Responsabilità del Conduttore. Il conduttore assume a proprio totale rischio tutte le conseguenze derivanti dalla attività svolta nei locali suddetti, rendendone comunque indenne da ogni responsabilità il locatore. Il conduttore è diretto responsabile non solo dei danni, ma anche delle molestie, a qualsiasi titolo, causa od evento, possano essere arrecati a terzi. A tal fine il conduttore si impegna, prima dell’inizio dell’attività, a stipulare una apposita polizza assicurativa con primaria compagnia, contro i danni da incendio, furto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i propri prestatori di lavoro, e contro gli altri gli altri rischi accessori relativi all'Immobile. Il conduttore ha stipulato apposita polizza n. --------- con la -------------- agenzia di ------------- con il valore del fabbricato di € --. La violazione di tale obbligo, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Il Conduttore si obbliga, oltre a rispettare il regolamento di Condominio nel modo più rigoroso, ad osservare e rispettare i regolamenti di Polizia urbana, di Pubblica Sicurezza, d’igiene, essendo a suo carico ogni eventuale intervento, opera, contravvenzione e/o responsabilità per l’inosservanza delle norme suddette.
Responsabilità del Conduttore. Il Conduttore fin dal momento della consegna e per tutta la durata della locazione è responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati a persone, animali e cose che siano derivati dal godimento ed utilizzo del bene, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamento dei sistemi di sicurezza. In ogni caso il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall’uso del bene e si impegna a manlevarlo dalle richieste e/o pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare per qualsiasi motivo, ivi compreso il caso fortuito e/o forza maggiore, in seguito all’acquisto da parte del medesimo della proprietà del bene. Il Conduttore dichiara inoltre che il bene non lede diritti di terzi, anche con riguardo alla tutela delle opere dell’ingegno (brevetti, licenze, ecc.) ed esonera quindi il Locatore da ogni responsabilità, manlevandolo da ogni richiesta da parte di chiunque.
Responsabilità del Conduttore. Il conduttore assume a proprio totale rischio tutte le conseguenze derivanti dall’esercizio della sua attività nei suddetti locali, rendendo il locatore indenne da ogni responsabilità. A tal fine il conduttore si impegna a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia e a mantenerla in vigore per tutto il periodo della locazione, per ogni danno derivante dalla sua attività nei confronti di terzi e dell’immobile.
Responsabilità del Conduttore. Il Conduttore garantisce che il Materiale e l’utilizzo che egli ne farà sono conformi alla legge e non ledono i diritti di terzi. Il Conduttore fin dal momento della consegna e per tutta la durata della locazione è responsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e/o dal godimento ed utilizzo del Materiale, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamento dei sistemi di sicurezza. In ogni caso il Conduttore esonera il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell’uso del Materiale e si impegna a manlevarlo dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare in corso di Contratto, quale che sia la causa di tali eventi ed accollandosi, pertanto, i relativi rischi.
Responsabilità del Conduttore. L'Assicurazione di cui alla Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori – condomini e/o locatari – dei singoli appartamenti, per fatto accidentale proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere, nonché di altre persone purché con loro conviventi. Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione dell'appartamento e quindi inerente all'uso del fabbricato e degli impianti fissi con esclusione, comunque, dei danni che dovessero verificarsi nell'appartamento del condomino e/o locatario cui è imputabile il sinistro. I conduttori dei singoli appartamenti, anche se locatari, sono considerati terzi tra loro così come terzo rispetto ad ognuno di loro è l'Amministratore dell'immobile garantito. Restano ferme le condizioni tutte della polizza base; la responsabilità per i danni prodotti da spargimento di acqua è compresa soltanto se il danno è conseguente a rotture accidentali degli impianti fissi. Limitatamente a tale estensione di garanzia, opera una franchigia (assoluta) di Euro 150,00 per sinistro. L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che l'immobile è composto dal numero di appartamenti indicato in polizza, compreso quello del portiere. La garanzia di cui alla presente clausola speciale, è prestata in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio. A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 28 – Xxxxxxx assicurato Sezione B - Responsabilità civile verso terzi, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di proprietario di alberi d’alto fusto, nonché di committente di lavori di potatura e/o abbattimento di piante ed alberi, compresi quelli d’alto fusto. La Società indennizza l’Amministratore del Condominio dei danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione dei valori a seguito di: - furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore dell’Amministratore; - furto commesso con destrezza, limitatamente ai casi in cui l’Amministratore ha indosso od a portata di mano i valori medesimi; - rapina, sottrazione di valori mediante violenza alla persona o minaccia.
Responsabilità del Conduttore. Il Locatore è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose di proprietà del Conduttore o di terzi causati da eventi fortuiti o di forza maggiore o causati da un utilizzo non diligente o dalla mancata manutenzione dell'immobile locato e/o dei relativi impianti da parte del Conduttore.
Responsabilità del Conduttore. Il conduttore non può sublocare o comodare il veicolo né cedere il contratto. Questi , in caso di violazione del suddetto divieto, risponderà in via civile e penale con colui al quale abbia concesso in uso il veicolo, delle conseguenze derivanti. Il conduttore si impegna ad affidare la guida del veicolo esclusivamente alle persone indicate nel con- tratto o comunque preventivamente autorizzate dal locatore. Il conduttore è responsabile di ogni infrazione commessa e connessa alla circolazione del veicolo e si impegna a semplice richie- sta del locatore al rimborso delle ammende ed eventuali oneri addizionali per infrazione al codice della strada non conciliate.
Responsabilità del Conduttore. Il Conduttore assume a proprio totale rischio tutte le conseguenze derivanti dalla attività svolta nei locali suddetti, rendendone comunque indenne da ogni responsabilità il Locatore. Il Conduttore è diretto responsabile non solo dei danni, ma anche delle molestie, a qualsiasi titolo, causa o evento, possano essere arrecati a condomini e vicini. (A tal fine il Conduttore si impegna, entro 15 giorni dall’inizio dell’attività, a stipulare una apposita polizza assicurativa con primaria compagnia, per ogni danno derivante dalla sua attività sia nei confronti di terzi che della proprietà dell’immobile – oppure contro i danni da incendio, furto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i propri prestatori di lavoro, e contro gli altri gli altri rischi accessori relativi all’Immobile e agli arredi, impianti, attrezzature e archivi collocati nell’Immobile –. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.)14.
Responsabilità del Conduttore. Il Conduttore assume a proprio totale rischio tutte le conseguenze derivanti dalla attività svolta nei locali suddetti, rendendone comunque indenne da ogni responsabilità il Locatore. Il Conduttore è diretto responsabile non solo dei danni, ma anche delle molestie, a qualsiasi titolo, causa o evento, possano essere arrecati a condomini e vicini.
Responsabilità del Conduttore. Il Conduttore è custode dei Beni e garantisce che i Beni richiesti e l’utilizzo che egli ne farà sono conformi alla legge e non ledono i diritti di terzi, esonerando GRENKE da ogni responsabilità e obbligandosi a manlevarla da ogni richiesta di terzi. Il Conduttore fin dal momento della consegna è res- ponsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e / o dal godimento ed utilizzo dei Beni. In ogni caso il Conduttore esonera GRENKE da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell’uso dei Beni e si impegna a manlevarla dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare in corso di questo Contratto, quale che sia la causa di tali eventi ed accollandosi, pertanto, i relativi rischi.