Obblighi dell’Agente. 3.1 Con la sottoscrizione dell’Accordo, l’Agente si impegna, a rendere disponibili gratuitamente a favore dell’Ente gli specifici Servizi di cui all’Allegato, secondo le modalità e gli standard ivi previsti ed alle condizioni di cui al presente Accordo.
Obblighi dell’Agente. 1. Sarà specifico impegno dell’agente:
a) promuovere8 i contratti di vendita di cui al precedente art. 1, attenendosi alle direttive ed alle istruzioni della mandante;
b) non concedere sconti oltre quelli previsti dalle condizioni generali di vendita, salvo autorizzazione scritta della mandante9;
c) trasmettere alla mandante, entro 5 giorni dall’acquisizione, gli ordini sottoscritti dal cliente. Tali ordini saranno in ogni caso vincolati dalla clausola “Salvo approvazione della Casa”, riservandosi la mandante la facoltà di non accettare ordini che non ritenesse a suo insindacabile giudizio di evadere10;
d) accertarsi, prima di raccogliere l’ordine, nella misura più idonea allo scopo, della solvibilità del cliente e informare per iscritto la mandante su eventuali condizioni di evidente difficoltà economica del cliente;
e) rispettare il segreto di ogni notizia e/o informazione aziendale relativa alla mandante che abbia natura confidenziale e/o riservata, di cui sia venuto a conoscenza e/o in possesso in dipendenza dal proprio incarico, come ad esempio le notizie relative a: qualità tecniche dei prodotti, ammontare degli affari, organizzazione aziendale (interna ed esterna), listini e circolari inviati dalla mandante, statistiche, elenchi clienti, ecc., qualora non siano necessari per la presentazione e la conoscenza dei prodotti da offrire alla clientela;
f) nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla volontà dell’agente, quest’ultimo non fosse in grado di eseguire l’incarico, ne darà immediatamente notizia. In particolare, in caso di malattia o di infortunio che impedisca all’agente di svolgere temporaneamente l’incarico affidato, quest’ultimo ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Economico Collettivo di settore.
Obblighi dell’Agente. L’Agente, considerato l’incarico conferitogli, si impegna a proprie cura e spese:
a) a consigliare ed assistere il Venditore nelle attività necessarie a reperire la documentazione di cui al punto 7. Nell’adempimento di tale obbligo, l’Agente deve intendersi autorizzato dal Venditore a richiedere la consultazione ed il rilascio di documenti all’Amministratore Condominiale o ad altri soggetti ed Enti;
b) a promuovere la vendita dell’immobile, secondo le modalità d’uso e la diligenza del professionista, servendosi dell’intera propria organizzazione e, in particolare, a pubblicizzare la vendita dell’immobile a mezzo di pubblicazioni di settore e/o quotidiani o altri idonei mezzi pubblicitari fra cui l’inserimento in banche-dati e, ove possibile, su siti Internet;
c) a fornire al Venditore, su sua semplice richiesta, tutte le informazioni circa l’attività svolta e a comunicare allo stesso immediatamente, e comunque non oltre 24 ore, eventuali proposte di acquisto dell’immobile ricevute da potenziali clienti;
d) a comunicare con sollecitudine, e comunque non oltre 24 ore, per conto del Venditore, l’avvenuta accettazione a chi abbia effettuato una proposta d’acquisto, anche a mezzo telefax, telegramma o Raccomandata A/R;
e) a prestare la propria assistenza al Venditore anche successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare e fino alla stipulazione dell’atto pubblico notarile di compravendita;
f) a svolgere specificatamente le seguenti ulteriori attività: ……………………………………………………………….…………………………….……………… L’Agente, considerato l’incarico conferitogli, assumerà a proprio carico tutte le spese relative alla propria attività.
Obblighi dell’Agente. Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornite al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E’ nullo ogni patto contra- rio. (la modifica è stata apportata dal Dlgs n.65/1991). Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commis- sionario, ad eccezione di quelli di cui all’art.1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. (modifica appor- tata dalla Legge n.526/99). “E’ vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabili- tà, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. E’ però con- sentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo”. (la modifica è stata apportata dall’art.28 della Legge comunitaria 21/12/1999 n.526).
Obblighi dell’Agente. L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
Obblighi dell’Agente. L’Agente si obbliga espressamente, per effetto della sottoscrizione del presente incarico, a promuovere la conclusione dell’affare tramite l’utilizzo della propria organizzazione ed a perseguire gli interessi del Committente nel rispetto delle norme di legge e di deontologia professionale.
Obblighi dell’Agente. L'agente svolge l'incarico quale persona fisica senza avvalersi di collaboratori, con ampia autonomia, indipendenza e libertà d’iniziativa. All'agente è fatto obbligo di attenersi, nello svolgimento dell'attività promozionale e nel rapporto con i clienti, alle regole di condotta previste dalle normative e dai regolamenti relativi alla propria attività e a quella della Banca (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il "TUF", il "Regolamento intermediari", "il Codice delle assicurazioni private", la "Normativa antiriciclaggio", la "Normativa privacy" e la "Normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti" e le successive modificazioni ed integrazioni dei predetti provvedimenti), oltre che alle previsioni del contratto, alle linee guida, alle regole, alle procedure e ai codici interni di comportamento della Banca (in particolare modo il "Codice Interno di Comportamento di Gruppo", tempo per tempo vigente).
Obblighi dell’Agente. Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fe- de. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra infor- mazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare na- tura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.
Obblighi dell’Agente. 3.1 Con la sottoscrizione dell’Accordo, Equitalia Nomos S.p.A. si impegna, a rendere disponibili gratuitamente a favore dell’Ente gli specifici Servizi di cui all’Allegato, secondo le modalità e gli standard ivi previsti ed alle condizioni di cui al presente Accordo.
3.2 Per le ulteriori attività di cui al precedente art. 2.4, eventualmente, verranno applicate tariffe concordate, di volta in volta, tra le parti in relazione allo specifico servizio richiesto.
Obblighi dell’Agente. Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario (1). Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 (2) (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempienza del terzo. E' però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo" (3).
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2 del D.L.vo 15 febbraio1999, n. 65.
(2) Le parole: “ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736” sono state inserite dall’art. 28, comma 1, della L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 28 comma 2, della L. 21 dicembre 1999, n. 526.