Merci pericolose. 12.1 Ferrari non accetta in alcun caso spedizioni di merci pericolose, incluse quelle sottoposte alle istruzioni tecniche ICAO (International Civil Aviation Organisation), alla regolamentazione IATA (International Air Transport Association) sulle merci pericolose, al codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods), alla regolamentazione ADR (accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merce pericolosa su strada) o ad ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto di merci pericolose.
12.2 A discrezione di Ferrari, le merci pericolose coperte dalle normative ADR possono essere accettate per il trasporto in quei paesi in cui lo stato di Cliente autorizzato è stato verificato da Ferrari. Le merci pericolose coperte dalle normative ADR possono essere accettate solo a condizione che siano conformi alla legislazione applicabile.
Merci pericolose. 8.1 Il cliente è tenuto ad attenersi alle prescrizioni relative alle merci pericolose e alla Direttiva per i trasporti di merci pericolose di FFS Cargo.
8.2 FFS Cargo accetta e consegna le merci pericolose se è stato stipulato un accordo con il mittente o il destinatario in cui si definisce l’assunzione degli obblighi di sicurezza e diligenza fino al ritiro o la messa a disposizione.
8.3 Il cliente esonera FFS Cargo da qualsiasi responsabilità verso terzi, legata al trasporto, al deposito e trattamento, nonché dagli obblighi imputabili alla natura specifica della merce e alla mancata contestazione degli obblighi di diligenza cui il cliente sottostà.
Merci pericolose si precisa che non essendo in possesso il vettore di regolare autorizzazione, né avendo la disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell’ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente, non verranno accettate per il trasporto merci comunque classificabili come pericolose. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura causa la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal mittente in ordine alla esatta natura delle merci ai sensi dell’art. 1683 c.c., questi sarà tenuto a tenere indenne e manlevare il vettore dell’eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest’ultimo subito.
Merci pericolose. Le spedizioni contenenti merci pericolose sono ammesse al trasporto con le riserve e le condizioni stabilite dalle leggi e regolamenti, tra cui in particolare il RID ‐ Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose ‐ Appendice C alla COTIF 1999. Le indicazioni e gli elementi necessari per soddisfare le disposizioni sopracitate sono fornite dal mittente nei documenti (es.: LDV) di esecuzione del contratto di trasporto. Il trasportatore non è tenuto a garantire che tali informazioni siano accurate o sufficienti. Trova applicazione, in ogni caso, l’art. 9 delle Regole Uniformi CIM. Resta inteso che il mittente indennizzerà il trasportatore di ogni danno, spesa, pregiudizio in cui il trasportatore dovesse incorrere per effetto dell’inadempimento delle obbligazioni a lui incombenti in base alla vigente normativa relativa al trasporto ferroviario di merci pericolose, impegnandosi a tenere indenne e manlevare il trasportatore contro ogni e qualsivoglia pretesa e richiesta di terzi al riguardo. In ogni caso i trasporti di merce pericolosa potranno essere effettuati solo previa: • avvenuta verifica che l’impianto mittente/destinatario nazionale sia inserito nell’elenco degli Scali Merci Terminali (SMT) ripreso nel Prospetto Informativo della Rete e nell’elenco degli SMT utilizzati da Adriafer • avvenuta verifica dell’ammissibilità al trasporto in base al RID, a eventuali deroghe e restrizioni di traffico Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx. • avvenuta verifica che la merce pericolosa rientri fra quelle ammesse al trasporto presso lo SMT mittente/destinatario nazionale • esistenza di programmazione del trasporto con minimizzazione dei tempi di sosta • esistenza del “nulla osta di ricettività” da parte del destinatario in relazione all’arrivo previsto dei trasporti.
Merci pericolose. Il cliente è tenuto ad attenersi alle prescrizioni relative alle merci pericolose e alla Direttiva per i trasporti di merci pericolose di FFS Cargo.
Merci pericolose. Il corriere ha facoltà di non accettare merci pericolose. Qualora gli vengano affidate merci pericolose senza le indicazioni e i documenti previsti dalla normativa nazionale ed internazionale, il Corriere si rivarrà sul Mittente per eventuali pregiudizi di qualsiasi natura che possano essere derivati dell’accettazione dell’incaricato.
Merci pericolose. 11.1 Il cliente è tenuto ad attenersi alle prescrizioni relative alle merci pericolose e alla Direttiva per i trasporti di merci pericolose di FFS Cargo.
11.2 FFS Cargo SA accetta e consegna le merci pericolose se è stato stipulato un accordo con il mittente o il destinatario in cui si definisce l’assunzione degli obblighi di sicurezza e diligenza fino al ritiro o alla messa a disposizione.
11.3 Il cliente esonera FFS Cargo SA da qualsiasi responsabilità verso terzi, legata al trasporto, al deposito e trattamento, nonché dagli obblighi imputabili alla natura specifica della merce e alla mancata contestazione degli obblighi di diligenza cui il cliente sottostà.
11.4 Le unità di carico con merci pericolose possono essere consegnate soltanto il giorno stabilito per la spedizione.
11.5 Quando arrivano merci pericolose al terminale, l’unità di carico deve essere ritirata o poter proseguire il viaggio su rotaia il giorno stesso.
11.6 I treni con unità di carico contenenti merci pericolose possono sostare sui binari del terminale soltanto ai fini del trasbordo.
11.7 Tutti i costi legati ai provvedimenti da adottare in caso di ritiro o prosecuzione del viaggio non tempestivi (il destinatario rifiuta il ritiro o il ritiro non è stato definito) di un’unità di carico contenente merci pericolose sono a rischio e spese del cliente.
11.8 In assenza della necessaria segnalazione di trasporto merci pericolose, FFS Cargo è autorizzata a rifiutare l’unità di carico e a rimandarla al mittente oppure a prendere provvedimenti di rettifica e a fatturare al cliente i costi corrispondenti. La corretta segnalazione delle merci pericolose rimane comunque sempre di competenza del cliente.
Merci pericolose. Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx. Le spedizioni contenenti merci pericolose sono ammesse al trasporto con le riserve e le condizioni stabilite dalle leggi e regolamenti, tra cui in particolare il RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose - Appendice C alla COTIF 1999. Le indicazioni e gli elementi necessari per soddisfare le disposizioni sopracitate sono fornite dal mittente nei documenti (es.: LDV) di esecuzione del contratto di trasporto. Il vettore non è tenuto a garantire che tali informazioni siano accurate o sufficienti. Trova applicazione, in ogni caso, l’art. 9 delle Regole Uniformi CIM. Resta inteso che il mittente indennizzerà il vettore di ogni danno, spesa, pregiudizio in cui il vettore dovesse incorrere per effetto dell’inadempimento delle obbligazioni a lui incombenti in base alla vigente normativa relativa al trasporto ferroviario di merci pericolose, impegnandosi a tenere indenne e manlevare il vettore contro ogni e qualsivoglia pretesa e richiesta di terzi al riguardo. In ogni caso i trasporti di merce pericolosa potranno essere effettuati solo previa: • avvenuta verifica che l’impianto mittente/destinatario nazionale sia inserito nell’elenco degli Scali Merci Terminali (SMT) ripreso nel Prospetto Informativo della Rete e nell’elenco degli SMT utilizzati da Adriafer • avvenuta verifica dell’ammissibilità al trasporto in base al RID, a eventuali deroghe e restrizioni di traffico • avvenuta verifica che la merce pericolosa rientri fra quelle ammesse al trasporto presso lo SMT mittente/destinatario nazionale • esistenza di programmazione del trasporto con minimizzazione dei tempi di sosta • esistenza del “nulla osta di ricettività” da parte del destinatario in relazione all’arrivo previsto dei trasporti.
Merci pericolose. Lo Spedizioniere si riserva il diritto di rifiutare ordini riguardanti merci che, a sua esclusiva discrezione, ritenga pericolose, incluse, ma non limitatamente a, quelle specificate nelle istruzioni tecniche dell’International Civil Aviation Organisation (ICAO), nella regolamentazione sulle merci pericolose dell’International Air Transport Association (IATA), nel codice dell’International Dangerous Goods (IMGD), nell’Accordo Internazionale Europeo concernente il trasporto internazionale di merce pericolosa su strada (ADR), o in ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto di merci pericolose (ADR), o in ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto di merci pericolose.
Merci pericolose. 8.1 Il cliente è tenuto a osservare le prescrizioni pertinenti relative alle merci pericolose e le prescrizioni in materia della FR e di tutte le altre imprese partecipanti al trasporto.
8.2 Il cliente solleva la FR da qualsiasi obbligo di responsabilità verso terzi inerente al trasporto, alla custodia o ad altro trattamento e inerente al tipo di merce e all’inosservanza dell’obbligo di diligenza che gli compete.
8.3 La FR non tiene in magazzino merci pericolose, nemmeno mediante il ricovero di mezzi di trasporto carichi sulla rispettiva via di traffico.