NUOVE ADESIONI Clausole campione

NUOVE ADESIONI. 1. I Comuni già sottoscrittori del presente documento dovranno dare comunicazione dell’ampliamento ai rispettivi Consigli.
NUOVE ADESIONI. 1. Il responsabile del SUAP associato camerale informa i Sindaci dei Comuni dell’adesione alla presente convenzione di altri Comuni.
NUOVE ADESIONI. Le richieste di adesione da parte di scuole non appartenenti alla Rete, devono essere presentate al dirigente della scuola capofila e sono esaminate dal Gruppo di Supporto Regionale e ratificate dall’Assemblea di Rete.
NUOVE ADESIONI. Possono aderire al Centro altri Atenei, che ne facciano motivata richiesta. L’adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato Direttivo del Centro. Le adesioni di altre Università sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all’approvazione degli organi competenti di tutte le università aderenti. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L’adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato Direttivo.
NUOVE ADESIONI. 1. I Comuni dell’Unione Reno Galliera non conferenti potranno conferire all’Unione i servizi di cui all’art. 2 con l’adozione della presente convenzione nel proprio Consiglio comuale.
NUOVE ADESIONI. Il presente accordo di area è aperto a tutte le organizzazioni del territorio che ne condividono finalità ed obiettivi. In seguito alla firma dell’accordo da parte delle Organizzazioni Proponenti, lo stesso potrà essere sottoscritto da altri soggetti del territorio in qualsiasi momento. Le organizzazioni che richiedono l’adesione al Distretto Family Audit “Le Palazzine” dovranno presentare in forma scritta la richiesta al Gruppo di Lavoro Strategico, di cui al precedente art. 3. A seguire si procederà alla sottoscrizione individuale da parte di ogni organizzazione entrante di un documento specifico indicante le tipologie di impegni e i tempi di realizzazione, che intenderanno perseguire all’interno del Distretto, fermo restando la condivisione degli obiettivi previsti dall’art.1 del presente accordo. A seguito di un periodo di sperimentazione le organizzazioni che aderiranno al presente accordo si impegneranno successivamente a coinvolgere altre organizzazioni, potenzialmente interessate al raggiungimento degli obiettivi, di cui all’art. 1 del presente accordo. Si vincola l’accesso al Distretto Family Audit “Le Palazzine” alle sole organizzazioni con certificazione Family Audit conseguita o in corso di conseguimento.
NUOVE ADESIONI. 1. Alla presente convenzione potranno aderire altri comuni, previo parere favorevole della conferenza dei sindaci.
NUOVE ADESIONI. Il Centro è aperto alla partecipazione e al contributo di tutti gli studiosi – interni ed esterni alle Università convenzionate − che, avendone titolo, si mostrino interessati alle tematiche affrontate dal Centro. Le richieste di adesione di nuove Università vanno inviate al Direttore, il quale le vaglia e le sottopone al parere del Consiglio Direttivo per l’approvazione. Le richieste approvate dal Consiglio Direttivo sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati dagli organi centrali di governo degli Atenei convenzionati. In seguito a tale formalizzazione il Consiglio Direttivo del Centro sarà incrementato in modo tale da includere i rappresentanti per ciascuna delle nuove Università aderenti al Centro.
NUOVE ADESIONI. L’adesione di nuovi Enti Comunali alla presente Convenzione è possibile ed auspicabile. L’adesione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta al Comune Delegato nella quale si dovrà anche dichiarare l’accettazione dei contenuti della presente Convenzione. Il Comune Delegato avrà cura di inviare ai Comuni aderenti la richiesta pervenuta. L’Assemblea dei Sindaci, nella prima riunione utile, esaminerà la richiesta e potrà accoglierla a seguito di votazione per maggioranza semplice dei Comuni aderenti. Il Comune subentrante, successivamente, provvederà ad approvare in Consiglio Comunale la presente convenzione e la trasmetterà al Comune Delegato. Ciascun Comune aderente, nel corso della prima seduta utile del Consiglio comunale, ne prenderà atto. Detta nuova adesione verrà aggiunta in appendice alla Convenzione già sottoscritta. E’ possibile ed auspicabile anche l’adesione di Associazioni aventi scopi e finalità assimilabili a quanto definito all’art.1 della presente Convenzione. L’adesione è subordinata alle modalità di cui sopra, per quanto applicabili a enti di natura privata. SINDACO AZZATE SINDACO CAZZAGO BRABBIA SINDACO CROSIO DELLA VALLE SINDACO XXXXXXX SINDACO GALLIATE LOMBARDO_ SINDACO INARZO Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. Copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 30.03.2019 all’Albo Pretorio on line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.69/2009. Il Responsale del Servizio X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.