Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari Clausole campione

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Il Concessionario di Xxxxxxxx assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario di Gestione, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Venezia, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i; si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. 2. Nel caso in cui il Concessionario di Gestione non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Venezia avrà facoltà di risolvere immediatamente la presente concessione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. 3. il Concessionario di Gestione, a pena di nullità assoluta, è obbligato ad introdurre nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con cui gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario di Gestione a tal fine, si impegna, a trasmettere all'Amministrazione Comunale copia dei contratti stipulati con i subcontraenti. 4. Il Concessionario di Gestione si impegna a far sì che nelle fatture, o documenti equipollenti, emesse nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto, ai sensi della presente concessione, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Concessionario di Xxxxxxxx si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione alla presente concessione, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: ……………….) attribuito dall’ANAC e il codice (CUP: ……………) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico. 3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. 6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle sa...
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. A tal fine, il Fornitore si obbliga : a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; b) a comunicare all’Azienda Ospedaliera, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l’Azienda Ospedaliera che la Prefettura di Reggio Calabria, territorialmente competente. Ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria, copia dei contratti di cui alla lettera c) e la Ditta aggiudicataria si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. L’Azienda Ospedaliera non darà luogo ad alcun pagamento e risolverà il contratto nel caso in cui il fornitore non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 136 del 16/08/2010.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto e, più in generale, in tutti i subcontratti, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e puntuale evidenza al Poligrafico che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente stesso. Il Contraente, il subappaltatore e/o il subcontraente sono tenuti altresì a dare comunicazione al Poligrafico e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili a) gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i; b) ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dall’Ammi- nistrazione concedente e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara. Nel caso in cui il Concessionario si avvalga della facoltà di cui al precedente art.14 è tenuto a introdurre nel contratto di sub-concessione, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.; copia del contratto è trasmessa all'Unione dal Concessionario, il quale è tenuto, ove si verifichi il caso, a comunicare immediatamente all'Unione l’eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente concedente ed alla com- petente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento degli even- tuali sub-contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanzia- ri di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del presente contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 - bis, della suddetta legge il presente contratto sarà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione all’Università e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma. L’Università verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate all’appalto, sia inserita, a pena di nullità asso- luta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assu- me l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii..
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136. 2. Il Concessionario, in particolare, si impegna a: a) trasmettere al Comune di Castelnovo di Sotto gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i; b) comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione. 3. Nel caso in cui il Concessionario si avvalga della facoltà di cui al successivo articolo 17, è tenuto a introdurre nel contratto di sub-concessione, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136; copia del contratto è trasmessa al Comune dal Concessionario, il quale è tenuto, ove si verifichi il caso, a comunicare immediatamente al Comune l’eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l’affidamento del servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato speciale d’appalto, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i. La Ditta aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al punto 1 del presente articolo.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanzia- ri di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del presente contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della suddetta legge, il presente contratto sarà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione all’“Università” e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma. L’“Università” verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi tito- lo interessate all’appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii..