Common use of Malattie professionali Clause in Contracts

Malattie professionali. L’assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto per l’assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società per: • uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione; • uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale; • per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Società o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni, Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni

Malattie professionali. L’assicurazione L'assicurazione della Responsabilità Civile responsabilità civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da i prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Nella definizione di estesa al rischio delle malattie professionali si intendono altresì di cui ai DPR 1124/65 e successive modifiche, integrazioni, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, contemplate dal DPR n.482/1975, nonché a quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché che fossero riconosciute come tali professionali dalla magistratura con sentenza passata e/o considerate tali in giudicatoforza di provvedimento giudiziale. La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato nel frontespizio di validità polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: La garanzia non vale: La presente estensione. - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto per l’assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società per: • uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione; • uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale; • per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Società o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicuratodell'Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003.necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge

Appears in 2 contracts

Samples: www.arsial.it, www.arsial.it

Malattie professionali. L’assicurazione L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti Addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionel’Assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente assicurazione Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistroSinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione dell’Assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. La garanzia non è operante: - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; - alla intenzionale all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. L’assicurazione L’Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale Massimale previsto per l’assicurazione l’Assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società di Assimoco per: - uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazioneAssicurazione; - uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale; - per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Società ad Assimoco o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato. La Società Assimoco ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi

Malattie professionali. L’assicurazione della Responsabilità Civile responsabilità civile verso Operai (RCO) terzi è estesa, estesa alle medesime condizioni ivi previste, alle di cui alla garanzia RCO ai rischi delle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionericonosciute dall’ INAIL e/o dalla Magistratura. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega L'estensione dispiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. - La garanzia non è operante: • per quei prestatori di da lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni della disposizione di legge da parte dell’Assicurato; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e all’asbestosi, all’amianto, alla silicosi, nonché per i casi di contagio da HIVall’HIV. L’assicurazione è si intende prestata fino a alla concorrenza del di un massimale pari a1/3 di quello previsto per l’assicurazione RCO, che in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società per: • per uno o più sinistri verificatisi verificatosi in uno stesso periodo annuo di assicurazione; • uno assicurazione o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionalegaranzia. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile l’Assicurato dichiara: • di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori; • per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Società risarcimento a seguito malattie professionali o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche rivalse da parte dell’INAIL e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’AssicuratoINPDAP; • di non essere a conoscenza, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei limiti del D. Lgs.196/2003suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione

Malattie professionali. L’assicurazione della A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da i prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali (R.C.O.) è prestata l’assicurazione. Nella definizione di estesa al rischio delle malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30 giugno 1965, o serviziocontemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata integrazioni, interpretazioni, in giudicato. La presente assicurazione è efficace a condizione che, vigore al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materianonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. Questa estensione L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula stipulazione del contratto presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi e dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensionetempo dell'assicurazione. - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere L'estensione non ha effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia polizza o dalla della data di cessazione del rapporto di lavoro; - per . Ferme, in quanto compatibili, le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi Condizioni Generali di contagio da HIV. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto per l’assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società per: • uno o più sinistri verificatisi assicurazione in uno stesso periodo annuo di assicurazione; • uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale; • per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi punto di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligodenunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, di denunciare alla Società o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione documenti e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche garanzia si intende inoltre estesa alla responsabilità della contraente per: • la conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e/o controlli sullo stato proprietà dei fabbricati o impianti, come piscine o bacini delimitati, in cui svolge la propria attività; • proprietà o esercizio delle attrezzature, degli stabilimenti dell’Assicuratoimpianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, ispezioni per stadi e piscine; • esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all’attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall’attività svolta negli stessi; • organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l’allestimento e lo smontaggio; • servizio somministrazione di cibi e bevande, mense, bar, ristoranti, catering; • danni a terzi da insegne, cartelli e striscioni; • servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell’area della Federazione e/o circolo; • proprietà ed uso, anche all’esterno delle pertinenze dell’assicurato e/o circolo, di velocipedi, ecc.; • operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso operazioni di carico e a fornire tutte le notizie scarico; • inquinamento accidentale; • servizi sanitari prestati in infermerie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003posti di pronto soccorso, siti all’interno dei complessi sportivi oppure in occasione di manifestazioni federali.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Convenzione Multirischi

Malattie professionali. L’assicurazione L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai prestatori d’opera (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti Addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionel’Assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente assicurazione Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistroSinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione dell’Assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Responsabilità Civile La garanzia non è operante: - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale l’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; - alla intenzionale all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. L’assicurazione L’Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale Massimale previsto per l’assicurazione l’Assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società di Assimoco per: - uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazioneAssicurazione; - uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale; - per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Società ad Assimoco o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato. La Società Assimoco ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi

Malattie professionali. L’assicurazione della Responsabilità Civile responsabilità civile verso Operai di- pendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (RCOR.C.O.) è estesa, estesa - alle condizioni ivi previste, alle medesime condi- zioni di cui all’Art. 5.1 e ferme le esclusioni di poliz- za - ai rischi delle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionericonosciute dall’I.N.A.I.L. e�o dalla Magistratura. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente pre- sente estensione. - La garanzia non è altresì operante: • per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente prece- dentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni disposizio- ni di legge da parte dell’Assicurato; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi 1 anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - • per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di “mobbing”, discriminazione raz- ziale, sessuale o religiosa; • per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché alla silicosi e�o connesse alla lavorazione dell’amianto; • per i casi di contagio da virus di HIV. L’assicurazione è si intende prestata fino a alla concorrenza del di un massimale pari al 50% di quello previsto per l’assicurazione RCO, che in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della del- la Società per: • per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione; • uno assicurazione o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale; • per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro sti- pulato con la massima tempestivitàSocietà, senza soluzione di denunciare alla Società o all’intermediario al quale è assegnato continuità, per il contratto l’insorgenza medesimo rischio e la stessa garanzia, l’assicurazione vale anche per le malattie professionali manifestatasi dopo la cessazione della polizza sostituita ma che siano conseguenza di una malattia professionale fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione validità della polizza sostituita e tutti gli altri atti relativi al caso denunciatodenunciati nel corso di validità della presente polizza. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria garanzia opera nei limiti del D. Lgs.196/2003massimale della polizza sostitui- ta e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa. Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893 del Codice Civi- le l’Assicurato dichiara: • di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori; • di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell’I.N.A.I.L. e�o I.N.P.S.; • di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che po- trebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile

Malattie professionali. L’assicurazione L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai prestatori d’opera (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionel’Assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente assicurazione Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistroSinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. La garanzia non è operante: - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale l’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; - alla intenzionale all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. L’assicurazione L’Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale Massimale previsto per l’assicurazione l’Assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società di Assimoco per: - uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazioneAssicurazione; - uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale; - per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Società ad Assimoco o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato. La Società Assimoco ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi

Malattie professionali. L’assicurazione della Responsabilità Civile responsabilità civile verso Operai prestatori di lavoro (RCO) è estesa, estesa alle condizioni ivi previstepreviste all’Art. 1 punto B), alle per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predettadel predetto Art. 1 punto B), ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. - La garanzia non è operante: • per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni patogeni, da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e alla silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto in polizza per l’assicurazione la garanzia RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società Compagnia per: • uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione; • uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale; • per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri sinistri, previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Società Compagnia o all’intermediario al all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto assegnata la polizza, l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato. La Società Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile

Malattie professionali. L’assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesaMalattie professionali intendendo, alle condizioni ivi previsteper queste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendentioltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente assicurazione è efficace a condizione che, vigore al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o cheallegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, se non in regolaanche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, l’irregolarità derivi escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materiasilice e amianto. Questa estensione La presente condizione particolare spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dopo la data riportata nella Scheda di validità Polizza (in mancanza di indicazione, tale data si intende coincidente con la decorrenza della presente estensionepolizza). - Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - 2) per la le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge legge, da parte dell’Assicuratodei rappresentanti legali dell'impresa; - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione omesse riparazioni o adattamento adattamenti dei mezzi e/predisposti per prevenire o delle misure predisposte per prevenirecontenere fattori patogeni, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; - 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 dodici mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché 4) per i casi lavoratori interinali. Lavori eseguiti Xxxxx involontariamente cagionati da difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall’Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere - verificatisi dopo la consegna a terzi di contagio da HIV. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto per l’assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società tali lavori - per: • uno riparazione o più sinistri manutenzione; • installazione di prodotti per i quali l’Assicurato non rivesta la qualifica di produttore o distributore oppure rivesta tale qualifica, ma si avvalga di terzi per i lavori d’installazione. La presente condizione particolare vale per: - i lavori eseguiti durante il periodo di efficacia dell’assicurazione; - i danni verificatisi in uno stesso periodo annuo vigenza di assicurazione; • uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo contratto entro 12 mesi dalla data di malattia professionale; • per tutta la durata consegna dei lavori, denunciati entro un anno dalla data di cessazione del contratto. Xxxxx gli obblighi La presente Condizione Particolare non comprende: - i danni a cose o opere che sono state oggetto di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali lavori di Assicurazioneinstallazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Società o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche riparazione e/o controlli sullo stato manutenzione; - le spese di rifacimento dei lavori eseguiti o di parte degli stabilimenti dell’Assicuratostessi, ispezioni le spese di riparazione, rimpiazzo e gli importi pari al loro controvalore; - le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di cose od opere a seguito di difetto dei lavori eseguiti. Appalto - Subappalto Responsabilità civile che ricade sull’Assicurato per lesioni personali o danni a cose cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione per conto dell’Assicurato stesso. I prestatori di lavoro degli appaltatori/subappaltatori sono considerati terzi ai sensi di legge, sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro e comunque limitatamente ai casi di morte e lesioni personali. Committenza lavori straordinari e committenza lavori Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati in quanto - tali lavori - siano regolarmente appaltati a terzi. Qualora tali lavori rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto Legislativo n. 81/2008, l’assicurazione vale a condizione che l’Assicurato stesso abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto, nonché abbia adottato il piano di sicurezza e coordinamento, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto. La presente condizione particolare opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale. Esportazione diretta in U.S.A. E Canada Prodotti consegnati a terzi in tutto il mondo, compresi i territori di U.S.A. e Canada. Resta espressamente convenuto che l’assicurazione non è tenuto operante a consentire il libero accesso favore di eventuali aziende collegate, consociate o partecipate dell’Assicurato ubicate nei territori di Usa e Canada. Vendor’s liability (responsabilità del venditore) L’assicurazione Responsabilità Civile Prodotti si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante alle aziende specificate nell’allegato alla presente polizza, nella loro qualità di venditori e/o distributori nei territori di USA e Canada dei prodotti fabbricati dall‘Assicurato descritti in polizza in base alle condizioni in lingua inglese riportate nell’allegato stesso. Ritiro prodotti dell’assicurato Spese sostenute dall'Assicurato per ritirare dal mercato i prodotti descritti in polizza dopo la loro consegna a fornire terzi, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato. Per spese rimborsabili si intendono unicamente quelle: a) di annuncio, comunicazione sui mezzi di stampa o altri mezzi di comunicazione; b) di trasporto e magazzinaggio temporaneo dei prodotti ritirati; c) per la distruzione dei prodotti difettosi; d) per l'impiego di mano d'opera diversa da quella regolarmente preposta dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti; e) relative a retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario corrisposte al personale regolarmente preposto dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti; f) per la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle di trasporto e magazzinaggio temporaneo. L'assicurazione vale - per i prodotti consegnati a terzi nell'ambito della validità territoriale della polizza esclusi i territori di USA e Canada; - per tutte le notizie operazioni di ritiro, trasporto o distruzione iniziate in data successiva a quella di decorrenza della polizza e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003durante il periodo di efficacia della stessa, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati a terzi in data successiva a quella di decorrenza della polizza.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Di Responsabilitá Civile Verso Terzi (Rct), Prestatori Di Lavoro (Rco) E Prodotti (Rcp)