Common use of Malattie professionali Clause in Contracts

Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

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Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera di lavoro (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi estesa al rischio delle malattie professionaliprofessionali riconosciute dall’INAIL e indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n^1124 del 30 giugno 1965, comprese o completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n^482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle riconosciute malattie che fossero riconosciute, dalla Magistratura, come tali dalla magistratura professionali o dalla Giurisprudenza dovute a causa di legittimitàservizio, con esclusione dell’asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di della stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si e siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattiaconseguenza di fatti colposi, commessi dall’Assicurato e/o persone delle quali deve rispondere e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione stessa. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.vale:

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Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) Esclusivamente per le categorie Dirigenti e Quadri direttivi, la garanzia è estesa, estesa anche alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi nel corso della validità della polizza. Se, in conseguenza di una malattia professionale, l’attitudine al lavoro dell’Assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione dell’attività svolta con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso d’Invalidità Permanente verrà liquidata al 100%. La valutazione delle relative percentuali viene effettuata in base alla tabella annessa al D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124. Le percentuali indicate nella tabella si applicano alle somme assicurate indicate nel modulo di polizza per il caso di Invalidità Permanente e la Compagnia paga l’importo in forma capitale anziché in forma di rendita, rinunciando all’applicazione delle franchigie relative previste dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabilelegge. Il massimale periodo massimo per procedere alla valutazione del danno viene fissato in 18 mesi dal giorno della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione denuncia della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

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Malattie professionali. L’assicurazione L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi estesa al rischio delle malattie professionali, comprese intendendo per queste, oltre a quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto allegate al D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di legittimitàlavoro da parte della Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella di della stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si e siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattiaconseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre 36 prima prima della data di effetto della presente polizza. La garanzia non è operante pervale: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per I.per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.; II.per le malattie professionali conseguenti:

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Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.RCO) è estesa, estesa - alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 Ball’Art. 8 punto B., ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle profes- sionali riconosciute come tali dalla magistratura dall’INAIL e/o dalla Giurisprudenza di legittimitàMagistratura. L'estensione L’esten- sione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie profes- sionali si manifestino in data posteriore a quella della data di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si e siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data conseguenti di cessazione fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il estensione.‌‌‌‌‌ Tale massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero o originati dal medesimo tipo di malattia.malattia professionale. Ai sensi e per effetti degli Artt. 1892, 1893 e del Codice Civile, l’Assicurato dichiara:

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Samples: Assicurazione Multigaranzia

Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) è estesaLimitatamente al rischio morte e invalidità permanente, l'assicurazione viene estesa anche alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali conseguenti a infortunio, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo HIV ed Epatite, che si manifestino dopo manifestano nel corso della validità del presente contratto e/o entro 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione della presente garanzia garanzia. Per malattie professionali si intendono sia quelle previste nella tabella allegato 4 al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., sia qualsiasi altra malattia ivi non compresa, ma di cui sia comunque provata la derivazione dalla professione o per causa di servizio, con rinuncia da parte della società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabilelegge. Il massimale Ai fini dell’efficacia della garanzia RCO rappresenta per le lesioni derivanti da HIV ed Epatite, l’assicurato dovrà documentare di aver rispettato le procedure e/o i protocolli vigenti in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo tema di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo accertamento delle infezioni derivanti da cause di malattiaservizio.

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Samples: www.uniupo.it

Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di lavoro di cui all’art 2.1 B, ai rischi all’art. 5.1.2 lett. b) - Rischio assicurato – è estesa al rischio delle malattie professionali, comprese quelle professionali riconosciute come tali dalla magistratura dall’INAIL (e/o dalla Giurisprudenza di legittimitàMagistratura). L'estensione spiega i suoi effetti L’estensione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della stipula della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si e siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali conseguenza di fatti colposi commessi e che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - sono verificati per quei prestatori di lavoro dipendenti la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. Questa esclusione non opera per i danni che si sono verificati successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; La Società può effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’assicurato, ispezioni per le quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno l’assicurato stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattiaè tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e i documenti necessari.

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Samples: www.famosa-assicurazioni.it

Malattie professionali. L’assicurazione L’Assicurazione della responsabilità civile Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) Prestatori di Lavoro è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi estesa al rischio delle malattie professionali, comprese intendendo che per queste oltre a quelle riconosciute come tali dalla magistratura tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate ai D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni e/o dalla Giurisprudenza integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di legittimitàlavoro da parte della magistratura. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza in data posteriore a quella conseguenza i fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo e che la relativa richiesta di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo risarcimento sia presentata alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 Società entro 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; . La garanzia non vale: - per quei prestatori di lavoro dipendenti lavoro” per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società ; - per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.le pneumocitosi e per i contagi da HIV; - per le malattie professionali conseguenti;

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Samples: Capitolato Di Polizza

Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) R.C.O. è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi estesa al rischio delle malattie professionaliprofessionali con l’esclusioni della asbestosi e della silicosi, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimitànonché qualsiasi altra patologia derivante da silice ed amianto. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di stipula della presente polizza indipendentemente dall’epoca ed in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - . Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura. La presente estensione alle malattie professionali si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per quei prestatori ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di lavoro dipendenti Polizza. La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non vale per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.le malattie professionali conseguenti:

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Samples: www.sardegnaprogrammazione.it

Malattie professionali. L’assicurazione L’Assicurazione della responsabilità civile Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera di lavoro (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi estesa al rischio delle malattie professionali, comprese quelle professionali riconosciute dall’INAIL o comunque riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimitàdai tri- bunali competenti (ferma restando l’esclusione delle malattie da amianto e silicosi). L'estensione L’xxxxx- xxxxx spiega i suoi effetti a condizione che per le malattie si manifestino in data posteriore a quella richieste di stipulazione della polizza risarcimento avanzate per la prima volta nei con- fronti delle Società Assicurate indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano hanno dato luogo alla malattiamalattia o lesione ma in ogni caso non anteriori a 10 anni dalla data di effetto del contratto. La garanzia non è operante per: - vale per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi richieste di risarcimento presentate entro 10 anni dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabilese antecedente. Il massimale della garanzia RCO Limite di Indennizzo indicato nella scheda di polizza per Sinistro rappresenta in ogni caso comunque la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.Società:

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Samples: cervinia-api.therocks.it

Malattie professionali. (operante solo se richiamata nella scheda di polizza). L’assicurazione della responsabilità civile Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.RCO) è estesa, estesa - alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 all’Art. 31 pun- to B, ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle professionali riconosciute come tali dalla magistratura dall’INAIL e/o dalla Giurisprudenza di legittimitàMagistratura. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella di della stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si e siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data conseguenza di cessazione fatti colposi commessi e verifìcatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabileestensione. Il Tale massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo pe- riodo annuo di assicurazione ovvero o originati dal medesimo tipo di malattia.malattia professionale. Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara:

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Samples: www.eurovita.it

Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.RCO) è estesa, estesa - alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 Ball’Art. 5 punto B., ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle profes- sionali riconosciute come tali dalla magistratura dall’INAIL e/o dalla Giurisprudenza di legittimitàMagistratura. L'estensione L’xxxxx- xxxxx spiega i suoi effetti a condizione che le malattie profes- sionali si manifestino in data posteriore a quella della data di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si e siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data conseguenti di cessazione fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente garanzia o dalla data estensione. L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di cessazione del rapporto un massimale pari al 50% di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabilequello previsto in polizza. Il Tale massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero o originati dal medesimo tipo di malattia.malattia professionale. Ai sensi e per effetti degli Artt. 1892, 1893 e del Codice Civile, l’Assicurato dichiara:‌‌‌‌

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Samples: Assicurazione Multigaranzia