Common use of Malattie professionali Clause in Contracts

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre 5 anni prima della data di stipula della presente polizza ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dovute a causa del rapporto di servizio dalla magistraturalavoro. La Il massimale di garanzia non valeper anno assicurativo indicato all’Art. 2 della Sezione 4 rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amiantopiù danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni più danni verificatisi in uno stesso periodo di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneassicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Agreement

Malattie professionali. La garanzia di A parziale deroga del precedente art. 5) - III, lettera c) l’Assicurazione della Responsabilità Civile civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) lavoro è estesa al rischio Rischio delle malattie professionali professionali, inten- dendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninel- l’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistrocontrat- to, nonché a quelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modi- fiche e/o integrazioni, anche le malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di servizio dalla lavoro da parte della magistratura. La garanzia non vale: 1. a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amianto; 2. per le malattie professionaliconseguenti: a) conseguenti 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni disposi- zioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraentelegge, da parte dei rappresentanti legali del- l’impresa; b) conseguenti 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti pre- disposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idoneipatogeni, in rapporto alla circostanza di fatto da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. c) per l’asbestosi e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionela silicosi. La Società presente garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di euro 500.000 per Sinistro e per ogni dan- neggiato, e con un sottolimite di euro 150.000 per Sinistro e per ogni danneggiato per i “Prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato. I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia professionale manifestatasi; II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione. P.1700.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 27 La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici stabili- menti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é stes- so è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie noti- zie e la documentazione necessarianecessarie. Xxxxxx, in quanto compatibile, la voce “Obblighi in caso di Sinistro” del Capitolo “In Caso di Sinistro”, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una Malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Restano confermate tutte le esclusioni indicate al precedente art. 5 – III). Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato dichiara: 1. di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori; 2. di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di Xxxxxxxxxxxx a seguito di malattie professionali o rival- se da parte dell’INAIL e/o INPS; 3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della pre- sente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbe- ro determinare richieste di Risarcimento nei suoi con- fronti in conseguenza di malattie professionali.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza e conseguenti a fatti posti in essere in data non antecedente al 30.09.2003 ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dovute a causa del rapporto di servizio dalla magistraturalavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amiantopiù danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2B. per più danni verificatisi in una stessa annualità assicurativa. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni Nel caso in cui durante il periodo di legge addebitabile assicurazione il massimale venga esaurito lo stesso, su richiesta dell’ assicurato e a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del dannocondizioni da concordare, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessariapotrà essere reintegrato.

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Samples: Capitolato d'Oneri Per l'Appalto Dei Servizi Assicurativi

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modificheMalattie professionali, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a purché venga riconosciuta la causa di servizio dalla magistraturalavoro. Tale estensione spiega i suoi effetti a condizione che le Malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante la Durata dell'assicurazione. La garanzia non vale: 1Somma Assicurata indicata nell’Accettazione della Proposta rappresenta comunque la massima esposizione di Credemassicurazioni per più danni originati dal medesimo tipo di Malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. La Società Credemassicurazioni ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicuratodello Studio Professionale assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato l'Assicurato stesso é è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarianecessarie. Fermo quanto disposto dal seguente art. 27.1 - Obblighi in caso di Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a Credemassicurazioni l'insorgenza di una Malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali (o dovute a da causa di servizio servizio) dalla magistraturamagistratura con sentenza passata in giudicato. La L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 12 mesi dalla cessazione della garanzia non valeo del rapporto di lavoro. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amiantopiù danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni più danni verificatisi in uno stesso periodo di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneassicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è L'Assicurazione viene estesa al rischio delle alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistrocontratto, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura. La garanzia non vale: 1. per allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali connesse alla lavorazione in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi , silicosi e manipolazione dell’amianto; 2sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza Committenza auto La Società assicuratrice risponde delle disposizioni di legge addebitabile somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla intenzionale mancata prevenzione del dannoguida di autovetture, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire ciclomotori o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo motocicli che non siano di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneusufrutto o in locazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni Rivalsa INPS Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessariaazioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

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Samples: Assicurazione Di Responsabilità Civile Dell'agente Di Assicurazioni

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute dalla magistratura con sentenza passata in giudicato, con esclusione delle malattie professionali conseguenti a causa contagio da virus HIV. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di servizio fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre 5 anni prima della data di stipula della presente polizza ed in ogni caso entro 24 mesi dalla magistraturadata di cessazione della garanzia. La Il massimale di garanzia non valeper anno assicurativo indicato all’Art. 2 della Sezione 4 rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amiantopiù danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni più danni verificatisi in uno stesso periodo di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneassicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Agreement

Malattie professionali. La garanzia di A parziale deroga del precedente art. 5) - III, lettera c) l’Assicurazione della Responsabilità Civile civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) lavoro è estesa al rischio Rischio delle malattie professionali professionali, inten- dendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioninel- l’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistrocontrat- to, nonché a quelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modi- fiche e/o integrazioni, anche le malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di servizio dalla lavoro da parte della magistratura. La garanzia non vale: 1. a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amianto; 2. per le malattie professionaliconseguenti: a) conseguenti 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni disposi- zioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraentelegge, da parte dei rappresentanti legali del- l’impresa; b) conseguenti 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od o adattamenti dei mezzi predisposti pre- disposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idoneipatogeni, in rapporto alla circostanza di fatto da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. c) per l’asbestosi e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazionela silicosi. La Società presente garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di euro 500.000 per Sinistro e per ogni dan- neggiato, e con un sottolimite di euro 150.000 per Sinistro e per ogni danneggiato per i “Prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato. I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia professionale manifestatasi; II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione. La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici stabili- menti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é stes- so è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie noti- zie e la documentazione necessarianecessarie. Xxxxxx, in quanto compatibile, la voce “Obblighi in caso di Sinistro” del Capitolo “In Caso di Sinistro”, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una Malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Restano confermate tutte le esclusioni indicate al precedente art. 5 – III). Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato dichiara: 1. di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori; 2. di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di Xxxxxxxxxxxx a seguito di malattie professionali o rival- se da parte dell’INAIL e/o INPS; 3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della pre- sente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbe- ro determinare richieste di Risarcimento nei suoi con- fronti in conseguenza di malattie professionali.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Malattie professionali. La garanzia di L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 riconosciute dall’INAIL e/o contemplate dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, medesimo tipo di malattia professionale; b) per più danni verificatisi in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa uno stesso periodo annuo di servizio dalla magistraturaassicurazione. La garanzia inoltre non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amiantoquei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di legge addebitabile a titolo cessazione della garanzia o dalla data di dolo cessazione del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo rapporto di dolo del Legale Rappresentante della Contraentelavoro; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é è tenuto a consentire il libero accesso ed e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o dovute a causa lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di servizio dalla magistraturacessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amiantopiù danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni più danni verificatisi in uno stesso periodo di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneassicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione, e che si siano manifestate entro 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dovute a causa del rapporto di servizio dalla magistraturalavoro. La garanzia non valevale per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amiantopiù danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni più danni verificatisi in uno stesso periodo di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneassicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o dovute a causa lesione, ma che si siano manifestate entro 6 mesi dalla data di servizio dalla magistraturacessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. A. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amiantopiù danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. B. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni più danni verificatisi in uno stesso periodo di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazioneassicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Insurance Policy

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 1124/1965, cosi come modificate dal decreto 10 giugno 2014, o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Dei Rischi Di Responsabilità Civile Sanitaria

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/O

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro dipendenti (R.C.O.R.C.O./R.C.I.) è estesa al rischio estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 13/B, ai rischi delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. La garanzia non vale: 1. è operante: · per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amianto; 2. quei prestatori di lavoro per le malattie professionali: a) conseguenti alla i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; · per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo da parte dell’Assicurato; · per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di dolo cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del Legale Rappresentante della Contraente; b) rapporto di lavoro; · per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del dannoasbestosi, all’amianto, alla silicosi e alla HIV L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per omesse riparazioni od adattamenti uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 c.c. l’Assicurato dichiara: ⮚ di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei mezzi predisposti per prevenire lavoratori; ⮚ di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche rivalse da parte dell’I.N.A.I.L. e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’AssicuratoI.N.P.S. ⮚ di non essere a conoscenza, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessariaalla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

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Samples: Capitolato d'Onere