Manutenzione e garanzia Clausole campione

Manutenzione e garanzia. Come descritto dalle Condizioni Installazione, Sky fornisce, servizi di assistenza sugli impianti dalla stessa installati; potrai consultare i costi nelle Condizioni generali dei Servizi di Installazione e Assistenza Post Installazione. Inoltre Sky riconosce una garanzia di 24 mesi per qualsiasi difetto di conformità dei materiali venduti e di 30 giorni sul servizio di manutenzione (Sky Expert a casa tua), che consiste nella verifica del funzionamento dell’impianto satellitare, del decoder, di Sky On Demand e dei materiali di installazione. Entro 3 giorni dalla tua richiesta, un tecnico specializzato arriverà a casa tua per eseguire i controlli sopra elencati e risolvere eventuali problemi. 1 Tariffa massima da rete fissa senza scatto alla risposta, pari a 0,15euro/min. (IVA inclusa). I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato L’abbonamento al servizio Sky e la fruizione dello stesso da parte tua comportano la presa visione ed integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali di Abbonamento. Il servizio è fornito da Sky Italia S.r.l., con sede a Milano in Xxx Xxxxx Xxxxxx 0. Eventuali modifiche del contratto ti verranno preventivamente comunicate da Sky. Ti invitiamo a consultare anche, per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Abbonamento, la Carta Servizi Sky e le condizioni relative alle singole offerte commerciali disponibili sul sito Xxx.xx nonché dei materiali commerciali. Ti consigliamo di visitare periodicamente le pagine del sito Xxx.xx per consultare tutti gli aggiornamenti dell’offerta, dei servizi, della tecnologia e della documentazione contrattuale. Le definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali sono descritte nell’Allegato alla fine del documento. Abbonato: Tu, in qualità di sottoscrittore della Richiesta di Abbonamento e delle Condizioni Generali di Abbonamento, cui è fornito il Servizio e/o che indichi un altro soggetto Terzo Fruitore cui venga fornito il Servizio. Anticipo: La somma versata dall’Abbonato alla sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, a titolo di anticipo del Canone di Abbonamento o degli altri corrispettivi dovuti in base al Contratto.
Manutenzione e garanzia. Il Fornitore è tenuto a fornire, durante la durata del presente contratto e per i 90 (novanta) giorni successivi, la manutenzione nei tempi e modi descritti nella lettera di incarico. Il Fornitore è tenuto a prestare le garanzie nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge. Se il suo mancato intervento si dovesse protrarre per più di 7 (sette) giorni dal verificarsi dell’evento o qualora il Fornitore non fosse in grado di eliminare i vizi, Sigrade s.p.a. potrà agire per richiedere il risarcimento dei danni, anche indiretti e nei confronti di terzi (anche Clienti di Sigrade) compresi i costi che Sigrade avrà sostenuto per l’intervento di altri fornitori. Il contratto, in questi casi, sarà senz’altro risolto ai sensi del successivo articolo 19.
Manutenzione e garanzia. Nel corso del periodo di service, decorrente dalla data dell’esito positivo del collaudo, il fornitore sarà tenuto a garantire gratuitamente l’assistenza tecnica, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore lavorative dalla chiamata, provvedendo alla riparazione, sostituzione etc. di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per vizio di lavorazione o per imperfezione di montaggio, o per guasto, risultassero difettose o non funzionanti. Restano a carico del fornitore anche gli oneri per la mano d’opera, spese di viaggio, trasferta, etc. La ditta aggiudicataria durante il periodo di service dovrà, inoltre, provvedere – senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’AUSL – oltre che alla normale manutenzione prevista dalle condizioni generali di garanzia, anche allo svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione preventiva previste dal costruttore, con la cadenza da esso indicata. Il fornitore dovrà garantire la buona qualità e la corretta e costante funzionalità delle apparecchiature per tutta la durata del service. A seguito di segnalazione di inefficienza o malfunzionamenti in genere, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere all’eliminazione integrale di quanto sarà oggetto di contestazione. Il fornitore è tenuto a garantire la propria disponibilità alla sostituzione delle colonne artroscopiche o parti di esse in caso di fermi macchina ovvero guasti ovvero malfunzionamenti prolungati o comunque frequenti e ripetuti, ciò a seguito di motivata richiesta di questa AUSL e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa. Si veda al riguardo quanto prescritto dal precedente art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Xxxxx.
Manutenzione e garanzia. L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione degli impianti eseguiti, per il tempo fissato in contratto, partendo dalla consegna provvisoria.
Manutenzione e garanzia. L'Appaltatore per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dal certificato di regolare prestazione, si impegna a garantire le opere e le prestazioni fornite nel loro complesso includendo in tale contesto anche le eventuali deficienze riconducibili a difetti dei materiali impiegati e non necessariamente alla loro lavorazione e/o trasformazione.
Manutenzione e garanzia. Su tutte le componenti software oggetto del presente appalto, deve essere garantita la manutenzione del software di base attraverso l’installazione di upgrade o patch emessi dal produttore, a partire dall’inizio della Fase a Regime. La manutenzione dovrà essere svolta direttamente da personale tecnico dell’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà garantire che l’accesso al sistema sia consentito solo al personale strettamente necessario ed esclusivamente per gli scopi indicati. Eventuali accessi al sistema di personale non autorizzato e/o eseguiti per usi diversi da quelli consentiti potranno comportare la risoluzione anticipata del contratto.
Manutenzione e garanzia. Il Fornitore è tenuto a fornire, durante la durata del presente contratto e per i 90 (novanta) giorni successivi, la manutenzione ordinaria (anche detta conservativa) e/o migliorativa (anche detta straordinaria) che si rendesse necessaria anche sul prodotto sviluppato. Sigrade s.p.a. segnalerà al Fornitore, per iscritto (anche a mezzo fax) e tempestivamente entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla scoperta, il “bug” e/o il vizio da eliminare e/o la miglioria da apportare. Il Fornitore dovrà intervenire, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, per rimuovere i vizi e/o il bug e/o per apportare la miglioria. In caso di mancato intervento entro il suddetto termine, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale la somma indicata nella lettera d’incarico. Se il mancato intervento si dovesse protrarre per più di 7 (sette) giorni o qualora il Fornitore non fosse in grado di eliminare i vizi, Sigrade potrà agire per richiedere il risarcimento dei danni, anche indiretti e nei confronti di terzi (anche Clienti di Sigrade) compresi i costi che Sigrade avrà sostenuto per l’intervento di altri fornitori. Il contratto, in questi casi, sarà senz’altro risolto ai sensi del successivo articolo 21. Per l’attività di eliminazione dei vizi al Fornitore non spetterà alcun compenso od indennizzo. Qualora il Fornitore sia un consorzio, questo - in deroga all’art. 2516, secondo comma cod. civ. - è tenuto direttamente alla garanzia per vizi di cui al presente articolo.
Manutenzione e garanzia. La ditta dovrà garantire che, al momento della consegna, tutte le macchine fornite siano nuove di costruzione ed esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscano l'efficienza e le rendano comunque inidonee all'uso a cui sono destinate. Tutti gli automezzi di cui alla fornitura dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative CEE recepite, eventualmente vigenti all'atto della consegna ancorché emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. Nessun onere aggiuntivo potrà, peraltro, essere richiesto all'aggiudicatario per quanto detto sopra. La Ditta dovrà garantire la presenza di un centro di assistenza autorizzato nell’ambito del territorio provinciale, nonché la fornitura di pezzi di ricambio o l’intervento di riparazione entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La stessa, inoltre, dovrà impegnarsi ad ottemperare alle clausole di garanzia, la cui validità dovrà essere espressamente indicata nell’offerta, entro e non oltre i termini normali della garanzia stessa. La garanzia dovrà tenere conto della parte meccanica, elettrica, di carrozzeria e di verniciatura e dovrà avere una validità non inferiore a tre anni. Il fornitore dovrà garantire la fornitura dei ricambi per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dalla data di consegna dei mezzi. I ricambi dovranno avere una garanzia non inferiore a due anni a decorrere dalla data di acquisto.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Manutenzione 1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Conduttore. 2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore. 3. Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Servizio di manutenzione Il servizio di manutenzione è opzionale e quindi dovrà essere prestato soltanto se espressamente richiesto dall’Amministrazione nel proprio AS. Il servizio di manutenzione deve essere realizzato dall’Aggiudicatario nel rispetto degli SLA previsti (cfr. par 4.1.5), anche con interventi da effettuarsi presso i siti dell’Amministrazione Contraente, pena l’applicazione delle penali indicate al par. 5. La manutenzione comprende le attività volte a garantire una pronta correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità, anche attraverso attività di supporto on-site. Sarà facoltà dell’Amministrazione Contraente richiedere a pagamento il servizio manutenzione in base al profilo di qualità richiesto per i servizi erogati, Low Profile (Business Day) o High Profile (H24), a cui sono associati i relativi SLA di cui al par. 4.1.4. Il profilo di qualità selezionato dovrà essere il medesimo per tutti i prodotti che interessano l’Appalto Specifico esperito dall’Amministrazione Contraente. Il servizio è previsto per annualità, quindi per 12 mesi o massimo 24 mesi. Resta inteso che, indipendentemente dalla finestra di erogazione associata al profilo selezionato, qualora gli interventi di manutenzione dovessero comportare una completa interruzione dell’attività lavorativa, gli interventi stessi dovranno essere effettuati in orario non coincidente con il periodo di operatività dell’Amministrazione. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno in ogni caso essere concordati preventivamente con l’Amministrazione. Le attività di manutenzione potranno essere richieste dalle Amministrazioni Contraenti sui soli elementi di fornitura acquistati nell’ambito del presente AQ e potranno essere acquistati solo contestualmente alla fornitura oggetto del servizio (l’Amministrazione non potrà quindi esperire un AS che abbia ad oggetto il servizio di manutenzione di prodotti già in possesso dell’Amministrazione), con avvio dalla “Data di accettazione” definita nel paragrafo 2.2.2. Le attività di manutenzione possono riassumersi in: • ricezione della chiamata di assistenza da parte dell’Amministrazione e assegnazione del Severity Code (cfr. par. Error! Reference source not found.) • risoluzione del problema tramite supporto telefonico all’utente (ove possibile) e/o eventuale intervento/i remoto/i in base alle personalizzazioni previste dalla PA; • risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario: o intervento presso la sede/luogo interessato o ripristino del servizio/funzionalità sui livelli preesistenti al guasto/anomalia, secondo gli SLA contrattualizzati, anche attraverso sostituzioni di elementi danneggiati o verifica funzionale del sistema per assicurare l’eliminazione della causa del guasto. Ogni intervento di manutenzione dovrà prevedere la redazione del relativo “verbale di intervento” e l’eventuale aggiornamento della documentazione di progetto. Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalità; tale verifica sarà a cura dell’Aggiudicatario, ma è lasciata libertà all’Amministrazione Contraente di coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle modalità operative richieste dall’Amministrazione. Tutte le attività previste (interventi del Fornitore presso l’Amministrazione, rimozione degli elementi, riparazione degli elementi guasti, successiva installazione) sono da intendersi incluse nel costo del servizio. Il servizio inoltre comprende l’attivazione, sui prodotti manutenuti, di tutte le eventuali Major release successive a quella installata sui prodotti acquisiti emesse dal produttore nel periodo di validità del servizio. Si precisa infine che, in caso di malfunzionamenti inerenti la componente software/firmware, il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente le Amministrazioni che hanno acquisito i medesimi beni provvedendo a tutte le attività volte all’aggiornamento della componente software/firmware soggetta al malfunzionamento. Tale attività dovrà essere svolta sia nel caso il malfunzionamento sia identificato proattivamente dal Fornitore o dal produttore sia nel caso esso sia identificato da un’Amministrazione Contraente. Dovrà essere prestata particolare attenzione a quanto attiene bug o problematiche che possano compromettere le funzionalità di sicurezza cui i prodotti acquistati sono destinati, rendendo di fatto, sia loro sia i sistemi da loro protetti, vulnerabili a exploit. In tale eventualità il Fornitore dovrà, oltre ad attivarsi tempestivamente per procedere alla risoluzione della problematica e all’aggiornamento dei sistemi, fornire eventuali work-around (documentati e inviati all’Amministrazione) che consentano di eliminare o quanto meno attenuare il rischio di sfruttamento delle falle identificate da parte di soggetti non autorizzati. Si riportano di seguito le personalizzazioni relative alla seconda fase.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.