Common use of Limitazione di responsabilità Clause in Contracts

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Financing Agreement, Financing Agreement, Financing Agreement

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria il Cliente mediante i servizi telematici Servizi Telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto gli ordini secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria dal Cliente a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuatariadal Cliente. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria il Cliente opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuatariadel Cliente) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori. Il Cliente prende atto che una variazione nei tassi di cambio potrà incidere, favorevolmente o sfavorevolmente, sui guadagni o sulle perdite relativi alle somme depositate sul conto corrente e, a tal riguardo, viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per l’eventuale perdita o diminuzione di redditività delle somme depositate sul conto corrente che faccia seguito alla periodica variabilità del tasso di cambio tra la valuta di riferimento o la divisa nella quale le somme del Cliente sono denominati ed ogni altra divisa.

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Samples: Conto Corrente E Servizi Telematici, Conto Corrente E Servizi Telematici, Conto Corrente E Servizi Telematici

Limitazione di responsabilità. 1Il committente è tenuto a non utilizzare o far utilizzare i servizi illegalmente. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione Egli si assume ogni responsabilità per il contenuto delle informazioni e dei dati trasmessi in rete. Il committente è responsabile di tutti i rapporti previsti danni da lui cau- sati all’infrastruttura di rete per dolo o per negligenza. Il committente è responsabile anche dei danni causati, sia per dolo che per negligenza, alle apparecchiature instal- late nei suoi locali e di proprietà di Axpo dal Contrattomancato rispetto delle condizioni ambientali di cui sopra, nonché da incendi, allagamenti, esplosioni e furti (art. 13). I lavori programmati dal committente come le interru- zioni di corrente, il riaccoppiamento, la Banca sostituzione di apparecchiature, il trasferimento di dispositivi ecc., che comportano un’interruzione del servizio di connessione monitorata attivamente da Axpo, dovranno essere co- municati per iscritto ad Axpo almeno un giorno lavorativo prima dell’esecuzione dei lavori in programma. Axpo do- vrà essere immediatamente informata di eventuali inter- ruzioni di servizio non programmate e causate dal com- mittente. Axpo si riserva il diritto di addebitare al com- mittente le spese sostenute in seguito al mancato ri- spetto delle presenti disposizioni. Axpo non risponde delle conseguenze di eventuali danni derivanti da cause alla stessa ritardi causati dal negato ac- cesso ai locali del committente (art. 15). Nei limiti consentiti dalla legge, Axpo non imputabili si assume al- cuna responsabilità per danni diretti, indiretti o conse- guenti (fra in particolare lucro cessante, perdite, risparmi non realizzati). Ciò vale sia per i danni subiti dal commit- tente a causa di errori, guasti, interruzioni e/o difetti dei servizi, sia per le quali si indicanopretese avanzate da terzi nei confronti del committente in seguito a tali errori, guasti, interru- zioni e/o difetti. Se la qualità del servizio contrattualmente pattuita nello SLA non viene effettivamente raggiunta per colpa di Axpo, il committente ha diritto a titolo puramente esemplificativo, una ragionevole ridu- zione della tariffa di connessione per il periodo in que- stione. Il committente non ha diritto ad alcuna riduzione se il difetto è dovuto a cause di forza maggiore, pandemie, sospensione maggiore o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche per colpa del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contrattocommittente. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Connectivity Services Agreement, Connectivity Services Agreement, Connectivity Services Agreement

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca Ban- ca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento ral- lentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terziter- zi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail il Cliente dell’impossibilità di eseguire il rapporto gli ordini secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2Contratto e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’o- peratività. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria dal Cliente a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale patri- moniale eventualmente perso dalla Parte Mutuatariadal Cliente. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria il Cliente opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuatariadel Cliente) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione. Il Cliente prende atto che una variazione nei tassi di cambio potrà incidere, sistemi favorevolmente o sfavorevolmente, sui guadagni o sulle perdite relativi alle somme depositate e, a tal riguardo, viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per l’eventuale perdita o diminuzio- ne di regolamento redditività delle somme depositate che faccia seguito alla periodica variabilità del tasso di cambio tra la valuta di riferimento o pagamento o borse valorila divisa nella quale le somme del Cliente sono denominati ed ogni altra divisa.

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Samples: Deposito Vincolato, Deposito Vincolato

Limitazione di responsabilità. 1Eni declina ogni responsabilità per le eventuali pretese dell’Utente relative all’impossibilità di utilizzare i Servizi per qualsiasi ragione non imputabile ad Eni. Salvi i casi di dolo Eni non assume responsabilità per danni, pretese o colpa graveperdite, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contrattodirette o indirette, la Banca non risponde derivanti all'Utente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione apparecchiature elettroniche dell'Utente stesso o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti telefonici e/o telematici. Eni non potrà essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni né responsabile dei danni: a) conseguenti alla mancata prestazione dei Servizi a causa dell'errato o mancato funzionamento del mezzo elettronico di comunicazione per cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo, compresi, in generevia esemplificativa, ogni impedimento od ostacolo incendi, disastri naturali, mancanza di energia, indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche o di altri fornitori dei servizi di rete, malfunzionamento dei calcolatori ed altri dispositivi elettronici, anche non facenti parte integrante della rete Internet, malfunzionamento dei programmi per elaboratore installati dall'Utente; b) derivanti da azioni di altri utenti o di altre persone aventi accesso ad Internet. Nel caso in cui Eni venga a conoscenza di un breach dei dati che non possa essere evitato dalla Banca con compromettere gravemente la normale diligenza)sicurezza della Piattaforma, o dei Dati degli Utenti, Eni può, senza preavviso, sospendere momentaneamente l'accesso alla Piattaforma al fine di porre rimedio alla violazione della sicurezza. In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contrattotal caso, Eni non incorrerà in alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti e gli Utenti non chiederanno alcun risarcimento ad Eni. ENI, IN QUALITÀ DI MERO TITOLARE DELLA PIATTAFORMA, NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO, L’AFFIDABILITÀ, LA VERIDICITÀ, IL VALORE O L’ACCURATEZZA DEI DATI CARICATI DAGLI UTENTI REGISTRATI ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA NÉ TANTOMENO PER IL RISPETTO E/O LA VIOLAZIONE DI EVENTUALI IMPEGNI, INCLUSI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, AUTONOMAMENTE ASSUNTI TRA GLI UTENTI REGISTRATI E/O CON TERZI. INOLTRE, ENI CONSENTE AGLI UTENTI REGISTRATI CON PROFILO DI SERVICE PROVIDER LA FACOLTÀ DI METTERE IN VENDITA I PROPRI PRODOTTI E/O SERVIZI SULLA PIATTAFORMA. ENI NON È PARTE DEL CONTRATTO TRA L’UTENTE REGISTRATO E IL SERVICE PROVIDER E RIMANE PERTANTO ESTRANEA AL RAPPORTO TRA LE PARTI. ENI NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE A TALE CONTRATTO E ALLA SUA CORRETTA ESECUZIONE, E NON OPERA IN ALCUN MODO COME AGENTE DEL SERVICE PROVIDER. ENI NON SARÀ IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI E RECLAMI DI NESSUN GENERE DERIVANTI DA VIOLAZIONI PRESUNTE O REALI DI DIRITTI DI TERZI, INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O DI ALTRI DIRITTI PROTETTI DALLA LEGGE, CHE POSSANO INSORGERE O ESSERE CAUSATE O ATTRIBUITE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DA PARTE DELL’UTENTE. QUEST’ULTIMO TERRÀ INDENNE E MANLEVERÀ ENI DA TALI DANNI E RECLAMI. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Termini E Condizioni Generali Di Utilizzo, Termini E Condizioni Generali Di Utilizzo

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo 23.1 Fatto salvo quanto previsto ai sensi dall’art. 1229 del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indirettiCodice Civile, potenziali o conseguenti. 3. La Banca il Fornitore non sarà responsabile di alcun danno diretto e/o indiretto, ivi incluso il danno economico di tipo consequenziale, il mancato profitto e/o il mancato risparmio che possa derivare al Cliente in alcun modo responsabile per doloragione della fornitura o della mancata, negligenza, colpa grave parziale o altro tipo ritardata fornitura del gas naturale e/o dell’energia elettrica di inadempimento contrattuale cui al Contratto di terzi con Fornitura (ivi inclusi i quali danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto consegna dell’energia elettrica o del Contratto, gas naturale quali, a titolo esemplificativo ma e non esaustivo, controparti contrattualivariazioni della tensione o frequenza, sistemi della forma d’onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di compensazionetrasporto del gas o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, sistemi riduzioni della fornitura di regolamento gas non conforme alle specifiche di qualità e di pressione, micro-interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica ovvero a malfunzionamenti o pagamento disfunzioni delle Rete di Distribuzione nonché per un utilizzo improprio o borse valorinon in conformità alle norme di sicurezza del gas naturale e/o dell’energia elettrica). Fatto sempre salvo quanto previsto dall’art. 1229 del Codice Civile, è, altresì, esclusa la responsabilità del Fornitore per ogni danno diretto e/o indiretto, ivi incluso il danno economico di tipo consequenziale, il mancato profitto e/o il mancato risparmio che possa derivare al Cliente in ragione dell’inesattezza e/o non veridicità dei dati e delle informazioni comunicate dal Cliente al Fornitore e/o indicate dal Cliente nel Modulo di adesione.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Gas Naturale, General Terms and Conditions of Supply

Limitazione di responsabilità. 122.1. Salvi i casi Mynet non è responsabile per inadempimenti, ritardi, malfunzionamenti, guasti e interruzioni parziali o complete, temporanee o definitive, del Servizio, perdita di dolo dati, danno diretto o colpa graveindiretto, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, dovuti a titolo puramente esemplificativo, cause causa di forza maggiore, pandemiea caso fortuito o a fatto del Cliente o di Xxxxx. Per causa di forza maggiore si intendono i fatti e gli avvenimenti di carattere straordinario, sospensione o interruzione imprevisti ed imprevedibili e comunque fuori il controllo di servizi pubbliciXxxxx, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti per sé tale da impedire l'adempimento degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza)obblighi nascenti dal Contratto. In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo particolare resta inteso che, danni e-mail dell’impossibilità /o malfunzionamenti di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, qualsiasi natura degli Apparati/Prodotti derivanti da eventi naturali quali, a titolo esemplificativo ma e non esaustivo, controparti contrattualialluvioni, sistemi inondazioni, fulmini, incendi ed altre calamità naturali, non comporteranno alcun obbligo di compensazioneriparazione/sostituzione gratuita a carico di Mynet. 22.2. Mynet non può essere ritenuto responsabile per disservizi derivanti da (i) sopravvenute condizioni di degrado del tratto terminale della rete fisica di accesso presso il Cliente o interferenze in ambiente cavo non prevedibili né evitabili da parte di Mynet; o da (ii) interferenze elettromagnetiche non dipendenti da Mynet stesso o dalla perdita di visibilità della stazione base dal domicilio del Cliente, sistemi per crescita vegetazione, per costruzione di regolamento nuovi edifici e/o pagamento strutture pubbliche e/o borse valoriprivate e, più in generale, per situazioni ambientali e/o architettoniche non prevedibili o non dichiarate dal Cliente o comunque tali da ostacolare il segnale radio, da attenuarlo notevolmente o annullarlo completamente.

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Samples: Service Agreement, Consumer Contract

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi 17.1 Esclusi i casi di dolo o colpa gravegrave del Gestore, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca quest’ultimo non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, per i danni diretti o indiretti di qualsiasi natura che il Cliente o terzi possano in qualsiasi modo patire a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche causa del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazioneServizio, o altri inconvenienti dovuti a interruzionidi variazioni delle modalità, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici orari e/o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni condizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi erogazione del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria Servizio nonché a causa di essa. I danni diretti subìti sospensione, interruzione o comunque indisponibilità del Servizio stesso dipendenti dai Veicoli, dagli apparati tecnologici, dai sistemi informatici di telecomunicazioni e comunque da cause imputabili sia ai fornitori del Gestore che a terzi in genere. 17.2 Inoltre, è esclusa qualsiasi responsabilità del Gestore per il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi assunti per causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma e non esaustivo: atti dello Stato e della Pubblica Amministrazione, atti della Pubblica Autorità, limitazioni legali, incendi, alluvioni, esplosioni, mobilitazioni, sommosse, scioperi, turbative industriali, mancanza di materie prime, mancanza di elettricità, interruzione delle linee telefoniche, mancanza di oli combustibili ed altri. 17.3 La responsabilità per il danneggiamento di persone o di beni del Cliente e/o di terzi nel corso dell’utilizzo dei Veicoli è esclusivamente in capo al Cliente. 17.4 Pertanto, il Cliente in ogni caso espressamente esonera il Gestore da ogni responsabilità per eventuali danni di qualunque natura subiti dal Cliente stesso e/o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto non derivanti da dolo o colpa grave del Gestore. 17.5 Inoltre, per chiarezza, il Cliente sarà ritenuto integralmente responsabile per qualsiasi perdita o danno causato con il Veicolo ovvero al Veicolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, controparti contrattualidovrà risarcire qualsiasi mancato guadagno del Gestore dovuto all’impossibilità di noleggiare il Veicolo a causa del danno o per altre ragioni (tale perdita verrà calcolata in base alla tariffa oraria o giornaliera in vigore per il Veicolo e per un periodo massimo di 30 giorni); qualsiasi tipo di addebito imposto dalle autorità qualora il Veicolo venga da loro sequestrato; qualsiasi altro tipo di sanzione derivante dall’uso del Veicolo, sistemi ivi compresi, reati stradali, blocco/rimozione del Veicolo e il deposito dello stesso; IVA e altre tasse che riguardino le voci di compensazionecui sopra; i costi di perizia e di trasporto; la svalutazione del Veicolo. 17.6 Il Gestore non assume alcuna responsabilità in relazione ai prodotti e/o servizi prestati da o tramite terzi, sistemi di regolamento anche eventualmente indicati o pagamento selezionati dal Gestore, nell’ambito, in abbinamento o borse valoricontestualmente alla prestazione del Servizio da parte del Gestore e/o alla fruizione del Servizio da parte del Cliente.

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Samples: Servizio Di Mobilità Condivisa, Servizio Di Mobilità Condivisa

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo E’ esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicanoo, in ogni caso, da ritardi dovuti a titolo puramente esemplificativomalfunzionamenti dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di forza maggiorefuori del suo controllo, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioniinclusi senza limitazione, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematicierogazione dell’energia elettrica, impedimenti o od ostacoli determinati da disposizioni di leggelegge o da atti di autorità nazionali od estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, e, terzi ed in genere, genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contrattoed alla natura dell’attività svolta. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla La Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa non è comunque mai tenuta ad intervenire qualora si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie, nella fruizione del Servizio di essa. I danni diretti subìti a causa Gestione da parte del Cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguentiproprietà del Cliente stesso. 3. La Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere il Servizio di Gestione in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all’efficienza ed alla sicurezza del Servizio stesso nonché di sospendere l’operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. Tuttavia la stessa non sarà in alcun modo responsabile per dolola perdita, negligenza, colpa grave alterazione o altro tipo diffusione non intenzionale di inadempimento contrattuale informazioni ascrivibili a difetti di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valoriBanca.

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Samples: Servizi Di Investimento, Servizi Di Investimento

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi 15.1 Nei casi in cui Direct Channel autorizza Venditori Terzi a vendere i casi di dolo o colpa gravepropri Buoni tramite il Portale, nell’esecuzione l’unico responsabile della vendita è il Venditore Terzo che, pertanto, dovrà occuparsi direttamente della consegna e di tutti i rapporti previsti dal Contrattogli eventuali reclami, problematiche inerenti o relative al contratto tra l’Utente e il Venditore Terzo, incluso il farsi carico degli obblighi di garanzia legale. Direct Channel, quindi, non assume alcuna responsabilità relativamente al contratto di vendita tra l’Utente e il Venditore Terzo e alla sua corretta esecuzione. 15.2 E' esclusa, in ogni caso, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, responsabilità di Direct Channel per la mancata o ritardata fornitura del Servizio conseguente a titolo puramente esemplificativo, circostanze al di fuori del proprio controllo o cause di forza maggioremaggiore tra cui, pandemiein via meramente esemplificativa e non esaustiva, sospensione o interruzione di servizi pubblicii sabotaggi, interruzioni o sospensioni gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, il difettoso funzionamento del Servizio conseguente al non corretto funzionamento delle linee elettrichetelefoniche, dei sistemi elettriche e di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione reti mondiali e/o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contrattonazionali, quali, a titolo mero fine esemplificativo ma e non esaustivo, controparti contrattualiguasti, sistemi sovraccarichi, interruzioni. 15.3 Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 14.2, le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che in ogni e in qualsiasi caso la responsabilità di compensazioneDirect Channel non potrà eccedere le somme pagate dall’Utente a Direct Channel per la prima attivazione del Servizio; tale importo, sistemi di regolamento o pagamento o borse valoriin ogni caso, sarà limitato esclusivamente al rimborso delle somme pagate dall’Utente relativamente alla porzione del Servizio non erogato da Direct Channel.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per L’acquisto Di Buoni, Condizioni Generali Di Contratto

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la 11.1 Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca Xxxxxxxxxx non sarà in alcun modo caso responsabile per dolodei difetti del prodotto riconducibili a danni da usura, negligenzao a quelli causati dalla installazione effettuata in difformità alle istruzioni che accompagnano il prodotto, colpa grave se presenti, o altro tipo comunque dal mancato uso della diligenza qualificata in materia di inadempimento contrattuale installazione, o derivanti dalla modifica o riparazione del Prodotto da parte di terzi, o a quelli conseguenti ad un evento dannoso. 11.2 Parte Acquirente terrà indenne e manleverà Parte Venditrice da qualsivoglia obbligo risarcitorio, onere, costo e/o spesa, incluse eventuali spese legali che possano sorgere da pretese di terzi con i quali la derivanti dall’utilizzo dei Prodotti. 11.3 Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) Xxxxxxxxxx non sarà in relazione al rapporto oggetto del Contratto, alcun caso responsabile di eventuali danni indiretti o consequenziali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti la perdita di vegetazione o raccolto derivante dal mancato o difettoso utilizzo del Prodotto. 11.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave, in caso il Prodotto non sia conforme alle specifiche contrattuali, sistemi la responsabilità di compensazioneParte Venditrice non potrà essere comunque superiore al prezzo di acquisto del Prodotto. 11.5 Parte Acquirente testerà il Prodotto o lo farà testare al momento della installazione ed invierà prontamente e non oltre 72 ore a Parte Venditrice una comunicazione scritta in caso di non conformità del Prodotto alle specifiche contrattuali. 11.6 In caso di non conformità del Prodotto alle specifiche contrattuali, sistemi Parte Xxxxxxxxxx non sarà responsabile dei danni causati o aggravati dai test eseguiti senza l’uso della dovuta diligenza o dalla mancata o incompleta comunicazione di regolamento o pagamento o borse valoriParte Acquirente della non conformità nel termine sopra indicato e comunque entro 8 giorni dal test.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Limitazione di responsabilità. 17.1 UPVALUE S.r.l. Salvi i casi non è tenuta a verificare la correttezza delle eventuali informazioni e dei referti forniti dal “Medico” associato ad un percorso di dolo screening o colpa gravedi cura, nell’esecuzione che fornisce la prestazione sotto la sua esclusiva responsabilità. UPVALUE S.r.l. declina ogni responsabilità per il contenuto della prestazione sanitaria e per tutte le azioni e omissioni del “Medico” erogatore. 7.2 UPVALUE S.r.l. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per la mancata, ritardata o non corretta fornitura della prestazione sanitaria da parte del “Medico” erogatore, che risponderà direttamente e in proprio del suo operato. 7.3 La mancata, ritardata o non corretta fornitura della prestazione medica rispetto a quanto stabilito nell’accordo con il “Medico” prescelto non costituisce inadempimento contrattuale di tutti i rapporti previsti dal ContrattoUPVALUE S.r.l. quando è conseguente a circostanze imprevedibili, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, nonché al di fuori del proprio controllo o a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggioremaggiore tra cui, pandemiein via meramente esemplificativa e non esaustiva e anche alternativa se del caso, sospensione calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, sabotaggi, incendi, alluvioni, terremoti, scioperi di carattere nazionale, provvedimenti di legge e/o interruzione ordini di servizi pubbliciautorità pubbliche e giudiziarie, interruzioni difettoso funzionamento della Piattaforma conseguente all’interruzione o sospensioni al non corretto funzionamento di piattaforme di proprietà di terzi e/o di connessioni web, delle linee elettrichetelefoniche, dei sistemi elettriche e di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione reti mondiali e/o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contrattonazionali, quali, a titolo mero fine esemplificativo ma e non esaustivo, controparti contrattualiguasti, sistemi sovraccarichi, interruzioni. 7.4 UPVALUE S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni nella fase di compensazioneconferma della tipologia della prestazione sanitaria, sistemi dell’onorario del “Medico” e delle tempistiche. 7.5 In ogni caso, UPVALUE S.r.l. non sarà mai responsabile nei confronti del “Utente” per: • perdita di regolamento reddito o pagamento ricavi; • perdita di profitti attuali o borse valori.previsti; • perdita di opportunità;

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Samples: Condizioni Generali Di Utilizzo

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti Salvo quanto previsto da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni norme inderogabili di legge, fatti in nessun caso Littlesea, i suoi legali rappresentanti, impiegati, collaboratori e/o i suoi fornitori e sviluppatori di terziprogrammi saranno responsabili verso il Licenziatario o i terzi per danni indiretti (a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita di profitto, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato la perdita o inesattezza di dati e il costo di sostituzioni di beni) indipendentemente dalla Banca con natura della responsabilità (inclusa la normale diligenzacolpa). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo Salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, la responsabilità di Littlesea, i suoi legali rappresentanti, impiegati, collaboratori e/o i suoi fornitori e sviluppatori di programmi verso il Licenziatario e/o verso terzi per danni diretti, cumulativamente per uno o più inadempimenti contrattuali e/o uno o più fatti causativi di danno, sarà limitata ad un ammontare pari ai corrispettivi previsti per 12 mesi delle Licenze per la Piattaforma che ha causato direttamente i danni. Il presente articolo sopravvivrà alla cessazione della Licenza. Fatta eccezione per l’obbligo di pagare i corrispettivi dovuti ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca , nessuna parte sarà limitata considerata inadempiente ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria sensi del presente Contratto, a causa di essa. I danni diretti subìti un ritardo o della mancata esecuzione della sua obbligazione, risultante da qualsiasi evento al di fuori del suo ragionevole controllo, ivi inclusi, senza limitazione, scioperi e agitazioni sindacali, (una “Forza Maggiore”) a causa condizione che dia comunicazione in modo ragionevolmente tempestivo della condizione di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro Forza Maggiore e compia ragionevoli sforzi per ridurre il ritardo o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.l’inadempimento

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Samples: Software License Agreement

Limitazione di responsabilità. 1Le sezioni da 4.1 a 4.3 dell'Accordo non sono applicabili. Salvi Invece, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.4.2 che segue, la responsabilità legale per danni di Qlik è limitata come segue: 1.4.1. Qlik sarà responsabile solo fino all'ammontare dei danni normalmente prevedibili al momento della stipula del contratto di acquisto in relazione a danni causati da una violazione lievemente negligente di un obbligo contrattuale materiale (ossia un obbligo contrattuale il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del presente Accordo, la cui violazione mette in pericolo l’oggetto del presente Accordo e l'adempimento su cui il Cliente fa regolarmente affidamento). 1.4.2. Qlik non sarà responsabile dei danni causati da una violazione lievemente negligente di un obbligo contrattuale non materiale. La suddetta limitazione di responsabilità non si applica a nessuna responsabilità legale obbligatoria, in particolare alla responsabilità ai sensi della Legge Tedesca Sulla Responsabilità Del Prodotto, responsabilità per l'assunzione di una specifica garanzia, responsabilità per danni causati da dolo o negligenza grave o qualsiasi tipo di lesioni personali, morte o danni alla salute causati intenzionalmente o per negligenza. 1.4.3. Il Cliente adotterà tutte le misure ragionevoli per evitare e ridurre i casi danni, in particolare, effettuerà copie di backup dei dati su base regolare e controlli di sicurezza allo scopo di difendere o rilevare virus e altri programmi di disturbo all'interno del sistema IT del Licenziatario. 1.4.4. Indipendentemente dai motivi che danno origine alla responsabilità, Qlik non sarà responsabile per danni indiretti e / o consequenziali, inclusa la perdita di profitti o interessi, a meno che tale danno non sia stato causato da un dolo o colpa grave, nell’esecuzione grave commesso da Qlik. 1.4.5. Nella misura in cui la responsabilità di tutti i rapporti previsti dal ContrattoQlik è limitata o esclusa, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause medesima limitazione o esclusione si applicherà relativamente a qualsiasi responsabilità personale dei rappresentanti legali, dipendenti, fornitori, rivenditori e agenti di Qlik. 1.4.6. Per i clienti con licenze perpetue, solo il diritto di ricevere l'assistenza terminerà alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche risoluzione del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Licensing Agreement

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria il Cliente mediante i servizi telematici Servizi Telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto gli ordini secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria dal Cliente a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuatariadal Cliente. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria il Cliente opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuatariadel Cliente) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori. Il Cliente prende atto che una variazione nei tassi di cambio potrà incidere, favorevolmente o sfavorevolmente, sui guadagni o sulle perdite relativi alle somme depositate sul conto corrente e, a tal riguardo, viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per l’eventuale perdita o diminuzione di redditività delle somme depositate sul conto corrente che faccia seguito alla periodica variabilità del tasso di cambio tra la valuta di riferimento o la divisa nella quale le somme del Cliente sono denominati ed ogni altra divisa. La Banca può promuovere o collocare servizi o prodotti di terzi e non sarà in nessun caso responsabile per le condotte di questi. In siffatte ipotesi, il Cliente avrà la facoltà di promuovere rimedi o azioni solamente nei confronti del terzo e non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti della Banca.

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Samples: Account Opening Agreement

Limitazione di responsabilità. 111.1. Salvi i casi Cooltra non si assume alcuna responsabilità per danni di qualunque natura subiti dall’Utente o da terzi e derivanti dall’utilizzo del Servizio o dall’esecuzione del contratto, salvo siano direttamente attribuibili a dolo o colpa gravegrave imputabile a Cooltra. Non si considerano come inadempimenti dei propri obblighi imputabili a Cooltra le eventuali modifiche che quest'ultima debba necessariamente applicare a procedimenti, nell’esecuzione orari e condizioni della prestazione del Servizio, né quelle motivate da sospensione, interruzione o mancanza di tutti i rapporti previsti dal Contrattodisponibilità del Servizio, nonché da qualsiasi genere di eventi relativi ai sistemi informatici, alla Piattaforma, ai Veicoli o ad altra causa imputabile sia a fornitori, cessionari, licenziatari o subappaltatori di Cooltra, che a terzi in generale. 11.2. È altrettanto esclusa la Banca non risponde responsabilità di Cooltra per inadempimento totale o parziale delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, proprie obbligazioni per caso fortuito o cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, qualiintendendosi come tali, a titolo esemplificativo ma e non esaustivo, controparti contrattualiatti delle pubbliche amministrazioni, sistemi restrizioni amministrative o legali alla circolazione, incendi, inondazioni, esplosioni, conflitti bellici, pandemie, manifestazioni, disordini, scioperi, controversie di compensazionelavoro, sistemi mancanza di regolamento materie prime, interruzioni dell'energia elettrica, delle comunicazioni o pagamento altro. In tali casi, Cooltra si riserva il diritto di modificare, temporaneamente o borse valoridefinitivamente, le aree geografiche di prestazione del Servizio e di stazionamento dei Veicoli. 11.3. In ogni caso, l’Utente si impegna espressamente a esonerare Cooltra da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura sofferti dall’Utente o terzi in relazione all’esecuzione del presente rapporto contrattuale, salvo in caso di dolo o colpa grave imputabile a Cooltra.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Limitazione di responsabilità. 110.1 La responsabilità di PUMA in merito al risarcimento del danno, a prescindere dal motivo giuridico su cui si fonda, segnatamente per impossibilità, mora, fornitura affetta da vizi o errata, violazione del contratto e atto illecito, è limitata secondo le disposizioni del presente art. Salvi i casi 10 quando dipenda da una colpa. 10.2 PUMA garantisce il risarcimento del danno soltanto nel caso di dolo o e colpa grave, nell’esecuzione mancanza delle qualità garantite, assunzione di tutti i rapporti previsti dal Contrattogaranzie e inganno. 10.3 In caso di colpa lieve, PUMA risponde solo per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento consente precipuamente l'esecuzione conforme del contratto e nel cui rispetto l’altro contraente di norma conta e può contare); tuttavia in tale caso la Banca garanzia di PUMA è limitata al rimborso del danno prevedibile che di norma si verifica. 10.4 Qualora la responsabilità sia esclusa o limitata per motivazione o ammontare, ciò vale anche per la responsabilità personale di dipendenti, rappresentanti legali e ausiliari di PUMA. Nei casi di colpa grave da parte di semplici ausiliari e dipendenti senza mansioni direttive, PUMA garantisce il risarcimento del danno tipico prevedibile. 10.5 Le limitazioni di responsabilità del presente art. 10 non risponde delle conseguenze derivanti trovano applicazione in merito alle disposizioni di legge relative all’onere della prova. 10.6 È esclusa qualsivoglia altra o ulteriore responsabilità di PUMA, ivi inclusa quella relativa al risarcimento del danno e per danni conseguenti al vizio. 10.7 Le precedenti disposizioni o limitazioni di responsabilità del presente art. 10 non trovano applicazione per una responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danni cagionati da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicanoprodotti [Produkthaftungsgesetz] e per morte, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, lesioni personali o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contrattodanni alla salute. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: General Terms and Conditions of Supply and Payment

Limitazione di responsabilità. 110.1 L’ORCHIDEA SRL ha stipulato con i Fornitori, che operano in qualità di appaltatori indipendenti, contratti per la fornitura di alloggio e servizi diversi dalle prenotazioni aeree di L’ORCHIDEA SRL (ad esempio Extra di Viaggio). Salvi L’ORCHIDEA SRL non fornisce in alcun modo direttamente tali servizi. L’ORCHIDEA SRL non è un agente né del Fornitore né del cliente e non è responsabile di alcun atto e/o omissione dei Fornitori o dei loro dipendenti, agenti, funzionari o rappresentanti. L’ORCHIDEA SRL esclude qualsiasi responsabilità riguardante perdite personali o di beni, danni, lesioni, incidenti, ritardi o irregolarità, in qualsiasi modo causati, sostenuti o subiti durante o in coincidenza con qualsiasi servizio non connesso ai trasporti aerei o in conseguenza di atti, omissioni o negligenza di qualsiasi parte fornitrice della sistemazione o dei servizi diversi dalle prenotazioni aeree di L’ORCHIDEA SRL in relazione a qualsiasi contratto la cui prenotazione avvenga mediante L'ORCHIDEA SRL. 10.2 Nonostante quando stabilito in precedenza, nessuna disposizione dei presenti Termini e Condizioni esclude, limita o modifica alcuna condizione, garanzia, diritto o responsabilità implicita nel contratto stipulato tra L’ORCHIDEA SRL e il cliente qualora ciò sia illegale o renda nulla qualsiasi disposizione del contratto stesso. 10.3 Nessuna disposizione dei presenti Termini e Condizioni e del contratto stipulato tra il cliente e L’ORCHIDEA SRL limiterà o escluderà la responsabilità di quest'ultima per la morte o le lesioni personali causate da negligenza di L'ORCHIDEA SRL. Il presente articolo 10 è soggetto altresì alle eventuali disposizioni obbligatorie previste dalla legge locale del paese in cui vengono consegnate le merci o vengono prestati i casi servizi che non permettono la limitazione di responsabilità in caso di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contrattonegligenza. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Termini E Condizioni Per Pacchetti Di Viaggio

Limitazione di responsabilità. 110.1 Il contraente riconosce che XxxXx fornisce il Servizio gratuitamente. Salvi i casi In nessuna circostanza, inclusa senza che sia limitativa la negligenza, XxxXx è responsabile nei confronti del contraente di dolo perdita di avviamento, economie o colpa graveprofitti previsti, nell’esecuzione perdita per motivi d’interruzione, mancato funzionamento o spese aumentate in ragione dell’uso di tutti i rapporti previsti altri programmi o servizi, o qualsiasi danno o perdita diretti, indiretti, consequenziali, speciali o punitivi subiti dal Contrattocontraente come risultato dell’uso del Servizio. Questo comprende, la Banca non risponde delle conseguenze senza essere limitativo, le perdite derivanti da interruzioni o errori nelle comunicazioni, le decisioni prese dal contraente in base alle informazioni ricevute a mezzo del Servizio, o i danni a terzi derivanti da qualsiasi utilizzo del Servizio, che il contraente sia stato avvertito o meno della possibilità di tali danni. Il contraente non può presentare richieste di indennizzo nei confronti di XxxXx di (1) anno dalla maturazione di tale indennizzo. 10.2 L’uso del Servizio e dei Materiali è soggetto ai requisiti, norme, regolamenti, operazioni e procedure del Servizio. FedEx non è responsabile delle perdite, danni, responsabilità, reclami e/o ritardi causati da avvenimenti di cui non ha il controllo, come indisponibilità del Servizio, ritardi per cause alla stessa non imputabili meccaniche, sabotaggio, incendio, inondazioni, esplosioni, fatalità, azioni di nemici pubblici, sommosse civili, scioperi o movimenti industriali di qualsiasi tipo, scontri, insurrezioni, guerra, atti od omissioni delle autorità pubbliche con autorità reale o apparente (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause “causa di forza maggiore, pandemie, sospensione ”) o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto con il ritardo, l’alterazione o l’interruzione delle comunicazioni tra il contraente e FedEx causati dal mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valoriServizio.

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Samples: Fedex Invoice Online Registration Agreement

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, Il Cliente dichiara e garantisce la Banca non risponde veridicità delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, informazioni trasmesse a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto Blhack ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa Blhack non risponde per eventuali perdite di essa. I danni diretti subìti a causa dati e/o di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro traffico e/o al valore economiche, nemmeno in caso di mercato mancato funzionamento dell’Output, che comporterà esclusivamente nel periodo di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguentigaranzia previsto dal Contratto l’obbligo di Blhack di ripristinarlo con tempistiche ragionevoli. 3. La Banca Blhack non sarà in alcun modo può essere ritenuta responsabile per dolomalfunzionamenti causati da problemi tecnici su macchinari, negligenzaserver, colpa grave router, linee telefoniche, reti telematiche ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi che si basano su di essi. Non sono inoltre attribuibili a Blhack malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o appartenenti a categorie particolari e qualsiasi altro tipo di inadempimento contrattuale danno o disagio verificatosi a seguito di terzi con i attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. 4. Blhack non può essere ritenuta responsabile per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni o disagi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, guerre, sanzioni internazionali connesse a conflitti, pandemie, epidemie e/o altri eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati o che rendessero la Parte Mutuataria opera prestazione di Blhack eccessivamente onerosa. 5. Blhack non può essere ritenuta responsabile per il malfunzionamento dell’Output o dei servizi resi a causa di non conformità e/o obsolescenza della componente hardware e software, della strumentazione e/o degli apparecchi in dotazione del Cliente e/o di terze parti, inclusi gli aventi causa del Cliente. 6. Nel caso in cui il Cliente operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo all’Output (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma indicativo e non esaustivo: modifiche ai codici, controparti contrattualialla disposizione di cartelle e/o file, sistemi ai loro nomi, ecc.) o ai servizi offerti, Blhack non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni e/o disagi direttamente o indirettamente conseguenti o malfunzionamenti di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valoriqualsivoglia tipologia.

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Samples: General Conditions of Contract

Limitazione di responsabilità. 113.1. Salvi i casi La responsabilità a qualsivoglia titolo del Fornitore, nei confronti del Cliente o di terzi, sarà limitata ad un importo pari all’ammontare dei corrispettivi indicati nella Conferma d’Ordine della fornitura oggetto di contestazione, salvo in caso di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). 13.2. In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire ogni caso il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca Fornitore non risponderà per eventuali danni indiretti, potenziali o conseguentiivi compresi danni da mancato guadagno. 313.3. La Banca Il Fornitore, inoltre, non risponderà per i danni imputabili al Cliente che, dopo aver scoperto il vizio o difetto, non abbia posto in essere tutti i comportamenti e gli accorgimenti necessari al fine di limitare rischi per la sicurezza e comunque per limitare i danni. 13.4. Il Fornitore non risponderà per lievi variazioni nella qualità o nelle caratteristiche tecniche del Prodotto, qualora le stesse non inficino l’idoneità del Prodotto all’uso; allo stesso modo HABA non risponderà di eventuali difformità del Prodotto qualora le stesse siano ammesse dalle pratiche industriali invalse nel settore. 13.5. In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti per cause imputabili a HABA, il risarcimento degli eventuali danni cagionati al Cliente o terzi sarà in alcun modo responsabile limitato al riconoscimento di un indennizzo pari al 0,5% del valore dei Prodotti oggetto della consegna ritardata, per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo ciascuna settimana di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, qualiritardo, a titolo esemplificativo ma partire dal quindicesimo giorno; l’indennizzo complessivo non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valoripotrà in ogni caso superare il 5% del valore della fornitura ritardata.

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Samples: Conditions General Contract

Limitazione di responsabilità. 1I fotografi affiliati saranno tenuti ad operare basandosi sulle procedure indicate nel sito e nel presente contratto. Salvi i casi Ogni responsabilità relativa al proprio operato non sarà riconducibile a TOP model management, che in particolare, non sarà responsabile in caso di: - Mancate o parziali fatturazioni da parte dei fotografi, né di dolo altre irregolarità fiscali o colpa gravedi altro genere commesse dai fotografi affiliati. - Mancanza di autorizzazioni, nell’esecuzione permessi ed assicurazioni necessarie per il regolare svolgimento dell’attività. - Eventuali comportamenti scorretti da parte dei fotografi affiliati, dei propri collaboratori o altre persone presenti. - Qualsiasi spiacevole evento o contestazione avvenuta presso gli studi dei fotografi affiliati. - Incidenti o infortuni occorsi a clienti, fotografi, collaboratori o altre persone presenti nei giorni di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione realizzazione del servizio. - Danni d’immagine causati ai soggetti ripresi. - Realizzazione di servizi pubblicifotografici ad eventuali clienti minori di 18 anni senza gli opportuni consensi dei familiari o tutori. - Mancate presentazioni dei clienti ad appuntamenti, interruzioni ritardi, etc. - Ritardi di fotografi e loro staff che possano impedire o sospensioni delle linee elettricheposticipare la realizzazione dei servizi. - Mancati pagamenti dei servizi o ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. - Smarrimenti, furti o ritardi nelle spedizioni dei sistemi servizi fotografici ai clienti. - Guasti o danneggiamenti alle attrezzature impiegate per la realizzazione dei servizi. - Eventuali contestazioni sulla qualità del servizio realizzato e richieste di comunicazione telematicarimborsi totali o parziali. - Eventuali problematiche, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione proteste e controversie legali dovute alla pubblicazione nel sito da parte dei fotografi di immagini senza le liberatorie necessarie alla pubblicazione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute non di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza)propria fattura. In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità tutte queste eventualità il fotografi affiliati saranno ritenuti unicamente responsabili e dovranno farsi carico interamente della risoluzione dei problemi e di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contrattoeventuali sanzioni e procedure legali ad essi connesse. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Affiliazione Fotografici

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi 2B4 mette a Sua disposizione esclusivamente un sistema informatico attraverso il quale Lei può prenotare per i casi Suoi clienti il soggiorno in camere d’albergo, senza provvedere all’organizzazione di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, qualiulteriore servizio turistico quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattualiil servizio di trasporto o di altri servizi non accessori al servizio di trasporto o di alloggio. 2B4, sistemi inoltre, non consiglia, né indica, o suggerisce alcuna struttura in particolare, lasciandoLa libera di compensazionevalutare tutte le strutture che richiedono di essere inserite nel sistema di prenotazione e di richiedere la prenotazione di quella che Lei o i Suoi clienti preferiscono. Per tale motivo 2B4 non potrà mai essere considerata “organizzatore” del servizio di alloggio ed al rapporto corrente non potrà mai essere applicata la disciplina dettata dagli articoli del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05) relativi alla vendita di viaggi, sistemi vacanze e “circuiti tutto compreso”. 2B4 pone in essere ogni azione ragionevole per assicurarsi di regolamento pubblicare informazioni accurate ed aggiornate. Lei prende atto del fatto che tutte le informazioni e descrizioni così come le rappresentazioni fotografiche e le liste di servizi alberghieri, sono, tuttavia, fornite da terzi e che, pertanto, 2B4 non potrà mai essere ritenuta responsabile della loro accuratezza e precisione, escludendosi sin da ora qualsiasi garanzia in relazione a tali informazioni, comprese le garanzie e condizioni implicite in relazione a qualità adeguata ed idoneità ad un uso particolare. Dal momento che non organizza il servizio di trasporto, 2B4 non risponderà mai della mancata utilizzazione del soggiorno prenotato a causa di ritardi nel servizio del trasporto, scioperi, overbooking sommosse o, comunque, cause di forza maggiore, essendo sin da ora autorizzata a trattenere o pagamento o borse valoria richiedere l’importo dovuto per il servizio acquistato.

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Samples: Contract for Hotel Booking Services

Limitazione di responsabilità. 1In caso di perdita (anche dovuta a furto o rapina) o avaria della merce oggetto della spedizione, Poste risponderà nei limiti di (cosiddetta re- sponsabilità vettoriale): - per i trasporti nazionali, un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata; - per i trasporti internazionali, l’importo di cui all’art. Salvi i casi 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e successive modifiche (e cioè 8,33 unità di conto per ogni kg. di peso lordo mancante, pari attualmente ad euro 10,41/kg); - ove la spedizione sia effettuata per via aerea e sia diretta o richieda una sosta in un Paese diverso da quello di partenza, potranno appli- carsi le norme della Convenzione di Montreal ai fini della responsa- bilità di Poste, in caso di perdita o danno di tale spedizione, nel caso l’evento si verifichi nella tratta aerea. La Convenzione di Montreal si applica anche ai trasporti via terra quando il luogo di ricevimento della merce ed il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione. Quanto sopra a meno che non si provi che la perdita od avaria siano stati determinati da dolo o colpa gravegrave di Poste ovvero di altri soggetti di cui Poste si sia avvalsa per l’esecuzione del trasporto, nell’esecuzione in conformità a quanto previsto dall’art. 1696 c.c.. Poste non potrà mai essere considerata responsabile, in alcun caso, delle perdite e/o dei danni indiretti di tutti i rapporti previsti dal Contrattoqualunque genere, la Banca comunque verificatesi, che il Cliente o qualunque altro terzo dovesse subire in occasione e/o in conseguenza dell’incarico eseguito, inclusi a titolo in- dicativo e non risponde tassativo, perdita di guadagni, di utili, di avviamento, di clientela, di immagine, ecc. Il Cliente si impegna, anche per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., in relazione alle prestazioni eseguite ai sensi delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicanopresenti condizioni, a titolo puramente esemplificativofare in modo che soggetti terzi non avanzino pretese, cause ad alcun titolo, nei confronti di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente ContrattoXxxxx. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Condizioni Generali Di Trasporto

Limitazione di responsabilità. 126.1 Senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente articolo 16-Garanzia, le richieste di danni sono escluse nella massima estensione consentita dalla legge. Salvi La misura del risarcimento del danno patrimoniale, diretto e/o indiretto, eventualmente dovuto da SIGMA MOTION SRL, salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni limiti inderogabili di legge, fatti non potrà essere superiore all’ammontare dell’ordine controverso al netto dell’IVA. 26.2 E’ esclusa qualsiasi responsabilità a carico di terziSigma Motion srl in relazione a informazioni o assistenza gratuite che Sigma Motion srl stessa, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che pur non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto essendovi tenuta ai sensi del presente Contrattodi quanto qui previsto, abbia fornito. 2. Fermo 26.3 In nessun caso SIGMA MOTION SRL sarà tenuta ad indennizzare il Cliente o terzi per gli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che questi fossero chiamati a risarcire. 26.4 SIGMA MOTION SRL farà tutto quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai in suo potere per consegnare i prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente subiti o indirettamente causati dalla Parte Mutuataria a causa ritardata esecuzione di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro un contratto o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguentiritardata consegna dei prodotti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo26.5 I cataloghi, negligenzai prospetti, colpa grave i listini prezzi, i disegni, le specifiche tecniche o altro tipo materiale informativo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca SIGMA MOTION SRL costituiscono soltanto una indicazione della tipologia dei prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per conto della Parte Mutuataria) SIGMA MOTION SRL. SIGMA MOTION SRL non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni eventualmente esistenti in relazione al rapporto oggetto del Contratto, qualitali documenti. 26.6 Il Cliente si impegna a non usare le merci acquistate per servizio diverso da quello cui sono destinate, a titolo esemplificativo ma non esaustivomodificarne la costruzione ed il funzionamento. Il Cliente che contravvenga a questo, controparti contrattuali, sistemi perderà il diritto alla garanzia di compensazione, sistemi cui al paragrafo “Garanzia” delle presenti Condizioni Generali di regolamento o pagamento o borse valorivendita.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave11.1 Senza pregiudizio a quanto stabilito dall’articolo 11.2 che segue, nell’esecuzione di le obbligazioni che seguono si applicano a tutti i rapporti previsti Servizi CCP in luogo di qualsivoglia garanzia, condizione o previsione espressa o implicita, tanto di fatto che di natura legale, comprese le garanzie di commercializzazione e idoneità per un particolare utilizzo o scopo. Tutte le altre garanzie, condizioni, dichiarazioni o rappresentazioni fatte dalle Parti, promesse o garanzie, di natura legale o di altra natura sono qui espressamente escluse nella misura consentita dalla legge vigente con riferimento ai Servizi CCP. 11.2 Leica Geosystems, i propri dirigenti, dipendenti, agenti e consulenti non potranno essere ritenuti responsabili dal ContrattoCliente, la Banca non risponde delle conseguenze nei limiti consentiti dalla legge, per qualsivoglia perdita indiretta, incidentale, speciale o commerciale di qualunque natura, per perdite di informazioni e dati, spese aggiuntive, pretese di terzi o perdite di natura finanziaria originate o derivanti dai Servizi CCP forniti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicanoLeica Geosystems, a titolo puramente esemplificativoné per qualsivoglia perdita derivante dall’uso, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione dalla mancanza o interruzione di servizi pubblicioperatività dell’Apparecchiatura, interruzioni siano esse di natura contrattuale, extra-contrattuale (inclusa la colpa lieve) o sospensioni delle linee elettricheper il suo personale ausiliario. Quanto sopra troverà applicazione anche nel caso in cui Leica Geosystems fosse stata informata della possibilità che tali perdite avvenissero. 11.3 In caso di perdite incorse dal Cliente, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa delle presenti Condizioni Generali, la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) Xxxxx Geosystems in relazione al rapporto oggetto risarcimento dei danni sarà limitata unicamente al danno diretto ed i relativi importi saranno limitati al totale dei corrispettivi versati dal Cliente a Leica Geosystems durante la residua Durata del ContrattoContratto in conformità con le presenti Condizioni Generali. 11.4 Il Cliente s’impegna ad assicurarsi che egli , quali, a titolo esemplificativo ma ed i suoi dipendenti posseggano le necessarie conoscenze per lavorare con l’Apparecchiatura. Leica Geosystems non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento sarà responsabile per perdite e/o pagamento o borse valoridanni derivanti da una conoscenza dell’Apparecchiatura inadeguata da parte del Cliente.

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Samples: Condizioni Generali Di Assistenza Clienti

Limitazione di responsabilità. 117.1. Salvi SYSVAR non è responsabile per inadempimenti, ritardi, malfunzionamenti, guasti e interruzioni parziali o complete, temporanee o definitive, del Servizio, perdita di dati, danno diretto o indiretto, dovuti a causa di forza maggiore, a caso fortuito o a fatto del Cliente o di terzi. 17.2. SYSVAR non può essere ritenuta responsabile per disservizi derivanti da (i) sopravvenute condizioni di degrado del tratto terminale della rete fisica di accesso presso il Cliente o interferenze in ambiente cavo non prevedibili né evitabili da parte di SYSVAR; o da (ii) interferenze elettromagnetiche non dipendenti da SYSVAR stesso o dalla perdita di visibilità della stazione base dal domicilio del Cliente, per costruzione di nuovi edifici e/o strutture pubbliche e/o private e, più in generale, per situazioni ambientali e/o architettoniche non prevedibili o non dichiarate dal Cliente o comunque tali da ostacolare il segnale radio, da attenuarlo notevolmente o annullarlo completamente. 17.3. SYSVAR non risponde del contenuto delle comunicazioni trasmesse e ricevute dal Cliente e/o da terzi che utilizzino i casi Servizi e ha diritto di rivalersi nei confronti del Cliente per ogni responsabilità che ne sia conseguita. 17.4. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, SYSVAR risponderà solo per gli inadempimenti del Contratto derivanti da dolo o colpa grave, nell’esecuzione corrispondendo al Cliente effettivamente e concretamente pregiudicato, una somma limitata al corrispettivo complessivamente ed effettivamente pagato a SYSVAR dal Cliente per i Servizi interessati dall’inadempimento nei 2 mesi precedenti l’inadempimento, al netto di eventuali rimborsi e/o indennizzi, quale risarcimento di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca danni patrimoniali e non risponde patrimoniali subiti in conseguenza delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contrattopredette violazioni. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: General Conditions of Contract

Limitazione di responsabilità. 18.1. Salvi i casi Il Cliente sarà responsabile di dolo eventuali reclami o colpa graverichieste inoltrate dagli Acquirenti o da terzi alla Kitch in merito ai beni e servizi commercializzati dal Cliente, nell’esecuzione nei Negozi, Partner di tutti i rapporti previsti dal ContrattoCanale o tramite qualsiasi altro canale di vendita. 8.2. Il Cliente accetta e concorda, nella misura consentita dalla legge applicabile, che la Banca Kitch non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicanopotrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o consequenziali, inclusi, a titolo puramente esemplificativo, cause danni risultanti in perdita di forza maggiorevendite, pandemieprofitti, sospensione dati o interruzione informazioni, dati reputazionali, o danni che comportino altre perdite immateriali derivanti dall’utilizzo ovvero dall’impossibilità di utilizzare i Servizi. 8.3. Nella misura consentita dalla legge applicabile, la Kitch o i propri partner e fornitori non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per mancate vendite o mancati profitti oppure per eventuali danni diretti o indiretti derivanti o associati al nostro sito Web, ai Servizi o ai presenti Termini, indipendentemente dalla motivo e inclusa la negligenza. 8.4. Il Cliente si impegna a indennizzare e tenere indenne la Kitch e, se del caso, la società madre della Kitch, le sussidiarie e affiliate della Kitch, nonché i partner, i dipendenti, i direttori, gli agenti, i fornitori di servizi pubblicie i fornitori della Kitch da qualsiasi pretesa e richiesta avanzata da terzi, interruzioni o sospensioni delle linee elettrichecomprese spese processuali e legali, derivanti dalla violazione da parte del Cliente dei sistemi di comunicazione telematicapresenti Termini, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazioneivi compresi i documenti incorporati negli stessi per riferimento, o altri inconvenienti dovuti a dalla violazione da parte del Cliente di qualsiasi disposizione di legge vigente o di qualsiasi diritto di terze parti. 8.5. L’utilizzo dei Servizi è di esclusiva responsabilità del Cliente. I Servizi sono forniti “così come sono e come disponibili”, senza garanzie di alcun tipo né esplicite né implicite. 8.6. La Kitch non offre alcuna garanzia che la fornitura dei Servizi sarà priva di interruzioni, sospensionitempestiva, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici sicura o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni priva di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contrattoerrori. 28.7. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro La Kitch non garantisce l’affidabilità o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguentil’accuratezza dei risultati ottenuti utilizzando i Servizi. 38.8. La Banca Kitch non sarà in alcun modo è responsabile per dologli obblighi fiscali del Cliente relativi all’utilizzo dei Servizi. 8.9. La Kitch non garantisce che la qualità di prodotti, negligenzaservizi, colpa grave informazioni o qualsiasi altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con materiale acquistato o ottenuto dal Cliente tramite i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto Servizi soddisferà le aspettative del ContrattoCliente, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valoriné che eventuali errori relativi ai Servizi verranno corretti.

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Samples: Termini E Condizioni Di Utilizzo Del Servizio

Limitazione di responsabilità. 1Ogni espositore può stipulare a proprie spese un’assicurazione contro i consueti rischi assicurabili quali incendio, fulmine, esplosione, temporale, furto con scasso, furto semplice, rottura e fuoriuscita nonché danni causati dall’acqua, compresi i rischi di trasporto da e per la fiera, e quindi farsi carico a proprie spese, del rischio di parte- cipazione in fiera, usufruendo di un contratto collettivo d’assicurazione sull‘esposizione, stipulato dalla società fieristica, per le fiere ibride. Salvi Un‘offerta corrispondente è a disposizione dell’espositore nel sistema OOS. Gli espositori che non richiedono la copertura assicurativa offerta dalla presente convenzione quadro o che non la richiedano in tempo utile, riconoscono così nei confronti della società fieristica la rinuncia a rivendicare tutti i danni che sarebbero stati coperti, dall‘assicurazione offerta. Lo stesso vale per gli espositori che hanno richiesto la copertura assicurativa nell’ambito del contratto quadro, ma che non possono ottenere nessuna copertura o solo una copertura parziale, a causa di un’assicurazione insufficiente, di una violazione degli obblighi contrattuali o di un ritardo nel pagamento dei premi. Eventuali danni che dovessero verificarsi, devono essere immediata-mente denunciati alle forze dell‘ordine, alla compagnia di assicurazioni e alla società fieristica. La società fieristica non si assume alcun obbligo di custodia degli articoli esposti e degli allestimenti degli stand e a tale riguardo esclude ogni responsabilità per danni e perdite. L’esonero della responsabilità non viene meno anche nelle misure di sorveglianza della società fieristica. Inoltre, la società fieristica incoraggia l’espositore a stipulare, autonomamente, sul libero mercato assicurativo, un’assicurazione, in caso di inadempienze fieristiche. In linea di massima, quest’ultima può far coprire i costi sostenuti per la partecipazione alla fiera qualora un evento assicurato determini l’annullamento, l’interruzione o in qualsiasi altro modo pregiudica la durata della fiera. Per danni diversi da quelli causati da lesioni alla vita, dell’incolumità fisica e della salute, la società fieristica risponde solo ed esclusivamente nella misura in cui tali danni derivino o da negligenza grave o da dolo essenziale per violazione di un obbligo contrattuale da parte della società fieristica o di uno dei suoi agenti. In caso di violazione per negligenza di un obbligo contrattuale essen-ziale, la responsabilità della società fieristica è limitata ai danni contrattuali tipici e prevedibili. È esclusa la responsabilità per danni che vadano oltre. La società fieristica non risponde dei danni causati da misure adottate per mantenere la sicurezza e l’ordine. Qualora, a causa di un’errata valutazione dei rischi, la fiera viene annullata, limitata, interrotta o comunque alterata la durata della manifestazione, la società fieristica non risponde per i casi di colpa lieve. In caso di vizio iniziale, l’espositore ha il diritto di risarcimento dei danni, nonché il diritto all‘autodeterminazione e al risarcimento delle spese, solo se la società espositrice ha commesso dolo o colpa gravegrave o se è stato dimostrato che la società espositrice ha occultato in modo fraudolento un vizio. Ulteriori rivendicazioni dell’espositore sono escluse. È esclusa una riduzione della quota di partecipazione, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essaun difetto dei locali o degli oggetti destinati all’uso. I danni diretti subìti Il caso in cui, in base alle disposizioni delle presenti condizioni di partecipazione, la respon-sabilità della società fieristica, venga esclusa o limitata, vale anche a causa di negligenza favore degli agenti ed assistenti della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguentisocietà fieristica. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Conditions of Participation

Limitazione di responsabilità. 15.1. Salvi i Il Fornitore non risponderà dei vizi o dei difetti di funzionamento delle Apparecchiature dovuti all’uso non conforme alle specifiche tecniche del prodotto; ad una loro non corretta conservazione; ad un uso sperimentale ovvero, in generale, ad un cattivo trattamento/utilizzo delle Apparecchiature stesse. 5.2. Il Fornitore, in caso di danni conseguenti a sua colpa e/o a suo inadempimento contrattuale, risponderà solo limitatamente ai danni diretti, con esclusione dei danni indiretti (quali a mero titolo esemplificativo, il mancato guadagno, la perdita o risoluzione di contratti, la perdita di dati, ecc.). Inoltre il Fornitore non risponderà di eventuali danni a persone o cose derivanti dall’uso o dal mancato uso delle Apparecchiature - salvo che non siano diretta conseguenza di azioni dolose o gravemente colpose del personale del Fornitore - o dovuti a scorretta conservazione dei beni forniti o ad un trattamento e/o utilizzo difforme da quello prescritto o da un utilizzo sperimentale. 5.3. Il Cliente esonera il Fornitore e l’impresa di trasporti, eventualmente incaricata dalla medesima, da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da una insufficiente portata della pavimentazione su cui le Apparecchiature saranno installate, nonché per eventuali danni a pavimenti, scale ecc. che saranno percorsi durante l’attività di installazione o disinstallazione delle stesse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo nonché dall'art. 1229 del Codice Civile e da altre norme di legge inderogabili, la responsabilità complessiva del Fornitore sarà limitata ad un importo pari a quanto pagato dal Cliente al Fornitore nel xxxxx xxx 00 (xxxxxx) mesi antecedenti l'evento che ha generato il danno. La suddetta limitazione di responsabilità non si applica nei casi di morte o lesioni personali derivanti da dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente ContrattoFornitore. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Condizioni Generali Dei Servizi Di Stampa Gestiti

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi 10.1 Il servizio della Piattaforma è fornito “nello stato in cui si trova” e senza alcuna garanzia esplicita, implicita o legale rispetto ai Contenuti. 10.2 l Fornitori non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti dall’Utente utilizzando i casi Contenuti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali conseguenze derivanti dalla messa in pratica dei contenuti ovvero il mancato raggiungimento di risultati positivi o negativi. 10.3 Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, nell’esecuzione l’Utente riconosce e accetta che i Fornitori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali danni, perdite, oneri e spese o costi, diretti o indiretti, incluse eventuali spese legali subite e/o sopportate dall’Utente in connessione con i Contenuti. 10.4 I Fornitori si impegnano a fare quanto possibile per assicurare che l’accesso alla Piattaforma ed ai Contenuti sia fornito senza interruzioni e che ogni trasmissione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicanodati avvenga senza errori. Tuttavia, a titolo puramente esemplificativocausa della natura della rete, l’accesso ininterrotto e l’assenza di errori nella trasmissione non possono essere garantiti. I Fornitori non potranno essere, pertanto, considerati responsabili per errori, omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti, ritardi operativi o di trasmissione, guasti delle linee di comunicazione, furto, distruzione, accesso non autorizzato o alterazione di qualsiasi contenuto inerente alla Piattaforma, salvo che ciò non sia dovuto a dolo o colpa grave. 10.5 L’Utente, con i presenti Termini d’Xxx accetta di essere a conoscenza che l’accesso al Servizio potrebbe anche essere occasionalmente sospeso o limitato per consentire l’effettuazione di lavori di riparazione, manutenzione, o l’introduzione di nuove attività o servizi. 10.6 I Fornitori non saranno responsabili per qualsiasi ritardo o inadempimento agli obblighi previsti dai presenti Termini d’Uso qualora il ritardo o l’inadempimento derivino da caso fortuito o da cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti 10.7 Le limitazioni ed esclusioni nella presente clausola si applicano nella misura massima consentita dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguentiLegge. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Terms of Service

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi i casi di dolo Acea Energia S.p.A. non assume altresì responsabilità per danni, pretese o colpa graveperdite, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contrattodirette o indirette, la Banca non risponde derivanti all’Utente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione apparecchiature elettroniche dell'Utente stesso o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, inclusi gli Internet Service Provider, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da Acea Energia S.p.A. o da persone di cui questa debba rispondere. Acea Energia S.p.A. non potrà essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni, né responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione dei Servizi a causa dell'errato o mancato funzionamento del mezzo elettronico di comunicazione per cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo, compresi, in generevia esemplificativa, ogni impedimento od ostacolo che incendi, disastri naturali, mancanza di energia, indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche o di altri fornitori dei servizi di rete, mal funzionamento dei calcolatori ed altri dispositivi elettronici, anche non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza)facenti parte integrante della rete Internet, mal funzionamento dei software installati dal Cliente, nonché da azioni di altri utenti o di altre persone aventi accesso alla rete. In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contrattoogni caso Acea Energia S.p. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca A. non sarà potrà in alcun modo caso essere ritenuta responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro qualsiasi tipo di inadempimento contrattuale danno, diretto o indiretto, derivante all'Utente ovvero a terzi: (i) dall'uso o dalla impossibilità di terzi con utilizzare uno qualunque dei Servizi; (ii) dalla eventuale interruzione di uno qualunque dei Servizi; (iii) da merci o servizi acquistati od ottenuti dall’Utente tramite i quali la Parte Mutuataria opera Servizi; (iv) da accesso non autorizzato ovvero con i quali opera la Banca da alterazione di trasmissioni o dati del Cliente, incluso, tra l'altro, l'eventuale danno, anche economico, dallo stesso Cliente eventualmente subito per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contrattomancato profitto, qualiuso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi perdita di compensazione, sistemi dati o di regolamento o pagamento o borse valorialtri elementi intangibili.

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Samples: Condizioni Generali Di Utilizzo

Limitazione di responsabilità. 17.1. Salvi i casi La Società non è a conoscenza e non può in alcun modo verificare la correttezza dei referti prodotti dal Professionista, il quale fornisce la prestazione sotto la sua responsabilità medica e professionale. 7.2. L’Utente conviene e concorda che OSR e la Società non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili dei ritardi o malfunzionamenti del Sito dovuti a circostanze imprevedibili, nonché al di fuori del proprio controllo o a cause di forza maggiore tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva ed anche alternativa se del caso, calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, sabotaggi, incendi, pandemie, alluvioni, terremoti, scioperi di carattere nazionale, provvedimenti di legge e/o ordini di autorità pubbliche e giudiziarie, difettoso funzionamento della Piattaforma conseguente all’interruzione o al non corretto funzionamento di piattaforme di proprietà di terzi e/o di connessioni web, delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e/o nazionali, quali, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, guasti, sovraccarichi, interruzioni. 7.3. La responsabilità di OSR e della Società sussiste, per qualsiasi titolo derivante dal presente Contratto, solamente per danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti . 7.4. Fatti salvi i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni limiti di legge, fatti in nessun caso OSR, la Società, i loro amministratori, dirigenti, dipendenti, affiliati, agenti, contraenti, committenti o licenzianti saranno responsabili per perdite o danni degli Utenti qualora: a) non ci sia una violazione di terziun obbligo di legge di diligenza nei confronti dell’Utente da parte di OSR, ela Società o di un suo dipendente o agente; b) tale perdita o danno non sia un risultato ragionevolmente prevedibile di una delle asserite violazioni; c) ogni aumento del danno o della perdita risulti da una violazione da parte dell’Utente di qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali di utilizzo; d) consegua ad una decisione della Società di procedere a diffida, in genere, di sospendere o cessare il suo accesso o di adottare ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità altra iniziativa nel corso di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contrattoun’indagine relativa ad una sospetta violazione. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: Condizioni Generali Di Utilizzo

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi Il Cliente dovrà rendere disponibile tutta la documentazione necessaria per permettere ad AH di fornire i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti servizi previsti dal Contrattopresente Contratto nei tempi e nei modi previsti. Sarà cura del Cliente, la Banca inoltre, comunicare prontamente ad AH ogni informazione che renda inapplicabile, superata od incompleta tale documentazione. Nello svolgimento delle proprie attività, AH si avvarrà delle informazioni raccolte dal Comune. AH non risponde delle conseguenze derivanti da cause sarà ritenuta responsabile nell’esecuzione dell’incarico qualora il Cliente non dovesse inviare i documenti e/o comunicare le informazioni necessarie per il suo svolgimento. Le prestazioni di AH saranno conformi alle regole di correttezza professionale ed alla stessa non imputabili (fra le quali si indicanonormale diligenza propria dell’attività. In caso di inadempienza AH risponderà dei danni a causati, come segue: a) a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni norma di legge, fatti senza limiti di terzivalore, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici dei danni derivati quale conseguenza immediata e diretta di inadempimenti imputabili a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera dolo; b) nel caso in cui gli inadempimenti siano imputabili a colpa lieve AH risponderà del danno emergente (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, qualidal Comune reclamato, a titolo esemplificativo ma pena di decadenza a mezzo raccomandata a.r. entro e non esaustivooltre un anno dalla data in cui ne avrà avuto consapevolezza), controparti contrattualiche sia conseguenza immediata e diretta - esclusi i costi legali e giudiziali di eventuali vertenze - fino ad un valore massimo pari a tre volte il compenso annuale pattuito), sistemi importo che in tal caso si intende accettato come limite massimo della responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili contro AH con riguardo a tutti i servizi resi durante l’intera vigenza del presente incarico, incluse sue eventuali proroghe e/o rinnovi. Deve intendersi comunque fatta salva ogni eventuale diversa disposizione di compensazionelegge, sistemi per cui ove o nella misura in cui le esclusioni ed i limiti di regolamento o pagamento o borse valoricui sopra fossero contrari a norme imperative di legge, le stesse si intenderanno automaticamente sostituite dalle prescrizioni di legge inderogabili, fermo restando la validità di tutte le altre previsioni del presente contratto non sostituite.

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Samples: Service Agreement

Limitazione di responsabilità. 1Le sezioni da 5.1 a 5.3 dell'Accordo non sono applicabili. Salvi Invece, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.4.2 che segue, la responsabilità legale per danni di Qlik è limitata come segue: 1.4.1. Qlik sarà responsabile solo fino all'ammontare dei danni normalmente prevedibili al momento della stipula del contratto di acquisto in relazione a danni causati da una violazione lievemente negligente di un obbligo contrattuale materiale (ossia un obbligo contrattuale il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del presente Accordo, la cui violazione mette in pericolo l’oggetto del presente Accordo e l'adempimento su cui il Cliente fa regolarmente affidamento). 1.4.2. Qlik non sarà responsabile dei danni causati da una violazione lievemente negligente di un obbligo contrattuale non materiale. La suddetta limitazione di responsabilità non si applica a nessuna responsabilità legale obbligatoria, in particolare alla responsabilità ai sensi della Legge Tedesca Sulla Responsabilità Del Prodotto, responsabilità per l'assunzione di una specifica garanzia, responsabilità per danni causati da dolo o negligenza grave o qualsiasi tipo di lesioni personali, morte o danni alla salute causati intenzionalmente o per negligenza. 1.4.3. Il Cliente adotterà tutte le misure ragionevoli per evitare e ridurre i casi danni, in particolare, effettuerà copie di backup dei dati su base regolare e controlli di sicurezza allo scopo di difendere o rilevare virus e altri programmi di disturbo all'interno del sistema IT del Licenziatario. 1.4.4. Indipendentemente dai motivi che danno origine alla responsabilità, Qlik non sarà responsabile per danni indiretti e / o consequenziali, inclusa la perdita di profitti o interessi, a meno che tale danno non sia stato causato da un dolo o colpa grave, nell’esecuzione grave commesso da Qlik. 1.4.5. Nella misura in cui la responsabilità di tutti i rapporti previsti dal ContrattoQlik è limitata o esclusa, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause medesima limitazione o esclusione si applicherà relativamente a qualsiasi responsabilità personale dei rappresentanti legali, dipendenti, fornitori, rivenditori e agenti di Qlik. 1.4.6. Per i clienti con licenze perpetue, solo il diritto di ricevere l'assistenza terminerà alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche risoluzione del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.

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Samples: User License Agreement

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi 16.1 In nessun caso Direct Channel sarà ritenuta responsabile per la pubblicazione dei Periodici per i loro contenuti, per la produzione dei Prodotti per i quali risponderà unicamente l’Editore/ Partner. 16.2 Nei casi di dolo in cui Direct Channel autorizza Venditori Terzi a esporre e vendere i propri Periodici e/o colpa graveProdotti tramite il Portale, nell’esecuzione l’unico responsabile della vendita è il Venditore Terzo che, pertanto, dovrà occuparsi direttamente della consegna e di tutti i rapporti previsti dal Contrattogli eventuali reclami, problematiche inerenti o relative al contratto tra l’Utente e il Venditore Terzo, incluso il farsi carico degli obblighi di garanzia legale. Direct Channel, quindi, non assume alcuna responsabilità relativamente al contratto di vendita tra l’Utente e il Venditore Terzo e alla sua corretta esecuzione. 16.3 E' esclusa, in ogni caso, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, responsabilità di Direct Channel per la mancata o ritardata fornitura del Servizio conseguente a titolo puramente esemplificativo, circostanze al di fuori del proprio controllo o cause di forza maggioremaggiore tra cui, pandemiein via meramente esemplificativa e non esaustiva, sospensione o interruzione di servizi pubblicii sabotaggi, interruzioni o sospensioni gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, il difettoso funzionamento del Servizio conseguente al non corretto funzionamento delle linee elettrichetelefoniche, dei sistemi elettriche e di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione reti mondiali e/o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contrattonazionali, quali, a titolo mero fine esemplificativo ma e non esaustivo, controparti contrattualiguasti, sistemi sovraccarichi, interruzioni. 16.4 Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 15.2, le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che in ogni e in qualsiasi caso la responsabilità di compensazioneDirect Channel non potrà eccedere le somme pagate dall’Utente a Direct Channel per la prima attivazione del Servizio; tale importo, sistemi di regolamento o pagamento o borse valoriin ogni caso, sarà limitato esclusivamente al rimborso delle somme pagate dall’Utente relativamente alla porzione del Servizio non erogato da Direct Channel.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi Il Comune di Vicenza dovrà rendere disponibile tutta la documentazione necessaria per permettere ad AH di fornire i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti servizi previsti dal Contrattopresente Contratto nei tempi e nei modi previsti. Sarà cura del Comune inoltre, la Banca comunicare prontamente ad AH ogni informazione che renda inapplicabile, superata od incompleta tale documentazione. Nello svolgimento delle proprie attività, AH si avvarrà delle informazioni raccolte dal Comune. AH non risponde delle conseguenze derivanti da cause sarà ritenuta responsabile nell’esecuzione dell’incarico qualora il Comune non dovesse inviare i documenti e/o comunicare le informazioni necessarie per il suo svolgimento. Le prestazioni di AH saranno conformi alle regole di correttezza professionale ed alla stessa non imputabili (fra le quali si indicanonormale diligenza propria dell’attività. In caso di inadempienza AH risponderà dei danni a causati, come segue: a) a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni norma di legge, fatti senza limiti di terzivalore, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici dei danni derivati quale conseguenza immediata e diretta di inadempimenti imputabili a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera dolo; b) nel caso in cui gli inadempimenti siano imputabili a colpa lieve AH risponderà del danno emergente (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, qualidal Cliente reclamato, a titolo esemplificativo ma pena di decadenza a mezzo raccomandata a.r. entro e non esaustivooltre un anno dalla data in cui ne avrà avuto consapevolezza), controparti contrattualiche sia conseguenza immediata e diretta - esclusi i costi legali e giudiziali di eventuali vertenze - fino ad un valore massimo pari a tre volte il compenso annuale pattuito, sistemi importo che in tal caso si intende accettato come limite massimo della responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili contro AH con riguardo a tutti i servizi resi durante l’intera vigenza del presente incarico, incluse sue eventuali proroghe e/o rinnovi. Deve intendersi comunque fatta salva ogni eventuale diversa disposizione di compensazionelegge, sistemi per cui ove o nella misura in cui le esclusioni ed i limiti di regolamento o pagamento o borse valoricui sopra fossero contrari a norme imperative di legge, le stesse si intenderanno automaticamente sostituite dalle prescrizioni di legge inderogabili, fermo restando la validità di tutte le altre previsioni del presente contratto non sostituite. Il Responsabile del procedimento è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.

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Samples: Service Agreement

Limitazione di responsabilità. 1Una volta completata la procedura di Prenotazione, il Titolare non interviene in alcun modo in qualità di intermediario, promotore o moderatore nei rapporti, interazioni, accordi o transazioni intervenuti tra gli Utenti e i Laboratori e declina pertanto ogni responsabilità per tali interazioni e per l’adempimento di eventuali obbligazioni. Salvi In particolare, Xxxxx non assume alcuna responsabilità o obbligo riguardante la creazione, gestione o invio dei referti o di ogni altra documentazione relativa alla Prestazione sanitaria. Analogamente, il Titolare non interviene in alcun modo in qualità di intermediario, gestore o controllore dei rapporti e delle interazioni tra Utenti e Professionisti e declina pertanto ogni responsabilità per tali interazioni e per l’adempimento di eventuali obbligazioni, compresa la retribuzione dei Professionisti. Xxxxx non può ritenersi in alcun modo responsabile o corresponsabile in relazione alla responsabilità professionale contestuale e/o conseguente all’erogazione della Prestazione Sanitaria effettuata dal Professionista/Laboratorio. Ai sensi delle norme di legge attualmente in vigore, la responsabilità professionale della Prestazione Sanitaria erogata risulta in capo ai Professionisti abilitati ed al Laboratorio autorizzato all’erogazione della attività, quindi nessuna richiesta potrà essere promossa nei confronti di Xxxxx. il Titolare, nei limiti del diritto applicabile, risponde per i casi danni di natura contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di Xxxxxx e terzi esclusivamente a titolo di dolo o colpa gravegrave quando questi costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’attività di Pungo. Pertanto, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contrattoil Titolare non sarà inoltre responsabile per: 1. eventuali disservizi causati dai Laboratori o dai Professionisti nell’erogazione della prestazione del Servizio sanitario, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, nonché eventuali ritardi o cadute cancellazioni degli appuntamenti da parte di linea dei sistemi telematici di contrattazione, Laboratori o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza)Professionisti. In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indirettitutti questi casi, potenziali o conseguenti. 3. La Banca Xxxxx non sarà in alcun modo responsabile per dolonessuno dei danni eventualmente arrecati all’Utente come conseguenza di questi. Pungo non risulta altresì responsabile per ogni perdita di opportunità commerciale e qualsiasi altra perdita, negligenzaanche indiretta, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera eventualmente subita dall'Utente (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma e non esaustivo, controparti contrattualiperdite commerciali, sistemi perdita di compensazionericavi, sistemi introiti, profitti o risparmi presunti, perdita di regolamento contratti o di relazioni commerciali, perdita della reputazione o del valore di avviamento etc.); 2. comportamenti scorretti, inidonei o illegittimi messi in atto dal Laboratorio o dal Professionista, nonché di ogni eventuale danno fisico, psichico o economico in conseguenza di questi; 3. ogni contenuto messo a disposizione dal Laboratorio per il tramite della Piattaforma ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei contenuti riguardanti la descrizione dei Servizi sanitari e dei relativi prezzi, l’eventuale indicazione delle modalità di pagamento o borse valoridel “Costo del Servizio sanitario”, nonché di ulteriori dati e informazioni (comprese le informazioni di contatto) fornite dai Laboratori. Pungo non è altresì responsabile per tutto quanto concerne la Prenotazione delle Prestazioni Sanitarie garantite dal Sistema Sanitario Nazionale.

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Samples: Termini E Condizioni Di Utilizzo

Limitazione di responsabilità. 1. Salvi 12.1 Le Parti convengono che il Servizio Xenia e la relativa Piattaforma Xenia sono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, inclusi il profilo della sicurezza informatica e dei protocolli software adottati, e che, salvo quanto espressamente ed esplicitamente previsto nel presente Accordo e salvi i soli casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contrattograve imputabili alla Società stessa, la Banca Società non risponde delle conseguenze derivanti da cause potrà essere ritenuta responsabile per: i.interruzioni, malfunzionamenti di qualsiasi genere e origine, attacchi informatici relativi alla stessa Piattaforma Xenia o alla connessa infrastruttura informatica pubblica o privata e per gli eventuali danni patrimoniali e non imputabili patrimoniali o perdite derivanti, comunque denominate (fra le quali si indicanoindirette, a titolo puramente esemplificativoaccidentali, cause particolari o consequenziali o altrimenti definite); ii.problemi di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione interoperabilità di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, qualsiasi genere dei sistemi informatici dell’Albergo con la Piattaforma Xenia; iii.violazione di comunicazione telematicadati personali, scioperi anche del proprio personalecome definita all’art. 4, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, n. 12) Reg. (UE) 2016/679 e, in generegenerale, ogni impedimento od ostacolo che qualsiasi inesattezza, perdita, alterazione, modifica, accesso o trattamento non possa essere evitato autorizzato di dati anche non personali; iv.caratteristiche della Piattaforma Xenia o ragionevolmente attese dalla Banca piattaforma Xenia; v.questioni connesse con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante commerciabilità dei servizi o idoneità a un uso specifico; xx.xx Società esclude espressamente, ove applicabili, garanzie implicite e/o esplicite relative ai punti di cui ai precedenti numeri i-v, come pure in generale ogni altra garanzia che fosse applicabile. 12.2 Le Parti convengono che i rischi derivanti dallo sfruttamento commerciale della Piattaforma Xenia e degli altri servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi oggetto del presente ContrattoAccordo sono ad esclusivo carico dell’Albergo. 2. Fermo 12.3 L’insorgenza di eventuali contestazioni e/o controversie in merito all’esecuzione del presente Accordo e/o ad asseriti inadempimenti della Società non esime l’Albergo dal pagamento di quanto precede qualunque responsabilità imputabile dovuto alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indirettiSocietà secondo le scadenze qui previste, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo con espressa rinuncia dell’Albergo all’eccezione di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valoricui all’art. 1460 c.c.

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Samples: Service Agreement