MICROCLIMA Clausole campione

MICROCLIMA. Le condizioni di disagio più frequenti sono dovute a: • temperatura o umidità non adeguate; • insufficiente aerazione naturale e scarso ricambio d'aria; • polveri o agenti inquinanti di varia natura (da prodotti per le pulizie, da impianti di condizionamento, da rivestimenti o moquette, ozono da fotocopiatrici).
MICROCLIMA. Per garantire un idoneo microclima è necessario: - evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria, - eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) in tutti i locali di produzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti. Gli impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata- VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’ aria di un edificio con l’esterno devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%.
MICROCLIMA. I rischi di questo tipo si presentano quando le pulizie si fanno in orari in cui gli impianti di riscaldamento o condizionamento sono spenti, quando si passa continuamente da un ambiente caldo ad uno freddo e viceversa, oppure quando il tasso di umidità dell'aria è inferiore o superiore al 40 -60 %. I danni più comuni sono naturalmente le malattie dell'apparato respiratorio (faringiti, tonsilliti, riniti...), ma anche dolori muscolo - scheletrici.
MICROCLIMA. Con il termine comfort ambientale (microclima) si intendono quei parametri ambientali che influenzano gli scambi termici tra soggetto e ambiente negli spazi confinati e che determinano il cosiddetto "benessere termico". Indispensabile è inoltre la purezza dell’aria. In particolare il comfort microclimatico è quindi definito dai seguenti parametri: - temperatura dell’aria - umidità relativa - purezza dell’aria - livello di inquinamento dell’aria - velocità dell’aria. Esempi di condizioni microclimatiche così come stabilito dal D.P.R. 14.01.1997 e dalla D.C.R. Piemonte 616/2000 sono: - area di degenza: temperatura invernale non inferiore a 20°C e non inferiore a 22°C per la medicheria/degenze pediatriche, temperatura estiva max 28°C, X.X. 00÷00%, xxxxxxx xxxx/xxx 0 x/x, xxx. - xxxx xx xxxxxxxx e cura: tipo blocco operatorio, temperatura 20-24°C, U.R. 40÷60%, filtrazione 99,97%, ricambi aria/ora 15 v/h, nei locali annessi temperatura 20-28°C, U.R. 40÷60%, filtrazione 99,97%, ricambi aria/ora 6÷10 v/h, ecc. - area servizi generali: tipo uffici, temperatura 18-20°C, U.R. 50% con tolleranza ± 5%, ventilazione 0,1-0,2 m/sec.; centrali tecnologiche temperatura minore di 26°C, U.R. 50%, ecc. Appare evidente come il comfort sia legato ad una serie di caratteristiche strutturali dell’edificio, all’esposizione, alla rumorosità del contesto ambientale, all’inerzia termica dell’edificio, alla qualità delle finiture, al livello di manutenzione, all’indice di affollamento, ecc. Nei casi in cui non sia possibile attuare tutte o in parte le condizioni sopra riportate, è possibile ricorrere alla ventilazione: l’ideale sarebbe il condizionamento generale dell’ambiente di lavoro, cosa non sempre praticabile quando si è in presenza di notevoli fonti di calore. In casi eccezionali si può presentare ricorso ad una ventilazione localizzata. Nel caso di situazioni termiche elevate, misure di carattere preventive vanno individuate anche nell’organizzazione del lavoro (pause, periodi di riposo, ecc.).
MICROCLIMA. Il microclima è l’insieme di parametri fisici climatici quali temperatura, umidità velocità dell’aria, che generano la situazione climatica ideale in ufficio; spesso un microclima incongruo è indicato dai colleghi come fonte di disagio. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano tenuto conto del luogo di lavoro, del tipo di lavoro e dello sforzo necessario ad eseguirlo. A titolo esemplificativo il “benessere termico” deve essere contenuto all’interno di questi valori: PERIODO TEMPERATURA ARIA UMIDITA' RELATIVA VELOCITA' DELL'ARIA (m/sec) ESTATE 23 - 26 50% - 60% > 0,005 - < 0,20 INVERNO 18 - 22 35% - 45% > 0,005 - < 0,15 Nei locali confinati l’aria deve essere frequentemente rinnovata e occorre evitare il più possibile che le correnti d’aria colpiscano direttamente i lavoratori addetti a postazioni fisse di lavoro. Le finestre, le pareti vetrate e gli eventuali lucernai devono essere opportunamente schermati con sistemi di oscuramento che attenuino la luce diurna. Le attrezzature di lavoro presenti negli uffici non devono produrre eccessi di calore che possano essere oggetto di disturbo per il lavoratore. In un ambiente confinato sono inoltre individuabili alcuni fattori che influenzano e favoriscono il proliferare di contaminazioni microbiologiche (moquette, tendaggi, tappezzerie). A seguito di un microclima non corretto possono sorgere problemi di salute come secchezza delle mucose, insorgenza di processi infiammatori alle vie respiratorie, infezioni agli occhi, allergie, etc. Onde evitare ciò, in ambiente di lavoro viene effettuata la sostituzione dei filtri di areazione e la pulizia dei locali in modo periodico e sistematico. La qualità dell’aria deriva da fattori ambientali di tipo chimico, fisico e biologico e da fattori connessi alla presenza di persone e alle loro abitudini di vita; le sorgenti di inquinamento indoor possono essere di origine esterna, come gli impianti di trattamento aria, oppure di origine interna e possono essere di difficile identificazione e occasionali piuttosto che continuativi. Tra i principali inquinanti nei nostri ambienti possiamo trovare composti organici volatili quali : formaldeide, ozono, inquinanti microbiologici, radon. L’esposizione a queste tipologie di inquinanti può portare ad una serie di patologie quali infezioni da virus e funghi, asma bronchiale, febbre, Legionella, congestione nasale, etc... Onde mantenere una buona qualità dell’aria indoor, è rilevante il controllo dell’ar...
MICROCLIMA. Nei luoghi di lavoro devono essere garantite adeguate condizioni di salute e di benessere relativamente alla temperatura a cui si è esposti e alla qualità dell’aria, sia ricorrendo a scambi naturali con l’ambiente esterno sia utilizzando appositi impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria. Fermo restando che sono numerosi i fattori che influiscono sul microclima, non ultimi ad esempio il tipo di attività fisica svolta e l’abbigliamento indossato, di seguito sono indicate le condizioni per lavorare in un ambiente dal punto di vista microclimatico ottimale: • è preferibile operare in un ambiente di lavoro con temperatura invernale oscillante tra i 18 °C e i 22 °C; • è preferibile una differenza di temperatura interna estiva inferiore all’esterna di non più di 7 °C; • per le attività svolte all’esterno è raccomandabile, ove possibile, evitare le ore della giornata in cui gli UV sono più intensi (ore 11,00 – 15,00 oppure 12,00 – 16,00 con l'ora legale). I lavoratori che si trovano a operare in postazioni o in ambienti che, a loro giudizio, non offrono adeguate condizioni in termini di temperatura, livello di umidità o presenza di fastidiose correnti d’aria, devono ricercare le soluzioni che gli consentano il migliore comfort termico.
MICROCLIMA. I locali sono tutti aerati, riscaldati e condizionati; non esistono sbalzi termici.
MICROCLIMA. Getti - Schizzi X Utilizzo sostanze chimiche
MICROCLIMA. Nei luoghi di lavoro devono essere garantite adeguate condizioni di benessere relativamente al microclima e alla qualità dell’aria, sia ricorrendo a scambi naturali con l’ambiente esterno, sia utilizzando appositi impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria. Fermo restando che sono numerosi i fattori che influiscono sul microclima, ad esempio il tipo di attività fisica svolta e l’abbigliamento indossato, i parametri di riferimento suggeriti sono:

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  • Trasporto 1. Tramite un’opzione selezionabile nel proprio profilo personale all’interno del Portale, l’Acquirente può incaricare AUTO1 del trasporto dell’autoveicolo indicando il luogo di consegna. Una volta avanzata tale richiesta tramite il Portale o direttamente presso il Venditore, AUTO1 sarà contrattualmente obbligata a provvedere al trasporto nel luogo indicato. Una volta ricevuta la richiesta, AUTO1 invierà all’Acquirente una comunicazione di accettazione (“Conferma di Richiesta Trasporto”). Il trasporto potrà essere effettuato da un soggetto terzo delegato da AUTO1. I predetti servizi saranno regolati dalle Condizioni Generali degli Spedizionieri Tedeschi del 2017, accessibili al seguente link, con espressa esclusione di quanto previsto dal paragrafo n. 30 “Applicable law, place of fulfilment, place of jurisdiction” dell'ADSp 2017. L’accettazione da parte di AUTO1 dell’ordine di trasporto ed il conseguente trasporto dell’autoveicolo nel luogo indicato dall’Acquirente, non farà mutare il luogo di consegna e di adempimento delle prestazioni (Leistungs- und Erfolgsort); l’Acquirente resta obbligato a ritirare il veicolo in questione (Holschuld). 2. Il trasporto dei veicoli viene solitamente effettuato mediante bisarche da otto veicoli ciascuna. Se, ordinando il trasporto, l’Acquirente non fornisce alcun indirizzo, un indirizzo errato o un indirizzo che non può essere raggiunto con il veicolo di trasporto designato o se il veicolo acquistato non può essere scaricato all'indirizzo a causa delle dimensioni del veicolo di trasporto, AUTO1 avrà diritto di trasportare il veicolo alla filiale AUTO1 più vicina. In tal caso, eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono a carico dell’Acquirente. Qualora il veicolo venga consegnato presso una filiale AUTO1, il Concessionario sarà obbligato a ritirare senza indugio il veicolo presso la filiale AUTO1. 3. Al momento della consegna, l’Acquirente ha l’obbligo di ispezionare l’autoveicolo e di annotare ogni danno rilevato ed ogni accessorio mancante nel Documento di Trasporto (Frachtbrief) o nella Lettera di Vettura CMR (CMR-Frachtbrief). Indipendentemente dall’obbligo di cui al presente capoverso, l’Acquirente sarà comunque tenuto a denunciare al Venditore tali difformità ai sensi della Sezione B Paragrafo VII delle presenti Condizioni Generali. 4. In deroga al punto 1, l’Acquirente è obbligato ad incaricare AUTO1 di trasportare il veicolo acquistato all'indirizzo di consegna da esso indicato, se il paese di origine del veicolo e la sede dell’Acquirente si trovano entrambi in uno dei paesi specificati nell'elenco delle rotte. Se le condizioni del veicolo cambiano dopo la conclusione dell'ordine di trasporto, rendendo necessario commissionare un trasporto speciale, in particolare se il veicolo è diventato non marciante, AUTO1 si riserva il diritto di adeguare i prezzi del trasporto di conseguenza. Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni del presente Paragrafo II.

  • Norme regolatrici 1.1 Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, in particolare: - l’Allegato I (Determina di affidamento), - l’Allegato II (Capitolato tecnico) 1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza: - Contratto; - Capitolato tecnico ed eventuali allegati; - Offerta tecnica ed economica del Fornitore; 1.3 L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: a) dalle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e xx.xx.xx.; b) dalle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e xx.xx.xx.; c) dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e xx.xx.xx.; d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e xx.xx.xx.;

  • Fabbricato I locali, di proprietà dell’Assicurato, adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante e costituenti l’intera costruzione edile o una porzione di essa. Sono compresi: fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze esterne (come box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, attrezzature per giochi, recinzioni e simili), centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti; tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d’aria, idrici, igienici, elettrici; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione (escluso quanto indicato sotto la definizione “contenuto”), compresa tappezzeria, moquettes, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli. Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Riguardo alle caratteristiche costruttive dello stesso, i fabbricati assicurabili possono essere edificati come segue:

  • Bibliografia Xxxxxx X., I rinvii legislativi al contratto collettivo. Tecniche e interazioni con la dinamica delle relazioni sindacali, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000. Xxxxxx X., Il micro-sistema dei rinvii al contratto collettivo nel d.lsg.. n. 81 del 2015: il nuovo modello della competizione fra i livelli della contrattazione collettiva, in RIDL, 2016, I, p. 657. Xxxxxxxx X., In tema di legittimità costituzionale del rinvio al ccnl delle organizzazioni più rappresentative nel settore cooperativo per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, in RGL, 2015, 3, II, p. 493. Xxxxxx X., Il principio maggioritario nelle relazioni industriali, in LD, 2014, p. 3. Xxxxxxxx X., Il sistema di rappresentanza imprenditoriale e la struttura della contrattazione collettiva, in Verso nuove relazioni industriali, a cura di X. Xxxxxxxx - X. Xxxx, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 241. Bellocchi P., La libertà sindacale, in Trattato di diritto del lavoro, diretto da X. Xxxxxxxx - X. Xxxxxxx, vol. II, Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, a cura di X. Xxxxx, Padova, Cedam, 2014, p. 3. Carinci F., Xxxxx non abita più qui (a proposito e a sproposito del “nostro” diritto sindacale), in DLRI, 2013, p. 684. Xxxxxxxxxx X., Nota sul protocollo d’intesa del 31 maggio 2013, in DLRI, 2014, p. 137. Centamore G., Xxxxxxxxx collettivi o diritto del lavoro «pirata»?, in VTDL, 2018, 2, p. 471. Xxxxxxxxxxx X., Mettere ordine nella giungla dei ccnl: un’esigenza indifferibile, in DLRI, 2018, 1, p. 227. Comandè D., Dall’inderogabilità alla competenza, Napoli, Jovene, 2017. Xxxxxxx M., I rinvii alla contrattazione collettiva nel d.lsg.. 81/2015, in DRI, 2016, p. 1073. Xxxxxxx G., Teorie e cronache del diritto sindacale e autorità del punto di vista giuridico, in ADL, 2016, I, p. 16. Xxxxxxxx U., L’azienda come luogo “preferenziale” delle relazioni sindacali?, in LD, 2016, p. 391. Xxxxxxxx U., Rappresentanza e contrattazione in azienda, Padova, Cedam, 2017. Xxx X., Una “norma di sistema” per contrattazione e rappresentanza, in DRI, 2017, p. 45. Lassandari A., Sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali, in DLRI, 2017, p. 1.

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • SERVIZI CONNESSI 1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime. 2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico. 3. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 4. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio. 5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, secondo le specifiche indicate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico. Tali informazioni saranno trasmesse contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore. 7. Il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa relativi alla Convenzione sono effettuati dalla Consip S.p.A., mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, ed anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla medesima Consip S.p.A. e/o richieste dalle Amministrazioni Contraenti; a tal fine il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, nonché si impegna a fornire nuovi report specifici, che dovessero essere richiesti dalla Consip S.p.A., in formato elettronico e/o in via telematica, e che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

  • Richiamo alle norme legislative e regolamentari Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016.

  • COPERTURA Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1 Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID). Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 2 Il Tesoriere dovrà inoltre:‌ - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;‌ - registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. 3 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.‌