Violazioni del codice etico Clausole campione

Violazioni del codice etico. 8.1. La violazione delle norme contenute nel presente codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto (artt. 2, 3 e 6), comporta l’esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento dell’aggiudicazione. 8.2. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell’impresa appaltatrice. 8.3. La violazione degli articoli n. 2, 3, 4, 5, 6, debitamente comprovata, comporta la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 554/1999 ed è, dunque, causa di esclusione, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti.
Violazioni del codice etico. L’oSServanza delle norme e delle previSioni contenute nel Codice Etico coStituiSce parte integrante ed eSSenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro Subordinato, per i lavoratori dipendenti, e dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori non Subordinati. La violazione delle norme del preSente Codice comporterà quindi l’irrogazione delle Sanzioni diSciplinari previSte dal vigente CCNL di Settore, nonché, Secondo la gravità, eventuali azioni legali, civili o penali. L’inoSServanza del preSente codice aSSume rilievo con riferimento all’aSSegnazione degli incarichi ed alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della correSponSione di incentivi economici nonché di progreSSioni eventuali di grado. L’oSServanza del Codice deve conSiderarSi parte eSSenziale anche dei contratti Stipulati con collaboratori eSterni, conSulenti e altri Soggetti terzi, aventi a qualSiaSi titolo relazioni d’affari con la Società, con conSeguente legittimazione della Società all’interruzione dei rapporti contrattuali in caSo di riScontrate violazioni delle diSpoSizioni del Codice e alla eventuale richieSta di riSarcimento dei danni conSeguenti. I Soggetti DeStinatari delle diSpoSizioni contenute nel preSente Codice Sono tenuti a riferire all’OdV o ai propri diretti Superiori, qualSiaSi comportamento che Xxx, anche Solo potenzialmente, in contraSto con le diSpoSizioni del preSente Codice. NeSSuno Sarà Soggetto a ritorSioni per avere comunicato un fondato SoSpetto di violazione di queSte regole. Tutti i Soggetti deStinatari del preSente Codice Etico poSSono Segnalare per iScritto, attraverSo canali informativi protetti, ogni violazione o SoSpetto di violazione del Codice Etico. L’OdV, nel garantire l’anonimato a chi ha effettuato la Segnalazione, valuterà di volta in volta l’opportunità di iniziare un procedimento iStruttorio in conSiderazione delle circoStanze concrete. È aSSicurata la riServatezza del Segnalante, fatti Salvi gli obblighi di legge.
Violazioni del codice etico. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
Violazioni del codice etico. 1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ai sensi delle vigenti norme legislative ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto. 2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione comporterà la risoluzione del contratto. 3. La violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Cuneo.
Violazioni del codice etico a) La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nei procedimenti di selezione comporterà l'esclusione dalla procedura ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione. b) In ogni caso, la violazione delle norme previste ai commi 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune per almeno tre anni.
Violazioni del codice etico. La violazione delle norme del presente Codice porta alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL di settore e dal Codice Sanzionatorio interno, nonché, secondo la gravità, ad eventuali azioni legali, civili o penali. L’inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all’assegnazione degli incarichi ed alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici nonché di progressioni eventuali di grado. La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro. Qualsiasi comportamento posto in essere dai collaboratori che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole previste nel Codice Etico, potrà determinare (come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti) l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società; potrebbero anche essere applicate delle sanzioni di carattere civile e/o penale dalle pubbliche amministrazioni e dagli organi giudiziari.
Violazioni del codice etico. La violazione di quanto stabilito ai punti b), c), d), e), f) comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, la revoca dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto per colpa dell’impresa. La violazione delle norme suindicate potrà comportare inoltre, a giudizio del Gruppo in relazione alla gravità della violazione stessa, anche l’interdizione per un anno dalla partecipazione dalle gare che verranno indette dalle società appartenenti al Gruppo.
Violazioni del codice etico. Chiunque venga a conoscenza di violazioni alle regole di cui al presente Codice Etico deve prontamente segnalarle per iscritto, in forma nominativa, ai propri superiori o al Comitato Etico. Le segnalazioni saranno compiutamente verificate e, in caso di accertata violazione, saranno applicate le opportune sanzioni. E’ impegno di SAT S.p.A. assicurare che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito informazioni di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.
Violazioni del codice etico. L’osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori dipendenti, e dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori non subordinati. La violazione delle norme del presente Codice comporterà quindi l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL di settore, nonché, secondo la gravità, eventuali azioni legali, civili o penali. L’inosservanza del presente codice assume rilievo con riferimento all’assegnazione degli incarichi ed alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici nonché di progressioni eventuali di grado. L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale anche dei contratti stipulati con collaboratori esterni, consulenti e altri soggetti terzi, aventi a qualsiasi titolo relazioni d’affari con la Società, con conseguente legittimazione della Società all’interruzione dei rapporti contrattuali in caso di riscontrate violazioni delle disposizioni del Xxxxxx e alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti. I Soggetti Destinatari delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx sono tenuti a riferire all’OdV o ai propri diretti superiori, qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del presente Xxxxxx. Nessuno sarà soggetto a ritorsioni per avere comunicato un fondato sospetto di violazione di queste regole. Tutti i soggetti destinatari del presente Codice Etico possono segnalare per iscritto, attraverso canali informativi protetti, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico. L’OdV, nel garantire l’anonimato a chi ha effettuato la segnalazione, valuterà di volta in volta l’opportunità di iniziare un procedimento istruttorio in considerazione delle circostanze concrete. È assicurata la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Related to Violazioni del codice etico

  • Obblighi del Comune 10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. 10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti. 10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto. 10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da MILANO ASSICURAZIONI , si impegna a: 2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; 2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe; 2.1.3 comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi; 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, 2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato e avvertire tempestivamente MILANO ASSICURAZIONI , che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero del Contatore satellitare presso l’installatore stesso; 2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato; 2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione, dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI ; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato; 2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 662424 Dall’Estero +00 00000000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca; 2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • Codice Etico 1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.