Mutamento mansioni. L'azienda può adibire temporaneamente il personale a mansioni di qualifica diversa dalla propria, purché queste non comportino peggioramenti del trattamento economico, né mutamenti alla posizione del lavoratore e in ogni caso, siano compatibili con le sue attitudini e condizioni. Al lavoratore temporaneamente incaricato del disimpegno di mansioni superiori è corrisposto, in aggiunta, la differenza tra la retribuzione normale della propria qualifica e quella normale relativa alle nuove mansioni. Il lavoratore che avrà svolto per due mesi consecutivi (o 4 mesi anche a periodi non consecutivi in un anno) mansioni superiori alla sua qualifica, dovrà essere passato alla qualifica superiore. Dichiarazione a verbale In caso di inabilità dovuta a causa di servizio l'azienda - esclusa l'ipotesi di lavoratori aventi diritto a pensione di invalidità permanente sempre ché ne abbia la possibilità, cercherà di utilizzare il personale in mansioni inferiori, a condizione che il lavoratore possa svolgere, nelle nuove mansioni, la normale attività. In tal caso verrà corrisposto il trattamento economico della categoria di nuova assegnazione.
Mutamento mansioni. L’assegnazione in forma esplicita e dietro preciso mandato di mansioni specifiche
Mutamento mansioni. L’assegnazione in forma esplicita e dietro preciso mandato di mansioni specifiche appartenenti ad un livello d’inquadramento superiore comporta l’attribuzione al la- voratore, per tutta la durata dell’assegnazione delle mansioni superiori, di un importo pari alla differenza tra la retribuzione ordinariamente percepita e quella relativa al li- vello di inquadramento superiore cui il lavoratore stesso avrebbe diritto in caso di promozione. Il mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione scritta, nella quale va indicato il livello di inquadramento di appartenenza e quello relativo alle mansioni affidate ed il periodo dell’incarico. Nel caso di acquisizione del livello di inquadramento superiore per effetto dell’asse- gnazione delle mansioni superiori per il periodo previsto dalle norme vigenti, il lavo- ratore può continuare a svolgere anche le mansioni del livello precedente.
Mutamento mansioni. Art. 13 Mansioni superiori Art. 14 Telelavoro
Mutamento mansioni. L’assegnazione in forma esplicita e dietro preciso mandato di mansioni specifiche appartenenti ad un livello d’inquadramento superiore comporta l’attribuzione al lavoratore, per tutta la durata della assegnazione delle mansioni superiori, di un importo pari alla differenza tra la retribuzione ordinariamente percepita e quella relativa al livello di inquadramento superiore cui il lavoratore stesso avrebbe diritto in caso di promozione. Il mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione scritta nella quale va indicato il livello di inquadramento di appartenenza e quello relativo alle mansioni affidate ed il periodo dell’incarico. In relazione a quanto previsto dall’art. 13 della legge n. 300/1970, il riconoscimento dell’inquadramento nel livello superiore avviene dopo un periodo di 90 giorni continuativi di calendario oppure dopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell’arco dei 365 giorni dall’inizio della prestazione nel livello superiore. Nel caso di conferimento temporaneo delle mansioni di Quadro, il riconoscimento dell’inquadramento superiore avviene invece dopo un periodo di 180 giorni continuativi di calendario. Nei casi di assegnazione di mansioni superiori per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene solo dopo che il lavoratore ha compiuto 365 giorni di calendario di sostituzione. Decorsi i periodi indicati, il personale interessato viene definitivamente assegnato al livello superiore.
Mutamento mansioni. ► modificato dall’all. 2) al CCNL 3 luglio 1986 (v. pag. 30) e dall’art. 0, xxxx. X) xxx XXXX 00 xxxxxxxx 0000 (x. pag. 68)
Mutamento mansioni. Ai sensi dell'art. 13 della legge 20.5.70 n. 300 il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo professionale a livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che non si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
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1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore.
2. Qualora l’esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre 4 (quattro) mesi consecutivi, il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l’incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
3. Il suddetto passaggio di livello è riconosciuto al lavoratore anche quando le mansioni di livello superiore sono state ricoperte con carattere non continuativo. A tal fine è necessario che il lavoratore abbia svolto per almeno 7 (sette) mesi mansioni proprie del 1°, 2° o 3° livello ovvero per mansioni di livello inferiore, almeno 4 (quattro) mesi.
4. Qualora risulti che già in passato il lavoratore adibito a mansioni superiori abbia acquisito il livello inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, lo stesso acquisirà nuovamente il livello superiore quando la permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Mutamento mansioni. 1. In generale, al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre 6 (sei) mesi nell’arco dell’anno a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione superiore.
2. Al lavoratore che per oltre 2 (due) mesi viene adibito a mansioni rientranti in una categoria superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore. Pagina9
3. Qualora l’esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre 4 (quattro) mesi consecutivi, il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva alla categoria superiore, salvo che l’incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Mutamento mansioni. Nel nuovo testo, il riconoscimento del livello superiore avviene per tutti i livelli dopo 120 giorni continuativi di calendario. Da un punto di vista gestionale si precisa che, nel caso di promozione, il lavoratore può continuare a svolgere anche le mansioni del livello precedente.