Oneri. Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune, l’ENTE riconoscerà a DSV la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DSV. In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DSV, secondo la seguente modalità: 5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività; 5.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 37135, intestato all’Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del codice D224, identificativo del Dipartimento. Il DSV, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge medesima.
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Oneri. Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle Il presente studio è configurabile come attività di Ricerca ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento. La Città metropolitana si impegna a trasferire al Dipartimento di interesse comuneScienze Giuridiche il contributo di € 36.000,00 che non ha natura di corrispettivo, l’ENTE riconoscerà a DSV la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00)non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DSV. In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale ed è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione IVA I.V.A., ai sensi degli artartt. 1 e 4 del DPR D.P.R. n. 633/72 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. La corresponsione s.m.i., e non soggetto a ritenuta del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DSV, secondo la seguente modalità: 5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività; 5.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 37135, intestato all’Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del codice D224, identificativo del Dipartimento. Il DSV, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, 4% ai sensi dell’art. 328, comma 82, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse avverrà a titolo di contributo alle spese sostenute dal Dipartimento , per la ricerca oggetto del presente accordo. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali, la prima pari almeno al 50% da corrispondere entro un mese dalla sottoscrizione, la seconda, a conclusione della legge medesimaricerca, a seguito della verifica dell'attività svolta. A conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il Dipartimento presenterà alla Città metropolitana la documentazione comprovante la spesa sostenuta e restituirà, contestualmente, la parte di contributo eventualmente non spesa; La Città metropolitana di Firenze effettuerà il trasferimento del contributo alla spesa, a seguito di richiesta scritta contenente gli estremi per effettuare il versamento.
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Oneri. Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune, l’ENTE riconoscerà al DISAA, a DSV titolo di contributo alle spese a carico di quest’ultimo, la somma di euro 10.000,00 5.000,00 (diecimila/00cinquemila/00), quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DSV. In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DSVDISAA, secondo la seguente modalità: 5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività; 5.000,00 - 5000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate sul versate, previa emissione di regolari ordinativi di pagamento da parte del l’Università di Milano su conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 37135, numero: XX00X0000000000000000000000 intestato all’Università a Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del codice D224, identificativo del DipartimentoMilano. Il DSVDISAA, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge medesima.
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Oneri. Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle Il presente studio è configurabile come attività di Ricerca di interesse comune, l’ENTE ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento considerati i maggiori oneri a carico del DISPAA la Città metropolitana riconoscerà a DSV la somma mero titolo di euro 10.000,00 (diecimila/00)rimborso spese un contributo che non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DSV. In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale ed è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione IVA I.V.A., ai sensi degli artartt. 1 e 4 del DPR D.P.R. n. 633/72 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. La corresponsione s.m.i., e non soggetto a ritenuta del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DSV, secondo la seguente modalità: 5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività; 5.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 37135, intestato all’Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del codice D224, identificativo del Dipartimento. Il DSV, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, 4% ai sensi dell’art. 328, comma 82, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali: una prima, pari al 70% dell’importo alla firma del presente accordo; una seconda, per il restante 30% dell’importo, a saldo ed a seguito di una particolareggiata rendicontazione tecnico-contabile da parte dello stesso DISPAA. A conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il DISPAA presenterà apposito rendiconto delle spese sostenute, la parte di contributo eventualmente non spesa dovrà essere restituita; Il versamento della legge medesimasomma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito, contenenti gli estremi per effettuare il versamento.
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Oneri. Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle Il presente studio è configurabile come attività di Ricerca ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal DiDA. Il contributo di interesse comune€ 33.000,00 della Città metropolitana non ha natura di corrispettivo, l’ENTE riconoscerà a DSV la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00)non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DSV. In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale ed è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione IVA I.V.A., ai sensi degli artartt. 1 e 4 del DPR D.P.R. n. 633/72 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. La corresponsione s.m.i., e non soggetto a ritenuta del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DSV, secondo la seguente modalità: 5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività; 5.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 37135, intestato all’Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del codice D224, identificativo del Dipartimento. Il DSV, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, 4% ai sensi dell’art. 328, comma 82, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del. C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali, ciascuna pari al 50%, da corrispondere l’una, di norma dopo 6 mesi dall’avvio delle attività, a seguito della legge medesimapositiva valutazione da parte del Responsabile della Città metropolitana circa la persistente idoneità dell’attività a soddisfare il pubblico interesse, l’altra a conclusione dell’attività di ricerca. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, l’Università è tenuta a presentare alla Città metropolitana, oltre ai risultati della ricerca, apposito rendiconto restituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo eventualmente non spesa. Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito contenenti gli estremi per effettuare il versamento.
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Oneri. Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle Il presente studio è configurabile come attività di Ricerca ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal DISEI. Il contributo per questa prima collaborazione è stabilito in € 20.000,00 dalla Città Metropolitana non ha natura di interesse comunecorrispettivo, l’ENTE riconoscerà a DSV la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00)non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DSV. In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale ed è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione IVA I.V.A., ai sensi degli artartt. 1 e 4 del DPR D.P.R. n. 633/72 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. La corresponsione s.m.i., e non soggetto a ritenuta del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DSV, secondo la seguente modalità: 5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività; 5.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 37135, intestato all’Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del codice D224, identificativo del Dipartimento. Il DSV, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, 4% ai sensi dell’art. 328, comma 82, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del. C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali, da corrispondere l’una entro il 31 dicembre 2021, l’altra a conclusione dell’attività di studio. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 30 giugno ad esse successivo, l’Università è tenuta a presentare alla Città metropolitana, oltre ai risultati della legge medesima.ricerca, apposito rendiconto restituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo eventualmente non spesa. In caso di mancata conclusione della ricerca nel termine indicato al precedente art. 6, l’Università è tenuta a restituire la parte di contributo anticipata più gl’interessi legali maturati dalla data di anticipo delle somme, fino a restituzione avvenuta. Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito contenenti gli estremi per effettuare il versamento. I versamenti dovranno essere effettuati tramite: tramite girofondo Banca d’Italia n. di contabilità speciale n. 36739 Università degli Studi di Firenze XX00X0000000000000000000000
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Samples: Research Agreement
Oneri. Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente Quanto agli standard urbanistici, i Soggetti Attuatori hanno optato per la monetizzazione. Quanto alla quota parte del contributo straordinario quantificato come previsto nell’art. 18 della LR 20/2000, saranno pertanto a carico del soggetto attuatore le relative somme, computate come segue: riconoscimento al Progetto sostenendo le spese Comune di CSPT della complessiva somma, per il proprio personale dipendente l’intervento complessivamente inteso nel richiamato accordo e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune, l’ENTE riconoscerà a DSV definito con la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza conclusione positiva del DSV. In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli procedimento ex art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. La corresponsione del predetto importo avverrà 53 della LR 24/2017, pari a seguito € 1.007.840,00 a titolo di emissione di nota di debito da parte del DSV, secondo la seguente modalità: 5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività; 5.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 37135, intestato all’Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del codice D224, identificativo del Dipartimento. Il DSV, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, contributo straordinario (CS) ai sensi dell’art. 316 c. IV lett. d ter DPR 380/2001. Tale somma qui complessivamente indicata, comma 8è imputata come segue: -al comparto oggetto della convezione di Osteria Grande nella misura di 508.000,00 Euro. - Le restanti parti all’intervento oggetto della presente convenzione e specificatamente pari a Euro 157.840 in capo a Palazzo di Varignana S.r.l. ed Euro 342.000,00 in capo a Crif S.p.A. sono imputate agli interventi oggetto della presente convenzione, e dovranno saldarsi come segue: - in tre tranches di pari importo da versare in capo a Crif S.p.A. e Palazzo di Varignana S.r.l. in relazione ai rispettivi interventi e suddetti importi:
(i) la prima al rilascio del primo permesso di costruire
(ii) la seconda dopo 12 mesi e (iii) la terza dopo 24 mesi o al momento della legge medesimapresentazione della richiesta di conformità edilizio urbanistica e agibilità.
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Samples: Convenzione
Oneri. Ciascuna 1.Gli Enti Sottoscrittori ripartiranno la spesa per la gestione dei servizi di cui al presente Accordo di Programma, applicando pienamente le D.G.R. 1377, 1378 e 1379 dell'anno 1999 e ss. mm ed ii., in materia di servizi per gli anziani, la Direttiva Regionale 1637/1986 per l'identificazione degli interventi sociali a rilievo sanitario a carico del F.S.R. e le D.G.R. 124/1999 e 309/2000 sulle modalità organizzative dei servizi integrati per l’ erogazione di servizi sanitari. 2.I costi, su base annuale, di funzionamento del S.A.A. saranno ripartiti fra gli Enti Sottoscrittori secondo il seguente criterio: 80% ai Comuni in modo proporzionale alla popolazione >75 enne al 1° gennaio dell’anno precedente all’esercizio di funzionamento, il 20% a carico delle Parti contribuirà finanziariamente strutture aderenti all’ Accordo in modo proporzionale al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratorenumero dei posti convenzionati al 1° gennaio dell'anno precedente all’esercizio di funzionamento, comprese le spese di missione gestione dell’ufficio (utenze, pulizie etc) sono a carico dell’Azienda U.S.L. di Parma, distretto di Fidenza. 0.Xx Comune il cui rappresentante svolge le funzioni di Presidente – Delegato del Comitato per l’Accordo di Programma assume l'onere a nome di tutti e provvede agli aspetti amministrativi e contabili del funzionamento del S.A.A. A questo scopo predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, un quadro dei materiali di consumo costi preventivi del S.A.A. relativo all’esercizio successivo ed entro il 28 febbraio un quadro dei costi a consuntivo che costituisce la base dei rimborsi da effettuarsi. 4.Gli oneri per svolgere l’attività di ricerca. Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune, l’ENTE riconoscerà il personale sanitario dell'A.U.S.L. sono a DSV la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DSV. In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non carico della medesima così come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli previsto dalla L. R. 5/94 art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DSV, secondo la seguente modalità: 5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività; 5.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2. Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 37135, intestato all’Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del codice D224, identificativo del Dipartimento. Il DSV, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, ai sensi dell’art. 315, comma 8, della legge medesima3.
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Samples: Accordo Di Programma