METODO DI CONSOLIDAMENTO Clausole campione

METODO DI CONSOLIDAMENTO. Il metodo di consolidamento delle società controllate prevede l’assunzione integrale, a partire dalla data dell’acquisizione, delle attività, delle passività, dei proventi e degli oneri delle imprese consolidate. Di contro il valore contabile della partecipazione viene eliso con la corrispondente quota del patrimonio netto di ciascuna controllata e l’evidenziazione, nel caso di partecipazioni non totalitarie, della quota di capitale netto e del risultato d’esercizio di spettanza delle minoranze azionarie. L’importo del capitale netto corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto nella voce di patrimonio netto denominata “Capitale e riserve di terzi”, mentre la rispettiva quota del risultato economico consolidato è evidenziata nella voce “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”. Per quanto riguarda le operazioni infragruppo, nella redazione del Bilancio Consolidato vengono eliminati i crediti e i debiti intercorrenti tra le società incluse nell’area di consolidamento, i proventi e gli oneri relativi a operazioni effettuate tra le società medesime, nonché gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese e non ancora realizzati con soggetti terzi rispetto al Gruppo. L’Avviamento è inteso come l’eccedenza del costo di acquisizione delle partecipazioni in società controllate, rispetto alla quota di interessenza al valore corrente ( fair value ) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili ed è contabilizzata tra le attività immateriali. Tale avviamento rappresenta un pagamento effettuato in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente. Negli esercizi successivi a quello dell’acquisto, l’avviamento viene valutato al costo, al netto delle eventuali perdite di valore accumulate. I costi accessori sostenuti in un’operazione di acquisizione vengono spesati nel Conto economico nell’esercizio in cui i costi stessi sono sostenuti o i servizi resi. I bilanci delle società del Gruppo utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono quelli approvati dalle Assemblee degli azionisti o, qualora non ancora approvati, quelli predisposti ed approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Il metodo di consolidamento è rimasto invariato rispetto al bilancio consolidato al 31/12/2018. Segue il prospetto delle società del Gruppo con l’indicazione delle quote di controllo.
METODO DI CONSOLIDAMENTO. Le controllate Assicuratrice Milanese S.p.a., Xxxx S.r.l., Gam servizi S.r.l., Ass.Mi 1Imm. S.p.a. sono state consolidate con il metodo dell’integrazione globale, mentre Tv Qui S.p.a è stata valutata con il metodo del Patrimonio Netto in quanto chiuderà il primo esercizio alla data del 31 Dicembre 2018. I bilanci delle società del Gruppo utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono quelli approvati dalle Assemblee degli azionisti o, qualora non ancora approvati, quelli predisposti ed approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Nella predisposizione del bilancio consolidato i bilanci della capogruppo e delle controllate sono acquisiti “linea per linea”. Il valore contabile della partecipazione viene eliminato contro la corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata. Le quote di patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza sono evidenziate insieme alle rispettive quote dell’utile dell’esercizio, nelle apposite voci. Infine, sono eliminati i saldi delle operazioni infragruppo.

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  • Diritto di recesso del Contraente Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

  • Diritto di ripensamento Il Cliente domestico (di seguito anche solo “Cliente”) ha il diritto di ripensamento, così come previsto dall’art.52.2 lettera a) del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii), cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta senza necessità di indicarne le ragioni e senza alcuna penalità. In particolare: a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. b) qualora il contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il contratto che, a seconda delle due modalità alternative con cui SEV S.p.A. acquisirà detta conferma, decorrerà: i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso a xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, dal giorno di esecuzione di detta operazione; ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di contatto telefonico con operatore, dal momento in cui il file contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa, nell’Area clienti del sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il diritto di ripensamento può essere esercitato dal Cliente inoltrando comunicazione scritta a SEV S.p.A., eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento facente parte della documentazione contrattuale. Il Modulo di ripensamento è comunque anche reperibile presso gli uffici di SEV, nonché pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Si precisa altresì che, qualora il Cliente: a) non abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi: • qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); • qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambiofornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; ii) essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna: il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda. 3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia. 4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare. 5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento. 6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.

  • Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di cre- dito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. Si. Ai sensi dell’art. 125-ter c.1 del D.lgs. n. 385 del 1993 in tema di recesso del consumatore: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se suc- cessivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le infor- mazioni previste ai sensi dell’art. 125-bis c. 1 del D.lgs. n. 385 del 1993. Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una raccomandata a.r. al Finanziatore Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo D’Azeglio 33/E, 10126 To- rino. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex all’indirizzo di cui sopra oppure mediante posta elettronica a recessi@santan- xxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000 a condizione che sia confermata me- diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se conse- gnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevi- mento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. Qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finan- ziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.

  • Contratto di inserimento 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. 2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto. 3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. 4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL. 5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. 6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore. 7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità. 8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento. 9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro. 10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • Trattamento di fine rapporto Oltre al preavviso di cui all’art.25, o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avrà diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 54 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il calcolo dell'indennità va effettuato per tutto il personale e per l'intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all’art.54, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell'art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. Le frazioni di anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 gennaio 1982 n. 297. L'indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del servizio. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del servizio. In caso di decesso della dipendente o del dipendente l'indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.

  • AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE Determina 1658 27/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE PER IL SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO SINTEL DI ARCA LOMBARDIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA Determina 1643 26/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA' WI-FI "FREE ITALIA WIFI" DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 637021 A CINECA CONSORZIO INTERUNIVARSITARIO - CIG Z0B25A5171 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CINECA Consorzio Interuniversitario Determina 1641 26/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA "WEBTOSMS" - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 687207 ALLA DITTA SERVIZI INTERNET S.R.L. - CIG 76779447D PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SERVIZI INTERNET S.R.L. Determina 1626 22/11/2018 AFFIDAMENTO INCARICO DELLA GESTIONE E DELLO SVILUPPO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE/BIBLIOTECA SPECIALIZZATA PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL ID 102413679 A IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE- CIG 7647776866 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE Determina 1618 22/11/2018 LICEO "GAMBARA" IN COMUNE DI BRESCIA. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA PANGEA CONSORZIO STABILE C.C. A R.L. Determina 1622 22/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTAUFFICIALE DEGLI AVVISI E BANDI DI GARA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTEANNO 2018 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. Determina 1606 20/11/2018 I.I.S. "EINAUDI" IN COMUNE DI CHIARI (BS). LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INGRESSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA CINESI S.R.L. Determina 1604 20/11/2018 IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SITI IN BRESCIA E PROVINCIA. INCARICO PROFESSIONALE PER PER EFFETTUAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI, RESTITUZIONE GRAFICA ED ADEGUAMENTO SCHEDE CATASTALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO FERITI & ASSOCIATI Determina 1587 15/11/2018 ACQUISTO DI N. 32 SEDUTE FISSE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORZINUOVI, N. 6 SEDUTE SEMIDIREZIONALI PER IL SETTORE STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA E N. 4 POLTRONE SEMIDIREZIONALI PER IL SETTORE AVVOCATURA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C. CON SEDE A BRESCIA - ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO MEPA. CIG. ZF125C70D8.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.