Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza: 1) Tutela legale famiglia; 2) Tutela legale casa; 3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono: 1) le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni; 2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti; 3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza; 4) le spese di giustizia nel processo penale; 5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; 6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza; 7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società; 8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
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Samples: Informativa Al Contraente, Informativa Sul Distributore
Oggetto della garanzia. 1.a) La Compagnia s’impegna Società si obbliga a esperiretenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nei limiti quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone della quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.
1.b) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: - ai sensi degli artt.10 e 11 del massimale indicato in polizzaD.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, fatte salve integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (anche solo funzionalmente) addetti alle attività per le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa quali è prestata nelle seguenti formulel'assicurazione - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giungo 1965 n.1124, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) Tutela legale famiglia;
2per morte e lesioni personali. L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e Tutela legale casache per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società altresì assicurasi impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente e la Società, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela tenendo conto degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 dell'Assicurato e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.sensi del citato art.2049 X.X.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna a esperire🛈 Per Invalidità Permanente Totale si intende la perdita totale e permanente della capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, nei limiti indipendentemente dalla professione esercitata, di grado pari o superiore al 66%. L’Invalidità Permanente Totale deve essere stata causata da Malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato. Per il calcolo del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo grado di risoluzione bonaria invalidità si conviene di adottare come riferimento la tabella delle controversie occorse all’Assicuratopercentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. In caso di controversie tra più persone assicurate con Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato di grado pari o superiore al 66% a seguito di Infortunio o Malattia (IPT) la stessa polizza Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde all’Assicurato il Capitale assicurato indicato nella Proposta/Certificato di assicurazione. ▪ l’Infortunio o la garanziaprima diagnosi della Malattia si siano verificati nel periodo di validità del Programma Assicurativo; ▪ l’IPT sia accertata da un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, si intende prestata gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a favore dell’Assicurato identificato in polizzaprovare lo stato di IPT. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formuleCompagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio o della Malattia che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti al perfezionamento del Contratto. Pertanto, a condizione che se al momento dell’Infortunio o della diagnosi della Malattia, l’Assicurato fosse affetto da menomazioni preesistenti, saranno indennizzabili soltanto le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenze che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento di un legale entro sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti maggior pregiudizio derivante dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cosemenomazioni preesistenti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con Società liquiderà la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizzasomma assicurata qualora:
1) Tutela legale famiglia;l’infortunio provochi la morte dell’Assicurato, anche se successiva alla scadenza del contratto, ma veri- ficatasi entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l’infortunio stesso. La somma assicurata viene corrisposta ai Beneficiari caso morte indicati in Polizza.
2) Tutela legale casa;L’infortunio provochi una invalidità permanente dell’Assicurato di grado superiore al 70%, determinata secondo quanto previsto all’articolo seguente. Il capitale garantito verrà liquidato all’Assicurato.
3) Tutela legale famiglia L’Assicurato si trovi a bordo di autoveicoli o di mezzi circolanti su rotaie e Tutela legale casal’infortunio sia conseguenza diret- ta ed immediata di una collisione accidentale con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribal- tamento o uscita di strada. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari Verrà liquidato un ulteriore capitale di ammontare pari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte quello assicurato in caso di soccombenza;
7) morte o di invalidità permanente superiore al 70%. La liquidazione di questo capitale avverrà con le spese dovute alla controparte nel stesse modalità previste in ciascun caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione operatività dell'Assicurazione complementare infortuni. La somma assicurata sarà annualmente rivalutata nella stessa misura del premio dell’Assicurazione di atti giudiziari entro base. Il sovrappremio dell’Assicurazione Complementare sarà soggetto allo stesso aumento percentuale previ- sto per la somma assicurata. Nel caso in cui il Contraente rifiuti la rivalutazione del premio a norma del punto 1D delle Condizioni Speciali, non si darà luogo a rivalutazione del capitale assicuratocon la Com- plementare Infortuni, né ad aumento del sovrappremio relativo. Qualora per effetto della rivalutazione la somma assicurata superasse il limite massimo di 250 €Euro 516.456,90, la riva- lutazione cesserà di essere operante nei confronti dell’Assicurazione Complementare Infortuni, restando inte- so che la somma assicurata ed il relativo sovrappremio rimarranno quelli in vigore prima della cessazio- ne di operatività della rivalutazione. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata Se l’Assicurazione Complementare Infortuni prevede la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta clausola di cui al precedente punto 3), il limite indicato al precedente capoverso si intende riferito non alla somma assicurata, ma a quella liquidabile(cioè il doppio della somma assicurata) in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di coseoperatività della clausola stessa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili Mista
Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna assume a esperireproprio carico, nei limiti nel limite del massimale Mas- simale indicato in polizzaPolizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per spese: • Per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di • Per effettuare eventuali perizie • Di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione penale • Del legale di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte controparte, in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) • Di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato (ossia le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio). • Per il contributo unificato per gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente.
9.2.1 FORMULA BASE
1. Sostegno a richieste di 250 €risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx. In caso d’incidente tra veicoli, l’assicurazione interviene nei seguenti casi:
a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicurazioni Private)
c) Recupero dei danni subiti dai Terzi trasportati a causa di sini- stri stradali (Articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private). La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l’eventuale suc- cessiva fase giudiziale. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata i punti a), b), e c) l’assicurazione opera anche a parziale deroga dell’Articolo 9.3, punto 11, solo nel caso di violazione degli Articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool). Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale de- roga di quanto disposto dall’Articolo 9.3, punto 13 (contro- versie con la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativiCompagnia e/o ARAG).
2. Resta Difesa penale del Proprietario, locatario in ogni caso escluso il pagamento base a un contratto di multenoleggio/leasing, ammende, sanzioni pecuniarie comminate conducente autorizzato e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è valida anche prima della formulazione uffi- ciale di reato.
9.2.2 FORMULA ESTESA in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive aggiunta a quanto previsto dalla Formula Base – ed alla custodia di cose.in quanto richiamata in Polizza - copre anche i seguenti casi:
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Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna assume a esperireproprio carico, nei limiti nel limite del massimale Mas- simale indicato in polizzaPolizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per spese: • Per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di • Per effettuare eventuali perizie • Di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione penale • Del legale di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte controparte, in caso di soccombenza;
7) transazione autoriz- zata • Di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato (ossia le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio). • Per il contributo unificato per gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente.
9.2.1 FORMULA BASE
1. Sostegno a richieste di 250 €risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx. In caso d’incidente tra veicoli, l’assicurazione interviene nei seguenti casi:
a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicurazioni Private)
c) Recupero dei danni subiti dai Terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private). La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l’eventuale suc- cessiva fase giudiziale. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata i punti a), b), e c) l’assicurazione opera anche a parziale deroga dell’Articolo 9.3, punto 11, solo nel caso di violazione degli Articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool). Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale de- roga di quanto disposto dall’Articolo 9.3, punto 13 (contro- versie con la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativiCompagnia e/o ARAG).
2. Resta Difesa penale del Proprietario, locatario in ogni caso escluso il pagamento base a un contratto di multenoleggio/leasing, ammende, sanzioni pecuniarie comminate conducente autorizzato e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è valida anche prima della formulazione uffi- ciale di reato.
9.2.2 FORMULA ESTESA in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive aggiunta a quanto previsto dalla Formula Base – ed alla custodia di cose.in quanto richiamata in Polizza – copre anche i seguenti casi:
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Oggetto della garanzia. A. La Compagnia s’impegna si obbliga a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo tenere indenni gli Assicurati di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formulelegge, a condizione titolo di risarcimento per danni patrimoniali cagionati a terzi derivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni. L’inosservanza deve essere commessa durante il periodo di assicurazione e anche antecedentemente (salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce retroattività) e i Sinistri che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative ne derivano devono essere notificati per la ricerca prima volta agli Assicurati, e l’acquisizione denunciati alla Compagnia, durante il periodo di prove assicurazione (o durante il periodo di osservazione se applicabile).
B. La Compagnia tiene indenne il Contraente di quanto debba corrispondere a difesa;
6titolo di indennizzo agli Assicurati che abbiano dovuto risarcire i danni patrimoniali a terzi a causa dell’inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni. L’inosservanza deve essersi verificata durante il periodo di assicurazione e anche antecedentemente (salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce retroattività) e i Sinistri che ne derivano devono essere notificati per la prima volta al Contraente o agli Assicurati, e denunciati alla Compagnia, durante il periodo di assicurazione (o durante il periodo di osservazione se applicabile). A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’assicurazione vale per i danni patrimoniali derivanti da: − Errato, incompleto adeguamento dello statuto sociale alla normativa di cui al D. Lgs.117/2017; − Esercizio dell’attività istituzionale non conforme alle attività tipiche indicate dall’art.5 del D.Lgs 117/2017 (attività di interesse generale) o di attività diverse con modalità non conformi a quelle previste dall’art.6 del medesimo X.Xxx.; − Non corretta distribuzione degli avanzi di bilancio secondo il dettato dell'articolo dell'art. 3 del D.Lgs 112/2017; − Mancato rispetto del numero minimo di persone fisiche previste per il mantenimento dell’iscrizione nel RUNTS per le spese liquidate alla controparte Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione sociale; − Violazione delle regole in caso tema di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso rimborsi ai Volontari; − Perdita dello status di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione “ente non commerciale” e delle conseguenti agevolazioni fiscali e tributarie in capo all’ETS, di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cosecui agli artt.79-80 del D.Lgs 117/2017.
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Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna Società si obbliga a esperiretenere indenne l'assicurato, nei limiti di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del massimale fabbricato assicurato, indicato nel modulo di adesione, e degli impianti fissi destinati alla conduzione del medesimo. La garanzia comprende inoltre i danni a terzi:
a) cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, compresi i giardini, i parchi, gli alberi d’alto fusto e le recinzioni in polizzamuratura, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezionesempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione ed uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
b) derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, un primo tentativo nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicuratotubazioni o condutture. In caso di controversie tra più persone assicurate sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizzaun minimo pari all’importo della franchigia indicata nell’ultimo capoverso del presente articolo. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formulegaranzia si estende ai casi di responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, a condizione che le relative garanzie siano richiamate nel caso in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casacui l’assicurato sia proprietario di un appartamento/casa in condominio. La Società altresì assicuragaranzia prestata riguarda soltanto la quota parte di danno spettante all'Assicurato, nei limiti del massimale convenuto esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini. Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e sempre riguardo ai rischi assicuratirisarcibile a termini di polizza, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento verrà applicata una franchigia assoluta di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose250,00.
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Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra Xxxxxxx Involontaria di Impiego dell’Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3 - (PII) la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di Franchigia assoluta, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa documentato, eccetto arretrati, interessi di mora ed eventuale maxirata finale. ▪ la PII non sia avvenuta nel periodo di Carenza; ▪ la PII abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta. 🛈 Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario che l’Assicurato, alla data di notifica del licenziamento: ▪ eserciti una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana; ▪ non eserciti tale professione lavorativa presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado; ▪ abbia superato il periodo di prova; ▪ abbia perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3; ▪ sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda ad esercitare un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più persone assicurate con dovuto. In tal caso, qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la stessa polizza la garanzia, si intende prestata garanzia verrà riattivata fino a favore dell’Assicurato identificato in polizzaconcorrenza della prestazione massima indicata all’art. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule15.3, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa. La Società altresì assicura, nei limiti che: ▪ sussistano i requisiti sopra indicati; ▪ sia nuovamente decorso il periodo di Franchigia assoluta calcolato a partire dalla data del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cosenuovo licenziamento.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Creditor Protection Insurance
Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna a esperireCrédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Aderente, nei limiti nel caso in cui il danno sia superiore al 65% del valore del Veicolo, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada nonché i danni derivanti da collisione con veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione, nel limite del capitale assicurato riportato sul Modulo di Adesione e comunque non oltre il massimale indicato di euro 25.000, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati in polizzaallegato 1. L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizzabase alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”. La copertura assicurativa garanzia non opera per i danni: • avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; • derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo; • agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisca anche altre parti del Veicolo; • subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento; • avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite; • subiti dal Veicolo se il Conducente non è prestata nelle seguenti formule, abilitato alla guida a condizione che le relative garanzie siano richiamate norma delle disposizioni in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casavigore. La Società altresì assicura, nei limiti concessione della presente garanzia è riservata ai Veicoli di età inferiore ai cinque anni dalla data di prima immatricolazione e rimane operante per tutta la durata del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cosecontratto.
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Samples: Assicurazione Auto
Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna a esperirePer Invalidità Permanente Totale si intende la perdita totale e permanente della capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, nei limiti indipendentemente dalla professione esercitata, di grado pari o superiore al 66%. L’Invalidità Permanente Totale deve essere stata causata da Malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato. Per il calcolo del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo grado di risoluzione bonaria invalidità si conviene di adottare come riferimento la tabella delle controversie occorse all’Assicuratopercentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. In caso di controversie tra più persone assicurate Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 66% riconosciuta all’Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario il Capitale assicurato residuo risultante alla data del riconoscimento dell’Invalidità Permanente Totale. Il Capitale assicurato residuo è determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti (o alla francese) con capitale iniziale e durata pari a quelle scelte dal Contraente e tasso di interesse annuo nominale pari al 9%. ▪ l’Infortunio o la stessa polizza prima diagnosi della Malattia si siano verificati nel periodo di validità del Programma Assicurativo; ▪ l’IPT sia accertata da un medico che eserciti la garanziasua attività in un paese membro dell’Unione Europea. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, si intende prestata gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a favore dell’Assicurato identificato in polizzaprovare lo stato di IPT. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formuleCompagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio o della Malattia, a condizione che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti al perfezionamento del Contratto. Pertanto, se al momento dell’Infortunio o della diagnosi della Malattia l’Assicurato era affetto da menomazioni preesistenti, saranno indennizzabili soltanto le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenze che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento di un legale entro sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti maggior pregiudizio derivante dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cosemenomazioni preesistenti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita
Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna a esperirePer Invalidità Permanente Totale si intende la perdita totale e permanente della capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, nei limiti indipendentemente dalla professione esercitata, di grado pari o superiore al 66%. L’Invalidità Permanente Totale deve essere stata causata da Malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato. Per il calcolo del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo grado di risoluzione bonaria invalidità si conviene di adottare come riferimento la tabella delle controversie occorse all’Assicuratopercentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. In caso di controversie tra più persone assicurate con Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 66% riconosciuta all’Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia (IPT) la stessa polizza Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario il Capitale assicurato indicato nella Proposta/Certificato di assicurazione. l’Infortunio o la garanziaprima diagnosi della Malattia si siano verificati nel periodo di validità del Programma Assicurativo; l’IPT sia accertata da un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, si intende prestata gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a favore dell’Assicurato identificato in polizzaprovare lo stato di IPT. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formuleCompagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio o della Malattia, a condizione che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti al perfezionamento del Contratto. Pertanto, se al momento dell’Infortunio o della diagnosi della Malattia l’Assicurato era affetto da menomazioni preesistenti, saranno indennizzabili soltanto le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenze che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento di un legale entro sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti maggior pregiudizio derivante dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cosemenomazioni preesistenti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna a esperireSocietà, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo indennizza i danni mate- riali e diretti al Bagaglio dell’Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la validità della garanzia, si intende prestata compresi i capi di vestiario indossati, causati da: Furto; Incendio; Rapina; Xxxxxx; nonché la perdita imputabile a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casaresponsabilità di qual- siasi Vettore o dell’albergatore. La Società altresì assicurainoltre, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicuratiin aggiunta a detto massimale, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) rimborserà sino a: ■ 100,00 Euro le spese comprovate sostenute per l’intervento il rifacimento dei documen- ti d’identità (carta d’identità, passaporto, patente) nei casi di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) Xxxxx, Rapina, Xxxxxx; ■ 250,00 Euro le spese sostenute all’estero per il fabbisogno personale relativa- mente ad acquisti di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) prima necessità, a seguito di ritardo aereo comprovato e superiore alle 24 ore nella riconsegna del Bagaglio. La richiesta dovrà essere documentata con fatture o ricevute di acquisto in originale. ■ per singolo oggetto: massimo risarcimento per sinistro 100,00 Euro; ■ per singolo collo: massimo risarcimento per sinistro 500,00 Euro. Limitatamente ad oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose nonché pellicce, la copertura assicurativa si intende operante per le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative sole garanzie Scippo e Rapina ed esclusivamente per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cosequelli che sono indossati dall’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per I Danni Connessi a Viaggio Turistico Dei Gruppi
Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde all’Assicurato il Capitale assicurato indicato nella Proposta/Certificato di assicurazione, pari al 100% o al 50% del Capitale assicurato relativo alla garanzia Decesso per qualsiasi causa. Se il Capitale assicurato è pari al 50%, il Contratto rimane in vigore e qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà la differenza tra più persone assicurate con il Capitale assicurato per la stessa polizza garanzia Decesso per qualsiasi causa e l’importo già liquidato per la garanzia, garanzia Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia. 🛈 Per Invalidità Permanente Totale si intende prestata la perdita totale e permanente della capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione esercitata, di grado pari o superiore al 66%. L’Invalidità Permanente Totale deve essere stata causata da Malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato. Per il calcolo del grado di invalidità si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. Lo stato di Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato deve essere accertato da un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea, secondo le modalità stabilite alla Sezione IV ed in base alla definizione di cui al presente articolo. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicuratitermini di Polizza, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento provare lo stato di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di coseInvalidità Permanente Totale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita