Oneri. Il presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento considerati i maggiori oneri a carico del DISPAA la Città metropolitana riconoscerà a mero titolo di rimborso spese un contributo che non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali: una prima, pari al 70% dell’importo alla firma del presente accordo; una seconda, per il restante 30% dell’importo, a saldo ed a seguito di una particolareggiata rendicontazione tecnico-contabile da parte dello stesso DISPAA. A conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il DISPAA presenterà apposito rendiconto delle spese sostenute, la parte di contributo eventualmente non spesa dovrà essere restituita; Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito, contenenti gli estremi per effettuare il versamento.
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Samples: Accordo Di Ricerca
Oneri. Il presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento considerati i maggiori oneri a carico del DISPAA la DiDA. Il contributo di € 33.000,00 della Città metropolitana riconoscerà a mero titolo non ha natura di rimborso spese un contributo che corrispettivo, non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.Del. C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali: una prima, ciascuna pari al 70% dell’importo alla firma del presente accordo; una seconda50%, per il restante 30% dell’importoda corrispondere l’una, di norma dopo 6 mesi dall’avvio delle attività, a saldo ed a seguito di una particolareggiata rendicontazione tecnico-contabile della positiva valutazione da parte dello stesso DISPAAdel Responsabile della Città metropolitana circa la persistente idoneità dell’attività a soddisfare il pubblico interesse, l’altra a conclusione dell’attività di ricerca. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il DISPAA presenterà l’Università è tenuta a presentare alla Città metropolitana, oltre ai risultati della ricerca, apposito rendiconto delle spese sostenuterestituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo eventualmente non spesa dovrà essere restituita; spesa. Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito, addebito contenenti gli estremi per effettuare il versamento.
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Samples: Accordo Di Ricerca Tra
Oneri. Il La Regione Abruzzo si impegna a sostenere gli oneri economici derivanti dall’esecuzione delle attività previste nel progetto allegato al presente studio è configurabile come attività Accordo, pari a € 173.238,80, che saranno oggetto di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal rendicontazione, quindi a rimborso spese, da parte del Dipartimento considerati i maggiori oneri Universitario. L’erogazione della somma avverrà con il versamento, pari a carico 1/3 dell’importo, dopo la sottoscrizione del DISPAA presente accordo, per un altro terzo dietro presentazione di una prima parte di documentazione di rendicontazione delle spese, pari almeno al 50% del totale, e la Città metropolitana riconoscerà liquidazione a mero titolo saldo al termine delle attività, a seguito della presentazione della documentazione di rimborso rendicontazione dettagliata di tutte spese un contributo che sostenute e ammesse, entro l’importo stabilito. Le risorse finanziarie sono state iscritte nel bilancio regionale con le DGR 737 e 739 del 28.09.2018 sul Cap. di spesa 101482, art.2, per € 173.238,80 nel triennio 2019-20-21. La liquidazione avverrà con accredito sul conto indicato dall’Università. Qualora siano individuate dai Referenti da cui all’art. 4, “Attività speciali” non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante previste nel Progetto e l’Ente beneficiarionel presente accordo, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A.le medesime “Attività”, possono essere inserite, ai sensi degli arttdell’art.2 comma 3, in appositi Atti aggiuntivi al presente Accordo, senza che possono determinare incrementi di costo. 1 Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e 4 promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, il logo della Regione Abruzzo e quello del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali: una prima, pari al 70% dell’importo alla firma Dipartimento potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo; una seconda. L’utilizzazione del logo della Regione Abruzzo e del Dipartimento MeSVA in ambito diverso del presente accordo, per richiederà il restante 30% dell’importo, a saldo ed a seguito di una particolareggiata rendicontazione tecnico-contabile da consenso della parte dello stesso DISPAA. A conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il DISPAA presenterà apposito rendiconto delle spese sostenute, la parte di contributo eventualmente non spesa dovrà essere restituita; Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito, contenenti gli estremi per effettuare il versamentointeressata.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
Oneri. Il presente studio è configurabile come Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento considerati i maggiori oneri a carico del DISPAA la Città metropolitana Ricerca di interesse comune, l’ENTE riconoscerà a DSV la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), quale mero titolo ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di rimborso competenza del DSV. In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese un contributo che di ricerca e non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., IVA ai sensi degli arttart. 1 e 4 del D.P.R. DPR n. 26 ottobre 1972633/72 e successive modificazioni. La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DSV, secondo la seguente modalità: 5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività; 5.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 633 e s.m.i.37135, e non soggetto a ritenuta intestato all’Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del 4% codice D224, identificativo del Dipartimento. Il DSV, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, ai sensi dell’art. 283, comma 28, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali: una prima, pari al 70% dell’importo alla firma del presente accordo; una seconda, per il restante 30% dell’importo, a saldo ed a seguito di una particolareggiata rendicontazione tecnico-contabile da parte dello stesso DISPAA. A conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il DISPAA presenterà apposito rendiconto delle spese sostenute, la parte di contributo eventualmente non spesa dovrà essere restituita; Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito, contenenti gli estremi per effettuare il versamentolegge medesima.
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Oneri. Il presente studio è configurabile come Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento considerati i maggiori oneri Ricerca di interesse comune, l’ENTE riconoscerà al DISAA, a titolo di contributo alle spese a carico del DISPAA di quest’ultimo, la Città metropolitana riconoscerà a mero titolo somma di rimborso euro 5.000,00 (cinquemila/00). In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese un contributo che di ricerca e non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., IVA ai sensi degli arttart. 1 e 4 del D.P.R. DPR n. 26 ottobre 1972633/72 e successive modificazioni. La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DISAA, secondo la seguente modalità: - 5000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate, previa emissione di regolari ordinativi di pagamento da parte del l’Università di Milano su conto presso la Banca d’Italia numero: XX00X0000000000000000000000 intestato a Università degli Studi di Milano. Il DISAA, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 633 e s.m.i.136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, e non soggetto a ritenuta del 4% comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, ai sensi dell’art. 283, comma 28, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali: una prima, pari al 70% dell’importo alla firma del presente accordo; una seconda, per il restante 30% dell’importo, a saldo ed a seguito di una particolareggiata rendicontazione tecnico-contabile da parte dello stesso DISPAA. A conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il DISPAA presenterà apposito rendiconto delle spese sostenute, la parte di contributo eventualmente non spesa dovrà essere restituita; Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito, contenenti gli estremi per effettuare il versamentolegge medesima.
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Oneri. Il presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento considerati i maggiori oneri a carico del DISPAA la Dipartimento. La Città metropolitana riconoscerà si impegna a mero titolo trasferire al Dipartimento di rimborso spese un Scienze Giuridiche il contributo di € 36.000,00 che non ha natura di corrispettivo, non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso contributo alle spese sarà utilizzato integralmente sostenute dal Dipartimento , per spese di ricercala ricerca oggetto del presente accordo. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali: una prima, la prima pari almeno al 7050% dell’importo alla firma del presente accordo; una da corrispondere entro un mese dalla sottoscrizione, la seconda, per il restante 30% dell’importoa conclusione della ricerca, a saldo ed a seguito di una particolareggiata rendicontazione tecnico-contabile da parte dello stesso DISPAAdella verifica dell'attività svolta. A conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il DISPAA Dipartimento presenterà apposito rendiconto delle spese sostenutealla Città metropolitana la documentazione comprovante la spesa sostenuta e restituirà, contestualmente, la parte di contributo eventualmente non spesa dovrà essere restituitaspesa; Il versamento della somma sarà effettuato dalla La Città metropolitana di Firenze dietro presentazione effettuerà il trasferimento del contributo alla spesa, a seguito di note di addebito, contenenti richiesta scritta contenente gli estremi per effettuare il versamento.
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Samples: Accordo Di Ricerca
Oneri. Il presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento considerati i maggiori oneri a carico del DISPAA la DISEI. Il contributo per questa prima collaborazione è stabilito in € 20.000,00 dalla Città metropolitana riconoscerà a mero titolo Metropolitana non ha natura di rimborso spese un contributo che corrispettivo, non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.Del. C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali: una prima, pari al 70% dell’importo alla firma del presente accordo; una secondada corrispondere l’una entro il 31 dicembre 2021, per il restante 30% dell’importo, l’altra a saldo ed a seguito conclusione dell’attività di una particolareggiata rendicontazione tecnico-contabile da parte dello stesso DISPAAstudio. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 dicembre 30 giugno ad esse successivo, il DISPAA presenterà l’Università è tenuta a presentare alla Città metropolitana, oltre ai risultati della ricerca, apposito rendiconto delle spese sostenuterestituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo eventualmente non spesa dovrà essere restituita; spesa. In caso di mancata conclusione della ricerca nel termine indicato al precedente art. 6, l’Università è tenuta a restituire la parte di contributo anticipata più gl’interessi legali maturati dalla data di anticipo delle somme, fino a restituzione avvenuta. Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito, addebito contenenti gli estremi per effettuare il versamento.. I versamenti dovranno essere effettuati tramite: tramite girofondo Banca d’Italia n. di contabilità speciale n. 36739 Università degli Studi di Firenze XX00X0000000000000000000000
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Samples: Accordo Di Ricerca