Obblighi dell’Agente Clausole campione

Obblighi dell’Agente. L’Agente, considerato l’incarico conferitogli, si impegna a proprie cura e spese: a) a consigliare ed assistere il Venditore nelle attività necessarie a reperire la documentazione di cui al punto 7. Nell’adempimento di tale obbligo, l’Agente deve intendersi autorizzato dal Venditore a richiedere la consultazione ed il rilascio di documenti all’Amministratore Condominiale o ad altri soggetti ed Enti; b) a promuovere la vendita dell’immobile, secondo le modalità d’uso e la diligenza del professionista, servendosi dell’intera propria organizzazione e, in particolare, a pubblicizzare la vendita dell’immobile a mezzo di pubblicazioni di settore e/o quotidiani o altri idonei mezzi pubblicitari fra cui l’inserimento in banche-dati e, ove possibile, su siti Internet; c) a fornire al Venditore, su sua semplice richiesta, tutte le informazioni circa l’attività svolta e a comunicare allo stesso immediatamente, e comunque non oltre 24 ore, eventuali proposte di acquisto dell’immobile ricevute da potenziali clienti; d) a comunicare con sollecitudine, e comunque non oltre 24 ore, per conto del Venditore, l’avvenuta accettazione a chi abbia effettuato una proposta d’acquisto, anche a mezzo telefax, telegramma o Raccomandata A/R; e) a prestare la propria assistenza al Venditore anche successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare e fino alla stipulazione dell’atto pubblico notarile di compravendita; f) a svolgere specificatamente le seguenti ulteriori attività: ……………………………………………………………….…………………………….……………… L’Agente, considerato l’incarico conferitogli, assumerà a proprio carico tutte le spese relative alla propria attività.
Obblighi dell’Agente. 3.1 Con la sottoscrizione dell’Accordo, l’Agente si impegna, a rendere disponibili gratuitamente a favore dell’Ente gli specifici Servizi di cui all’Allegato, secondo le modalità e gli standard ivi previsti ed alle condizioni di cui al presente Accordo.
Obblighi dell’Agente. 8.1. L’Agente dovrà: a) promuovere, in modo stabile e continuativo, la vendita e la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dell’attività imprenditoriale del Preponente, tutelando gli interessi di quest’ultimo e agendo con lealtà e buona fede; b) attenersi alle istruzioni indicate dal Preponente e informare i 7.2. Commercial Agent may not act as director, agent or commercial agent for businesses in competition with Principal within the territory assigned to Commercial Agent while this agreement is in effect and for the … months thereafter, or for the maximum period allowed by the law. ARTICLE 8 – DUTIES OF COMMERCIAL AGENT 8.1. Commercial Agent shall: a) promote, on a stable and ongoing basis, the sale and provision of those goods and services Principal markets, safeguarding the latter’s interests and acting with loyalty and in good faith;
Obblighi dell’Agente. Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario (1). Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 (2) (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempienza del terzo. E' però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo" (3). (1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2 del D.L.vo 15 febbraio1999, n. 65. (2) Le parole: “ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736” sono state inserite dall’art. 28, comma 1, della L. 21 dicembre 1999, n. 526. (3) Questo comma è stato inserito dall’art. 28 comma 2, della L. 21 dicembre 1999, n. 526.
Obblighi dell’Agente. Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornite al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E’ nullo ogni patto contra- rio. (la modifica è stata apportata dal Dlgs n.65/1991). Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commis- sionario, ad eccezione di quelli di cui all’art.1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. (modifica appor- tata dalla Legge n.526/99). “E’ vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabili- tà, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. E’ però con- sentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo”. (la modifica è stata apportata dall’art.28 della Legge comunitaria 21/12/1999 n.526).
Obblighi dell’Agente. L’Agente si obbliga espressamente, per effetto della sottoscrizione del presente incarico, a promuovere la conclusione dell’affare tramite l’utilizzo della propria organizzazione ed a perseguire gli interessi del Committente nel rispetto delle norme di legge e di deontologia professionale.
Obblighi dell’Agente. Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fe- de. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra infor- mazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare na- tura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.
Obblighi dell’Agente. 1. L’Agente dovrà operare con i clienti secondo le istruzioni e le direttive impartite dalla mandante, visitare assiduamente la clientela, informare la Mandante su eventuali elementi che potessero ritenersi utili per migliorare le vendite e il servizio nella zona assegnata.
Obblighi dell’Agente. L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
Obblighi dell’Agente. L'agente svolge l'incarico quale persona fisica senza avvalersi di collaboratori, con ampia autonomia, indipendenza e libertà d’iniziativa. All'agente è fatto obbligo di attenersi, nello svolgimento dell'attività promozionale e nel rapporto con i clienti, alle regole di condotta previste dalle normative e dai regolamenti relativi alla propria attività e a quella della Banca (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il "TUF", il "Regolamento intermediari", "il Codice delle assicurazioni private", la "Normativa antiriciclaggio", la "Normativa privacy" e la "Normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti" e le successive modificazioni ed integrazioni dei predetti provvedimenti), oltre che alle previsioni del contratto, alle linee guida, alle regole, alle procedure e ai codici interni di comportamento della Banca (in particolare modo il "Codice Interno di Comportamento di Gruppo", tempo per tempo vigente).