Common use of Modifiche al contratto Clause in Contracts

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Samples: Contratto Carta Di Debito Internazionale Illimity, Contratto Carta Di Debito Internazionale Illimity

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e viene comunicata dalla Banca all'Azienda dall’Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dall’Azienda (e dal Cliente Titolare) a meno che questi questa non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, l’Azienda (ed il Cliente Titolare) ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 3835, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali L'Emittente può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente: - favorevoli all’Azienda; - sfavorevoli all’Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente mediante l’Azienda con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate da Nexi con le modalità di cui all'artall’art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del 34 o mediante invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Samples: www.nexi.it, www.nexi.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano La Banca si riserva la prestazione dei servizi facoltà di pagamento e le modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative informazioni ai sensi dell'art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con preavviso minimo le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 2 (due) mesi 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la sua applicazionedi decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della data prevista per l'applicazione strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della modifica, che non intende accettarlastrategia sui conflitti di interesse) del Contratto. In questo caso, il Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e gli effetti dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavvisoRiferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in ogni caso relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di applicareprestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, con effetto immediato a titolo esemplificativo e senza preavvisonon esaustivo, anche eventuali modifiche quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei tassi di cambio in senso sfavorevole al ClienteProdotti Finanziari, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante dandone comunicazione scritta da inviare ai Clienti con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"più opportune.

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Samples: Contratto Disciplinante La Prestazione Dei Servizi Di Investimento E L’attivita’di Intermediazione E Consulenza Assicurativa, Contratto Disciplinante La Prestazione Dei Servizi Di Investimento E L’attivita’di Intermediazione E Consulenza Assicurativa

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano La Banca si riserva la prestazione dei servizi facoltà di pagamento e le modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative informazioni ai sensi dell'art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con preavviso minimo le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 2 (due) mesi 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la sua applicazionedi decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della data prevista per l'applicazione strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della modifica, che non intende accettarlastrategia sui conflitti di interesse) del Contratto. In questo caso, il Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e gli effetti dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavvisoRiferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in ogni caso relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di applicareprestazione dei Servizi di Investime nto tra i quali, con effetto immediato a titolo esemplificativo e senza preavvisonon esaustivo, anche eventuali modifiche quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei tassi di cambio in senso sfavorevole al ClienteProdotti Finanziari, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante dandone comunicazione scritta da inviare ai Clienti con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"più opportune.

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Samples: Contratto, Contratto

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emittente, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è proposta e comunicata dalla Banca dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Bancaa Nexi, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca a Nexi, con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 3835, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca Nexi si riserva in ogni caso di applicare, applicare con effetto immediato e senza preavviso, preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, che dovrà essere individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticatenei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere saranno effettuate dall’Emittente con le modalità di cui all'artpreviste all’art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale41. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Samples: www.nexi.it, www.nexi.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica Il servizio che si intende affidare con la presente procedura non prevede opzioni e rinnovi. Le modifiche al contratto, disposte nel corso della sua esecuzione, dovranno essere autorizzate dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Codice degli Appalti. Ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a) del Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante dichiara fin dai documenti di gara che laddove in corso di esecuzione del contratto ricorresse la necessità di integrare la progettazione architettonica e impiantistica con nuove indagini e nuove soluzioni, ferma restando la disponibilità dei finanziamenti a copertura delle condizioni contrattuali ed economiche attività da eseguire, si riserva di affidare le nuove prestazioni all’aggiudicatario del presente servizio senza ricorrere a nuova procedura di gara, a prescindere dal loro valore monetario. Le modifiche già previste dalla fase di gara riguarderanno i seguenti aspetti: - nel caso ricorrano i presupposti per integrare la progettazione della parte impiantistica, e fermo restando l’ottenimento dei finanziamenti a copertura delle attività da eseguire, si riserverà di affidare le medesime prestazioni previste dal presente documento; - qualora, per ragioni di opportunità, si renda necessario affidare l’attività di commissioning per verifica della fase esecutiva, si riserverà di procedere all’affidamento al medesimo affidatario; - nel caso in cui, durante l’esecuzione del servizio, vengano rilasciate versioni aggiornate delle specifiche metodologiche per il processo informativo, l’ufficio del RUP chiederà per iscritto all’affidatario la propria disponibilità ad uniformarsi alle nuove disposizioni con la possibilità di concordare eventuali oneri aggiuntivi che riguardano dovessero rendersi necessari per l’adeguamento. Nel corso del rapporto contrattuale la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni Stazione Appaltante, in relazione a sue proprie esigenze, si riserva, ai sensi dell'art. 126- sexies del Testo Unico Bancariocomma 9 del citato articolo 120 la facoltà di sospendere, è proposta e comunicata dalla Banca con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto ridurre o aumentare le prestazioni del servizio affidato fino alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Bancaconcorrenza del quinto dell’importo del contratto, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con mantenendo le modalità e gli effetti di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre stesse condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modificacontratto originario medesimo. In tal casocaso l’affidatario sarà obbligato ad assoggettarvisi senza poter opporre il diritto alla risoluzione del contratto. Laddove in corso di esecuzione ricorressero fattispecie diverse da quelle sopra descritte, in sede e l’importo della modifica del contratto superasse il quinto dell’importo del contratto originario, l’affidatario dovrà espressamente accettare l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive. La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di liquidazione non dare corso ad una o più parti del rapportoservizio, qualora e per qualunque causa ciò si renda necessario ai propri scopi e ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze economiche effettivamente maturate per il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni servizio prestato fino a quel momento: è esclusa pertanto qualsiasi forma di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica indennizzo per cessata prestazione unilaterale del Contratto"da parte dell’Amministrazione.

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Samples: www.agenziademanio.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca comunicata, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'artdell’art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. .. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'artall’art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto dell’Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"”. Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più in generale, le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.

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Samples: www.nexi.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano La Banca si riserva la prestazione dei servizi facoltà di pagamento e le modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative informazioni ai sensi dell'art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con preavviso minimo le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 2 (due) mesi 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la sua applicazionedi decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della data prevista per l'applicazione strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della modifica, che non intende accettarlastrategia sui conflitti di interesse) del Contratto. In questo caso, il Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e gli effetti dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavvisoRiferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in ogni caso relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di applicareprestazione dei Servizi di Investimento tra i quali, con effetto immediato a titolo esemplificativo e senza preavvisonon esaustivo, anche eventuali modifiche quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei tassi di cambio in senso sfavorevole al ClienteProdotti Finanziari, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante dandone comunicazione scritta da inviare ai Clienti con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"più opportune.

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Samples: Contratto

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artè comunicata al Professionista e/o all’Azienda Art. 126- 126-sexies del Testo Unico BancarioBancario solo da Nexi, è ma può esser definita e proposta e comunicata dalla Banca con preavviso minimo su iniziativa sia di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneNexi che della Banca. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Professionista e/o dall’Azienda a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente Professionista e/o l’Azienda ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'arta Nexi (=> art. 3834), entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali Xxxx può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole preavviso - favorevoli al ClienteProfessionista e/o all’Azienda; - sfavorevoli al Professionista e/o all’Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente mediante Professionista e/o l’Azienda con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere sono effettuate da Xxxx con le modalità preavviso di cui all'artalmeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 4442). Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno possono essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Samples: www.nexi.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Professionista/Azienda esclu- sivamente dall’Emittente, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia dell’E- mittente stesso sia della Banca. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è proposta e comunicata dalla Banca dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Professionista/Azien- da a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha Pro- fessionista/Azienda hanno diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 3834, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali Eventua- li modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente Professioni- sta/Azienda possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavvisopre- avviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole sfavo- revole al ClienteProfessionista/Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente Professionista/Azienda mediante comunicazione comu- nicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, che dovrà essere individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dun- que dell’Emittente o della Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticatenei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate effet- tuate dall’Emittente con le modalità di cui all'artall’art. 4442. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del all’in- vio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto".

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Samples: www.raikaritten.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artè comunicata al Titolare (Art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Xxxx che della Banca. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è proposta solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali. Se le modifiche sono definite, proposte e comunicata dalla Banca con preavviso minimo formulate da Xxxx, la responsabilità è di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneXxxx. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Titolare a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'arta Nexi (=> art. 3835), entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali Xxxx può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole preavviso - favorevoli al ClienteTitolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente mediante Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste c’è un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassiche deve essere individuato dal soggetto che la propone, i prezzi e le altre condizioni cioè da parte di ContrattoNexi o della Banca, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticatenei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere sono effettuate da Xxxx con le modalità preavviso di cui all'artalmeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 4443). Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno possono essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Samples: www.nexi.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artè proposta e comunicata al Professionista e/o all’Azienda Art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneBancario da Nexi. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Professionista e/o dall’Azienda a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente Professionista e/o l’Azienda ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'arta Nexi (=> art. 3834), entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali Xxxx può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole : - favorevoli al ClienteProfessionista e/o all’Azienda; - sfavorevoli al Professionista e/o all’Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente mediante Professionista e/o l’Azienda con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere sono effettuate da Xxxx con le modalità preavviso di cui all'artalmeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 4442). Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno possono essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artè comunicata al Titolare (Art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Xxxx che della Banca. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è proposta solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali. Se le modifiche sono definite, proposte e comunicata dalla Banca con preavviso minimo formulate da Xxxx, la responsabilità è di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneXxxx. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Titolare a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'arta Nexi (=> art. 3834), entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali Xxxx può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole preavviso - favorevoli al ClienteTitolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente mediante Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste c’è un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassiche deve essere individuato dal soggetto che la propone, i prezzi e le altre condizioni cioè da parte di ContrattoNexi o della Banca, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticatenei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere sono effettuate da Xxxx con le modalità preavviso di cui all'artalmeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 4442). Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno possono essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Modifiche al contratto. Ogni modifica La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rimodulare il monte ore settimanale degli operatori in base esigenze di miglioramento delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneprestazioni erogate. La proposta Stazione Appaltante avrà la facoltà di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente ridurre o aumentare il numero delle ore del servizio appaltato, fino ad un massimo del 20% rispetto a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte quanto previsto nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contrattocapitolato, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo scritta alla ditta appaltatrice e senza che la stessa possa avanzare pretese di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista sorta di indennizzo o risarcimento per l’attività svolta in meno o in più per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 quale il pagamento del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine corrispettivo rimarrà vincolato alle ore di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modificaservizio effettivamente prestate. In tal caso, in sede tali casi il corrispettivo dell’appalto subirà una proporzionale modifica a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Per le richieste di liquidazione aumento di ore del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione servizio dovrà essere assunto apposito atto di impegno della spesa relativa. Nel caso di mancata effettuazione di ore di lavoro per cause dipendenti dalla ditta appaltatrice fatta salva l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica sanzioni di cui al presente articolo capitolato qualora il fatto abbia prodotto l’interruzione del servizio o un danno all’utenza, verrà corrisposto un pagamento limitato alle ore di servizio effettivamente svolte. Se le diminuzioni superano il 20% del monte ore si potranno essere effettuate con le modalità concordare nuove condizioni economiche di cui all'artgestione o la risoluzione del contratto. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto La ditta appaltatrice per alcune specificità e/o interventi si riserva l’eventuale possibilità di studiare, di volta in volta, forme di affiancamento del Documento Condizioni Annualeservizio appaltato con coinvolgimento di Associazioni di Volontariato a sostegno di singole attività in aggiunta a quelle svolte dall’aggiudicataria. Tutte le comunicazioni La ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare prestazioni straordinarie specifiche inerenti il servizio appaltato su semplice richiesta scritta dell’Ufficio di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta Piano del Comune di modifica unilaterale Aprilia, capofila di Distretto, subordinatamente a preventivo sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria circa l’onere aggiuntivo ed assunzione di specifico impegno di spesa integrativo da parte del Contratto"Distretto.

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Samples: static.comune.aprilia.lt.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emittente, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia dell’Emittente stes- so sia della Banca. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modi- fiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emitten- te qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è proposta e comunicata dalla Banca dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modificamo- difica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 3835, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della l’applicazione del- la modifica. Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole favore- vole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavvisopre- avviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole sfavore- vole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, che dovrà essere individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dun- que da parte dell’Emittente o della Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticatenei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate effet- tuate dall’Emittente con le modalità di cui all'artall’art. 4443. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del all’in- vio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto".

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Samples: www.raikaritten.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione pre- stazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è proposta e comunicata dalla Banca dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modificamo- difica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca all’Emittente, con le modalità moda- lità e gli effetti di cui all'artall’art. 3834, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, applicare con effetto immediato e senza preavviso, preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale uni- laterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticatenei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere saranno effettuate dall’Emittente con le modalità di cui all'artpreviste all’art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale40. Tutte le comunicazioni di modifica modi- fica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artè comunicata al Professionista e/o all’Azienda Art. 126- 126-sexies del Testo Unico BancarioBancario solo da Nexi, è ma può esser definita e proposta e comunicata dalla Banca con preavviso minimo su iniziativa sia di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneNexi che della Banca. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Professionista e/o dall’Azienda a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente Professionista e/o l’Azienda ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'arta Nexi (=> art. 3834), entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali Xxxx può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole preavviso - favorevoli al ClienteProfessionista e/o all’Azienda; - sfavorevoli al Professionista e/o all’Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente mediante Professionista e/o l’Azienda con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere sono effettuate da Xxxx con le modalità preavviso di cui all'artalmeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 4442). Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno possono essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artè comunicata al Titolare (Art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Xxxx che della Banca. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è proposta solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali. Se le modifiche sono definite, proposte e comunicata dalla Banca con preavviso minimo formulate da Xxxx, la responsabilità è di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneXxxx. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Titolare a meno che questi quest’ultimo non comunichi alla Bancaa Nexi, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di Titolare può recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'arta Nexi (cfr. 38art. 35), entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali Xxxx può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole : - favorevoli al ClienteTitolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente mediante Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste c’è un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassiche deve essere individuato dal soggetto che la propone, i prezzi e le altre condizioni cioè da parte di ContrattoNexi o della Banca, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticatenei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere sono effettuate da Xxxx con le modalità preavviso di cui all'artalmeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 4443). Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno possono essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e le relative informazioni s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Sono inoltre ammesse ai sensi dell'artdella lettera e) del comma 1 dell’art. 126- sexies 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Testo Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico Bancariodel Procedimento, è proposta e comunicata dalla Banca con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto finalizzate al miglioramento o alla data prevista migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106.L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per la sua applicazionecento dell'importo originario del contratto. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, Si precisa che non intende accettarlasono previsti ricalcoli dell’importo del contratto. In questo casoAi sensi dell’art 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando qualora la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell’atto di cambio di riferimento convenuti sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel Contrattocontratto originario e, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in sede cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto, la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell’Operatore Economico. In ogni caso, comunque, l’Operatore Economico ha l'obbligo di liquidazione eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell’Esecuzione del rapportoContratto per risolvere aspetti di dettaglio, il Cliente avrà diritto all'applicazione a condizione che non mutino la natura delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell’importo del contratto e non comportino a disposizione dell'Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"carico dell’Operatore Economico maggiori oneri.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione pre- stazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è proposta e comunicata dalla Banca dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modificamo- difica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 3834, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della l’applicazione del- la modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, applicare con effetto immediato e senza preavviso, preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, che dovrà essere individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dun- que dell’Emittente o della Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticatenei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate effet- tuate dall’Emittente con le modalità di cui all'artall’art. 4442. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del all’in- vio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto".

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca comunicata, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'artdell’art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'artall’art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto dell’Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"”. Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più in generale, le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artè comunicata al Titolare (Art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Xxxx che della Banca. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è proposta solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali. Se le modifiche sono definite, proposte e comunicata dalla Banca con preavviso minimo formulate da Xxxx, la responsabilità è di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneXxxx. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Titolare a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'arta Nexi (=> art. 3835), entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali Xxxx può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole preavviso - favorevoli al ClienteTitolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente mediante Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste c’è un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassiche deve essere individuato dal soggetto che la propone, i prezzi e le altre condizioni cioè da parte di ContrattoNexi o della Banca, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticatenei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere sono effettuate da Xxxx con le modalità preavviso di cui all'artalmeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 4443). Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno possono essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artè comunicata al Titolare (Art. 126- 126-sexies del Testo Unico BancarioBanca- rio) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Nexi che della Banca. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è proposta solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali. Se le modifiche sono definite, proposte e comunicata dalla Banca con preavviso minimo formulate da Xxxx, la responsabilità è di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneXxxx. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Titolare a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'arta Nexi (=> art. 3835), entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali Nexi può applicare modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole preavvi- so - favorevoli al ClienteTitolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende esclusivamente solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando : in tal questo caso informa tempestivamente il Cliente mediante Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste c’è un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassiche deve essere indi- viduato dal soggetto che la propone, i prezzi e le altre condizioni cioè da parte di ContrattoNexi o della Banca, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticatenei limiti indicati sopra. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere sono effettuate da Xxxx con le modalità preavviso di cui all'artalmeno 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 4443). Con le medesime modalità mo- dalità le suddette comunicazioni potranno possono essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"Con- tratto”.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano La Banca si riserva la prestazione dei servizi facoltà di pagamento e le modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative informazioni ai sensi dell'art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Client e ai fini del Contratto ovvero con preavviso minimo le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 2 (due) mesi 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la sua applicazionedi decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della data prevista per l'applicazione strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della modifica, che non intende accettarlastrategia sui conflitti di interesse) del Contratto. In questo caso, il Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e gli effetti dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavvisoRiferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in ogni caso relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di applicareprestazione dei Servizi di Investimento tra i quali, con effetto immediato a titolo esemplificativo e senza preavvisonon esaustivo, anche eventuali modifiche quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei tassi di cambio in senso sfavorevole al ClienteProdotti Finanziari, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante dandone comunicazione scritta da inviare ai Clienti con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"più opportune.

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Samples: Contratto

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei CONDIZIONI ON 0415 Il Cliente può richiedere modiche al proprio contratto chiamando il numero 000 00 0000 o inviando una raccomandata A/R entro 15 giorni dalla richiesta. L’Azienda com- patibilmente con i servizi di pagamento e offerti, apporterà le relative informazioni ai sensi dell'artmodifiche richieste. 126- sexies L’Azienda comuni- cherà al Cliente per iscritto, ad esempio col conto telefonico, via SMS o e-mail o con le diverse modalità convenute con il Cliente o definite da Agcom, eventuali modifiche del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarlaContratto. In questo tal caso, il Cliente ha diritto facoltà di recedere dal Contrattorecedere, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38mediante raccomanda- ta A/R, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione 30 giorni dalla comunicazione della modificamodifica senza alcuna penalità. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e Decorsi i trenta giorni senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente che il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Clienteabbia dichiarato il recesso, il termine contratto proseguirà alle nuove condizioni. Il recesso sarà efficace dalla data di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione ricevimento da parte dell’Azienda della modificacomunicazione. In tal caso, in sede per l’utilizzo del Servizio succes- sivamente alle modifiche, si applicheranno le condizioni precedentemente previste. In caso di liquidazione adesione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione ad offerte che contengano espressamente una garanzia esplicita di stabilità senza alcun limite di tempo delle condizioni precedentemente praticateeconomiche e tarif- farie comunicate al Cliente a mezzo di espressioni pubblicitarie quali “per sempre” o analoghe, l’Azienda si impegna fin d’ora a non esercitare su tali offerte il diritto di mo- difica unilaterale delle condizioni promesse e garantite, limitatamente all’importo del contributo mensile e a tutto ciò sul quale a mezzo della comunicazione commerciale dell’offerta ci si è assunti uno specifico obbligo di immodificabilità delle condizioni economiche. Tutte le comunicazioni Resta salvo il diritto dell’Azienda a modificare gli importi non compresi nel contributo mensile oggetto dell’offerta in tal modo commercializzata, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri fiscali dovuti in base a leggi dello Stato, eventuali importi imposti e regolati da fonte normativa primaria o secondaria anche di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto natura regolamentare e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni tariffe verso direttrici di modifica indicheranno traffico non incluse espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"nell’iniziale “contributo mensile”.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e le relative informazioni s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Sono inoltre ammesse ai sensi dell'artdella lettera e) del comma 1 dell’art. 126- sexies 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Testo Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico Bancariodel Procedimento, è proposta finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Ai sensi dell’art 106 comma 12 del X.X.xx 50/2016 e comunicata dalla Banca con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Bancas.m.i., prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando qualora la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell’atto di cambio di riferimento convenuti sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel Contrattocontratto originario e, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in sede cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell’Operatore Economico. In ogni caso, comunque, l’Operatore Economico ha l'obbligo di liquidazione eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell’esecuzione del rapportocontratto per risolvere aspetti di dettaglio, il Cliente avrà diritto all'applicazione a condizione che non mutino la natura delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell’importo del contratto e non comportino a disposizione dell'Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"carico dell’Operatore Economico maggiori oneri.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rimodulare il monte ore settimanale degli Operatori in base esigenze di miglioramento delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazioneprestazioni erogate. La proposta S.A. avrà la facoltà di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente ridurre o aumentare il numero delle ore del servizio appaltato, fino ad un massimo del 20% rispetto a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte quanto previsto nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contrattocapitolato, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo scritta all’I.A. e senza che la stessa possa avanzare pretese di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista sorta di indennizzo o risarcimento per l’attività svolta in meno o in più per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 quale il pagamento del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine corrispettivo rimarrà vincolato alle ore di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modificaservizio effettivamente prestate. In tal caso, in sede tali casi il corrispettivo dell’appalto subirà una proporzionale modifica a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Per le richieste di liquidazione aumento di ore del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione servizio dovrà essere assunto apposito atto di impegno della spesa relativa. Nel caso di mancata effettuazione di ore di lavoro per cause dipendenti dalla I.A. fatta salva l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica sanzioni di cui al presente articolo capitolato qualora il fatto abbia prodotto l’interruzione del servizio o un danno all’utenza, verrà corrisposto un pagamento limitato alle ore di servizio effettivamente svolte. Se le diminuzioni superano il 20% del monte ore potranno essere effettuate con le modalità concordarsi nuove condizioni di cui all'artequilibrio economico della gestione o la risoluzione del contratto. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del Conto All’I.A. per alcune specificità e/o interventi è consentita l’eventuale possibilità di studiare, di volta in volta, forme di affiancamento del Documento Condizioni Annualeservizio appaltato con coinvolgimento di Associazioni di Volontariato a sostegno di singole attività in aggiunta a quelle svolte dall’aggiudicataria. Tutte le comunicazioni L’I.A. è tenuta ad effettuare prestazioni straordinarie specifiche inerenti al servizio appaltato su semplice richiesta scritta dell’Ufficio di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta Piano del Comune di modifica unilaterale Aprilia, capofila di Distretto, subordinatamente a preventivo sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria circa l’onere aggiuntivo ed assunzione di specifico impegno di spesa integrativo da parte del Contratto"Distretto.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca dall’Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Bancaall’Emittente, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 3835, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate effet- tuate con le modalità di cui all'artall’art. 4443 . Con le medesime modalità le suddette comunicazioni comu- nicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto Conto del all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto".

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Samples: www.bancageneraliprivate.it

Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca comunicata, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente dall’Azienda a meno che questi questa non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, l’Azienda ha il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 38, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente all’Azienda possono essere ess ere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Clienteall’Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente l’Azienda mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito segu ito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la BancaBanc a, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente all’Azienda i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Clienteall’Azienda, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'artdell’art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene r itiene approvata se il Cliente l’Azienda non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente l’Azienda avrà diritto all'applicazione all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'artall’art. 4445. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto dell’Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica m odifica unilaterale del Contratto"”. Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più in generale, le condizioni cont rattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.

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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'artdell’art. 126- 126-sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dalla Banca alla Banca, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente Professionista e/o dall’Azienda a meno che questi non comunichi comunichino alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica, che non intende intendono accettarla. In questo caso, il Cliente Professionista e/o l’Azienda ha il diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 3832, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente Professionista e/o all’Azienda possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al ClienteProfessionista e/o all’Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente Professionista e/o l’Azienda mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente Professionista e/o all’Azienda i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al ClienteProfessionista e/o all’Azienda, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'artdell’art. 118 del Testo Unico Bancario. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente Professionista e/o l’Azienda non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'artall’art. 38 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione l’applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente Professionista e/o l’Azienda avrà diritto all'applicazione all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'artall’art. 4443. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell'Estratto dell’Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto"”. Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più in generale, le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.

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