Obblighi e responsabilità della Società Clausole campione

Obblighi e responsabilità della Società. 6.1 Ai fini della corretta esecuzione del Servizio, la Società si impegna ad adempiere correttamente tutte le obbligazioni ivi previste ed in particolare a:
Obblighi e responsabilità della Società. La Società dovrà dare tempestiva comunicazione ad ACI di qualsiasi eventuale modifica relativa ai locali adibiti a magazzino che attengono alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Le spese derivanti dalla manutenzione ordinaria sono a totale carico della Società che, pertanto, dovrà tenere indenne l’ACI da qualsiasi onere e spesa. Salvo diversa indicazione di ACI, le attività rientranti nella manutenzione straordinaria, comprese quelle relative ad un eventuale adeguamento dei locali e degli impianti alle normative che dovessero in futuro essere emanate, saranno eseguite direttamente dalla Società, previa approvazione degli interventi e dei relativi preventivi e costi di realizzazione. Tali spese verranno fatturate ad ACI al costo. La Società assume l’obbligo di sollevare l’ACI da ogni responsabilità per danni procurati ai locali ed a terzi dal materiale custodito, salvo che provi che detti danni siano imputabili direttamente ad ACI e/o a fatto dei suoi incaricati.
Obblighi e responsabilità della Società. 6.1. La Società si impegna a fornire il Servizio con la puntualità richiesta e nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell’offerta commerciale.
Obblighi e responsabilità della Società. 1. La Società si impegna ad espletare il servizio di cui al presente contratto secondo le disposizioni e con le modalità previste dal contratto stesso, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché in ottemperanza ai regolamenti e alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità.
Obblighi e responsabilità della Società. La Società dovrà dare tempestiva comunicazione ad ACI di qualsiasi eventuale modifica relativa ai locali adibiti a magazzino e dovrà tenere indenne l’ACI da qualsiasi onere e spesa derivante. La Società assume l’obbligo di sollevare l’ACI da ogni responsabilità per danni procurati ai locali ed a terzi dal materiale custodito, salvo che provi che detti danni siano imputabili direttamente ad ACI e/o a fatto dei suoi incaricati.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).