Laboratorio Clausole campione

Laboratorio. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la costituzione di uno o più Laboratori Tecnici e/o Amministrativi (sito operativo) in locali forniti dall’Amministrazione contraente se disponibili, ovvero in altri locali all'uopo individuati dall'Aggiudicatario, al fine di assicurare la presenza stabile del proprio personale destinato allo svolgimento dei servizi oggetto dell’Appalto, secondo almeno i requisiti minimi definiti in gara, salvo offerta migliorativa. Nel caso di offerta migliorativa di laboratori tecnici aggiuntivi (come dall'Allegato B.3 Consistenze, prospetto 3), gli stessi dovranno essere resi operativi nelle modalità previsti in gara, con tempistiche calcolate con riferimento alla prima A.S. del lotto di riferimento che aderisce alla Convenzione ed indipendentemente da quante Amministrazioni contraenti aderiranno alla Convenzione stessa. Infine, è facoltà dell’Aggiudicatario utilizzarli anche in maniera condivisa per le attività da erogare alle Amministrazioni contraenti appartenenti allo stesso Xxxxx. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sue spese, con oneri compresi nel contratto, alla messa in sicurezza dei locali destinati al Laboratorio in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.), nonché dotare lo stesso di tutti gli arredi, gli strumenti di misura e da laboratorio, le attrezzature ed i materiali necessari per l’espletamento dei servizi oggetto dell’Appalto. Il Laboratorio dovrà, in qualunque caso, essere reso pienamente operativo entro i termini previsti in gara e reso accessibile in ogni momento, anche senza preavviso, all'ingresso del personale dell'Amministrazione contraente. Per ogni sito operativo, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di: • n. 1 apparecchio fax; • almeno n. 2 apparecchi telefonici; • n. 1 telefono cellulare per il Responsabile di Commessa e per ciascun tecnico (senior e junior); • n. 1 stampante laser di rete; • n. 1 scanner; • n. 1 computer per ogni Responsabile di Commessa e per ogni amministrativo; • n. 1 computer per ogni per ogni due tecnici, arrotondato per eccesso; • n. 1 stampante locale ogni due computer; • n. 1 macchina fotografica digitale; • accesso ad Internet, anche via modem, qualora non fosse già disponibile altra forma di accesso diretto alla rete dell’Amministrazione contraente; • server in configurazione cluster con doppia alimentazione e relativo gruppo di continuità; • sistema d...
Laboratorio. Durata: 50, 60 o 75 minuti settimanali di lezione, ovvero l’equivalente monte ore annuo Obiettivi e contenuti: progetti sperimentali collettivi, aperti ad ogni ambito educativo, sia culturale/speculativo sia tecnico/strumentale. Esempi di laboratori già attivati all'interno delle scuole musicali trentine: Musica d'insieme, Espressione ritmica, Espressione vocale, Orchestra per diletto, Preparazione all'orchestra, Atmosfera musica immagine, ecc.
Laboratorio. L’attività di laboratorio è stata sviluppata in parallelo con la parte teorica del programma, sfruttando gli strumenti informatici e le apparecchiature presenti all’interno dell’Istituto. L’attività ha riguardato la simulazione del funzionamento di circuiti elettronici digitali ed analogici attraverso il software MULTISIM.
Laboratorio. GRADO DI SCUOLA LABORATORIO SSD CFU GRUPPO N.ORE COMPENSO LORDO PRIMARIA Didattica delle Educazioni M-PED/03 1 - 20 1.600,00 € PRIMARIA Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica M-PED/03 1 - 20 1.600,00 € PRIMARIA Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico M-PED/03 1 - 20 1.600,00 € PRIMARIA Didattica dell’area antropologica M-PED/03 1 - 20 1.600,00 € PRIMARIA Didattica per le disabilità sensoriali: VISIVE M-PED/04 0,5 - 10 800,00 € PRIMARIA Didattica per le disabilità sensoriali: UDITIVE M-PED/04 0,5 - 10 800,00 € PRIMARIA Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali M-PSI/04 1 - 20 1.600,00 € PRIMARIA Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali M-PSI/04 1 - 20 1.600,00 € PRIMARIA Linguaggi e tecniche comunicative non verbali M-PSI/07 1 - 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Orientamento e Progetto di Vita M-PED/03 1 A 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Orientamento e Progetto di Vita M-PED/03 1 B 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Orientamento e Progetto di Vita M-PED/03 1 C 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica M-PED/03 1 A 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica M-PED/03 1 B 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica M-PED/03 1 C 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Didattica delle Educazioni e dell’area antropologica M-PED/03 1 A 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Didattica delle Educazioni e dell’area antropologica M-PED/03 1 B 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Didattica delle Educazioni e dell’area antropologica M-PED/03 1 C 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Didattica per le disabilità sensoriali: VISIVE M-PED/04 0,5 A 10 800,00 € PRIMO GRADO Didattica per le disabilità sensoriali: VISIVE M-PED/04 0,5 B 10 800,00 € PRIMO GRADO Didattica per le disabilità sensoriali: VISIVE M-PED/04 0,5 C 10 800,00 € PRIMO GRADO Didattica per le disabilità sensoriali: UDITIVE M-PED/04 0,5 A 10 800,00 € PRIMO GRADO Didattica per le disabilità sensoriali: UDITIVE M-PED/04 0,5 B 10 800,00 € PRIMO GRADO Didattica per le disabilità sensoriali: UDITIVE M-PED/04 0,5 C 10 800,00 € PRIMO GRADO Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali M-PSI/04 1 A 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali M-PSI/04 1 B 20 1.600,00 € PRIMO GRADO Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali M-PSI/04 1 C 20 1.600...
Laboratorio. L’attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall’accreditamento per ciascun livello.
Laboratorio. (denominazione - solo se diversa da quella del richiedente) Sede laboratorio: Responsabile del laboratorio (generalità e titolo di studio) Data inizio attività del laboratorio: SETTORI DI (indicare i codici ISTAT, minimo due cifre) di non più di tre settori RICERCA

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  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di