NOMINA DEL MEDIATORE Clausole campione

NOMINA DEL MEDIATORE. Italia Concilia nomina il mediatore tra quelli inseriti nel proprio elenco consultabile anche sul proprio sito internet. I mediatori iscritti nell’elenco devono possedere e conservare i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e svolgere la propria attività nel rispetto del Codice Etico approvato da Italia Concilia, nonché mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo frequentando corsi di formazione e di specifico aggiornamento con cadenza almeno biennale, così come stabilito e prescritto dall’art. 43 lett b) D.M. 180/2010. Gli affari di mediazione sono assegnati al mediatore dal responsabile di Italia Concilia sulla base di criteri che garantiscono l’indipendenza nell’erogazione del servizio. Il singolo affare di mediazione è affidato al mediatore in relazione all’oggetto della controversia e alle ragioni della pretesa, al livello e complessità del conflitto tra le parti, alla specializzazione e, in ogni caso, nel rispetto della specifica competenza professionale. Il mediatore nominato accetta l’incarico per iscritto o via email o PEC, sottoscrivendo, prima dell’inizio dell’incontro di programmazione, una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e assumendosi l’obbligo di comunicare all’Organismo l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico. Il mediatore, inoltre, dichiara di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nonché a tutte le leggi e aggiornamenti vigenti. Rimanendo invariate le indennità di mediazione, Italia Concilia, anche nel caso di incontri successivi al primo, può sostituire il mediatore nominato ovvero affiancargli uno o più mediatori ausiliari. In casi particolari l’Organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che stabiliscono di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del “Tariffario per i consulenti tecnici e periti” presso i tribunali. Ad ogni singolo affare di mediazione Italia Concilia può assegnare altri mediatori, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco, a titolo di tirocinio. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto al procedimento di mediazione. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 10 D.M. 180/2010, esercita funzioni di controllo sull’Organismo e può disporne la sospensione e, nei casi più gravi, anche la cancellazione. In caso di sospen...
NOMINA DEL MEDIATORE. Il Responsabile dell’organismo nomina il mediatore, idoneo al corretto e rapido svolgimento dell’incarico, dal proprio elenco dei mediatori, che è consultabile sul sito Internet: xxx.Xxxxxxxxx-Xxx.xx. Al fine di garantire l’imparzialità del servizio, il Responsabile dell’organismo può osservare per la nomina del mediatore un criterio di territorialità e/o di turnazione e/o di equa ripartizione delle controversie tra i mediatori e/o di competenze specifiche dichiarate. Qualora la delicatezza e/o la tecnicità della controversia o il valore della medesima lo richiedano, il Responsabile dell’organismo può, invece, nominare il mediatore sulla base dell’esperienza e professionalità maturata nel settore della controversia. Nell’eventualità di cui all’art. 2.1 del Regolamento resta fermo, tuttavia, che il Responsabile dell’organismo nomina il mediatore richiesto dalle parti nella “Domanda congiunta”, salvo ricorrano diverse esigenze organizzative dell’ Organismo. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell’organismo può nominare un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, lasciando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti. Il Responsabile dell’organismo può nominare un diverso mediatore per la formulazione della proposta, di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 28/10 ed all’art. 7,2° comma lett. B) del D.M. n. 180/2010, restando fisse le indennità di mediazione dovute dalle parti in considerazione del mutamento del mediatore nel corso del procedimento.
NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www. xxxxxxxxxxxxx-xxx.xx;
NOMINA DEL MEDIATORE. 5.1 Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx; I mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
NOMINA DEL MEDIATORE. .1 Se entrambe le parti della controversia decidono di ricorrere a un procedimento di mediazione, il mediatore è nominato secondo la procedura di cui all'articolo 8.20, paragraof 3, dell'accordo.eL parti della controversia si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. Tale accordo può comprendere la nomina di un mediatore scelto tra imembri del tribunale costituito a norma dell'articolo paragrafo 2, dell'accordo,o del tribunale d'appello costituito a norma dell'articolo 8,28.paragrafo 3,dell'accordo. eL parti della controversia possono decidere di sostituire il mediatore mnteedia accordo scritto. Se il mediatore si dimette, è in condizioni di incapacità o non è in comunque in grado di esercitare le sue funzioni, è nominato un nuovo mediatore a norma dell'articolo ,208.paragrafo 3,dell'accordo e in conformità al paragrafo 1. .3 Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia. .4 Il mediatore assiste le parti della controversia nella ricerca di una soluzione concordata conformemente alla decisione del caotmo itCE per i servizi e gli investimenti relativa al codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale da' ppello e i mediatori.
NOMINA DEL MEDIATORE. Articolo 5 Indipendenza, Imparzialità e sostituzione del Mediatore
NOMINA DEL MEDIATORE. 1. L’iscrizione dei Mediatori nell’elenco dell’Organismo avviene previa verifica della loro effettiva competenza e professionalità desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dal curriculum vitae.
NOMINA DEL MEDIATORE. Art. 6 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore
NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. I Mediatori dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustizia.