il beneficiario effettivo;
b) gli interessi provenienti dalla Repubblica Argentina e pagati ad un residente della Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera se sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente a titolo di mutuo accordato, garantito o ad un suo ente locale assicurato oppure a titolo di credito approvato, garantito o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente assicurato conformemente alle disposizioni svizzere in materia di proprietà garanzia dei rischi delle esportazioni oppure da ogni altro istituto designato e concordato attraverso uno scambio di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; olettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti;
c) gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente della Repub- blica Argentina sono pagatiimponibili soltanto nella Repubblica Argentina se sono pagati a titolo di mutuo accordato, per conto del Governogarantito o assicurato, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza oppure a titolo di finanziamenti da essi concessi nel quadro credito approvato, garantito o assicurato dal «Banco Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx», xxx «Xxxxx xx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx» o dal «Banco de la Provin- cia de Buenos Aires» come designato e concordato attraverso uno scambio di accordi conclusi lettere tra i Governi le autorità competenti degli Stati Contraenticontraenti;
d) gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall’imposta in questo Stato se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente del- l’altro Stato contraente e se sono pagati per un debito risultante dalla vendita a credito da parte di un residente di questo altro Stato di macchine o equi- paggiamenti industriali; e
e) gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall’imposta in questo Stato se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente del- l’altro Stato contraente e se sono pagati a titolo di mutuo finalizzato allo svi- luppo accordato a un terzo indipendente da una banca ad un tasso pre- ferenziale, a condizione che la durata di questo mutuo non sia inferiore ai tre anni.
(3) 4. Ai fini del presente Articoloarticolo, il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a provenienti da crediti di qualsivoglia natura, assistiti garantiti o meno no da garanzie ipotecarie ipoteca, e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare segnatamente i redditi dei titoli del debito pubblico provenienti da prestiti pubblici e i redditi prodotti dalle obbligazioniobbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi ed altri frutti relativi a tali titoli detti titoli, nonché ogni altro reddito assimilabile, in base alla legisla- zione dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Tuttavia, il termine «interessi» non comprende i redditi menzionati nell’articolo 8 o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolonell’articolo 10.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 1, 2 e 2 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo bene- ficiario degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, interessi un’attività economica industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indi- pendente tramite una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaa detta stabile organizzazione. In tal casotale ipotesi, si applicano trovano applicazione a seconda del caso le disposizioni dell’Articolo 7dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore debito- re è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un residente suo ente locale o un resi- dente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizza- zione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti percepiti da un residente di uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente contraente, che ne è il benefi- ciario effettivo, sono imponibili solamente soltanto in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessiquesto Stato.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
(3) . Ai fini del della presente Articolo, Convenzione il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a prove- nienti da crediti di qualsivoglia ogni natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno no di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare pegno ipotecario e segnatamente i redditi dei titoli del debito pubblico provenienti da prestiti pubblici e i redditi prodotti dalle obbligazioniobbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi e altri frutti relativi a tali titoli o obbligazionidetti titoli, come pure un ammontare eccedente relativo a una re- sidua partecipazione a un Real Estate Mortgage Investment Conduit. Tuttavia, il ter- mine «interessi» non comprende i redditi trattati nell’articolo 10 (Dividendi). Le penalità di mora pe- nalità per pagamento tardivo non costituiscono sono considerate interessi ai fini del sensi della presente ArticoloConvenzione.
(4) 3. Le disposizioni dei paragrafi del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo ef- fettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, con- traente sia un’attività economica industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione organizza- zione ivi situata, ed il credito generatore degli sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e gli interessi si ricolleghi effettivamente ad essasiano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tal casotale ipotesi, si applicano trovano applicazione le disposizioni dell’Articolo 7dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato4. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il fra debitore e il beneficiario effettivo ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazionirela- zioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontarequest’ultimo am- montare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
5. In quanto i paragrafi 1 o 3 non dispongano diversamente, gli interessi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili nell’altro Stato contraente soltanto nella misura in cui questi interessi sono pagati da una stabile organizzazione di questa società situata in questo altro Stato o provengono da redditi di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari) o al capoverso 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) che nell’al- tro Stato contraente sono assoggettati a imposta su un ammontare netto.
6. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) agli interessi provenienti dagli Stati Uniti, il cui ammontare è determinato in base alle entrate, alle vendite, ai redditi, agli utili o ad altri movimenti di cassa del debitore o di una persona a lui vicina oppure in base alle modifiche di valore dei beni del debitore o di una persona a lui vicina oppure in base ai dividendi, alle distribuzioni o ad analoghi pagamenti da parte del debitore o di una persona a lui vicina, ma solo nella misura in cui questi interessi non sono considerati come interessi di portafoglio secondo il diritto degli Stati Uniti, e
b) a un ammontare eccedente relativo a una residua partecipazione a una persona che, secondo il diritto degli Stati Uniti, è trattata come un Real Estate Mort- gage Investment Conduit. Questi interessi sono imponibili negli Stati Uniti secondo il diritto interno.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad da un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 20 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato in detto Stato, se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto lo Stato Contraente stesso o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente unente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o;
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro in applicazione di accordi Accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessitermine “interessi” designa i redditi relativi a dei crediti di qualsivoglia qualsiasi natura, assistiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitoreutili, e, in particolare particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioniprovengono, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessiStato.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
(3) . Ai fini del presente Articolo, il termine”interessitermine “interessi” designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
(4) 3. Le disposizioni dei paragrafi del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaa tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
(5) 4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli detti interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
(6) 5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
(3) . Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioniprovengono, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) . Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazioneorganizzazione od, una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) Se, . Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi essi, e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della alla legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della del presente ConvenzioneAccordo.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
(2) 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti Stato contraente sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, una sua comunità pubblica o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente, o ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad una sua comunità pubblica o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo detto altro Stato contraente contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di una sua comunità pubblica o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro in applicazione di accordi Accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articoloarticolo, il termine”interessitermine “interessi” designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioniprovengono, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaa detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7tale caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della di detta stabile organizzazioneorganizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessiStato.
(2) . Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 25 per cento dell'ammontare degli interessi se il destinatario è il beneficiario dell'interesse. Le competenti Autorità degli Stati contraenti determineranno, di comune accordo, il modo di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti Stato contraente sono esenti esonerati da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi dell'interesse è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; , o
b) gli interessi sono pagati l'interesse è pagato al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad a qualsiasi agenzia o ufficio a ciò delegato (incluso un ente od organismo (compresi gli istituti finanziariistituto finanziario) interamente di proprietà di questo altro dell'altro Stato contraente o di un suo ente locale; , o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi l'interesse è pagato a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (compresi gli istituti finanziariincluso un istituto finanziario) in dipendenza relazione a prestiti fatti in applicazione di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi un Accordo stipulato tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia naturatitoli del debito pubblico, assistiti di buoni ed obbligazioni garantiti o meno no da garanzie ipotecarie ipoteca e corredati portanti o meno di una clausola no un diritto di partecipazione agli utili del debitoreutili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in particolare base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi dei titoli del debito pubblico e i provengono, ai redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui quando il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro opera nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica per mezzo di interessi mediante una stabile organizzazione ivi situata, ed o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essainteressi. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui contraente dove è situata la stabile organizzazione.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se tale residente la persona che riceve gli interessi ne è l’effettivo beneficiario l'effettivo beneficiario, l'imposta applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
(2) 3. Nonostante le disposizioni disposizione del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale; , o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente istituti od organismo organismi (compresi gli istituti finanziari) che appartengono interamente di proprietà di a questo altro Stato contraente o di ad un suo ente locale; , o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioniprovengono.
5. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
(4) Le disposizioni disposizione dei paragrafi 1 1, 2 e 2 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesso. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7caso gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e contraente pagati ad a un residente dell’altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessiStato.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1. Tuttavia, gli tali interessi provenienti da uno possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli Stati Contraenti sono esenti da imposta nell’altro interessi è residente dell’altro Stato secontraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il debitore 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi pagati a titolo di prestito o di mutuo accordato, garantito o assicurato ai fini della promozione delle e- sportazioni da una Ex-Im Bank o da un istituto simile il cui obiettivo è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; opro- muovere le esportazioni;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi riscossi da una banca;
c) il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni.
3. Nonostante il paragrafo 2, gli interessi sono pagati al Governo dell’altro all’altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà alla Banca centrale di questo altro Stato sono esenti dall’imposta nello Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraentidove provengono.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessi” termine «interessi» designa i redditi relativi a provenienti da crediti di qualsivoglia ogni natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitoredebitore e, in particolare segnatamente i redditi dei titoli del debito pubblico provenienti da prestiti pubblici e i obbligazioni di prestiti assimilati ai redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità titolo di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolomutui dalla legisla- zione fiscale dello Stato da cui provengono.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 1, 2 e 2 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario beneficia- rio effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività economica industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaa detta stabile organizzazione o base fissa. In tal casotale ipotesi, si applicano trovano applicazione le disposizioni dell’Articolo 7dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente anche quando il debitore è un una persona residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneorganizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazioneorganizzazione o la base fissa.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l’importo degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontarequest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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Samples: Convention
Interessi. (1) . Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente contraente e pagati ad un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato se tale residente è l’effettivo beneficiario degli interessiStato.
(2) . Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi relativi a pubbliche emissioni di obbligazioni di prestiti o titoli analoghi pagati da un residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente ed il 15% dell'ammontare degli interessi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 12, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti contraenti sono esenti da imposta nell’altro in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi dagli stessi concessi nel quadro in applicazione di accordi Accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenticontraenti.
(3) 4. Ai fini del presente Articolo, articolo il termine”interessitermine “interessi” designa i redditi relativi a dei crediti di qualsivoglia qualsiasi natura, assistiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitoredebitore e, in particolare particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e ed i redditi prodotti dalle obbligazioni, delle obbligazioni di prestiti compresi i premi connessi ed altri frutti relativi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità titoli, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolosomme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
(4) 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraentecontraente, eserciti nell’altro nell'altro Stato Contraente contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività economica interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essaesse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
(5) 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di quello detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no non di uno Stato Contraentecontraente, ha in uno Stato Contraente contraente una stabile organizzazione, organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
(6) 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare l'ammontare degli interessiinteressi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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