Modifiche al contratto. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune.
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Samples: Contratto Disciplinante La Prestazione Dei Servizi Di Investimento E L’attività Di Intermediazione E Consulenza Assicurativa, Contratto Disciplinante La Prestazione Dei Servizi Di Investimento E L’attività Di Intermediazione E Consulenza Assicurativa
Modifiche al contratto. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativaInvestimento, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa Investime nto tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune.
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Samples: Financial Services Agreement, Financial Services Agreement
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni è comunicata al Professionista e/o all’Azienda Art. 126-sexies del Testo Unico Bancario solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Nexi che della Banca. La Banca proposta di modifica si riserva ritiene accettata dal Professionista e/o dall’Azienda a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Professionista e/o l’Azienda ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi (=> art. 34), entro la facoltà data prevista per l’applicazione della modifica. Xxxx può applicare modifiche dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavviso - favorevoli al Professionista e/o all’Azienda; - sfavorevoli al Professionista e/o all’Azienda, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero questo caso informa tempestivamente il Professionista e/o l’Azienda con comunicazione scritta da inviare con le ulteriori modalità previste al precedente artdi seguito descritte in questo articolo. 10. La comunicazione Tutte le comunicazioni di modifica di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente presente articolo sono effettuate da Xxxx con preavviso di almeno 30 giorni di anticipo 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 42). Con le medesime modalità le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazioneSintesi Annuale. In caso Tutte le comunicazioni di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere modifica indicheranno la formula “Proposta di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) modifica del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune”.
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Samples: Regolamento
Modifiche al contratto. La Banca Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto rimodulare il monte ore settimanale degli operatori in presenza base esigenze di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10miglioramento delle prestazioni erogate. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, Stazione Appaltante avrà la facoltà di modificare le previsioni ridurre o aumentare il numero delle ore del servizio appaltato, fino ad un massimo del 20% rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, dandone comunicazione scritta alla ditta appaltatrice e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto senza che la stessa produce nei confronti possa avanzare pretese di sorta di indennizzo o risarcimento per l’attività svolta in meno o in più per la quale il pagamento del Cliente ecorrispettivo rimarrà vincolato alle ore di servizio effettivamente prestate. In tali casi il corrispettivo dell’appalto subirà una proporzionale modifica a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Per le richieste di aumento di ore del servizio dovrà essere assunto apposito atto di impegno della spesa relativa. Nel caso di mancata effettuazione di ore di lavoro per cause dipendenti dalla ditta appaltatrice fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al presente capitolato qualora il fatto abbia prodotto l’interruzione del servizio o un danno all’utenza, comunque, in conformità verrà corrisposto un pagamento limitato alle Normativa ore di Riferimentoservizio effettivamente svolte. Se le diminuzioni superano il 20% del monte ore si potranno concordare nuove condizioni economiche di gestione o la risoluzione del contratto. La Banca ditta appaltatrice per alcune specificità e/o interventi si riserva l’eventuale possibilità di studiare, di volta in volta, forme di affiancamento del servizio appaltato con coinvolgimento di Associazioni di Volontariato a sostegno di singole attività in aggiunta a quelle svolte dall’aggiudicataria. La ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare prestazioni straordinarie specifiche inerenti il diritto servizio appaltato su semplice richiesta scritta dell’Ufficio di modificarePiano del Comune di Aprilia, in relazione capofila di Distretto, subordinatamente a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche preventivo sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria circa l’onere aggiuntivo ed assunzione di prestazione dei Servizi specifico impegno di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportunespesa integrativo da parte del Distretto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni è comunicata al Titolare (Art. 126-sexies del Testo Unico Bancario) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Xxxx che della Banca. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate da Xxxx, la responsabilità è di Xxxx. La Banca proposta di modifica unilaterale si riserva ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi (=> art. 34), entro la facoltà data prevista per l’applicazione della modifica. Xxxx può applicare modifiche dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavviso - favorevoli al Titolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in presenza questo caso informa tempestivamente il Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se c’è un giustificato motivo, che deve essere individuato dal soggetto che la propone, cioè da parte di Nexi o della Banca, nei limiti indicati sopra. Le Tutte le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di modifica di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente presente articolo sono effettuate da Xxxx con preavviso di almeno 30 giorni di anticipo 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 42). Con le medesime modalità le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazioneSintesi Annuale. In caso Tutte le comunicazioni di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere modifica indicheranno la formula “Proposta di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) modifica del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune”.
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Samples: Regolamento
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni è proposta e comunicata al Professionista e/o all’Azienda Art. 126-sexies del Testo Unico Bancario da Nexi. La Banca proposta di modifica unilaterale si riserva ritiene accettata dal Professionista e/o dall’Azienda a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Professionista e/o l’Azienda ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi (=> art. 34), entro la facoltà data prevista per l’applicazione della modifica. Xxxx può applicare modifiche dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavviso: - favorevoli al Professionista e/o all’Azienda; - sfavorevoli al Professionista e/o all’Azienda, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero questo caso informa tempestivamente il Professionista e/o l’Azienda con comunicazione scritta da inviare con le ulteriori modalità previste al precedente artdi seguito descritte in questo articolo. 10. La comunicazione Tutte le comunicazioni di modifica di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente presente articolo sono effettuate da Xxxx con preavviso di almeno 30 giorni di anticipo 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 42). Con le medesime modalità le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazioneSintesi Annuale. In caso Tutte le comunicazioni di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere modifica indicheranno la formula “Proposta di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) modifica unilaterale del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune”.
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Samples: Regolamento
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni è comunicata al Titolare (Art. 126-sexies del Testo Unico Bancario) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Xxxx che della Banca. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate da Xxxx, la responsabilità è di Xxxx. La Banca proposta di modifica unilaterale si riserva ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi (=> art. 35), entro la facoltà data prevista per l’applicazione della modifica. Xxxx può applicare modifiche dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavviso - favorevoli al Titolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in presenza questo caso informa tempestivamente il Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se c’è un giustificato motivo, che deve essere individuato dal soggetto che la propone, cioè da parte di Nexi o della Banca, nei limiti indicati sopra. Le Tutte le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di modifica di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente presente articolo sono effettuate da Xxxx con preavviso di almeno 30 giorni di anticipo 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 43). Con le medesime modalità le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso modifica indicheranno la formula “Proposta di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) modifica del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune”.
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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni è comunicata al Titolare (Art. 126-sexies del Testo Unico Bancario) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Xxxx che della Banca. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate da Xxxx, la responsabilità è di Xxxx. La Banca proposta di modifica unilaterale si riserva ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi (=> art. 35), entro la facoltà data prevista per l’applicazione della modifica. Xxxx può applicare modifiche dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavviso - favorevoli al Titolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in presenza questo caso informa tempestivamente il Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se c’è un giustificato motivo, che deve essere individuato dal soggetto che la propone, cioè da parte di Nexi o della Banca, nei limiti indicati sopra. Le Tutte le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di modifica di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente presente articolo sono effettuate da Xxxx con preavviso di almeno 30 giorni di anticipo 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 43). Con le medesime modalità le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso modifica indicheranno la formula “Proposta di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) modifica unilaterale del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune”.
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Modifiche al contratto. La Banca si riserva Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la facoltà prestazione dei servizi di modificare unilateralmente ogni pattuizione pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Contratto in presenza Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata alla Banca, con preavviso minimo di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione modifica unilaterale si ritiene accettata dal Professionista e/o dall’Azienda a meno che questi non comunichino alla Banca, prima della comunicazionedata prevista per l’applicazione della modifica, che non intendono accettarla. In caso questo caso, il Professionista e/o l’Azienda ha il diritto di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovanorecedere dal Contratto, comunquesenza spese, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente comunicazione da inviare alla Banca con le modalità innanzi indicatee gli effetti di cui all’art. 32, ovvero entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Professionista e/o all’Azienda possono essere applicate con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza effetto immediato e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimentosenza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Professionista e/o all’Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il diritto Professionista e/o l’Azienda mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di modificareseguito descritte nel presente articolo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendalesenso sfavorevole al Professionista e/o all’Azienda i tassi, le previsioni i prezzi e le modalità metodologiche altre condizioni di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti FinanziariContratto, dandone comunicazione al Professionista e/o all’Azienda, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai Clienti sensi dell’art. 118 del Testo Unico Bancario. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Professionista e/o l’Azienda non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 38 entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Professionista e/o l’Azienda avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all’art. 43. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell’Estratto Conto del Conto e/o del Documento di Sintesi Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”. Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più opportunein generale, le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.
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Modifiche al contratto. La Banca si riserva Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la facoltà prestazione dei servizi di modificare unilateralmente ogni pattuizione pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126- sexies del Contratto in presenza Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata, con preavviso minimo di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della comunicazionedata prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In caso questo caso, il Cliente ha diritto di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovanorecedere dal Contratto, comunquesenza spese, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente comunicazione da inviare alla Banca con le modalità innanzi indicatee gli effetti di cui all’art. 38, ovvero entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza effetto immediato e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimentosenza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il diritto Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di modificareseguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendalesenso sfavorevole al Cliente i tassi, le previsioni i prezzi e le modalità metodologiche altre condizioni di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti FinanziariContratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai Clienti sensi dell’art. 118 del Testo Unico Bancario. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 38 entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all’art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell’Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”. Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più opportunein generale, le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.
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Modifiche al contratto. La Banca si riserva 1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la facoltà sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modificare unilateralmente modifica. Il RUP approva il progetto ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro economico del servizio. Se l’incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico del servizio, il RUP propone l’approvazione alla Stazione appaltante.
2. Nessuna modifica del progetto contrattualizzato può essere introdotta dall’Operatore economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione di componenti difformi dal progetto autonomamente introdotte dall’Operatore economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni pattuizione caso la Stazione appaltante non riconoscerà all’Operatore economico alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del Contratto in presenza di un giustificato motivocontratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice Il DEC comunica tali modifiche al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero RUP motivando la loro non sostanzialità con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione riferimento alle condizioni di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà comma 4 dell’art. 106 del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazioneCodice dei contratti.
4. In caso di recesso Ai sensi del Cliente entro il termine sopra indicato trovanocomma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali fermi restando i limiti e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Bancadi cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all’Operatore economico l’esecuzione di modifiche al servizio oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, più o in relazione ad meno di un suo differente assetto organizzativo aziendalequinto del valore del contratto. L’Operatore economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Operatore economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l’Operatore economico non dia alcuna risposta, si riserva, altresì, intende manifestata la facoltà volontà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia accettare la perizia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) variante alle medesime condizioni del Contrattocontratto in essere. Le eventuali condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Operatore economico in segno di accettazione.
5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 35 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
6. Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi di cui sopra saranno portate a conoscenza al comma 1 lettera a) dell’art. 106 del Cliente Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti previste dall’Art. 29 del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimentopresente Capitolato Speciale d’appalto.
7. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti Le modifiche al contratto relative alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio proroga di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti contratti sono consentite unicamente con le modalità più opportunepreviste dall’Art. 17 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
8. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività eseguite.
10. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all’importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
11. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto in contratto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l’aggiornamento del programma esecutivo delle attività deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto originale.
12. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l’adeguamento del DUVRI, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
13. L’autorizzazione del RUP e l’Ordine del DEC all’Operatore economico relativo ad una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l’ultimazione del servizio, nella misura strettamente indispensabile.
14. Rimane inoltre confermato che qualora non fosse raggiunto l’importo contrattuale nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria a titolo di indennizzo o risarcimento dell’eventuale mancato utile.
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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni è comunicata al Professionista e/o all’Azienda Art. 126-sexies del Testo Unico Bancario solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Nexi che della Banca. La Banca proposta di modifica unilaterale si riserva ritiene accettata dal Professionista e/o dall’Azienda a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Professionista e/o l’Azienda ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi (=> art. 34), entro la facoltà data prevista per l’applicazione della modifica. Xxxx può applicare modifiche dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavviso - favorevoli al Professionista e/o all’Azienda; - sfavorevoli al Professionista e/o all’Azienda, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero questo caso informa tempestivamente il Professionista e/o l’Azienda con comunicazione scritta da inviare con le ulteriori modalità previste al precedente artdi seguito descritte in questo articolo. 10. La comunicazione Tutte le comunicazioni di modifica di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente presente articolo sono effettuate da Xxxx con preavviso di almeno 30 giorni di anticipo 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 42). Con le medesime modalità le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazioneSintesi Annuale. In caso Tutte le comunicazioni di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere modifica indicheranno la formula “Proposta di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) modifica del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune”.
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Samples: Regolamento
Modifiche al contratto. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione le norme del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice motivo (individuato, in via esemplificativa, in modifiche di leggi, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza), dandone comunicazione scritta al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero Cliente, con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla la specifica indicazione, a seconda della natura della modifica in questione, della data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è della modifica stessa. Il Cliente ha comunque facoltà del Cliente di recedere dal Contratto entro 30 15 (quindici) giorni dalla ricezione dal ricevimento della predetta comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate.
2. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, Banca si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del condizioni economiche che regolano il Contratto. Le eventuali modifiche In caso di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicatevariazioni in senso sfavorevole al Cliente, la Banca invia una comunicazione scritta al Cliente, ovvero con in caso di variazioni generalizzate, può provvedere a far pubblicare apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed eventualmente ad esporre, nei propri locali aperti al pubblico, un avviso di pari tenore. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla comunicazione nelle altre modalità che risultino appropriateforme previste, tenuto contoil Cliente ha la facoltà di recedere dal Contratto, per ogni singola eventuale modificasecondo quanto previsto dall’articolo 17, delle caratteristiche, della valenza senza penalità e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunquedi ottenere, in conformità sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
3. Qualora le condizioni economiche siano indicizzate con riferimento a specifici parametri prescelti dalla Banca e dal Cliente la cui determinazione è sottratta alla volontà di entrambi, non vengono comunicate le variazioni conseguenti alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione variazioni dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportunesuddetti parametri.
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Samples: Portfolio Management Agreement
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emittente, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia dell’Emittente stes- so sia della Banca. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modi- fiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emitten- te qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La Banca proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- difica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all’art. 35, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione del- la modifica. Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favore- vole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza pre- avviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavore- vole al Cliente, quando la facoltà modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in presenza tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dun- que da parte dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Le Tutte le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di modifica di cui sopra deve al presente articolo potranno essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente effet- tuate dall’Emittente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle all’art. 43. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’in- vio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportunemodifica indicheranno espressamente la formula “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto”.
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Samples: Regolamento Contrattuale
Modifiche al contratto. La Banca si riserva Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la facoltà prestazione dei servizi di modificare unilateralmente ogni pattuizione pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Contratto in presenza Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata, con preavviso minimo di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione modifica unilaterale si ritiene accettata dall’Azienda a meno che questa non comunichi alla Banca, prima della comunicazionedata prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In caso questo caso, l’Azienda ha il diritto di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovanorecedere dal Contratto, comunquesenza spese, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente comunicazione da inviare alla Banca con le modalità innanzi indicatee gli effetti di cui all’art. 38, ovvero entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole all’Azienda possono ess ere applicate con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza effetto immediato e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimentosenza preavviso. La Banca si riserva il diritto in ogni caso di modificareapplicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in relazione a senso sfavorevole all’Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente l’Azienda mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di segu ito descritte nel presente articolo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banc a, se sussiste un suo differente assetto organizzativo aziendalegiustificato motivo, le previsioni può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole all’Azienda i tassi, i prezzi e le modalità metodologiche altre condizioni di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti FinanziariContratto, dandone comunicazione all’Azienda, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai Clienti sensi dell’art. 118 del Testo Unico Bancario. La proposta di modifica unilaterale si r itiene approvata se l’Azienda non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 38 entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Azienda avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all’art. 45. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell’Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di m odifica unilaterale del Contratto”. Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più opportunein generale, le condizioni cont rattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.
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Samples: Regolamento
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La Banca proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- difica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente, con le moda- lità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Clien- te possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la facoltà modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in presenza tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica uni- laterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere indi- viduato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dunque dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Le Tutte le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di modifica di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra presente articolo saranno portate a conoscenza del Cliente effettuate dall’Emittente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che previste all’art. 40. Tutte le comunicazioni di modi- fica indicheranno espressamente la stessa produce nei confronti formula “Proposta di modifica unilaterale del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportuneContratto”.
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Samples: Regolamento Contrattuale
Modifiche al contratto. La Banca si riserva Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la facoltà prestazione dei servizi di modificare unilateralmente ogni pattuizione pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126- sexies del Contratto in presenza Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata, con preavviso minimo di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della comunicazionedata prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In caso questo caso, il Cliente ha diritto di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovanorecedere dal Contratto, comunquesenza spese, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente comunicazione da inviare alla Banca con le modalità innanzi indicatee gli effetti di cui all’art. 38, ovvero entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza effetto immediato e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimentosenza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il diritto Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di modificareseguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendalesenso sfavorevole al Cliente i tassi, le previsioni i prezzi e le modalità metodologiche altre condizioni di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti FinanziariContratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai Clienti sensi dell’art. 118 del Testo Unico Bancario. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 38 entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all’art. 44. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell’Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”. Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più opportunein generale, le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.
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Samples: Regolamento
Modifiche al contratto. La Banca si riserva la CONDIZIONI ON 0415 Il Cliente può richiedere modiche al proprio contratto chiamando il numero 000 00 0000 o inviando una raccomandata A/R entro 15 giorni dalla richiesta. L’Azienda com- patibilmente con i servizi offerti, apporterà le modifiche richieste. L’Azienda comuni- cherà al Cliente per iscritto, ad esempio col conto telefonico, via SMS o e-mail o con le diverse modalità convenute con il Cliente o definite da Agcom, eventuali modifiche del Contratto. In tal caso, il Cliente ha facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca recedere, mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere raccomanda- ta A/R, entro 30 giorni dalla ricezione comunicazione della modifica senza alcuna penalità. Decorsi i trenta giorni senza che il Cliente abbia dichiarato il recesso, il contratto proseguirà alle nuove condizioni. Il recesso sarà efficace dalla data di ricevimento da parte dell’Azienda della comunicazione. In tal caso, per l’utilizzo del Servizio succes- sivamente alle modifiche, si applicheranno le condizioni precedentemente previste. In caso di recesso adesione del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le ad offerte che contengano espressamente una garanzia esplicita di stabilità senza alcun limite di tempo delle condizioni economiche precedentemente applicate. La Bancae tarif- farie comunicate al Cliente a mezzo di espressioni pubblicitarie quali “per sempre” o analoghe, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, l’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate impegna fin d’ora a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva non esercitare su tali offerte il diritto di modificaremo- difica unilaterale delle condizioni promesse e garantite, limitatamente all’importo del contributo mensile e a tutto ciò sul quale a mezzo della comunicazione commerciale dell’offerta ci si è assunti uno specifico obbligo di immodificabilità delle condizioni economiche. Resta salvo il diritto dell’Azienda a modificare gli importi non compresi nel contributo mensile oggetto dell’offerta in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendaletal modo commercializzata, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione gli oneri fiscali dovuti in base a leggi dello Stato, eventuali importi imposti e regolati da fonte normativa primaria o secondaria anche di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello natura regolamentare e/o le tariffe verso direttrici di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportunetraffico non incluse espressamente nell’iniziale “contributo mensile”.
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Samples: Telecommunications
Modifiche al contratto. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate al presente Contratto; nei confronti del Contratto in presenza Cliente consumatore, l’esercizio di detta facoltà è subordinato alla ricorrenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente all’articolo 10, con almeno 30 giorni preavviso di anticipo due mesi rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è comunicata, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso la data di entrata in vigore delle modifiche: in tal caso, fino alla data di efficacia del recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, trovano applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicatepraticate.
2. La BancaLe modifiche unilaterali alle pattuizioni contrattuali del Capo VIII e del Capo IX e alle relative condizioni economiche, in relazione alle diverse nonché a quelle pertinenti del Capo I, sono effettuate nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art.118 del T.U.B., ferma restando la facoltà del Cliente di recedere nei termini e con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimentoconseguenze indicate nel comma precedente.
3. La Banca si riserva la facoltà di modificare il diritto di modificarecontenuto della Sezione Informazioni e, in particolare, dei Paragrafi 5 e 6, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, alle variazioni delle modalità con le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei quali presta i Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i qualie/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportuneindicate nell’articolo 10, in tempo utile prima della loro applicazione. Parimenti la Banca si riserva la facoltà di modificare i parametri sui quali si fonda la valutazione di adeguatezza, in relazione all’aggiornamento nel tempo del modello utilizzato per la prestazione della consulenza in materia di investimenti e per la valutazione di adeguatezza. In tal caso la Banca aggiorna tempestivamente la sintesi del modello e la descrizione dei controlli contenuti nell’apposito documento disponibile in filiale su richiesta del Cliente e nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.
4. Il presente Contratto e i Questionari, nei testi tempo per tempo vigenti, sono consultabili dal Cliente nella sezione Servizi di Investimento del Sito Internet della Banca.
5. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza necessità di accettazione da parte del Cliente. Sarà cura della Banca informare il Cliente delle modifiche così apportate.
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Samples: Investment Services and Additional Services Agreement
Modifiche al contratto. La Banca 1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento in base al consenso scritto delle Parti.
2. L’Intermediario si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione in qualsiasi momento e, qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Contratto in presenza di Codice al Consumo, a condizione che sussista un giustificato motivo, le clausole che regolano il Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente. Le relative comunicazioni relative saranno sono validamente effettuate dalla Banca dall’Intermediario mediante posta elettronica, ove previsto, o lettera semplice al domicilio eletto raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti all’ultimo recapito indicato dal Cliente ai fini del Contratto ovvero Cliente, con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione preavviso di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. L’applicazione delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente recedere entro 30 Cliente, decorsi 15 giorni dalla ricezione data della suddetta comunicazione. In caso di , salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso da parte del Cliente entro il suddetto termine sopra indicato trovanosenza penalità. In tal caso, comunquesino alla data del recesso, applicazione saranno applicate al Cliente le pattuizioni contrattuali e le precedenti condizioni economiche precedentemente applicatedel Contratto.
3. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, L’Intermediario si riserva, altresì, riserva la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione qualsiasi momento e a condizione che, qualora il Cliente sia un suo differente assetto organizzativo aziendaleConsumatore ai sensi del Codice al Consumo, vi sia un giustificato motivo, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e condizioni economiche applicate al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti FinanziariContratto anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone comunicazione ai Clienti scritta al Cliente. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dall’Intermediario mediante posta elettronica, ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti all’ultimo recapito indicato dal Cliente, con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. Le modifiche entreranno in vigore dalla data indicata nella comunicazione e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 15 giorni dalla data della comunicazione di dette modifiche, il diritto di recedere dal Contratto, senza penalità, e lo abbia comunicato a Banor entro tale termine mediante posta elettronica o raccomandata a/r. In caso di esercizio del diritto di recesso, il Cliente otterrà in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni economiche precedentemente praticate.
4. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno recepite di diritto e le modalità più opportunedisposizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato la modifica stessa. L’Intermediario provvederà in ogni caso ad informare il Cliente delle modifiche apportate.
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Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni è comunicata al Titolare (Art. 126-sexies del Testo Unico Bancario) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Xxxx che della Banca. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate da Xxxx, la responsabilità è di Xxxx. La Banca proposta di modifica unilaterale si riserva ritiene accettata dal Titolare a meno che quest’ultimo non comunichi a Nexi, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Titolare può recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi (cfr. art. 35), entro la facoltà data prevista per l’applicazione della modifica. Xxxx può applicare modifiche dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavviso: - favorevoli al Titolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in presenza questo caso informa tempestivamente il Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se c’è un giustificato motivo, che deve essere individuato dal soggetto che la propone, cioè da parte di Nexi o della Banca, nei limiti indicati sopra. Le Tutte le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di modifica di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente presente articolo sono effettuate da Xxxx con preavviso di almeno 30 giorni di anticipo 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 43). Con le medesime modalità le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso modifica indicheranno la formula “Proposta di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) modifica del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune”.
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Samples: Regolamento
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la pre- stazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Titolare esclusivamente dall’Emitten- te, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia dell’Emittente stesso. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche defi- nite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente, qua- lora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La Banca proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della mo- difica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione del- la modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la facoltà modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in presenza tal caso tempestivamente il Cliente me- diante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dun- que dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Le Tutte le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di modifica di cui sopra deve al presente articolo potranno essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente effet- tuate dall’Emittente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle all’art. 42. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’in- vio dell’Estratto Conto e/o del Documento di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con Sintesi Annuale. Tutte le modalità più opportunecomunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto”.
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Samples: Regolamento Contrattuale
Modifiche al contratto. La Banca 1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.106 del D.Lgs.50/2016, Arpae si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione ordinare servizi o forniture supplementari, oppure potranno essere apportate varianti al contratto, nei limiti di legge.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 12, del Contratto in presenza di Dlgs. 50/2016 Arpae potrà apportare un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto presente Contratto, fino alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà concorrenza del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazionequinto del corrispettivo contrattuale complessivo.
3. In caso di recesso diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del Cliente entro corrispettivo complessivo del presente Contratto, il termine sopra indicato trovanoFornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, comunquecalcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d’offerta.
4. In accordo con quanto previsto dai commi precedenti, applicazione con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le pattuizioni contrattuali variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell’esecuzione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e le condizioni economiche precedentemente applicatenon comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
5. La BancaNessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell’esecuzione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nei commi precedenti e qualora effettuate,ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere non daranno Schema di prestare i Servizi Contratto per l’affidamento di Investimento servizi e l’Attività risorse di intermediazione supercalcolo per la modellistica numerica meteorologica e consulenza assicurativamarina Allegato 5 Pagina 9 di 23 titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresìda parte del Fornitore, la facoltà di modificare rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) disposizioni del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportuneDirettore dell’esecuzione.
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Samples: Contract
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dall’Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La Banca proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all’art. 35, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la facoltà modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in presenza tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo. Le Tutte le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di modifica di cui sopra deve al presente articolo potranno essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente effet- tuate con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle all’art. 43 . Con le medesime modalità le suddette comu- nicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportunemodifica indicheranno espressamente la formula “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto”.
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Samples: Regolamento Contrattuale
Modifiche al contratto. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativaInvestimento, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune.
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Samples: Financial Services Agreement
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni è comunicata al Titolare (Art. 126-sexies del Testo Unico Banca- rio) solo da Nexi, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia di Nexi che della Banca. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate dalla Banca, è solo della Banca la responsabilità di assicurare il rispetto delle norme in materia di variazioni contrattuali. Se le modifiche sono definite, proposte e formulate da Xxxx, la responsabilità è di Xxxx. La Banca proposta di modifica unilaterale si riserva ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare a Nexi (=> art. 35), entro la facoltà data prevista per l’applicazione della modifica. Nexi può applicare modifiche dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio con effetto immediato e senza preavvi- so - favorevoli al Titolare; - sfavorevoli al Titolare, quando la modifica dipende solo dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto: in presenza questo caso informa tempestivamente il Titolare con comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte in questo articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se c’è un giustificato motivo, che deve essere indi- viduato dal soggetto che la propone, cioè da parte di Nexi o della Banca, nei limiti indicati sopra. Le Tutte le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di modifica di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente presente articolo sono effettuate da Xxxx con preavviso di almeno 30 giorni di anticipo 2 mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione (=> art. 43). Con le medesime mo- dalità le comunicazioni possono essere trasmesse anche insieme all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà modifica indicheranno la formula “Proposta di modifica unilaterale del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportuneCon- tratto”.
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Samples: Normativa Contrattuale Applicabile Ai Servizi Bancari E Di Investimento
Modifiche al contratto. Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Professionista/Azienda esclu- sivamente dall’Emittente, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia dell’E- mittente stesso sia della Banca. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso. Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La Banca proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Professionista/Azien- da a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Pro- fessionista/Azienda hanno diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventua- li modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Professioni- sta/Azienda possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza pre- avviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavo- revole al Professionista/Azienda, quando la facoltà modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in presenza tal caso tempestivamente il Professionista/Azienda mediante comu- nicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dun- que dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra. Le Tutte le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di modifica di cui sopra deve al presente articolo potranno essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento e l’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente effet- tuate dall’Emittente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investimento e dell’Attività di intermediazione e consulenza assicurativa tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle all’art. 42. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’in- vio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportunemodifica indicheranno espressamente la formula “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto”.
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Samples: Regolamento Contrattuale