Common use of OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Clause in Contracts

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, entro 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Agreement, Insurance Agreement

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, l'assicurato deve: a) darne avviso alla Società entro 30 tre giorni da quando l’Assicurato quello in cui si è verificata l’avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l’eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro; b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all’indennizzo; c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causaraccolta”; e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione. Nei casi L’Assicurato ha facoltà di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale con richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.perizia:

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Samples: Polizza Collettiva Agevolata Sulle Rese Contro Le Avversità Catastrofali E Di Frequenza, Polizza Collettiva Agevolata, Assicurazione Dei Prodotti Agricoli

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e 1915 non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Codice CivileSinistro. Per dare avviso scritto di Xxxxxxxx l’Assicurato o i suoi familiari devono compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Società o il Contraente, e devono inoltrarlo alla Società (*) tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui al precedente punto 1., unitamente alla documentazione del successivo punto. Qualora l’Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato Compagnia non sarà tenuta alla Società - Broker corresponsione di alcuna somma. L’Assicurato è altresì tenuto, una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso Perdita di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, entro Impiego e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi, a redigere a propria cura il modulo per la continuazione del Sinistro di cui al precedente punto e inoltrarlo alla Compagnia nei tempi di cui sopra. La Compagnia potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o dai loro agli aventi causa. Nei casi causa di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiestedocumentali in ordine al diritto alle prestazioni di cui al presente contratto di assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Del Credito

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga L'Assicurato deve far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a quanto stabilito dagli artt.1913 conoscenza. La denuncia va fatta agli Assicuratori o al Corrispondente dei Lloyd’s. Tale denuncia deve contenere la data e 1915 la narrazione del Codice Civilefatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Ferma ed invariata la definizione di sinistro figurante all’articolo 3, l’omessa denuncia di un sinistro entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del sinistro dovrà essere inviata Periodo di Assicurazione rende la richiesta di risarcimento estranea a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - questo contratto. (Si vedano l’articolo 4 e la voce a. dell’articolo 8.a) Si richiama il secondo comma dell’articolo 15, in caso di sinistro coesistenza di “responsabilità civile verso terzi”altre assicurazioni. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, entro 30 giorni da quando l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di sinistro, nei casi previsti dal CCNL di riferimento, l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causal’obbligo di richiedere al proprio Ente di appartenenza l’attivazione del patrocinio legale obbligatorio. Nei casi Il tutto fatta salva l’operatività di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso polizza ed il diritto alle spese di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento difesa da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiestedell’Assicurato stesso.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale, Glossary

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”l'Assicurato deve: a) presentare denuncia alla Società, tramite l’intermediario della stessa autorizzato, entro 30 tre giorni da quando l’Assicurato lavorativi per dal verificarsi degli eventi Grandine o Vento Forte o entro 24 ore dal verificarsi di tutti gli altri eventi; b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all’indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all’Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a); c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono i prodotti assicurati. f) fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata; g) fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno; h) fornire tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate. L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d), e), f), g) e h) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall’art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia. L’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi la facoltà di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso trasformare la denuncia di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente per semplice memoria in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale denuncia con richiesta di risarcimento da parte perizia entro trenta giorni dalla data dell’evento. La trasformazione è consentita per sinistri che si verifichino fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiesteprodotto.

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Samples: Polizza Convenzione, Assicurazione Dei Prodotti Agricoli

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e 1915 non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Codice CivileSinistro. Per dare avviso scritto di Xxxxxxxx l’Assicurato o i suoi familiari devono compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Società o la Banca Contraente, e devono inoltrarlo alla Società (*) tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui sopra, unitamente alla documentazione del successivo punto. Qualora l’Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato Compagnia non sarà tenuta alla Società - Broker corresponsione di alcuna somma. L’Assicurato è altresì tenuto, una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso Perdita di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, entro Impiego e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi, a redigere a propria cura il modulo per la continuazione del Sinistro di cui al precedente punto e inoltrarlo alla Compagnia nei tempi di cui sopra. La Compagnia potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o dai loro agli aventi causa. Nei casi causa di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiestedocumentali in ordine al diritto alle prestazioni di cui al presente contratto di assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Del Credito

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, entro 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

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Samples: Insurance Agreement

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a caso di sinistro, l’Assicurato deve: a) fare quanto stabilito dagli artt.1913 gli è possibile per contenere o limitare il danno e 1915 per salvare le cose assicu- rate; b) darne avviso ad Europ Assistance, contat- tando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.904.567, oppure al numero 00.00.00.00.00, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, pre- cisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker (laddove la denuncia Polizza venga intermediata da un Broker); d) conservare le tracce ed i residui del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro; e) in caso di sinistro distruzione o sottrazione di “responsabilità civile verso terzi”titoli di credito, entro 30 giorni farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’arti- colo 1914 del Codice Civile; f) predisporre un elenco dei danni subiti con rife- rimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati Europ Assistance o dai Peri- ti ai fini delle loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente indagini e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiesteverifiche.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”il Contraente/Assicurato, a parziale deroga dell’art. 1913 cc, deve darne avviso scritto alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando l’Assicurato l’Ufficio addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri ne ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”conoscenza, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle rimettendo al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, Deve inoltre fornire in tempo utile alla Società ed e ai suoi Suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiesteverranno preventivamente concordati.. Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente: a) per i sinistri mortali, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi il fatto; b) in caso di infortunio per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma di legge: in quest’ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta; c) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In A parziale deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del dell’Art. 1913 Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà i Sinistri devono essere inviata a cura dell'Assicurato denunciati per iscritto alla Società - per il tramite del Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, entro 30 giorni lavorativi da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza la richiesta di risarcimento o la contestazione è pervenuta all’ufficio preposto della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causaContraente. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia L’Assicurato, tramite il Broker, deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile; - in caso , una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti, i documenti relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta di sinistro tutti gli elementi utili ed a coadiuvare la Società per la migliore soluzione della pratica. La Società dovrà dare comunicazione al Broker dell’apertura del Sinistro e dei relativi estremi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia del Sinistro. La Contraente dà facoltà alla Società di “responsabilità civile verso i propri prestatori pagare direttamente al Terzo danneggiato l’indennità dovuta nel termini massimo di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, 30 giorni dall’avvenuta accettazione della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta proposta di risarcimento da parte del danneggiatodanneggiato stesso, suoi aventi diritto e/dando contestuale notizia dell’avvenuta liquidazione e dell’importo della stessa al Broker. Parimenti la Società si obbliga a comunicare al Broker l’eventuale rifiuto o legali contestazione del sinistro, motivandola dettagliatamente rispetto agli obblighi contrattuali. La Contraente è tenuta a denunciare alla Società, tramite il Broker, eventuali Sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro” di cui all’Art. 3.1 (Oggetto dell’assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente: a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di Enti dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL in caso di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza surroga ai sensi del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiestesuccessive modificazioni.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato e/o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento e/o dal momento in cui il Contraente e/o l’Assicurato e/o i suoi aventi diritto ne abbiamo avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito previsto dagli artt.1913 artt. 1913 e 1915 del Codice Civilecivile. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento; alla stessa deve inoltre essere allegato il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/03; il mancato conferimento del consenso costituisce per la denuncia Compagnia legittimo impedimento alla trattazione del sinistro dovrà sinistro. Documentare, fornendo ulteriori certificati medici il decorso delle lesioni; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - rinnovati alle rispettive scadenze; Trasmettere, in caso di sinistro ricovero, copia integrale della cartella clinica e di “responsabilità civile verso terzi”ogni documento – medico e non; Consentire in ogni caso alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell’Assicurato, ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa e comunque entro 30 e non oltre 60 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza dalla chiusura del sinistro, deve darne notizia necessari ai fini dell’accertamento del diritto all’indennizzo ed alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiestesua quantificazione.

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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile Generale

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso Fermo restando le definizione di sinistro polizza “richiesta di risarcimento” responsabilità civile verso terzisinistri”, entro 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne denunciare, anche per il tramite del broker, entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, solamente i sinistri per cui abbia ricevuto in forma certa: a. richiesta di risarcimento in via di rivalsa da parte dell’Azienda Sanitaria con addebito di colpa grave; b. richiesta di risarcimento in via di surrogazione da parte della Società di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria con addebito di colpa grave c. invito a dedurre o citazione in giudizio da parte della Corte dei Conti. La sola segnalazione inviata all’Assicurato dall’Azienda Sanitaria di aver inoltrato informazione alla Corte dei Conti in ordine a sinistri rientranti nella copertura assicurativa di polizza non determina l’obbligo di denuncia di sinistro; parimenti l’inchiesta giudiziaria (procedimento penale) promosso contro l’assicurato in relazione alle responsabilità professionali previste dall’oggetto di questa assicurazione non determina l’obbligo di denuncia di sinistro. La denuncia di sinistro deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nominativo dei pazienti danneggiati, e ogni altra notizia nel più breve tempo possibile; - utile per la Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Si richiama il secondo comma dell’articolo 15, in caso di sinistro coesistenza di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”altre assicurazioni. Senza il previo consenso scritto della Società, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifical’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, al Contraente e/definire o liquidare danni, procedere a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro transazioni o per malattia professionalecompromessi, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle sostenere spese al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiesteriguardo.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato L'Assicurato deve denunciare alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in qualsiasi caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, assicurativo entro 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato dal momento in cui si è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente verificato e/o a un Assicuratone abbia avuto conoscenza, allegando quanto segue, al fine di permettere alla compagnia una valutazione esaustiva circa l’operatività della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penalegaranzia: - copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia; - formale richiesta una descrizione del fatto/i che ha originato il sinistro - il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l’assicurato ha affidato la controversia, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina ed alle comunicazioni intercorse. Limitatamente ai giudizi di risarcimento da parte del danneggiatoresponsabilità civile e penale, suoi aventi diritto la Società provvederà ad assumersi l’onere delle spese legali e/o peritali, fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, nei limiti del massimale e nel rispetto delle norme di legge e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, in attesa della definizione dl giudizio. Nel rispetto delle norme di legge dei C.C.N.L. delle specifiche categorie la Società assisterà l’assicurato sin dall’apertura del procedimento anche nei procedimenti penali con imputazione dolosa, impegnandosi ad eventuali anticipazioni delle spese legali di difesa a fronte di una dichiarazione dell’Ente Contraente in merito alla non sussistenza del conflitto di interesse tra l’Ente stesso e l’Assicurato in attesa di giudizio. In caso di condanna dell’assicurato con sentenza o da parte provvedimento per atti/fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà all’Ente, il rimborso di Enti tutti gli oneri ad esso anticipati per assistenza legale di previdenza cui al presente contratto in favore di uno o assistenza aventi diritto a esperire azioni più’ assicurati, per ogni grado di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiestegiudizio.

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Samples: Polizza Tutela Legale

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a caso di sinistro, l’Assicurato deve: a) fare quanto stabilito dagli artt.1913 gli è possibile per contenere o limitare il danno e 1915 per salvare le cose assicurate; b) effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, una denucia accedendo direttamente al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezioni sinistri) oppure tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi - casella postale 178 - 26100 Cremona; e-mail: standalo- neDBEasy@brokeronline.it; tel 848.78.13.13, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00); c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro; e) in caso di sinistro distruzione o sottrazione di “responsabilità civile verso terzi”titoli di credito, entro 30 giorni farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’articolo 1914 del Codice Civile; f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente indagini e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiesteverifiche.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, entro 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato il Contraente/Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibilefornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso in caso d’incarico a un proprio legale di fiducia il preventivo di spese da quest’ultimo redatto. In ogni caso il Contraente/Assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: contattando il numero 039.9890.001 ovvero il numero verde 800.894153 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail: tutela@ xxxxx.xx. I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono: - una sintetica descrizione di quanto accaduto; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, generalità e recapiti della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penalecontroparte; - formale richiesta copia della corrispondenza intercorsa; - copia di risarcimento da parte del danneggiatocontratti, suoi aventi diritto e/documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.; - copia dell’Avviso di Garanzia o legali ogni altro Atto civile, penale o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiesteamministrativo notificato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civilecaso di sinistro, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Benacquista Assicurazioni Snc, o alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”e contestualmente all'ANP, entro nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto avuta conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa(art. Nei casi 1913 C.C.). Per sinistri di particolare gravità l’Assicurato la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando altresì il numero di polizza. Detta comunicazione potrà essere fatta anche all’Agenzia che dovrà tempestivamente informare la Società. Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte. L'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza pratica del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, a trasmettere tutti i relativi documenti e le prove che possano venirgli richiesteatti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurle in ragione del pregiudizio derivante. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

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Samples: Insurance Policy

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a caso di sinistro, l’Assicurato deve: a) fare quanto stabilito dagli artt.1913 gli è possibile per contenere o limitare il danno e 1915 per salvare le cose assicu- rate; b) darne avviso ad Europ Assistance, contat- tando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.904.567, oppure al numero 00.00.00.00.00, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; c) sporgere denuncia scritta all’Autorità compe- tente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmet- tendone copia al Broker (laddove la denuncia Polizza venga intermediata da un Broker); d) conservare le tracce ed i residui del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro; e) in caso di sinistro distruzione o sottrazione di “responsabilità civile verso terzi”titoli di credito, entro 30 giorni farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’arti- colo 1914 del Codice Civile; f) predisporre un elenco dei danni subiti con rife- rimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati Europ Assistance o dai Peri- ti ai fini delle loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale; - formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente indagini e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiesteverifiche.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 30 5 giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa(art. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia 1913 C.C.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile; - , le ulteriori indicazio- ni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venu- to a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi rela- tivi al sinistro successivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, l’Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro, si conviene che il Contraente dovrà l’Assicurato deve denunciare il sinistro unicamente in caso di: - formale notificasoltanto i sinistri mortali, al Contraente e/o i sinistri per i quali ha luogo l’ inchiesta penale a un Assicurato, norma della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro legge infortuni o per malattia professionale, o dell’apertura i quali il prestatore di un procedimento penale; - formale lavoro ha presentato richiesta di risarcimento da parte danni. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso. Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiesteindennizzo (art.1915 C.C.).

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Samples: Contratto Di Assicurazione