Conferenza dei Sindaci Clausole campione

Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci è l’organo di coordinamento per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è regolato dall’articolo 10 della Convenzione Quadro per la gestione associata delle funzioni sottoscritta dai Comuni aderenti il 3.12.2014.
Conferenza dei Sindaci. 1. Per attuare e gestire l'Accordo con i criteri e le modalità richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene confermato e rafforzato lo strumento della Conferenza dei Sindaci costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni dell'area stessa, con particolare riferimento ai comuni inseriti nell’agglomerato, così come individuato nei Piani provinciali di tutela e risanamento della qualità dell’aria, nonché dalla Provincia che ne assicura l’impulso e il coordinamento. In particolare la Conferenza ha il compito di pervenire ad intese attuative del presente Accordo così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi sulla mobilità e delle relative aree di influenza al fine di tutelare la salute ed arrecare il minor disagio possibile ai cittadini.
Conferenza dei Sindaci. 1) I Comuni concordano di istituire una Conferenza Permanente costituita dai Sindaci per indirizzare e seguire lo svolgimento dell’attività del Servizio di Polizia Locale convenzionato. La Conferenza dei Sindaci è convocata di norma dal Sindaco del Comune Capo Convenzione. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati.
Conferenza dei Sindaci. I Comuni si riuniscono su iniziativa del Comune Capofila ogni sei mesi o, su richiesta di ognuno dei Sindaci interessati al presente accordo di collaborazione in seno alla conferenza dei Sindaci nelle persone degli stessi o di loro delegati, al fine di programmare gli interventi sul territorio o di impartire direttive per il regolare svolgimento del servizio. Con la sottoscrizione del presente accordo di programma è istituita la “Conferenza dei Sindaci”, composta dai Sindaci dei comuni interessati. La Conferenza dei Sindaci, in particolare:
Conferenza dei Sindaci. 1- La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o assessori delegati, è di norma convocata dal Sindaco del Comune capofila, ma può essere convocata anche di iniziativa da parte dell’altro Sindaco del comune non capofila. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare i segretari, i dipendenti, i consulenti degli enti interessati e i componenti delle rispettive Giunte.
Conferenza dei Sindaci. Le funzioni di indirizzo e controllo sulle attività oggetto dell'accordo sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti così come meglio specificato nell'art. 4 dell'accordo medesimo che si intende qui integralmente richiamato.
Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci è composta dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato, che la convoca e la presiede, e dai Sindaci dei Comuni associati o loro delegati. Alla stessa partecipa il Presidente della Comunità senza diritto di voto.
Conferenza dei Sindaci. 1. La Conferenza dei Sindaci è l’organismo di indirizzo e governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 ed è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.
Conferenza dei Sindaci. Le parti convengono di istituire la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati, avente le sottoindicate competenze:
Conferenza dei Sindaci. 1. La Conferenza dei Sindaci è l’organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione. Essa verifica periodicamente l’andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.