Legge applicabile – Risoluzione delle controversie Clausole campione

Legge applicabile – Risoluzione delle controversie. Le presenti condizioni di vendita sono soggette alla legge italiana. In caso di controversia saranno competenti soltanto i Tribunali ai quali è sottoposta la nostra Società, anche in caso di rinvio a giudizio e nonostante la pluralità di procedimenti o ricorsi.
Legge applicabile – Risoluzione delle controversie. Le presenti Condizioni di Servizio e tutti gli Ordini ad esse relativi sono regolati dalle leggi italiane, unitamente ai normali usi e consuetudini della Camera di Commercio di Milano. In caso di controversie, il Foro di Milano avrà la competenza in via esclusiva.
Legge applicabile – Risoluzione delle controversie. 16.1 Il presente Contratto è interpretato e disciplinato dalla legge italiana. 16.2 Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente accordo. Le controversie relative alla validità, alla applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile da un collegio arbitrale, in conformità con le norme in materia di arbitrato e di conciliazione (“norme”) della Camera di Commercio Internazionale (“CCI”). Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, di cui il primo nominato dalla Regione, il secondo dal FEI ed il terzo, secondo quanto stabilito dalle Norme. La Lingua del procedimento arbitrale è l’Inglese ed il luogo dell’arbitrato è Bruxelles. Qualora il collegio arbitrale declini la propria competenza, la controversia è sottoposta alla Corte di Giustizia della Comunità Europea ai sensi dell’articolo 238 del Trattato di Roma.
Legge applicabile – Risoluzione delle controversie. Il contratto e la sua esecuzione saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana, con esclusione del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell‘11 aprile 1980.
Legge applicabile – Risoluzione delle controversie. Il presente Xxxxxxxxx è governato e dev'essere interpretato ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana. Le parti si sottopongono alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Genova, in relazione a qualsiasi pretesa, azione o procedimento derivante dal - o relativo al – presente Contratto o alle operazioni in esso contemplate, e convengono di non avviare o perseguire tale pretesa, azione o procedimento se non nel predetto Tribunale. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.
Legge applicabile – Risoluzione delle controversie. 17.1 Nel caso in cui CLIENTE abbia sede in Italia: a) le presenti CGV e tutti i Contratti di Vendita che le parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno regolati dalla legge italiana; b) qualsiasi controversia inerente alle presenti CGV e/o ai Contratti di Xxxxxxx che interverranno sulla base delle stesse - ivi comprese le controversie inerenti alla loro esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione - sarà devoluta in xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxx). 17.2 Nel caso in cui CLIENTE abbia sede fuori dall’Italia: a) le presenti CGV e tutti i Contratti di Vendita che le parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 (CISG 1980) e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana; b) a condizione che CLIENTE abbia sede in un paese membro dell’Unione Europea oppure in Norvegia, Islanda, Svizzera o San Marino, qualsiasi controversia inerente alle presenti CGV e/o ai Contratti di Vendita che interverranno sulla base delle stesse - ivi comprese le controversie inerenti alla loro esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione - sarà devoluta in xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxx); c) al di fuori dei casi di cui alla lettera b) del presente paragrafo 17.2, qualsiasi controversia inerente alle presenti CGV e/o ai Contratti di Vendita che interverranno sulla base delle stesse - ivi comprese le controversie inerenti alla loro esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione - sarà decisa in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato, celebrato da un arbitro unico, in conformità al Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale di Milano, celebrato da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L’arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale verrà pronunciato, nella città di Milano (Italia). La lingua dell’arbitrato sarà la lingua inglese. 17.3 A prescindere dalle previsioni di cui al precedente paragrafo 17.2 lettere b) e c), FORNITORE avrà il diritto incondizionato di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione di CLIENTE innanzi al tribunale competente.
Legge applicabile – Risoluzione delle controversie. 11.1 Le presenti CGV e tutti i Contratti di Vendita che le parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana. 11.2 Qualsiasi controversia relativa alle presenti CGV e/o ai Contratti di Vendita che interverranno sulla base delle stesse sarà decisa in conformità alle seguenti previsioni: a) qualora CLIENTE abbia la sua sede legale nell’Unione Europea, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda, la controversia sarà assoggettata in via esclusiva alla giurisdizione italiana e, in relazione ad essa, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena (Italia); b) in tutti gli altri casi, la controversia sarà decisa in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato, celebrato da un arbitro unico, in conformità al Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale di Milano. L’arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale verrà pronunciato, nella città di Milano (Italia). La lingua dell’arbitrato sarà la lingua inglese. 11.3 È tuttavia concesso, unicamente a favore del VENDITORE, il diritto incondizionato di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione del CLIENTE innanzi al tribunale competente.
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  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.