Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIV. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione nonché durante il periodo di validità della stessa. Tuttavia nel caso in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile Responsabilità Civile verso i Prestatori dipendenti soggetti all’assicurazione di lavoro legge contro gli infortuni (R.C.ORCO) è estesa, estesa - alle medesime condizioni di cui all’art
2.1 Ball’Art. 8 punto B., ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle profes- sionali riconosciute come tali dall’INAIL e/o dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIV. L'estensione L’esten- sione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie profes- sionali si manifestino in data posteriore a quella della data di stipulazione della presente assicurazione polizza e siano conseguenza conseguenti di fatti colposi posti in essere commessi e verificatisi per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione nonché durante il periodo di validità della stessa. Tuttavia nel caso in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il estensione. Tale massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero o originati dal medesimo tipo di malattiamalattia professionale. Ai sensi e per effetti degli Artt. 1892, 1893 e del Codice Civile, l’Assicurato dichiara:
1. di non aver riportato negli ultimi 3 anni, denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
2. di non aver avuto negli ultimi 3 anni, alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o rivalse da parte dell’INAIL e/o dell’INPS;
3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazione che potreb- bero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
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Samples: Polizza Commercio Ramo 95
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O) A parziale deroga dell’art. 33, lett. a), la garanzia è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art
2.1 B, ai rischi estesa al rischio delle malattie professionali, comprese quelle professionali riconosciute come tali dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIVdall’INAIL. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione polizza e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere commessi e verificatisi per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione nonché durante il periodo di validità della stessaassicurativo. Tuttavia nel caso in cui Il massimale assicurato per la presente assicurazione decorra dalla data estensione è pari ad € 1.500.000,00 (Euro un milione e cinquecentomila) per sinistro e per anno assicurativo e rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi e originati dal medesimo tipo di scadenza malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in una stessa annualità assicurativa. Ferme restando le esclusioni di altra assicurazione stipulata dal Contraente con cui all’art. 33, la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - valida:
1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata indennizzata;
2. per malattie professionali conseguenti:
i. all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti del Contraente;
ii. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazione o indennizzabileadattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente. Il massimale La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestano 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia RCO rappresenta o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. La società ha diritto di effettuare in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattiaqualsiasi momento e a sue spese, ispezioni e verifiche sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato/Contraente. Alla Compagnia è inoltre garantito libero accesso alla documentazione ritenuta necessaria.
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Samples: Polizza Per La Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O) è estesa, estesa alle medesime condizioni malattie professionali di cui all’art
2.1 Bal DPR 1124/65 e successive modifiche, ai rischi delle integrazioni, interpretazioni, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, contemplate dal D.P.R. n. 482/1975, nonché a quelle malattie professionali, comprese quelle che fossero riconosciute come tali professionali dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIVmagistratura. L'estensione L’estensione di garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della di stipulazione della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione nonché durante il periodo di validità della stessa. Tuttavia nel caso delle polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificati i fatti che hanno dato origine alla malattia o lesione. Fermo quanto precede, la presente assicurazione decorra dalla data garanzia vale altresì per le richieste di scadenza di altra assicurazione stipulata dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo risarcimento presentate entro 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della società anno assicurativo e per sinistro in serie:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione; - La presente estensione di garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società ;
2) per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.le malattie professionali conseguenti:
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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Generale
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro prestatori d’opera (R.C.OR.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art
all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIVmagistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione polizza e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere commessi e verificatisi per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione nonché durante il periodo di validità della stessapresente estensione. Tuttavia nel caso in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le malattie professionali conseguenti: ▪ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; ▪ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro; - per asbestosi, silicosi e H.I.V. Il massimale della garanzia RCO indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento e delle franchigie, rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero o originati dal medesimo tipo di malattia.
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Samples: Polizza Responsabilità Civile
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile Responsabilità Civile verso i Prestatori dipendenti soggetti all’assicurazione di lavoro legge contro gli infortuni (R.C.ORCO) è estesa, estesa - alle medesime condizioni di cui all’art
2.1 Ball’Art. 5 punto B., ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle profes- sionali riconosciute come tali dall’INAIL e/o dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIV. L'estensione L’xxxxx- xxxxx spiega i suoi effetti a condizione che le malattie profes- sionali si manifestino in data posteriore a quella della data di stipulazione della presente assicurazione polizza e siano conseguenza conseguenti di fatti colposi posti in essere commessi e verificatisi per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione nonché durante il periodo di validità della stessapresente estensione. Tuttavia nel caso L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesipolizza. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il Tale massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero o originati dal medesimo tipo di malattiamalattia professionale. Ai sensi e per effetti degli Artt. 1892, 1893 e del Codice Civile, l’Assicurato dichiara:
1. di non aver riportato negli ultimi 1095 giorni, cioè 3 anni, denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
2. di non aver avuto negli ultimi 1095, cioè tre anni, alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professio- nale o rivalse da parte dell’INAIL e/o dell’INPS;
3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazione che potreb- bero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O) R.C.O. è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art
2.1 B, ai rischi estesa al rischio delle malattie professionaliprofessionali con l’esclusioni della asbestosi e della silicosi, comprese quelle riconosciute come tali dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIVnonché qualsiasi altra patologia derivante da silice ed amianto. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione polizza, e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere commessi e verificatisi per la prima volta nei dodici mesi precedenti dopo la data di effetto dell’assicurazione nonché durante il periodo di validità stipula della stessa. Tuttavia nel presente polizza ed in ogni caso in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 entro 18 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - . Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura. La presente estensione alle malattie professionali si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per quei prestatori ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di lavoro dipendenti Polizza. La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non vale per i quali si sia manifestata ricaduta le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di malattia professionale precedentemente indennizzata legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o indennizzabilecontenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente. Il massimale della garanzia RCO rappresenta Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo rapporto alla circostanza di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo fatto e di malattiadiritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
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Samples: Capitolato Di Polizza Per La Copertura Del Rischio Responsabilità Civile
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori prestatori di lavoro (R.C.O) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art
2.1 B, ai rischi . 5.1.2 lett. b) - Rischio assicurato – è estesa al rischio delle malattie professionali, comprese quelle professionali riconosciute come tali dall’INAIL (e/o dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIV). L'estensione spiega i suoi effetti L’estensione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione stipula della presente assicurazione polizza e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere commessi e che si sono verificati per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione nonché durante il periodo tempo dell’assicurazione.
1) per la silicosi; per i casi di validità della stessa. Tuttavia nel caso in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - contagio da virus HIV;
2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale ;
3) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia RCO rappresenta in ogni caso o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattiatempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
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Samples: Assicurazione
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art
2.1 B, ai rischi delle L'assicurazione RCO comprende le malattie professionali, comprese contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come tali dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIVprofessionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione. Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione nonché tempi diversi, durante il periodo di validità della stessa. Tuttavia nel caso in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata garanzia, originati dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta tipo di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società professionale;
b) per uno o più sinistri danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo assicurazione; Esclusioni per la garanzia malattie professionali La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia.malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti: ⮚ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; ⮚ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione; ⮚ per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali. ⮚ direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
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Samples: Insurance Policy
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art
2.1 B, ai rischi delle L'assicurazione comprende le malattie professionali, comprese contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come tali dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIVprofessionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione durante il periodo di assicurazione, e siano conseguenza di fatti e/o atti colposi posti commessi e verificatisi non antecedentemente il 31.12.2013. L’estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla di cessazione della polizza. Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: per più danni, anche se manifestatisi in essere per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione nonché tempi diversi, durante il periodo di validità della stessa. Tuttavia nel caso in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata garanzia, originati dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta tipo di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società professionale; per uno o più sinistri danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo assicurazione; La garanzia non vale: per le ricadute di malattia.malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile; per le malattie professionali conseguenti: all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione; per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali. direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera RCT/O