Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al Titolo IV e relativi allegati, riguardanti le disposizioni per cantieri temporanei o mobili. L'Appaltatore depositerà prima della stipulazione del contratto, il documento di cui all'art. 3 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma e inteso quale documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del medesimo decreto. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. Tanto l’Impresa Appaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse. L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali. L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confr...
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Il Collaboratore si impegna ad espletare la sua attività lavorativa nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le informazioni ricevute sui rischi presenti presso la Struttura dal referente.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 49 Art. 87. Piani di sicurezza 50
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008: - per quanto riguarda il Dipartimento: il responsabile del Dipartimento, sorveglia affinché il responsabile scientifico della ricerca di cui al precedente art. 6 provveda a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell’ambito del contratto, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d’opera e di somministrazione. Tale responsabile assume le funzioni di responsabile delle attività ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il personale del Committente ospitato presso il Dipartimento è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente in Ateneo. - Per quanto riguarda il Committente: il responsabile aziendale della ricerca di cui al precedente art. 7 si attiva al fine di garantire, mediante opportune procedure di coordinamento, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell’ambito del contratto. Tale responsabile sorveglia sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate anche da parte del personale universitario ospitato, che è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente presso il Committente.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 1. L'appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione ed al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore durante l’esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dall’Amministrazione appaltante, e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Nel Piano Generale di Censimento l’Istat ha previsto a carico proprio la copertura assicurativa dei rilevatori contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie dai quali derivi la morte od una invalidità permanente.Nessun altro obbligo rimane pertanto a carico del Comune di Villaverla.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. L’Azienda garantisce una adeguata tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro e assicura l’adeguato confort delle postazioni di lavoro. Il responsabile della sicurezza apprende le proposte formulate dal personale attraverso il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le porta all’attenzione della Direzione Generale per gli opportuni provvedimenti. In particolare, con riferimento al D.Lgs. 81/08 e seguenti, la Società si impegna a porre in essere gli eventuali adeguamenti resi necessari dal rispetto della normativa richiamata.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ai sensi del D. Lgs. 626/94 e del D.M. 363/98 ciascuna parte per il proprio personale si fa carico degli obblighi di legge previsti. Il personale delle parti è tenuto rispettare e ad uniformarsi ai regolamenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo. I responsabili scientifici delle attività convenzionali di cui al precedente art. 3 sono tenuti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo e sorvegliano sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 1. Le persone indicate nell’accordo attuativo, siano esso personale di Confimi Industria o di AIPTO, provvedono a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell’ambito delle iniziative, come meglio specificato all’art.5 comma 1 lettera f) del presente accordo.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. L’Operatore Economico dovrà impegnarsi espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle normative europee in materia di sicurezza del personale durante l’esecuzione della prestazione, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto degli stessi. L’Operatore Economico s’impegna a osservare quanto prescritto nel DUVRI, a favorire il coordinamento e, a tal fine, a partecipare alle riunioni che dovessero rendersi necessarie. I costi della sicurezza, pari a € 60,00 (sessanta/00), saranno corrisposti a misura mediante detrazione dal valore della vendita in fase di fatturazione.