MIELE Clausole campione

MIELE. Deve essere di produzione comunitaria e preferibilmente nazionale. In questo caso dovrà riportare la dicitura: “Miele italiano”. Per miele s’intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori, non deve essere sottoposto a trattamenti termici e deve essere del tutto conforme alle disposizioni contenute nel D.L.vo 21/05/2004, n° 179 e Direttiva 2001/110/CE. Nel caso di miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria si ricorda che deve essere commercializzato con la denominazione di “ miscela con miele extracomunitario “. Il prodotto non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe, insetti o parti di insetti, granelli di sabbia. Il miele non deve: ⮚ presentare sapore od odore estranei; ⮚ avere iniziato il processo di fermentazione o essere effervescente; ⮚ essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi; ⮚ presentare una acidità modificata artificialmente; ⮚ essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell’origine. Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni: ⮚ la denominazione “miele” o una delle denominazioni specifiche secondo l’origine e il metodo di estrazione del prodotto; ⮚ il peso netto espresso in grammi o chilogrammi; ⮚ la dicitura di indicazione del lotto; ⮚ il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, l’anno di produzione.
MIELE. Requisiti qualitativi Tipologie richieste
MIELE. Ai sensi della legge n. 753 dei 12 ottobre 1982 e successive modificazioni. Il miele consegnato deve essere stato prodotto nella stessa annata e deve avere un una vita residua superiore al 50%. Deve essere di origine esclusivamente italiana e deve provenire da allevamenti apistici in cui non siano usati acaridi di origine sintetica. Non sottoposto a trattamento termico, contenente gli enzimi in forma attiva e recante sull'etichetta l’indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza. Il prodotto non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe, insetti o parti di insetti, granelli di sabbia. Il miele non deve; • presentare sapore od odore estranei; • avere iniziato un processo dì fermentazione o essere effervescente; • essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi; • essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la Determinazione dell'origine. Il Prodotto deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell’art. 1 della legge n. 283 del 30 aprile 1962, e dei D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche. Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili, le seguenti indicazioni: • peso netto espresso in grammi o chilogrammi • il nome, o la ragione sociale, l'indirizzo o la sede sociale dei produttore; • l’anno di produzione e la data di scadenza.
MIELE. Il miele deve essere preferibilmente di produzione regionale. Le confezioni di miele devono essere in vasetti di vetro da 000-000-0000 grammi con etichetta rispondente alle norme vigenti. Il miele può essere di consistenza fluida o cristallizzato e non deve avere sapore acido e odori estranei (fumo, fermentato), inoltre non deve avere iniziato processi di fermentazione.
MIELE. Prodotti Parametro Valori guida consiglaiti (ufc/g) Note Riferimento Miele Aerobi mesofili totali ≤ 1.000 PRISA 2012 Regione Piemonte Rev.00/2013 Miele Anaerobi solfito riduttori ≤ 100 PRISA 2012 Regione Piemonte Rev.00/2013 Miele Spore di anaerobi solfito riduttori <10 PRISA 2012 Regione Piemonte Rev.00/2013 Miele Bacillus cereus presunto ≤ 10.000 PRISA 2012 Regione Piemonte Rev.00/2013
MIELE. Di produzione comunitaria o extracomunitaria; se miscelato deve essere commercializzato con la denominazione di “miscela di mieli comunitari e extracomunitari” e deve essere indicato il pese di produzione extracomunitaria. Non deve presentare odore, colore e sapore animali: non deve contenere materie organiche ed inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe, insetti o parti di insetti, covate e granelli di sabbia. Deve essere esente da processi di fermentazione o effervescenze, non essere stato sottoposto a trattamenti termico in modo che gli enzimo siano stati distrutti o resi in gran parte inattivi. Non deve presentare un’acidità modificata artificialmente e non deve essere stato sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell’origine. Privo di parassiti e corpi estranei, non deve presentare odore, sapore, colore anomali e/o sgradevoli.
MIELE. II prodotto deve rispondere ai requisiti daI DLgs nº 179 deI 21/05/2004. Deve essere di produzione nazionaIe o CEE. Non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee aIIa sua composizione come muffe, insetti o parti di insetti, covate o graneIIi di sabbia. II mieIe non deve: - avere odore e sapore estranei - avere iniziato un processo di fermentazione - essere stato sottoposto a trattamento termico in modo da disattivare gIi enzimi - presentare un'acidità modificata artificiaImente - essere stato sottoposto a processi di fiItrazione che rendono impossibiIe Ia determinazione deII'origine II prodotto non deve avere difetti di sapore, coIore, odore o aItro. II vegetaIe immerso neI Iiquido di governo deve essere iI più possibiIe intatto, non spaccato né spappoIato per effetto di un eccessivo trattamento termico. Ogni confezione deve riportare Ie indicazioni previste daI D.P.R. nº 327/80 e daI D.L. 109 deI 27 gennaio 1992.
MIELE. Origine di produzione nazionale (biologico per le mense scolastiche) pastorizzato (acacia/millefiori).
MIELE. Si distinguono tre qualità di miele: miele di castagno (mi de tsatagni), miele di rododendro (mi de framiello), miele millefiori di montagna (mi de fleurs de montagne).
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