Obblighi dell’Agente Clausole campione

Obblighi dell’Agente. 3.1 Con la sottoscrizione dell’Accordo, l’Agente si impegna, a rendere disponibili gratuitamente a favore dell’Ente gli specifici Servizi di cui all’Allegato, secondo le modalità e gli standard ivi previsti ed alle condizioni di cui al presente Accordo.
Obblighi dell’Agente. In esecuzione dell’incarico di cui al presente accordo l’agente si impegna, in particolare, a svolgere le seguenti attività: assistere e cooperare con il preponente nella fase di conclusione degli affari e in quella successiva ; assicurare un presidio del territorio di competenza al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni e l’assistenza richieste; fornire al preponente tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei singoli affari nonché trasmettere allo stesso, settimanalmente, una scheda riepilogativa degli ordini ricevuti, dei clienti procacciati, delle visite effettuate con indicazione del motivo. A tal fine il preponente fornirà all’agente un’apposita modulistica sulla quale riportare quanto sopra descritto; conformarsi e aderire alle specifiche e alle direttive impartite dalla AAA ed a osservare le procedure stabilite dalla stessa; Gli obblighi di cui al presente articolo rivestono carattere essenziale del presente accordo e il mancato adempimento ad una sola delle obbligazioni indicate nei commi che precedono costituirà valido motivo di recesso da parte del preponente.
Obblighi dell’Agente. 8.1. L’Agente dovrà: a) promuovere, in modo stabile e continuativo, la vendita e la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dell’attività imprenditoriale del Preponente, tutelando gli interessi di quest’ultimo e agendo con lealtà e buona fede; b) attenersi alle istruzioni indicate dal Preponente e informare i 7.2. Commercial Agent may not act as director, agent or commercial agent for businesses in competition with Principal within the territory assigned to Commercial Agent while this agreement is in effect and for the … months thereafter, or for the maximum period allowed by the law. ARTICLE 8 – DUTIES OF COMMERCIAL AGENT 8.1. Commercial Agent shall: a) promote, on a stable and ongoing basis, the sale and provision of those goods and services Principal markets, safeguarding the latter’s interests and acting with loyalty and in good faith; b) comply with instructions given by Principal and inform
Obblighi dell’Agente. 1. Sarà specifico impegno dell’agente:
Obblighi dell’Agente. 3.1 Con la sottoscrizione dell’Accordo, Equitalia Nomos S.p.A. si impegna, a rendere disponibili gratuitamente a favore dell’Ente gli specifici Servizi di cui all’Allegato, secondo le modalità e gli standard ivi previsti ed alle condizioni di cui al presente Accordo.
Obblighi dell’Agente. Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornite al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E’ nullo ogni patto contra- rio. (la modifica è stata apportata dal Dlgs n.65/1991). Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commis- sionario, ad eccezione di quelli di cui all’art.1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. (modifica appor- tata dalla Legge n.526/99). “E’ vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabili- tà, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. E’ però con- sentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo”. (la modifica è stata apportata dall’art.28 della Legge comunitaria 21/12/1999 n.526).
Obblighi dell’Agente. Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario (1). Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 (2) (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempienza del terzo. E' però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo" (3).
Obblighi dell’Agente. L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
Obblighi dell’Agente. Vi impegnate espressamente a visitare con la dovuta frequenza la clientela e ad informare con regolarità la preponente sulle condizioni di mercato della Vostra zona e su ogni altro elemento utile per valutare la convenienza di singoli affari. In particolare, siete tenuti ad accertare la solvibilità dei clienti dei quali trasmettete gli ordini ed a fornire tutte le informazioni utili alla valutazione della convenienza dei singoli affari. In mancanza di comunicazioni, considereremo la Vostra proposta come espressione del Vostro parere favorevole. Nel reciproco interesse, almeno trimestralmente, invierete un rapporto sulla clientela, sulle tendenze del mercato e della concorrenza nella Vostra zona. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla Vostra volontà, non foste in grado di eseguire l'incarico, ne darete immediata notizia. In particolare, in caso di malattia o di infortunio che Vi impedisca di svolgere temporaneamente l'incarico affidato, ne darete tempestiva comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo. Qualora si verifichi una qualunque ragione di impedimento, sia temporanea, sia duratura, senza che ci abbiate informato, il contratto si considererà automaticamente risolto per fatto e colpa Xxxxxx, fermo restando il diritto della preponente al risarcimento del danno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1747 c.c. Ci informerete inoltre, senza indugio, di ogni contestazione della clientela e, nel caso di mancato puntuale pagamento, presterete la necessaria assistenza per ottenere il recupero delle somme dovute e per risolvere eventuali controversie.
Obblighi dell’Agente. L’Agente, considerata l’esclusività dell’incarico conferitogli, in forza della quale ha effettuato una visita ed una valutazione commerciale del bene, determinandone il più probabile valore di mercato, sulla base del quale il Venditore ha determinato il prezzo indicato al precedente punto 6, si impegna a propria cura e spese: