Sicurezza e salute sul luogo di lavoro Clausole campione

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al Titolo IV e relativi allegati, riguardanti le disposizioni per cantieri temporanei o mobili. L'Appaltatore depositerà prima della stipulazione del contratto, il documento di cui all'art. 3 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma e inteso quale documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del medesimo decreto. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. Tanto l’Impresa Appaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse. L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali. L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confr...
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 49 Art. 87. Piani di sicurezza 50
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Il Collaboratore si impegna ad espletare la sua attività lavorativa nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le informazioni ricevute sui rischi presenti presso la Struttura dal referente.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 1. L'appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione ed al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore durante l’esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dall’Amministrazione appaltante, e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica. 2. L’appaltatore, inoltre, deve trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, un certificato di regolarità contributiva, se non già acquisito direttamente dall’Amministrazione appaltante medesima. 3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 4. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano a tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. L’Azienda garantisce una adeguata tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro e assicura l’adeguato confort delle postazioni di lavoro. Il responsabile della sicurezza apprende le proposte formulate dal personale attraverso il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le porta all’attenzione della Direzione Generale per gli opportuni provvedimenti. In particolare, con riferimento al D.Lgs. 81/08 e seguenti, la Società si impegna a porre in essere gli eventuali adeguamenti resi necessari dal rispetto della normativa richiamata.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Nel Piano Generale di Censimento l’Istat ha previsto a carico proprio la copertura assicurativa dei rilevatori contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie dai quali derivi la morte od una invalidità permanente.Nessun altro obbligo rimane pertanto a carico del Comune di Villaverla.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 1. Le persone indicate nell’accordo attuativo, siano esso personale di Confimi Industria o di AIPTO, provvedono a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell’ambito delle iniziative, come meglio specificato all’art.5 comma 1 lettera f) del presente accordo.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. L’Operatore Economico dovrà impegnarsi espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle normative europee in materia di sicurezza del personale durante l’esecuzione della prestazione, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto degli stessi. L’Operatore Economico s’impegna a osservare quanto prescritto nel DUVRI, a favorire il coordinamento e, a tal fine, a partecipare alle riunioni che dovessero rendersi necessarie. I costi della sicurezza, pari a € 60,00 (sessanta/00), saranno corrisposti a misura mediante detrazione dal valore della vendita in fase di fatturazione.
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Nell’appaltare i servizi oggetto del presente capitolato l’A.C. non assume alcuna responsabilità diretta per la tutela dei lavoratori del gestore, fatti salvi gli obblighi di coordinamento e informazione ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/2008. Il gestore dovrà mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati, dell’igiene del lavoro, delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ed altre malattie professionali. Dovrà inoltre attuare ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale dei lavoratori. Il gestore dovrà fornire al Comune, entro tre (3) mesi dall’inizio dell’appalto la documentazione attestante gli avvenuti adempimenti di cui al D.Lgs.81/2008, ed in particolare: □ organigramma aziendale riportante dati, nominativi e qualifica del datore di lavoro, del RSPP, del medico competente, del RLS, (se nominato dai lavoratori) e degli addetti alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso nelle varie sedi di svolgimento del servizio; □ documento di valutazione dei rischi relativamente alle lavorazioni oggetto dell’appalto; □ copia del certificato di iscrizione INPS; □ copia del certificato di assicurazione INAIL. Ai fini di una corretta gestione della sicurezza, il RSPP nominato dal gestore, per ogni cucina scolastica e per il CPP di San Xxxxx, dovrà sovrintendere: □ alla predisposizione del Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza, nonché all’integrazione e al coordinamento del suddetto piano con quelli specifici delle scuole ove sono ubicate le cucine; □ all’installazione/integrazione della necessaria segnaletica di sicurezza, per l’individuazione delle vie di esodo, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio; □ alla predisposizione della Planimetria Generale per le squadre di soccorso, da esporre all’ingresso della struttura, e delle Planimetrie d'Orientamento, da esporre in prossimità delle principali vie di esodo; □ ove previsto, alla richiesta alla ASL competente o ad altro organismo abilitato delle verifiche pe...
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Il Direttore del Centro assicura il rispetto degli adempimenti di quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. lgs. 9.04.2008 e s.m.i.; e dai regolamentari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché della normativa connessa attraverso un'opera di coordinamento degli aderenti al Centro medesimo