ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Non è ammessa alcuna modifica della destinazione d’uso concordata e prevista dal progetto tecnico presentato in sede di gara (art. n. 3). Il Concessionario o i propri soci dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato. È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.lgs 81/2008 e s.m.i.), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l’applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. L’Agenzia si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza o validità della documentazione richiesta. Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non rientri negli interventi di manutenzione ordinaria o comunque nella normale gestione dei beni connessa all’attività di competenza del Concessionario, andrà segnalata immediatamente all’Agenzia. Durante il periodo di concessione, il Concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità. Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute ad esempio a piante pericolanti, spandimento d’acqua e quant’altro, il Concessionario deve avvisare immediatamente l’Agenzia ed i competenti organi adottando nel frattempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti. Il Concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso dell’Agenzia per l’apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L’eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto il Centro Ittico in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia, riportarne il logo ed esprimere chiaramente che gli immobili sono di proprietà dell’Agenzia stessa. Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti dell’Agenzia nel caso avesse a subire morte di materiale ittico imputabile a malattie infettive o altre cause connesse all’utilizzo degli impianti tecnologici. Il Concessionario ha l’obbligo di garantire il mantenimento dell’indennità contro le principali virosi, di cui il Centro Ittico oggi dispone, come previsto dalla vigente normativa comunitaria ai fini dell’utilizzo per finalità ittiogeniche e di ripopolamento delle specie ittiche allevate. Nel caso di perdita dell’indennità sanitaria per cause accertate di irresponsabile condotta da parte del Concessionario (accertata negligenza), il contratto in essere si considererebbe risolto e l’Agenzia si rivarrebbe dei costi subiti con l’incasso dell’intero importo della fideiussione senza alcun rimborso per il Concessionario. Nel caso in cui la perdita derivasse da cause di forza maggiore ovvero senza responsabilità accertata da parte del Concessionario, questi assumerebbe comunque l’obbligo di applicare presso il Centro il programma finalizzato al recupero della stessa indennità sanitaria che verrà concordato con le Autorità sanitarie competenti, come previsto dalla vigente normativa comunitaria per la sanitizzazione e il riavvio delle attività produttive. Per l’intera durata del programma di disinfezione e sino all’ottenimento del nuovo status di Centro indenne dalle malattie virali, al Concessionario permarrà l’obbligo di regolare pagamento del canone annuo mentre l’Agenzia si farà carico interamente dei soli costi previsti per l’acquisto dei lotti di pesci necessari per il riavvio delle attività ed il recupero dell’indennità sanitaria. Nel caso in cui il Concessionario non onorasse gli impegni presi, l’Agenzia si rivarrebbe dei costi subiti con l’incasso, in toto o in parte, dell’importo della fidejussione, senza alcun rimborso per il Concessionario. Il Concessionario è inoltre tenuto al mantenimento dei nuclei dei riproduttori di Trota Marmorata (distinta su base genetica nei ceppi Piave, Brenta e Adige) ed eventualmente di Trota Fario, necessari per la conservazione della biodiversità, secondo il protocollo operativo riportato nell’Allegato n. 2 al bando di gara, che si ritiene vincolante, che si intende integralmente richiamato nel presente atto e che viene di seguito riepilogato. Il Concessionario si impegna a propria cura e spese al mantenimento delle condizioni ottimali di allevamento delle Trote marmorate dell’Agenzia, provvedendo in particolare: • all’alimentazione dei pesci, con mangime in pellet approvato dai tecnici dell’Agenzia, compresi gli eventuali mangimi medicati che dovessero essere necessari; • alla raccolta quotidiana degli esemplari morti e il loro stoccaggio nella cella frigorifera del Centro; • alla pulizia delle vasche (fondo, pareti e griglie) ed in generale alla cura delle condizioni igienico sanitarie; • ai controlli visivi dei pesci in allevamento finalizzati ad evidenziare patologie o stati di stress degli animali; • al controllo generale e alla manutenzione dell’impiantistica di servizio alle vasche (pompe, ossigenatori, ecc.) compresi eventuali interventi di emergenza. Il Concessionario inoltre, con il coinvolgimento operativo del proprio personale, dovrà collaborare con i tecnici dell’Agenzia nel corso di tutte le fasi riguardanti la riproduzione artificiale delle Trote marmorate, tra cui: • il controllo della maturazione sessuale dei pesci; • la spremitura dei pesci, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia; • la gestione delle uova embrionate ottenute, distinte per lotti, mettendo a disposizione i necessari embrionatori presenti nel capannone avannotteria del Centro; Al termine della concessione, l’Agenzia effettuerà il controllo su base genetica dei riproduttori presenti nell’impianto, al fine di verificare la correttezza delle procedure di allevamento applicate. Nel caso in cui da tale controllo risultassero riproduttori con caratteristiche non corrispondenti a quelle iniziali, indicatori di procedure di allevamento difformi rispetto al Protocollo operativo (Allegato n. 2), l’Agenzia a proprio insindacabile giudizio applicherà una penale che sarà calcolata sulla base del numero di riproduttori che risulteranno non conformi. Nel caso in cui il Concessionario non realizzasse gli investimenti previsti, L’Agenzia risolverà il contratto di gestione ed applicherà una penale corrispondente all’intero importo della fidejussione. Il Concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manutentorie salvo la normale usura; i locali per la produzione e deposito dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi di qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del Concessionario.
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ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Non è ammessa alcuna modifica della destinazione d’uso concordata e prevista dal progetto tecnico presentato in sede di gara (art. n. 3). Il Concessionario o dovrà: provvedere alla sorveglianza e custodia dell’impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti nell’orario di apertura dell’impianto; provvedere all’apertura, chiusura e conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario ed i propri soci dovranno essere provvisti di tutte collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del Codice Civile; provvedere al controllo a vista e pulizia giornaliera dell’impianto, sia per le licenze attività ordinarie e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge continuative che per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato. È le gare o manifestazioni sportive, fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.lgs 81/2008 e s.m.i.), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste salvo quanto previsto dai tariffari comunali in materia, così come l’applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. L’Agenzia si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza o validità della documentazione richiesta. Qualunque danneggiamento degli stabili vigore; provvedere alle manutenzioni ordinarie dell’impianto e delle attrezzature la cui riparazione non rientri negli sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti; segnalare all’Ufficio Tecnico del Comune gli interventi di manutenzione ordinaria o comunque nella normale gestione dei beni connessa all’attività straordinaria necessari; consentire l’uso gratuito della struttura sportiva alla scuola dell’obbligo qualora richiesto; prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell’anno; fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico - qualora previsto dalla normativa vigente (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.M. del 24.04.2013 e D.M. 26.06.2017) mettendolo a disposizione delle eventuali associazioni sportive che utilizzano l’impianto. Il personale che utilizzerà il defibrillatore, sia esso del concessionario che delle associazioni, dovrà essere formato ai sensi della normativa sopracitata; rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008; adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e xx.xx, ove ricadenti; segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico; provvedere alla dotazione del Concessionario, andrà segnalata immediatamente all’Agenzia. Durante materiale sanitario previsto per il periodo di concessioneprimo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza; collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l’inserimento, il Concessionario verrà ritenuto responsabile sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di tutti i danni cagionati agli immobiliragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di indigenza, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità. Qualora si verifichino situazioni come possibile strumento di pericolo per la pubblica incolumitàcrescita di comportamenti orientati all’integrazione della personalità, dovute ad esempio a piante pericolantiallo sviluppo di una corretta socialità, spandimento d’acqua e quant’altro, il Concessionario deve avvisare immediatamente l’Agenzia ed i competenti organi adottando nel frattempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidential sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il Concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso dell’Agenzia per l’apposizione numero delle accoglienze sarà oggetto di indicazioniaccordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare; osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, cartelli, tabelle, insegne volontariato e similari. L’eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo collaborazioni e incarichi professionali e/o pubblicitario avente a soggetto il Centro Ittico in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia, riportarne il logo ed esprimere chiaramente che gli immobili sono di proprietà dell’Agenzia stessa. Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti dell’Agenzia nel caso avesse a subire morte di materiale ittico imputabile a malattie infettive o altre cause connesse all’utilizzo degli impianti tecnologici. Il Concessionario ha l’obbligo di garantire il mantenimento dell’indennità contro le principali virosi, di cui il Centro Ittico oggi dispone, come previsto dalla vigente normativa comunitaria ai fini dell’utilizzo per finalità ittiogeniche e di ripopolamento delle specie ittiche allevate. Nel caso di perdita dell’indennità sanitaria per cause accertate di irresponsabile condotta da parte del Concessionario (accertata negligenza), il contratto in essere si considererebbe risolto e l’Agenzia si rivarrebbe dei costi subiti con l’incasso dell’intero importo della fideiussione senza alcun rimborso per il Concessionario. Nel caso in cui la perdita derivasse da cause di forza maggiore ovvero senza responsabilità accertata da parte del Concessionario, questi assumerebbe comunque l’obbligo di applicare presso il Centro il programma finalizzato al recupero della stessa indennità sanitaria che verrà concordato con le Autorità sanitarie competenti, come previsto dalla vigente normativa comunitaria per la sanitizzazione e il riavvio delle attività produttive. Per l’intera durata del programma di disinfezione e sino all’ottenimento del nuovo status di Centro indenne dalle malattie virali, al Concessionario permarrà l’obbligo di regolare pagamento del canone annuo mentre l’Agenzia si farà carico interamente dei soli costi previsti per l’acquisto dei lotti di pesci necessari per il riavvio delle attività ed il recupero dell’indennità sanitaria. Nel caso in cui il Concessionario non onorasse gli impegni presi, l’Agenzia si rivarrebbe dei costi subiti con l’incasso, in toto o in parte, dell’importo della fidejussione, senza alcun rimborso per il Concessionario. Il Concessionario è inoltre tenuto al mantenimento dei nuclei dei riproduttori di Trota Marmorata (distinta su base genetica nei ceppi Piave, Brenta e Adige) ed eventualmente di Trota Fario, necessari per la conservazione della biodiversità, secondo il protocollo operativo riportato nell’Allegato n. 2 al bando di gara, che si ritiene vincolante, che si intende integralmente richiamato nel presente atto e che viene di seguito riepilogato. Il Concessionario si impegna a propria cura e spese al mantenimento delle condizioni ottimali di allevamento delle Trote marmorate dell’Agenzia, provvedendo in particolare: • all’alimentazione dei pesci, con mangime in pellet approvato dai tecnici dell’Agenzia, compresi gli eventuali mangimi medicati che dovessero essere necessari; • alla raccolta quotidiana degli esemplari morti e il loro stoccaggio nella cella frigorifera del Centro; • alla pulizia delle vasche (fondo, pareti e griglie) ed in generale alla cura delle condizioni igienico sanitarie; • ai controlli visivi dei pesci in allevamento finalizzati ad evidenziare patologie o stati di stress degli animali; • al controllo generale e alla manutenzione dell’impiantistica di servizio alle vasche (pompe, ossigenatori, ecc.) compresi eventuali interventi di emergenza. Il Concessionario inoltre, con il coinvolgimento operativo del proprio personale, dovrà collaborare con i tecnici dell’Agenzia nel corso di tutte le fasi riguardanti la riproduzione artificiale delle Trote marmorate, tra cui: • il controllo della maturazione sessuale dei pesci; • la spremitura dei pesci, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia; • la gestione delle uova embrionate ottenute, distinte per lotti, mettendo a disposizione i necessari embrionatori presenti nel capannone avannotteria del Centro; Al termine della concessione, l’Agenzia effettuerà il controllo su base genetica dei riproduttori presenti nell’impianto, al fine di verificare la correttezza delle procedure di allevamento applicate. Nel caso in cui da tale controllo risultassero riproduttori con caratteristiche non corrispondenti a quelle iniziali, indicatori di procedure di allevamento difformi rispetto al Protocollo operativo (Allegato n. 2), l’Agenzia a proprio insindacabile giudizio applicherà una penale che sarà calcolata sulla base del numero di riproduttori che risulteranno non conformi. Nel caso in cui il Concessionario non realizzasse gli investimenti previsti, L’Agenzia risolverà il contratto di gestione ed applicherà una penale corrispondente all’intero importo della fidejussione. Il Concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manutentorie salvo la normale usura; i locali per la produzione e deposito dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi di qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del Concessionario.lavoro dipendente;
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ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Non è ammessa alcuna modifica della destinazione d’uso concordata e prevista dal progetto tecnico presentato in sede di gara (art. n. 3). Il Concessionario o deve svolgere i propri soci dovranno essere provvisti servizi del contratto con precisione; cura e diligenza; utilizzando le pratiche; le cognizioni; gli strumenti più idonei. Rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; di assistenza e previdenza; antinfortunistica; di orario di lavoro; di imposte e tasse; farsi carico di ogni genere di spesa per il pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, nel pieno rispetto delle norme e dei rispettivi contratti di lavoro vigenti. E’ a carico del Concessionario l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di gestione del punto ristoro, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie (verifica preliminare per attività alimentari, SCIA, ecc.), alle licenze per la conduzione di pubblico esercizio e permessi previsti per la vendita di generi di monopolio. L’avvio del servizio sarà subordinato al rilascio delle suddette autorizzazioni o, in subordine, all’esibizione della Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi dell’art.19 della Legge n.241/1990 e s.m.i. per la gestione dell’esercizio di che trattasi, intestata all’Impresa aggiudicataria. Tutti gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti per l’ottenimento delle autorizzazioni saranno a totale carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo sarà titolare di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalle vigenti disposizioni di legge leggi e regolamenti vigenti, per la gestione del bar e per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolatoin esso consentite dall’Università. È fatto obbligo al gestore Per la somministrazione di alimenti e bevande nello svolgimento del pubblico esercizio si farà riferimento alle tabelle merceologiche e alle loro categorie di prodotti esplicitamente identificate nelle autorizzazioni amministrative e nelle licenze intestate al concedente. Dette autorizzazioni e licenze saranno intestate al Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte. E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di farsi sostituire da terzi nella gestione totale o parziale del servizio. Copia delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.lgs 81/2008 autorizzazioni e s.m.i.), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l’applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. L’Agenzia si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza o validità della documentazione richiesta. Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non rientri negli interventi di manutenzione ordinaria o comunque nella normale gestione dei beni connessa all’attività di competenza del Concessionario, andrà segnalata immediatamente all’Agenzia. Durante il periodo di concessione, il Concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità. Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute ad esempio a piante pericolanti, spandimento d’acqua e quant’altro, il Concessionario deve avvisare immediatamente l’Agenzia ed i competenti organi adottando nel frattempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidentilicenze dovranno essere consegnate all’Università. Il Concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso dell’Agenzia per l’apposizione di indicazioniassumere integralmente ogni onere presente o futuro relativo a imposte, cartellidiritti, tabelletasse etc., insegne stabiliti relativamente all’esecuzione dei servizi e similari. L’eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto il Centro Ittico in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia, riportarne il logo ed esprimere chiaramente che gli immobili sono di proprietà dell’Agenzia stessaall’uso degli spazi concessi. Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione consegna autocertificazione, a firma autenticata del legale rappresentante della società, che attesti che il conferimento dei rifiuti speciali prodotti verrà effettuato in ottemperanza al Regolamento comunale di richiesta di risarcimento di danni nei confronti dell’Agenzia nel caso avesse igiene, a subire morte di materiale ittico imputabile a malattie infettive o altre cause connesse all’utilizzo degli impianti tecnologici. Il Concessionario ha l’obbligo di garantire il mantenimento dell’indennità contro le principali virosi, di cui il Centro Ittico oggi dispone, come previsto dalla vigente normativa comunitaria ai fini dell’utilizzo per finalità ittiogeniche cura e di ripopolamento delle specie ittiche allevate. Nel caso di perdita dell’indennità sanitaria per cause accertate di irresponsabile condotta da parte del Concessionario (accertata negligenza), il contratto in essere si considererebbe risolto e l’Agenzia si rivarrebbe dei costi subiti con l’incasso dell’intero importo della fideiussione senza alcun rimborso per il Concessionario. Nel caso in cui la perdita derivasse da cause di forza maggiore ovvero senza responsabilità accertata da parte spese del Concessionario, questi assumerebbe comunque l’obbligo di applicare presso il Centro il programma finalizzato al recupero della stessa indennità sanitaria che verrà concordato con le Autorità sanitarie competenti, come previsto nelle forme previste dalla vigente normativa comunitaria per la sanitizzazione e il riavvio delle attività produttive. Per l’intera durata del programma di disinfezione e sino all’ottenimento del nuovo status di Centro indenne dalle malattie virali, al Concessionario permarrà l’obbligo di regolare pagamento del canone annuo mentre l’Agenzia si farà carico interamente dei soli costi previsti per l’acquisto dei lotti di pesci necessari per il riavvio delle attività ed il recupero dell’indennità sanitaria. Nel caso in cui il Concessionario non onorasse gli impegni presi, l’Agenzia si rivarrebbe dei costi subiti con l’incasso, in toto o in parte, dell’importo della fidejussione, senza alcun rimborso per il Concessionario. Il Concessionario è inoltre tenuto al mantenimento dei nuclei dei riproduttori di Trota Marmorata (distinta su base genetica nei ceppi Piave, Brenta e Adige) ed eventualmente di Trota Fario, necessari per la conservazione della biodiversità, secondo il protocollo operativo riportato nell’Allegato n. 2 al bando di gara, che si ritiene vincolante, che si intende integralmente richiamato nel presente atto e che viene di seguito riepilogato. Il Concessionario si impegna a propria cura e spese al mantenimento delle condizioni ottimali di allevamento delle Trote marmorate dell’Agenzia, provvedendo in particolare: • all’alimentazione dei pesci, con mangime in pellet approvato dai tecnici dell’Agenzia, compresi gli eventuali mangimi medicati che dovessero essere necessari; • alla raccolta quotidiana degli esemplari morti e il loro stoccaggio nella cella frigorifera del Centro; • alla pulizia delle vasche (fondo, pareti e griglie) ed in generale alla cura delle condizioni igienico sanitarie; • ai controlli visivi dei pesci in allevamento finalizzati ad evidenziare patologie o stati di stress degli animali; • al controllo generale e alla manutenzione dell’impiantistica di servizio alle vasche (pompe, ossigenatori, eccvigente.) compresi eventuali interventi di emergenza. Il Concessionario inoltre, con il coinvolgimento operativo del proprio personale, dovrà collaborare con i tecnici dell’Agenzia nel corso di tutte le fasi riguardanti la riproduzione artificiale delle Trote marmorate, tra cui: • il controllo della maturazione sessuale dei pesci; • la spremitura dei pesci, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia; • la gestione delle uova embrionate ottenute, distinte per lotti, mettendo a disposizione i necessari embrionatori presenti nel capannone avannotteria del Centro; Al termine della concessione, l’Agenzia effettuerà il controllo su base genetica dei riproduttori presenti nell’impianto, al fine di verificare la correttezza delle procedure di allevamento applicate. Nel caso in cui da tale controllo risultassero riproduttori con caratteristiche non corrispondenti a quelle iniziali, indicatori di procedure di allevamento difformi rispetto al Protocollo operativo (Allegato n. 2), l’Agenzia a proprio insindacabile giudizio applicherà una penale che sarà calcolata sulla base del numero di riproduttori che risulteranno non conformi. Nel caso in cui il Concessionario non realizzasse gli investimenti previsti, L’Agenzia risolverà il contratto di gestione ed applicherà una penale corrispondente all’intero importo della fidejussione. Il Concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manutentorie salvo la normale usura; i locali per la produzione e deposito dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi di qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del Concessionario.
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ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Non Il concessionario è ammessa alcuna modifica tenuto a considerare la gestione dei boschi nel suo insieme, prevedendo un programma degli interventi scalare nel tempo, che coinvolga l’intera superficie concessa in uso, comprensiva delle superfici a minore o nullo valore di macchiatico. Dai risultati di tali operazioni emergerà l’indicazione relativa ai quantitativi di legname ritraibile dalle superfici in questione, dato utile per una quantificazione monetaria degli interventi. La società concessionaria: Riconosce al materiale legnoso ritraibile un valore unitario e forfettario pari a Euro 18,00 (diciotto,00) per ogni tonnellata prelevata che verrà interamente versato al Comune di Coazze al termine della destinazione d’uso concordata stagione di taglio. Sulla base dei dati indicati dal PFA, integrati da valori di bibliografia, si prevede che dalle superfici oggetto di concessione saranno ricavati circa 9.000 t equivalenti. Seleziona gli assortimenti legnosi ritraibili in funzione della loro migliore valorizzazione (sia per impieghi da opera sia per impieghi energetici), puntando ad una vendita del prodotto legnoso concentrata in Val Sangone. Realizza e prevista manutiene la viabilità forestale necessaria per l’esecuzione delle attività selvicolturali, ad integrazione dell’esistente, previa autorizzazione del Comune di Coazze che potrà indicare modifiche al progetto originale. I lavori verranno eseguiti in economia dal progetto tecnico presentato in sede Concessionario, il Comune di gara (art. n. 3)Coazze potrà fornire supporto e collaborazione per quanto concerne gli aspetti progettuali ed autorizzativi connessi alla realizzazione delle suddette opere. Il Concessionario o i propri soci dovranno essere provvisti costo delle opere infrastrutturali approvate da Comune di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato. È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.lgs 81/2008 e s.m.i.), previdenziali, assistenziali Coazze ed assicurative previste in materia, così come l’applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. L’Agenzia si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza o validità della documentazione richiesta. Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non rientri negli interventi di manutenzione ordinaria o comunque nella normale gestione dei beni connessa all’attività di competenza del Concessionario, andrà segnalata immediatamente all’Agenzia. Durante il periodo di concessione, il Concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità. Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute ad esempio a piante pericolanti, spandimento d’acqua e quant’altro, il Concessionario deve avvisare immediatamente l’Agenzia ed i competenti organi adottando nel frattempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti. Il Concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso dell’Agenzia per l’apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L’eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto il Centro Ittico in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia, riportarne il logo ed esprimere chiaramente che gli immobili sono di proprietà dell’Agenzia stessa. Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti dell’Agenzia nel caso avesse a subire morte di materiale ittico imputabile a malattie infettive o altre cause connesse all’utilizzo degli impianti tecnologici. Il Concessionario ha l’obbligo di garantire il mantenimento dell’indennità contro le principali virosi, di cui il Centro Ittico oggi dispone, come previsto eseguite dalla vigente normativa comunitaria ai fini dell’utilizzo per finalità ittiogeniche e di ripopolamento delle specie ittiche allevate. Nel caso di perdita dell’indennità sanitaria per cause accertate di irresponsabile condotta da parte del Concessionario (accertata negligenza), il contratto in essere si considererebbe risolto e l’Agenzia si rivarrebbe dei costi subiti con l’incasso dell’intero importo della fideiussione senza alcun rimborso per il Concessionario. Nel caso in cui la perdita derivasse da cause di forza maggiore ovvero senza responsabilità accertata da parte del Concessionario, questi assumerebbe comunque l’obbligo di applicare presso il Centro il programma finalizzato al recupero della stessa indennità sanitaria che verrà concordato con le Autorità sanitarie competenti, come previsto dalla vigente normativa comunitaria per la sanitizzazione e il riavvio delle attività produttive. Per l’intera durata del programma di disinfezione e sino all’ottenimento del nuovo status di Centro indenne dalle malattie virali, al Concessionario permarrà l’obbligo di regolare pagamento del canone annuo mentre l’Agenzia si farà carico interamente dei soli costi previsti per l’acquisto dei lotti di pesci necessari per il riavvio delle attività ed il recupero dell’indennità sanitaria. Nel caso in cui il Concessionario non onorasse gli impegni presi, l’Agenzia si rivarrebbe dei costi subiti con l’incasso, in toto o in parte, dell’importo della fidejussione, senza alcun rimborso per il Concessionario. Il Concessionario è inoltre tenuto al mantenimento dei nuclei dei riproduttori di Trota Marmorata (distinta su base genetica nei ceppi Piave, Brenta e Adige) ed eventualmente di Trota Fario, necessari per la conservazione della biodiversità, secondo il protocollo operativo riportato nell’Allegato n. 2 al bando di gara, che si ritiene vincolante, che si intende integralmente richiamato nel presente atto e che viene di seguito riepilogato. Il Concessionario si impegna a propria cura e spese al mantenimento delle condizioni ottimali di allevamento delle Trote marmorate dell’Agenzia, provvedendo in particolare: • all’alimentazione dei pesci, con mangime in pellet approvato dai tecnici dell’Agenzia, compresi gli eventuali mangimi medicati che dovessero essere necessari; • alla raccolta quotidiana degli esemplari morti e il loro stoccaggio nella cella frigorifera del Centro; • alla pulizia delle vasche (fondo, pareti e griglie) ed in generale alla cura delle condizioni igienico sanitarie; • ai controlli visivi dei pesci in allevamento finalizzati ad evidenziare patologie o stati di stress degli animali; • al controllo generale e alla manutenzione dell’impiantistica di servizio alle vasche (pompe, ossigenatori, ecc.) compresi eventuali interventi di emergenza. Il Concessionario inoltre, Società sarà compensato con il coinvolgimento operativo ricavato del proprio personalemateriale legnoso, dovrà collaborare con i tecnici dell’Agenzia nel corso versato al Comune di tutte le fasi riguardanti la riproduzione artificiale delle Trote marmorate, tra cui: • il controllo Coazze. Sono a carico della maturazione sessuale dei pesci; • la spremitura dei pesci, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia; • la gestione delle uova embrionate ottenute, distinte per lotti, mettendo a disposizione i necessari embrionatori presenti nel capannone avannotteria del Centro; Al termine della concessione, l’Agenzia effettuerà il controllo su base genetica dei riproduttori presenti nell’impianto, al fine di verificare la correttezza delle procedure di allevamento applicate. Nel caso in cui da tale controllo risultassero riproduttori con caratteristiche non corrispondenti a quelle iniziali, indicatori di procedure di allevamento difformi rispetto al Protocollo operativo (Allegato n. 2), l’Agenzia a proprio insindacabile giudizio applicherà una penale che sarà calcolata sulla base del numero di riproduttori che risulteranno non conformi. Nel caso in cui il Concessionario non realizzasse gli investimenti previsti, L’Agenzia risolverà il contratto di gestione ed applicherà una penale corrispondente all’intero importo della fidejussione. Il Concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manutentorie salvo la normale usura; i locali per la produzione e deposito dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi di qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del Concessionario.ditta concessionaria:
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