Violazioni del codice etico Clausole campione
Violazioni del codice etico. 8.1. La violazione delle norme contenute nel presente codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto (artt. 2, 3 e 6), comporta l’esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento dell’aggiudicazione.
8.2. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell’impresa appaltatrice.
8.3. La violazione degli articoli n. 2, 3, 4, 5, 6, debitamente comprovata, comporta la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 554/1999 ed è, dunque, causa di esclusione, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti.
Violazioni del codice etico. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
Violazioni del codice etico. La violazione delle norme del presente Codice porta alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL di settore e dal Codice Sanzionatorio interno, nonché, secondo la gravità, ad eventuali azioni legali, civili o penali. L’inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all’assegnazione degli incarichi ed alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici nonché di progressioni eventuali di grado. La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro. Qualsiasi comportamento posto in essere dai collaboratori che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole previste nel Codice Etico, potrà determinare (come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti) l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società; potrebbero anche essere applicate delle sanzioni di carattere civile e/o penale dalle pubbliche amministrazioni e dagli organi giudiziari.
Violazioni del codice etico. 1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ai sensi delle vigenti norme legislative ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto.
2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione comporterà la risoluzione del contratto.
3. La violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Cuneo.
Violazioni del codice etico. La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice Etico da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con Uteco e può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e, nei casi di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto di lavoro. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, l’osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni; il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali. Qualora la violazione delle previsioni del presente Codice Etico sia commessa da uno o più amministratori, l’Organismo di Vigilanza ne da immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, esprimendo un parere sulla gravità dell’infrazione. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvede ad adottare le opportune iniziative. Uteco non intrattiene rapporti d’affari con terzi che manifestamente non si ispirino ai principi definiti nel presente Codice Etico ed i comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con i principi previsti dal presente Codice Etico potranno essere, infine, sanzionati con la risoluzione del contratto e con richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ UTECO CONVERTING S.p.A CODE OF ETHICS Approved at the Uteco Converting S.p.A. Board of Directors meeting of 30/04/2010
1. INTRODUCTION 20
2. GENERAL PRINCIPLES 20 2.1 Recipients 20 2.2 Group committments 21
Violazioni del codice etico. Chiunque venga a conoscenza di violazioni alle regole di cui al presente Codice Etico deve prontamente segnalarle per iscritto, in forma nominativa, ai propri superiori o al Comitato Etico. Le segnalazioni saranno compiutamente verificate e, in caso di accertata violazione, saranno applicate le opportune sanzioni. E’ impegno di SAT S.p.A. assicurare che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito informazioni di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.
Violazioni del codice etico. La violazione di quanto stabilito ai punti b), c), d), e), f) comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, la revoca dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto per colpa dell’impresa. La violazione delle norme suindicate potrà comportare inoltre, a giudizio del Gruppo in relazione alla gravità della violazione stessa, anche l’interdizione per un anno dalla partecipazione dalle gare che verranno indette dalle società appartenenti al Gruppo.
Violazioni del codice etico a) La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nei procedimenti di selezione comporterà l'esclusione dalla procedura ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
b) In ogni caso, la violazione delle norme previste ai commi 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune per almeno tre anni.
