OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA Clausole campione

OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA. Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati alla esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la manutenzione di carattere edile, idraulico, ed elettrico su alloggi in gestione e/o proprietà dell’Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., finalizzati al mantenimento del patrimonio ERP esistente, compreso i lavori necessari per ristrutturare gli alloggi di risulta, (alloggi vuoti rilasciati dagli assegnatari), che necessitano di manutenzioni ordinarie. La tipologia dei lavori, che con più frequenza verranno affidati, riguarderà: riparazione e/o sostituzione degli impianti idraulici (bagni e cucine), tinteggiature varie, pavimentazioni, rivestimenti, ripristini e rifacimenti di intonaci interni compresi i trattamenti antiumido, riparazione o sostituzione di infissi interni ed esterni, adeguamento di impianto elettrico e di riscaldamento, vari interventi edili ed idraulici come fori, tracce e riprese, realizzazione di transennature e protezioni, riparazione elementi strutturali per eliminazione infiltrazioni d’acqua, interventi di pulizia e trasporto a discarica e quant’altro verrà ordinato dalla Società secondo le necessità. Sono compresi nell’accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da eventuali progetti esecutivi, come da lettera di ordinazione dei lavori di volta in volta inviata dalla stazione appaltante, e dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale il 31 Dicembre 2018, e comunque non oltre la concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può affidare i singoli interventi di manutenzione. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla s...
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA. Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Firenze e consistono in interventi di manutenzione ordinaria del verde orizzontale delle suddette aree verdi. In particolare il presente accordo prevede: - sfalcio di prati, scarpate, ripulitura sottobosco, raccolta foglie e pulizia; - diserbo; - lavorazioni del terreno; - fornitura materiali agronomici e per addobbi, piante in vaso e fioriture, arbusti; - allestimento e manutenzione aiuole fiorite e fioriere; - potatura di siepi e cespugli; - trattamenti fitosanitari, rimozione di erbe infestanti e diserbo, sistemazione superfici in ghiaia; - manutenzione impianti di irrigazione, pompe e pozzi; - nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature per l’effettuazione delle manutenzioni suddette con personale dell’Amministrazione Comunale; - apertura e chiusura aree verdi senza impiego di vigilanza armata. Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di manutenzione ordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche. Per l’individuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda alle tavole grafiche a corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro. La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA. Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Firenze della Zona operativa Q1 dx Arno e Cascine e consistono in interventi di manutenzione ordinaria delle alberature presenti in: • strade • giardini attrezzati • parchi • scuole ed altri edifici comunali • cimiteri • aiuole intensive • aree gioco • strade e marciapiedi (diserbo) • aree marginali In particolare il presente accordo prevede: - sfalci superfici erbate con frequenza variabile secondo la tipologia dell’area verde: - potatura funzionale alla conservazione delle siepi e dei cespugli: - diserbo meccanico e/o fisico (pirodiserbo) a frequenza variabile in: • area insidenza siepi • superfici pedonali • xxxxxxxxxxx xxxxxxxx • pertinenze manufatti aree attrezzate • aree gioco - manutenzione e gestione impianti di irrigazione - spollonatura - miglioramento delle condizioni di fertilità del terreno madiante interventi di • decompattamento del suolo (metodo air speed) • concimazioni - cura e gestione pareti verdi verticali - cure di impianto - irrigazioni di soccorso - sostituzione e manutenzione attrezzature e manufatti non certificati • panchine • recinzioni • chiusure • muretti • protezioni • escluse attrezzature ludiche - rimozione di vegetazione infestante arborea ed erbacea in aree verdi marginali - trattamenti fitosanitari in aree confinate - cura e manutenzione arredo urbano e addobbi permanenti • ciotole • cassette • conche e vasi di grandi dimensioni - nolo e fornitura piante per arredi permanenti - nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature per l’effettuazione delle manutenzioni suddette con personale dell’Amministrazione Comunale - pronto intervento Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di manutenzione ordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche. Al fine del mantenimento della sicurezza, sono da considerare inclusi anche interventi di abbattimento di alberature per cause di urgenza, debitamente disposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Alla data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara seguirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, sancita dalla sottoscrizione del primo ordinativo, che avrà co...
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA. Il presente accordo comprende la fornitura a piè d’opera di alberi e materiali per la piantagione sul territorio del Comune di Firenze. Nell’ambito dell’AQ le forniture di gruppi di alberi formeranno oggetto di contratti attuativi, la cui esecuzione sarà disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale. Mappa generale dell’iniziativa Dona un albero: Gli alberi si possono scegliere da una lista di 10 specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, che qui si riportano di seguito con l’immagine del loro portamento in pieno sviluppo. Carpino bianco (Carpinus betulus) Ciliegio /Prunus avium) Frassino (Fraxinus excelsior) Leccio (Quercus ilex) Platano occidentale (Platanus occidentalis) Salice bianco (Salix alba)
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA. L’accordo quadro avrà per oggetto servizi di noleggio di piattaforme aeree per attività di ispezione e controllo all’interno ed all’esterno del Complesso monumentale di Santa Croce in Firenze, secondo le modalità ed i termini specificati nel capitolato speciale d’appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate nel computo metrico che saranno allegati alla Lettera di invito a formulare offerta. L’Accordo Quadro avrà una durata di due anni dal 01.01.2022 al 31.12.2023 o del minor periodo corrispondente all’esaurimento dell’importo di affidamento (base d’asta, detratto il ribasso offerto). Nel caso di mancato raggiungimento dell’importo di affidamento nei due anni, la durata dell’accordo potrà essere prorogata di un ulteriore anno, a seguito di comunicazione scritta dell’Opera.
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA. Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro, da stipulare con un solo operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006 tra l’Assuntore aggiudicatario (di seguito denominato “Assuntore” o “Impresa”) ed AMA S.p.A. (di seguito denominata come “Stazione Appaltante” o soltanto “AMA”), la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi aziendali (suddivisa in: i) Sedi Territoriali di Zona, ii) Centri di Raccolta, AIA, iii) Stabilimenti e Autorimesse), situate nel territorio del Comune di Roma ed indicate nel seguente articolo 2.
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA. Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro, da stipulare con un solo operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 tra i l Fornitore aggiudicatario (di seguito denominato “Fornitore” o “Impresa”) ed AMA S.p.A. (di seguito denominata come “Stazione Appaltante” o soltanto “AMA”), la manutenzione delle sedi aziendali suddivisa in quattro aree territoriali, nelle quali ricadono i municipi di competenza; in essi sono compresi Sedi di Zona (SdZ), Centri di Raccolta (CdR), Officine, Stabilimenti e Impianti; le sedi sono adibite a spogliatoi per operai, uffici e parcheggio autoveicoli. I quattro lotti sono così suddivisi: -i) Area Centro-Sud;

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: