Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari Clausole campione

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Il Concessionario di Xxxxxxxx assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario di Gestione, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Venezia, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i; si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. A tal fine, il fornitore si obbliga:
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto e, più in generale, in tutti i subcontratti, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e puntuale evidenza al Poligrafico che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente stesso. Il Contraente, il subappaltatore e/o il subcontraente sono tenuti altresì a dare comunicazione al Poligrafico e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l’attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l’Impresa è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato e, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai Lavori oggetto del presente Appalto la seguente clausola “Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.”. L’impresa, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, Xxxxx n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la Prefettura - ufficio del Governo territorialmente competente.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il/I Professionista/i assume/ono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 a pena di nullità assoluta del presente contratto. Ai sensi dell’art. 3 – comma 8 – della suddetta Legge 136/2010 è inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. ovvero con gli strumenti ritenuti idonei dalla legge ai fini della tracciabilità. Il/I Professionista/i assume/ono e i suoi/loro Subcontraenti che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dal/ai professionista/i con i propri subcontraenti per l’attività professionale affidata con il presente Disciplinare a qualsiasi titolo interessati per servizi, per collaborazione professionale e per forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 1 del presente capitolato, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i. L'aggiudicatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. L'aggiudicatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente capitolato, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati ai sensi del presente articolo.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i., la ditta aggiudicataria è obbligata a:
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione nelle forme e con le modalità previste dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e