Common use of Pari opportunità Clause in Contracts

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art.2, comma 6, della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiL.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61 del D.Lgs.n.29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale, interventi che si concretizzino in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette positive” a realizzare condizioni di pari opportunitàfavore delle lavoratrici. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPOPresso l’Agenzia è costituito l’apposito comitato per le pari opportunità previsto dall’art.8 del DPR n.465/1997, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF secondo le modalità e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVTcon i compiti ivi previsti. 3. In sede di negoziazione decentrata integrativa di livello nazionale, tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale con particolare al CPO è demandato il compito diriferimento a: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni accesso ai corsi di parità fra lavoratrici formazione professionale e lavoratorimodalità di svolgimento degli stessi; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche flessibilità degli orari di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttiviin rapporto a quelli dei servizi sociali; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donneperseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità individuazione di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi iniziative di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a informazione per promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al nel lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; ge) mantenere il massimo collegamento e diffusione proporre iniziative dirette a prevenire forme di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una Gli effetti delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere iniziative assunte dall’Agenzia nazionale, a votazionenorma del comma 3, le deliberazioni sono assunte a maggioranza formano oggetto di valutazione del Comitato di cui al comma 2, che elabora e diffonde, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nell’ambito della categoria dei 2/3 segretari ed in relazione allo stato delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunioneassunzioni, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni della formazione e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segretopromozione professionale, dei passaggi di fascia nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno dell’area dirigenziale, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiL. 125/1991 e degli artt. 7, comma 1, e 61 del D. Lgs. n. 29/1993, sono definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le positive” a favore delle donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunitàdirigenti. 2. Tali iniziative saranno svolte Presso ciascun ente sono inoltre costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità rappresentante dell’ente, con funzioni di seguito CPOpresidente, composto da 8 componenti, un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVTrappresentanti dell’ente. 3. In particolare al CPO è demandato I comitati per le pari opportunità hanno il compito di: a) promuovere indaginisvolgere, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità fra lavoratrici di cui alla L. 903/1977 e lavoratorialla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea; b) verificare eventuali oggettive disparità individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento agli effetti che l’introduzione alle diverse tipologie di nuove tecnologie e tecniche rapporto di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivilavoro; c) proporre promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne dirigenti dopo l’assenza per maternità e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donnea salvaguardarne la professionalità; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità proporre iniziative dirette a prevenire forme di accesso al molestie sessuali nei luoghi di lavoro, all’aggiornamento anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. 4. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2. 5. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne dirigenti in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: a) accesso ai percorsi corsi di carriera, all’orario formazione professionale e modalità di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salutesvolgimento degli stessi; eb) avere perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate; c) individuazione di osservatorio permanente con il compito iniziative di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a informazione per promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità pari opportunità nel lavoro; 6. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione in una apposita relazione annuale dei Comitati di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segretocomma 2. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPOquadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. La carica di Presidente dovrà I loro componenti possono essere alternata rinnovati nell’incarico per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacaleuna sola volta. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà I Comitati per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle almeno tre componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazionedeliberano all’unanimità. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso confermare la validità ed il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella L. n. 903/77, relativa alla parità uomo-donna ed in armonia con le tematiche concernenti l’occupazione femminile raccomandazioni e risoluzioni CEE in materia, le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, Parti convengono sull’opportunità di sviluppare realizzare interventi atti a favorire, parità di opportunità nel lavoro, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata ricerca, finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive per le donne dirette ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a realizzare condizioni di pari opportunitàfavore delle lavoratrici. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato A tal fine viene istituito a livello nazionale il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità composto di seguito CPOn. 6 membri, composto dei quali 3 designati da 8 componentiAssofarm e 3 designati da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS. Per ogni componente effettivo può essere nominato un supplente. Il Gruppo di lavoro si riunisce almeno annualmente, di cui 4 designati dall’ANEF norma entro il primo quadrimestre. Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazione e 4 dalla FILTCGILdi esame congiunto: - lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante anche dall’utilizzo dei C.F.L., FITCISLdel part-time, UILTRASPORTI dei contratti a termine; - l’andamento qualitativo e SAVT.quantitativo dell’occupazione femminile; - le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/84 e con la legge n. 125/91. Al Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità sono assegnati i seguenti compiti: 1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell’ambito delle attività dell’osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell’occupazione femminile nei settori utilizzando a tali fini dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro; 2) studiare la legislazione vigente e le disposizioni in materia, a livello nazionale comunitario, con particolare riferimento alla modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo; 3. In particolare al CPO è demandato ) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/87 per favorire il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni reinserimento nel mercato del lavoro di parità fra lavoratrici e lavoratoridonne che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal Gruppo di lavoro stesso; b4) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione predisporre schemi di nuove tecnologie progetti di Azioni Positive finalizzati anche a favorire l’occupazione femminile e tecniche la crescita professionale. Il Gruppo di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionalipresente articolo riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, Le parti convengono sull’opportunità di sviluppare realizzare, nel quadro dei programmi dell’osservatorio previsto dall’art. 4 del presente CCNL, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna (Legge n. 125/1991 e successive modifiche), attività di studio e di ricerca finalizzata ricer- ca finalizzate alla promozione di azioni positive per le donne dirette e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportuni- tà uomo-donna nel lavoro. In relazione a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, ciò l’osservatorio di cui all’art. 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGILavvalendosi anche del contributo di esperti, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato il compito disvolgerà i seguenti compiti: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende e lavoratoridalle Associazioni co- operative; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria e del- le iniziative in tema di nuove tecnologie azioni positive promosse in Italia e tecniche nei paesi della CEE in applicazione della citata Raccomandazione n. 635/1994, direttiva 73/2002 e dei programmi di lavoro possono produrre nella collocazione azione 82/1985 e sulla salute 86/1990 della donna e proporre adeguati correttiviComunità Europea; c) proporre proporre, sulla base di una analisi della situazione, e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità compatibilmen- te con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di accesso azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per quanto concerne l’accesso al lavoro, all’aggiornamento la collocazione professio- nale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi formativi e di sviluppo professionale, ai percorsi di della carriera, all’orario utilizzando per questo ultimo aspetto anche corsi di lavoro150 ore e il Fondo Sociale Europeo. L’osservatorio, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre in relazione all’attività svolta, invierà annualmente alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionaliapposito rapporto. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiAl fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro, nell’ambito delle più ampie previsioni di cui al d. lgs. 165/2001 ed alla legge n. 125/1991, sono definiti, con la contrattazione integrativa, interventi che si concretizzino in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le a favore delle donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunitàlavoratrici. 2. Tali iniziative saranno svolte da Presso l’ENAC è inoltre costituito un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPOper le pari opportunità, composto da 8 componentiun rappresentante dell’ente, con funzioni di cui 4 designati dall’ANEF presidente, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVTda un pari numero di rappresentanti dell’ente. 3. In particolare al CPO è demandato Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di: a) promuovere indaginisvolgere, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni con specifico riferimento alla realtà dell’ENAC, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità fra lavoratrici previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e lavoratoricon riferimento ai programmi di azione comunitari; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti individuare i fattori che l’introduzione ostacolano l’effettiva parità di nuove tecnologie opportunità tra donne e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttiviuomini sul lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento; c) proporre promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donnea salvaguardarne la professionalità; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità proporre iniziative dirette a prevenire forme di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario molestie sessuali nei luoghi di lavoro, alla salute alla sicurezza anche attraverso ricerche sulla diffusione e tutela della salutele caratteristiche del fenomeno; e) avere promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché di azioni positive ai sensi della legge 125/1991; f) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa e partecipazione alle riunioni di contrattazione integrativa dedicate alla discussione delle predette proposte. 4. L’ENAC assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del comitato di cui al comma 3. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal Comitato. Quest’ultimo predispone una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici nell’ambito dell’ENAC. 5. Tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato di cui al comma 3, in sede di contrattazione integrativa, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi; b) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tenere conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate; c) individuazione di osservatorio permanente con il compito iniziative di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a informazione per promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al nel lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; gd) mantenere il massimo collegamento e diffusione flessibilità degli orari di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro lavoro in rapporto all’orario dei servizi sociali anche nella fruizione del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativatempo parziale. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra Il Comitato per le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La pari opportunità rimane in carica per la durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza quadriennio e comunque fino alla costituzione del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacalenuovo. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiLe Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010parità uomo donna, convengono sull’opportunità interventi che favoriscano parità di sviluppare opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. In seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato il compito dialla quale sono assegnati i seguenti compiti: a) promuovere indaginistudiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni utiliz zando dati disaggregati per sesso, livello di parità fra lavoratrici inquadramento professionale e lavoratoritipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivipari opportunità nel lavoro; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti interventi idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donneper facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento/reinserimento; d) esprimere pareri obbligatori individuare iniziative di aggiornamento e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo formazione professionale, ai percorsi anche al fine di carrierasalvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, all’orario di lavoroaspettativa e congedo, alla salute alla sicurezza e tutela della salutecosì come previsti dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000; e) avere funzioni predisporre progetti di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo 125 del 10 aprile 1991 e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.dai Fondi comunitari preposti; f) promuovere incontri con i CPO Nazionali favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti “mobbing” nel campo sistema delle Pari Opportunitàrelazioni di lavoro; g) mantenere il massimo collegamento analizzare i dati quantitativi e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le CPOsoluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; h) promuovere raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’articolo 9 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardodiffondendo le buone pratiche; i) collaborare con le aziende individuare iniziative volte al fine superamento di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione particolare riguardo a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni quella salariale e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40accesso alla formazione professionale;

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Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l’occupazione l'occupazione femminile le parti, ed in attuazione di armonia con quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 dalle raccomandazioni, regolamenti e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010direttive UE recepite dallo Stato italiano in tema di parità xxxx­xxxxx, convengono sull’opportunità si conviene sulla opportunità di sviluppare realizzare attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione di azioni positive per e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo­donna nel lavoro, nonché ad esaminare le donne dirette a realizzare condizioni problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3lavoro. In particolare al CPO tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle XX.XX.), alla quale è demandato affidato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori;esaminare l'andamento dell'occupazione femminile del settore; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e seguire lo sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte comunitaria in materia; c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali; d) studiare interventi idonei a riguardo;facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità; ie) collaborare con le aziende al fine studiare iniziative idonee a prevenire forme di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza sessuali nei luoghi di lavoro., anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunionef) verificare, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 riferimento alla legge n. 125/1991, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative positive. Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del numero complessivo delle componenti dello stesso21 luglio 1988, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segretoin materia di occupazione femminile. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partirispetto delle disposizioni contenute nella Legge 9/12/1977 n. 903, relativa alla pa- xxxx uomo - donna; nell’intento di sviluppare iniziative nell’ambito delle previsioni e delle possibilità offerte alla Legge n. 125/1991 sulle azioni positive, in attuazione armonia con le ultime raccomandazioni U.E. a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di quanto previsto dal Dlgspromuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situa- zioni di ingiustificato ostacolo soggettive ed oggettive che non consentano una effettiva parità di opportunità per l’accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne. n.198/2006 A tal fine, e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs in affermazione della Legge n. 5/2010125/1991, convengono sull’opportunità di sviluppare attività con funzione di studio e di ricerca finalizzata alla promozione pro- posta nei confronti delle Parti stipulanti, in raccordo con l’Osservatorio di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di settore co- stituito nell’ambito delle relazioni industriali, viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul tema della condizione dei lavoro femminile e della realizzazione delle pari opportunità. 2opportunità nel settore gas-acqua. Tali iniziative saranno svolte Detta Commissione nazionale, che è composta da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO4 membri designati dalle segreterie nazionali delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, composto e da 8 componenti4 membri designati dalle parti da- toriali stipulanti dei Contratto, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGILuno con funzioni di coordinamento, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato ha il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni effettuare iniziative di parità fra lavoratrici studio e lavoratoridi ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all’interno delle Aziende; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di nuove tecnologie e tecniche cui alla Legge 125/91, la rile- vazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del per- sonale femminile nelle diverse posizioni di lavoro possono produrre nella collocazione nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi, e sulla salute della donna e proporre adeguati correttividi carriera; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donnestimolare le aziende al varo di progetti di azioni positive; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità svolgere azioni di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità monitoraggio sui progetti di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo precedente punto c) attuati in sede aziendale e donna” e s.m.i. nonché i principi su altri argomenti di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionalivolta in volta individuati nell’ambito della pro- pria attività. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1Le Parti promuovono azioni allo scopo di favorire e realizzare l’uguaglianza sostanziale fra uomini e donne sul lavoro. Nel quadro Le Parti costituiscono, con sede presso l’Osservatorio locale paritetico di cui all’art. 3 del presente CSLL, la Commissione paritetica per l’analisi e la valutazione congiunta della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di materia delle pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componentiLa Commissione si riunisce con cadenza, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGILnorma, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente semestrale con il compito di individuare esaminare, oltre alle materie previste dall’art. 18, ultimo comma, del CCNL, le seguenti questioni: - analisi dei dati aggregati e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette disaggregati relativi ai lavoratori delle Aziende destinatarie del presente CSLL, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003; - ricorso all’adozione di misure utili a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi rimuovere gli ostacoli che di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra uomo opportunità; - predisposizione di progetti formativi, percorsi di crescita professionale mirati, anche attraverso forme sperimentali di qualificazione professionale con relative flessibilità temporanee di orario di lavoro. L’Osservatorio si riunisce su richiesta anche di una delle parti, ogniqualvolta si renda necessario. Ai lavori possono partecipare, limitatamente alla materia oggetto del presente articolo, anche consulenti esterni di volta in volta individuati fra le parti. I permessi per la partecipazione alle riunioni sono a carico dell’Azienda. Entro il mese di novembre di ogni anno le Aziende consegnano alla FTBCC i dati aziendali, aggregati e donna” e s.m.i. nonché i principi disaggregati secondo le disposizioni di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie legge e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designeràFTBCC, a maggioranza semplicesua volta, una sostituta provvede a consegnarli tempestivamente alle XX.XX. locali stipulanti il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stessopresente CSLL. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Di Secondo Livello Locale

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l’occupazione femminile l'occupazione femmini- le parti, ed in attuazione di armonia con quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 dalle raccomandazioni, regolamenti e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010direttive UE recepite dallo Stato ita- liano in tema di parità uomo-donna, convengono sull’opportunità si conviene sulla opportunità di sviluppare realizzare attività di studio e di ricerca finalizzata fina- lizzate alla promozione di azioni positive per e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva pari- tà di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonchè ad esaminare le donne dirette a realizzare condizioni problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3lavoro. In particolare al CPO tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle XX.XX.), alla quale è demandato affidato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratoriesaminare l'andamento dell'occupazione femminile del settore; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivicomunitaria in materia; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donneesaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali; d) esprimere pareri obbligatori studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salutea salva- guardarne la professionalità; e) avere funzioni studiare iniziative idonee a prevenire forme di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza sessuali nei luoghi di lavoro., anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunionef) verificare, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 riferimento alla legge n. 125/1991, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative positive. Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del numero complessivo delle componenti dello stesso21 luglio 1988, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segretoin materia di occupazione femminile. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Acconciatura Ed Estetica E Tricologia Non Curativa

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, Le parti convengono sull’opportunità di sviluppare realizzare, nel quadro dei programmi dell’osservatorio previsto dall’art. 4 del presente CCNL, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna (Legge n. 125/1991 e suc- cessive modifiche), attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione di azioni positive per le donne dirette e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consen- tano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, ciò l’osservatorio di cui all’art. 4 designati dall’ANEF avvalendosi anche del contri- buto di esperti, svolgerà i seguenti compiti: esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e dalle Associazioni cooperative; seguire lo sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare comunitaria e delle iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei paesi della CEE in applica- zione della citata Raccomandazione n. 635/1994, direttiva 73/2002 e dei pro- grammi di azione 82/1985 e 86/1990 della Comunità Europea; proporre, sulla base di una analisi della situazione, e compatibilmente con le aziende esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per quanto concerne l’ac- cesso al fine di attuare percorsi per prevenirelavoro, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidentecollocazione professionale, il Comitato designeràriconoscimento del valore del lavoro, a maggioranza semplicei processi formativi e di sviluppo della carriera, una sostituta utilizzando per questo ultimo aspetto anche corsi di 150 ore e il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stessoFondo Sociale Europeo. L’osservatorio, in relazione all’attività svolta, invierà annualmente alle parti stipulanti apposito rapporto. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Nel quadro Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiL.125/1991 e degli artt.7, comma 1, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette positive” a realizzare condizioni di pari opportunitàfavore delle lavoratrici. 2. Tali iniziative saranno svolte Presso l’Amministrazione e gli enti del comparto sono costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità rappresentante dell’ente, con funzioni di seguito CPOpresidente, composto da 8 componentiun componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVTassenza dei titolari. 3. In particolare al CPO è demandato I comitati per le pari opportunità hanno il compito di: a) promuovere indaginisvolgere attività di studio, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni ricerca e promozione sui principi di parità fra lavoratrici di cui alla L. 903/1977 e lavoratorialla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea; b) verificare eventuali oggettive disparità individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile, anche con riferimento agli effetti che l’introduzione alle diverse tipologie di nuove tecnologie e tecniche rapporto di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivilavoro; c) proporre promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donnea salvaguardarne la professionalità; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità proporre iniziative dirette a prevenire forme di accesso al molestie sessuali nei luoghi di lavoro, all’aggiornamento anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali. 4. L’Amministrazione e gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2. 5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: a) accesso ai percorsi corsi di carriera, all’orario formazione professionale e modalità di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salutesvolgimento degli stessi; eb) avere flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali. L’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate dovrà tener conto dell’obiettivo di osservatorio permanente con il compito cui sopra; d) individuazione di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a di informazione per promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al nel lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente Gli effetti delle iniziative assunte, a norma del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunionecomma 5, con apposita deliberazione a maggioranza formano oggetto di valutazione dei 2/3 Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del numero complessivo personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle componenti dello stessodiverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, nelle prime due votazioni della formazione e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segretopromozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all’interno della categoria, nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPOquadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. La carica di Presidente dovrà I loro componenti possono essere alternata rinnovati nell’incarico per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacaleuna sola volta. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà I Comitati per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta di 1/3 delle almeno cinque componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1In riferimento all’art. Nel quadro 49 all'Allegato 15 del vigente C.C.N.L. e alla legge 125/91 si conviene quanto segue: è costituita una Commissione Paritetica composta da 5 componenti designati dalle R.S.A. e da 5 componenti designati dalla Direzione Generale. La Commissione si riunirà per tenere sotto osservazione gli aspetti della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 vita lavorativa relativi allo sviluppo professionale ed al coinvolgimento nei processi formativi e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione potrà formulare progetti di azioni positive per personale femminile e per personale con disabilità, anche concordando l'intervento di esperti esterni e verificherà gli sviluppi e gli effetti dei progetti realizzati. Nell'espletamento dei suddetti compiti consultivi, la Commissione terrà conto del lavoro della Commissione istituita a livello nazionale. La Commissione si riunirà almeno due volte all'anno con la Direzione Generale e le donne dirette R.S.A. per informare del proprio lavoro e per discutere dei problemi emersi nel corso delle proprie attività. La prima riunione si terrà entro il primo semestre dell’anno, la seconda entro il secondo semestre. La Direzione fornirà gli eventuali dati conoscitivi sulla situazione aziendale concernenti il personale femminile richiesti dalla Commissione ed il materiale e le attrezzature necessarie per l’espletamento dei compiti sopraindicati. Ogni componente della Commissione potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di 60 ore. Le Parti si impegnano, in collaborazione con la CPO aziendale, a realizzare condizioni trovare soluzioni per prevenire, ridurre e ove possibile eliminare le disparità di pari opportunitàtrattamento eventualmente presenti in azienda (genere, disabilità, orientamento sessuale, età, ecc. 2). Tali iniziative saranno svolte da A tal fine sarà previsto tra Direzione Generale, XX.XX. e CPO un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità incontro annuale per la condivisione dei progressi avvenuti in materia nel corso dell’anno. Tale incontro potrà essere organizzato anche a livello di seguito Gruppo; in tal caso la partecipazione, anziché della CPO, composto da 8 componenti, sarà di cui 4 designati dall’ANEF GEA. Verrà prestata particolare attenzione al gender pay gap e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavorogenere, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi anche in collaborazione con gli RLS. Le Parti recepiscono il contenuto della “Dichiarazione congiunta ANIA/XX.XX. del 14 giugno 2019 in materia di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei violenze di genere sui luoghi di lavoro” nell’Allegato T del presente contratto. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiLe parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635,recepita con Xxxxx 10 4 1991 n.125, e delle disposizioni legislative in tema di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010parità uomo-donna, convengono sull’opportunità interventi che favoriscano parità di sviluppare opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrice. Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato con il compito di: a) promuovere indaginisvolgere attività di studio e di ricerca, ricerche ed analisi necessarie nell’ambito del ruolo dell’Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando a concretizzare effettive condizioni tal fine dati disaggregati per sesso, livello di parità fra lavoratrici inquadramento professionale e lavoratoritipologia dei rapporti di lavoro; b) verificare eventuali oggettive disparità la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie la situazione degli altri settori a livello nazionale e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute con le altre situazioni nei Paesi della donna e proporre adeguati correttiviComunità Europea; c) proporre predisporre schemi di progetti di Azioni Positive. L’eventuale adesione delle degli Istituti agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, dei quali le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi legge vigenti in materia. Il gruppo di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità lavoro di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi 2° comma del presente articolo si riunirà di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionalinorma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l’occupazione l'occupazione femminile le parti, ed in attuazione di armonia con quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 dalle raccomandazioni, regolamenti e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010direttive UE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo-donna, convengono sull’opportunità si conviene sulla opportunità di sviluppare realizzare attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione di azioni positive per e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le donne dirette a realizzare condizioni problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3lavoro. In particolare al CPO tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle XX.XX.), alla quale è demandato affidato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratoriesaminare l'andamento dell'occupazione femminile del settore; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivicomunitaria in materia; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donneesaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali; d) esprimere pareri obbligatori studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salutea salvaguardarne la professionalità; e) avere funzioni studiare iniziative idonee a prevenire forme di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza sessuali nei luoghi di lavoro., anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunionef) verificare, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 riferimento alla legge n. 125/1991, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative positive. Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del numero complessivo delle componenti dello stesso21 luglio 1988, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segretoin materia di occupazione femminile. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiLe parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635, recepita con Xxxxx 10/4/1991 n. 125, e delle disposizioni legislative in tema di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010parità uomo-donna, convengono sull’opportunità interventi che favoriscano parità di sviluppare opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici. Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato con il compito di: a) promuovere indagini: svolgere attività di studio e di ricerca, ricerche ed analisi necessarie nell’ambito del ruolo dell’Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando a concretizzare effettive condizioni tal fine dati disaggregati per sesso, livello di parità fra lavoratrici inquadramento professionale e lavoratori; b) tipologia dei rapporti di lavoro; verificare eventuali oggettive disparità la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con riferimento la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea; predisporre schemi di progetti di Azioni Positive. L’eventuale adesione degli Istituti agli effetti che l’introduzione schemi di nuove tecnologie progetto di formazione professionale concordemente definiti e tecniche recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, dei quali le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi 2° comma del presente articolo si riunirà di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionalinorma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno dell’area dirigenziale, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiL. 125/1991 e degli artt. 7, comma 1, e 57 del D. Lgs. n. 165/01, possono essere definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le positive” a favore delle donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunitàdirigenti. 2. Tali iniziative saranno svolte A livello provinciale sono costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità rappresentante degli enti, con funzioni di seguito CPOpresidente, composto da 8 componenti, un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVTrappresentanti degli enti. 3. In particolare al CPO è demandato I comitati per le pari opportunità hanno il compito di: a) promuovere indaginisvolgere, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità fra lavoratrici di cui alla L. 903/1977 e lavoratorialla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea; b) verificare eventuali oggettive disparità individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento agli effetti che l’introduzione alle diverse tipologie di nuove tecnologie e tecniche rapporto di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivilavoro; c) proporre promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne dirigenti dopo l’assenza per maternità e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donnea salvaguardarne la professionalità; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità proporre iniziative dirette a prevenire forme di accesso al molestie sessuali nei luoghi di lavoro, all’aggiornamento anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. 4. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2. 5. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la a) accesso ai percorsi corsi di carriera, all’orario formazione professionale e modalità di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salutesvolgimento degli stessi; eb) avere perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate; c) individuazione di osservatorio permanente con il compito iniziative di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a informazione per promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità pari opportunità nel lavoro; 6. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione in una apposita relazione annuale dei Comitati di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segretocomma 2. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPOquadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. La carica di Presidente dovrà I loro componenti possono essere alternata rinnovati nell’incarico per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacaleuna sola volta. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà I Comitati per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle almeno tre componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazionedeliberano all’unanimità. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1Le parti promuovono azioni allo scopo di favorire e realizzare l’uguaglianza sostanziale fra uomini e donne sul lavoro. Nel quadro della riaffermata attenzione verso A tal fine si conviene di attribuire all’Osservatorio locale paritetico di cui all’art. 3 del presente CSLL le tematiche concernenti l’occupazione femminile seguenti funzioni: - analisi dei dati aggregati e disaggregati relativi ai lavoratori delle Aziende destinatarie del presente CSLL, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003; - ricorso all’adozione di misure utili a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità; - predisposizione di progetti formativi, percorsi di crescita professionale mirati, anche attraverso forme sperimentali di qualificazione professionale con relative flessibilità temporanee di orario di lavoro. L’Osservatorio si riunisce su richiesta anche di una delle parti, ogniqualvolta si renda necessario. Ai lavori possono partecipare, limitatamente alla materia oggetto del presente articolo, anche consulenti esterni di volta in volta individuati fra le parti. I permessi per la partecipazione alle riunioni sono a carico dell’Azienda. Entro il mese di novembre di ogni anno le Aziende consegnano alla FTBCC i dati aziendali, aggregati e disaggregati secondo le disposizioni di legge e la FTBCC, a sua volta, provvede a consegnarli tempestivamente alle XX.XX. locali stipulanti il presente CSLL. In caso di decesso del dipendente si applicano le previsioni di cui all’art. 2122 c.c.. Ferme restando le suddette previsioni, in attuazione caso di quanto previsto morte del dipendente di una delle Aziende destinatarie del presente XXXX, viene assunto entro sei mesi dal Dlgsdecesso un familiare (figlia o figlio, coniuge o convivente more uxorio). n.198/2006 La richiesta di assunzione, contenente l’indicazione del familiare da assumere, deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, esclusivamente e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010nell’ordine di priorità da uno dei seguenti soggetti: - il coniuge; - in assenza di coniuge, convengono sull’opportunità il figlio maggiorenne ovvero i figli xxxxxxxxxxx, congiuntamente; - in assenza di sviluppare attività di studio coniuge e di ricerca finalizzata figli xxxxxxxxxxx e in presenza di figli minori, il tutore. In tal caso il termine dei 60 giorni per avanzare la domanda di assunzione decorre dalla data di nomina del tutore; - in assenza di coniuge e figli, il convivente more uxorio. In alternativa a tale assunzione, l’Azienda può avanzare al soggetto designante una proposta economica in favore della famiglia del de cuius che può essere accettata o meno dal medesimo nel termine di 30 giorni dalla ricezione. In caso di mancata accettazione della proposta, l’Azienda procede comunque all’assunzione. Nei casi in cui vi siano figli minori, di età comunque non inferiore ad anni 14, il termine di decadenza di cui al terzo comma del presente articolo è sospeso, a richiesta del coniuge ovvero, in sua mancanza, di altro soggetto legittimato, fino al compimento della maggiore età del figlio designato e tale sospensione opera esclusivamente in favore dello stesso. Nei casi in cui non si possa procedere all’assunzione per impossibilità oggettiva1, l’Azienda riconosce alla promozione famiglia un adeguato risarcimento economico, comunque non inferiore a un’annualità di azioni positive per le donne dirette retribuzione di un dipendente inquadrato nella III area, 1° livello, scatti zero. Per convivente more uxorio si intende il soggetto che, sulla base della certificazione rilasciata dall’anagrafe comunale, dimora abitualmente con il dipendente e che ha con lo stesso un impegno a realizzare condizioni mantenere una comunanza di pari opportunitàvita e di interessi. Ai fini dell’applicazione della disposizione del presente articolo, il requisito della residenza sopra richiamato non può essere autocertificato. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità 1 Ad esempio: figli minori di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso anni 14 e/o inabili al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso in assenza del coniuge/convivente more uxorio del de cuius; coniuge/convivente more uxorio superstite inabile al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni in assenza di impiegofigli; coniuge/convivente more uxorio superstite inabile al lavoro con figli del de cuius minori di anni 14 e/o inabili al lavoro; ecc.). Ai dipendenti, e per ogni genitore, coniuge o convivente more uxorio, figlia o figlio portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, tossicodipendente in effettiva cura riabilitativa o malato di AIDS, viene erogata annualmente, nel mese di giugno, la somma di euro 1.032,91 per ogni soggetto compreso nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecccasistica sopra elencata. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte Detto importo viene elevato a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 euro 2.000 a decorrere dal 1° gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 42008. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5contributo spetta dall’inizio del mese in cui è avvenuto il riconoscimento dello status da parte dell’organismo competente in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Ove sia necessario procedere Ai dipendenti destinatari dei permessi previsti dal D.lgs. 151/2001 vengono concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 60 (sessanta) ore annue, in aggiunta a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presentiquelle già previste dalla legge. La riunione si ritiene valida richiesta di permesso deve essere presentata all’Azienda per iscritto con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente èun preavviso, di norma, di almeno un annogiorno. Ai fini dell’erogazione del contributo e della concessione dei permessi di cui sopra, salvo diversa decisione adottata l’interessato deve presentare all’azienda idonea certificazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, comprovante l’esistenza delle anzidette condizioni. Deve anche comunicare l’eventuale venir meno delle condizioni che danno diritto al contributo e/o ai permessi. L’erogazione assorbe, fino a maggioranza concorrenza, eventuali contributi definiti in sede nazionale (attualmente art. 88 del CPOCCNL). La carica Le assenze derivanti dall’utilizzo dei permessi di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale cui alla legge 104/1992, nonché del presente articolo, non hanno ricadute sull’erogazione di provvidenze economiche di cui al presente CSLL o aziendali. Per convivente more uxorio si intende il soggetto che, sulla base della certificazione rilasciata dall’anagrafe comunale, dimora abitualmente con il dipendente e parte sindacale. 8che ha con lo stesso un impegno a mantenere una comunanza di vita e di interessi. In caso di assenza o temporaneo inadempimento Ai fini dell’applicazione della Presidentedisposizione del presente articolo, il Comitato designeràrequisito della residenza sopra richiamato non può essere autocertificato. Ferme restando disposizioni di legge più favorevoli al lavoratore, il medesimo ha diritto di assentarsi dal lavoro, con permesso non retribuito, durante la malattia del figlio, avente un’età fino a maggioranza semplicedodici anni, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stessodietro presentazione di certificato medico. Tale previsione viene applicata anche al lavoratore adottante o affidatario di minore. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Di Secondo Livello Locale

Pari opportunità. 1. Nel quadro Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiL.125/1991 e degli artt.7, comma 1, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette positive” a realizzare condizioni di pari opportunitàfavore delle lavoratrici. 2. Tali iniziative saranno svolte Presso l’Amministrazione e gli enti del comparto sono costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità rappresentante dell’ente, con funzioni di seguito CPOpresidente, composto da 8 componentiun componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVTassenza dei titolari. 3. In particolare al CPO è demandato I comitati per le pari opportunità hanno il compito di: a) promuovere indaginisvolgere attività di studio, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici ricerca e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i promozione sui principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea; b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra uomo donne e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al uomini nel lavoro, nelle organizzazioni proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e condizioni dell’andamento dell’occupazione femminile, anche con riferimento alle diverse tipologie di impiego, e nella formazione rapporto di percorsi professionali.lavoro; fc) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunitàa salvaguardarne la professionalità; gd) mantenere il massimo collegamento e diffusione proporre iniziative dirette a prevenire forme di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componentiL’Amministrazione e gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2. 5. Ove sia necessario procedere In sede di negoziazione decentrata, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a votazionefavorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 considerando anche la posizione delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti lavoratrici in seno alla riunionefamiglia, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40particolare riferimento a:

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, 1.6.1 Le parti convengono sull’opportunità di sviluppare attività realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, della risoluzione del consiglio CEE del 29 maggio 1990, dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive disposizioni legislative in vigore, rapporti di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunitàparità uomo - donna nel lavoro. 2. Tali iniziative saranno svolte da 1.6.2 In relazione a ciò sarà costituito, nel corso della vigenza del presente contratto, un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO quale è demandato affidato il compito di: a) promuovere indaginiEsaminare l’andamento dell’occupazione femminile nell’Azienda, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni sulla base di parità fra lavoratrici dati qualitativi e lavoratoriquantitativi forniti dalla stessa nell’ambito del sistema informativo vigente e nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art.9 della Legge 10 aprile 1991, n. 125; b) verificare eventuali oggettive disparità In base allo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e delle iniziative in tema di azioni positive eventualmente promosse in Italia e nei paesi della CEE in applicazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e dei Programmi di azioni 82/85 e 86/90 della Comunità Europea, proporre, compatibilmente con riferimento agli effetti che l’introduzione le specifiche esigenze tecnico – produttive, sperimentazioni di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttiviazioni positive; c) proporre e promuovere Proporre iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle dirette a prevenire forme di molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donnenei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e caratteristiche del fenomeno; d) esprimere pareri obbligatori Verificare la legislazione vigente e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavorole esperienze in materia, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela anche confrontandole con le situazioni nei paesi della saluteComunità Europea; e) avere funzioni Predisporre schemi di osservatorio permanente con il compito progetti di individuare azioni positive anche rispetto agli iter professionali. 1.6.3 Il comitato si riunirà di norma semestralmente e proporre invierà alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgsun rapporto sull’attività svolta. n. 198/2006 “Codice Ognuna delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoroparti potrà avanzare richieste per una riunione straordinaria, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazionequindici giorni. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale

Pari opportunità. 1Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. Nel quadro n. 198/2006 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della riaffermata attenzione verso disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta in armonia con le tematiche concernenti l’occupazione femminile raccomandazioni e le partirisoluzioni comunitarie e degli obblighi che le vigenti normative pongono a carico dell’Agenzia, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'art. 46 della legge medesima. Tale rapporto va trasmesso alle XX.XX. territoriali nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale. L’Agenzia promuove iniziative, anche su proposta delle XX.XX. volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale e della carriera. Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/84 e delle disposizioni legislative in tema di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010parità uomo-donna, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3favore del personale femminile. In particolare al CPO relazione a quanto sopra, le Parti costituiscono una Commissione Nazionale che, verificati i presupposti di fattibilità, predispone schemi di progetti di azioni positive a favore delle lavoratrici. La Commissione verifica l'efficacia dei programmi applicati e gli effetti in termini di sviluppo di carriera. Alla contrattazione a livello aziendale è demandato assegnata la funzione di: - esaminare l'andamento occupazionale femminile; - proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al riconoscimento del valore del lavoro, all’aggiornamento e i processi di sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiLe parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635, recepita con Xxxxx 10/4/1991 n. 125, e delle disposizioni legislative in tema di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010parità uomo-donna, convengono sull’opportunità interventi che favoriscano parità di sviluppare opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici. Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato con il compito di: a) promuovere indaginisvolgere attività di studio e di ricerca, ricerche ed analisi necessarie nell’ambito del ruolo dell’Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando a concretizzare effettive condizioni tal fine dati disaggregati per sesso, livello di parità fra lavoratrici inquadramento professionale e lavoratoritipologia dei rapporti di lavoro; b) verificare eventuali oggettive disparità la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie la situazione degli altri settori a livello nazionale e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute con le altre situazioni nei Paesi della donna e proporre adeguati correttiviComunità Europea; c) proporre predisporre schemi di progetti di Azioni Positive. L’eventuale adesione degli Istituti agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, dei quali le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi legge vigenti in materia. Il gruppo di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità lavoro di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi 2° comma del presente articolo si riunirà di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionalinorma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori, nei diversi aspetti tra cui quello relativo alla retribuzione, all’accesso al lavoro, alla prosecuzione di carriera e all’accesso alla formazione; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.iss.mm.ii. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) promuovere progetti di azioni positive volti a sostenere l’occupazione femminile, anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte dal PNRR; j) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno delle molestie e delle violenze nel mondo del lavoro come previsto dell’intesa dall’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 20152016, nonché dalla Convenzione OIL (n. 190) sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, in coerenza ed in applicazione di quanto previsto alla lett. C del punto 2.4 dell’art. 2 del presente CCNL. k) Elaborare il Protocollo di contrasto alla violenza, come punto di riferimento per le Aziende, allo scopo di predisporre Codici di Comportamento aziendali per prevenire, individuare e gestire i comportamenti molesti, violenti, mobbizzanti e più in generale che recepisce l’accordo ledono la dignità della persona. l) Verificare e promuovere il recepimento a livello aziendale dell’Accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavorolavoro del 25 gennaio 2016. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef dell’ANEF in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40. 14. Il CPO si costituirà entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l’occupazione l'occupazione femminile le parti, ed in attuazione di armonia con quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 dalle Raccomandazioni, Regolamenti e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010Direttive UE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo-donna, convengono sull’opportunità si conviene sulla opportunità di sviluppare realizzare attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione di azioni positive per e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le donne dirette a realizzare condizioni problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3lavoro. In particolare al CPO tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle XX.XX.), alla quale è demandato affidato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratoriesaminare l'andamento dell'occupazione femminile del settore; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivicomunitaria in materia; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donneesaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali; d) esprimere pareri obbligatori studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salutea salvaguardarne la professionalità; e) avere funzioni studiare iniziative idonee a prevenire forme di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza sessuali nei luoghi di lavoro., anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunionef) verificare, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 riferimento alla legge n. 125/1991, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative positive. Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del numero complessivo delle componenti dello stesso21 luglio 1988, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segretoin materia di occupazione femminile. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. Nel quadro n. 198/2006 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della riaffermata attenzione verso disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta in armonia con le tematiche concernenti l’occupazione femminile raccomandazioni e le partirisoluzioni comunitarie e degli obblighi che le vigenti normative pongono a carico dell’Agenzia, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all’art 46 della legge medesima. Tale Rapporto va trasmesso alle XX.XX. Territoriali nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale L’Agenzia promuove iniziative, anche su proposta delle XX.XX. volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale e della carriera. Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/84 e delle disposizioni legislative in tema di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010parità uomo-donna, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3favore del personale femminile. In particolare al CPO relazione a quanto sopra, le Parti costituiscono una Commissione Nazionale che, verificati i presupposti di fattibilità, predispone schemi di progetti di azioni positive a favore delle lavoratrici. La Commissione verifica l'efficacia dei programmi applicati e gli effetti in termini di sviluppo di carriera. Alla contrattazione a livello aziendale è demandato assegnata la funzione di: - esaminare l'andamento occupazionale femminile; - proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al riconoscimento del valore del lavoro, all’aggiornamento e i processi di sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso Le parti riaffermano il comune impegno a favorire e perseguire tutte le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiiniziative che, in attuazione di coerenza a quanto previsto dal Dlgsdalla legge n. 125 del 10.4.1991 e dalla Raccomandazione Cee del 13 dicembre 1984 n. 635, siano finalizzate a rimuovere eventuali ostacoli che di fatto non consentano la realizzazione di una effettiva parità di opportunità tra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale. n.198/2006 Le parti convengono, quindi, di istituire un comitato paritetico nazionale, composto da 3 rappresentanti di parte aziendale e successive modificazioni 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti, con riunioni a cadenza almeno semestrale, con il compito di: - seguire l'evoluzione della legislazione e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità nazionale e comunitaria in materia di sviluppare pari opportunità; - realizzare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione atte a promuovere progetti di azioni positive per le donne e individuare e rimuovere ostacoli che non consentano una effettiva parità fra lavoratori e lavoratrici; - promuovere azioni dirette a realizzare condizioni facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità; - proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Analogamente le parti convengono di procedere alla costituzione di comitati paritetici regionali che forniranno elementi di conoscenza al comitato paritetico nazionale, valuteranno l'andamento dell'applicazione della legge n.125/1991 nella regione di competenza, promuoveranno iniziative dirette a rimuovere - nello specifico contesto - eventuali ostacoli che impediscano la piena realizzazione delle pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Employment Agreement

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs 25 gennaio 2010 n. 5/20105, convengono conven- gono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPOuna specifica Commissione per la pari opportunità, composto composta da 8 componenti6 mem- bri, di cui 4 3 designati dall’ANEF e 4 3 dalla FILTCGILFILT-CGIL, FITCISLFIT-CISL e UILTRASPORTI che, UILTRASPORTI e SAVT. 3a motivo delle parti- colari caratteristiche occupazionali del settore del trasporto a fune, troverà la sua collocazione nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, ai sensi dell’art.1, comma 4, 9° capoverso. In particolare al alla CPO è demandato il compito di: a) 1. promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) 2. verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie tecno- logie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) 3. proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) 4. esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) 5. avere funzioni di osservatorio permanente con il compito in merito al rapporto di cui all’art. 9 comma 1 della Legge 125/91 al fine di individuare eventuali discriminazioni e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgspositive; 6. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i le CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) 7. mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) 8. promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale naziona- le e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il La CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, votazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del della CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, della Commissione nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del mag- gioranza dalla CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato Presidente la Commissione designerà, a maggioranza mag- gioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9della Commissione. Il CPO La Commissione è convocato via E-Mail convocata dalla Presidente almeno trimestralmente, trimestralmente o su richiesta di 1/3 delle componenticom- ponenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e – scritta – dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10do- cumentazione. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiL’Azienda garantisce pari opportunità a uomini e donne nell'accesso al lavoro, in attuazione nello sviluppo professionale e nel trattamento del personale sul luogo di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunitàlavoro. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale sono oggetto di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVTcontrattazione decentrata integrativa della dirigenza medica. 3. In particolare al CPO è demandato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle Le modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità attuazione delle misure di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo comma 2 sono oggetto di informazione preventiva e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra concertazione secondo le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoroprocedure previste dal CCIA. 4. Il CPO può deliberare La delegazione trattante invita il Comitato per le Pari Opportunità quando all’ordine del giorno delle riunioni vi siano presenti la metà più una argomenti inerenti le tematiche delle sue componentipari opportunità ed in particolare le tematiche generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, con particolare riferimento all'orario di lavoro, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive al fine di conseguire condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi, per un reale equilibrio nei passaggi interni e nel conferimento delle posizioni organizzative. 5. Ove sia necessario procedere a votazioneFatti salvi i compiti ed il ruolo del Comitato Pari Opportunità, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 è dovere dell’Amministrazione, sentito il Comitato stesso o su sua proposta, eliminare qualsiasi ostacolo di ordine organizzativo che pregiudichi la possibilità di carriera delle presenti. La riunione si ritiene valida con dipendenti, la presenza loro formazione ed aggiornamento professionale, promuovendo e sperimentando moduli organizzativi che permettano alle donne di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza far fronte agli impegni di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativalavoro senza appesantire gli oneri familiari. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunioneAlle donne che usufruiscono delle aspettative per maternità e, con apposita deliberazione a maggioranza comunque, ai dipendenti che usufruiscono dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stessocongedi parentali, nelle prime due votazioni e al rientro in servizio, deve essere garantito il mantenimento della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà posizione organizzativa lasciata per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stessocongedo ovvero l'attribuzione di responsabilità di struttura equivalente. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Pari opportunità. (1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010parità uomo donna, convengono sull’opportunità interventi che favoriscano parità di sviluppare opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. (2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3. In particolare al CPO è demandato il compito dialla quale sono assegnati i seguenti compiti: a) promuovere indaginistudiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di parità fra lavoratrici inquadramento professionale e lavoratoritipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivipari opportunità nel lavoro; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti interventi idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donneper facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa; d) esprimere pareri obbligatori individuare iniziative di aggiornamento e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo formazione professionale, ai percorsi anche al fine di carrierasalvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, all’orario di lavoroaspettativa e congedo, alla salute alla sicurezza così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e tutela della salutes.m.i.; e) avere funzioni predisporre progetti di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgsfinalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 198 e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.dai Fondi comunitari preposti; f) promuovere incontri con i CPO Nazionali favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti “mobbing” nel campo sistema delle Pari Opportunitàrelazioni di lavoro; g) mantenere il massimo collegamento analizzare i dati quantitativi e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le CPOsoluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; h) promuovere raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie s.m.i. e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardodiffondendo le buone pratiche; i) collaborare con le aziende individuare iniziative volte al fine superamento di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione particolare riguardo a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni quella salariale e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40accesso alla formazione professionale;

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Pari opportunità. 1. Nel quadro Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno dell’area dirigenziale, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’articolo 2, comma 6, della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiL. n. 125/1991, sono definiti, con la contrattazione interventi che si concretizzino in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di "azioni positive per le positive" a favore delle donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunitàdirigenti. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità Fra le parti firmatarie sono svolti periodicamente incontri con lo scopo di: a. svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di seguito CPOstudio, composto da 8 componenti, ricerca e promozione sui principi di parità di cui 4 designati dall’ANEF alla legge n. 903/1977 e 4 dalla FILTCGILalla legge n. 125/1991, FITCISLanche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea; b. individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento; c. promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne dirigenti dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità; d. proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, UILTRASPORTI anche attraverso ricerche sulla diffusione e SAVTsulle caratteristiche del fenomeno. 3. In particolare al CPO è demandato il compito di: a) promuovere indaginisede di negoziazione, ricerche ed analisi necessarie tenendo conto delle eventuali proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a concretizzare favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di parità fra lavoratrici lavoro e lavoratori; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne dirigenti in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: a. accesso ai percorsi corsi di carriera, all’orario formazione professionale e modalità di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salutesvolgimento degli stessi; e) avere b. perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni a parità di requisiti professionali, di cui si deve tenere conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate; c. individuazione di osservatorio permanente con il compito iniziative di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a informazione per promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l’occupazione l'occupazione femminile le parti, ed in attuazione di armonia con quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 dalle Raccomandazioni, Regolamenti e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010Direttive UE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo-donna, convengono sull’opportunità si conviene sulla opportunità di sviluppare realizzare attività di studio e di ricerca finalizzata finalizzate alla promozione di azioni positive per e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonchè ad esaminare le donne dirette a realizzare condizioni problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT. 3lavoro. In particolare al CPO tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle XX.XX.), alla quale è demandato affidato il compito di: a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratoriesaminare l'andamento dell'occupazione femminile del settore; b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivicomunitaria in materia; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donneesaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali; d) esprimere pareri obbligatori studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salutea salvaguardarne la professionalità; e) avere funzioni studiare iniziative idonee a prevenire forme di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza sessuali nei luoghi di lavoro., anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunionef) verificare, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 riferimento alla legge n. 125/1991, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative positive. Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del numero complessivo delle componenti dello stesso21 luglio 1988, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segretoin materia di occupazione femminile. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs DLgs 25 gennaio 2010 n. 5/20105, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPOuna specifica Commissione per la pari opportunità, composto composta da 8 componenti6 membri, di cui 4 3 designati dall’ANEF e 4 3 dalla FILTCGILFILT□CGIL, FITCISLFIT□CISL e UILTRASPORTI che, UILTRASPORTI e SAVT. 3a motivo delle particolari caratteristiche occupazionali del settore del trasporto a fune, troverà la sua collocazione nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, ai sensi dell’art. 2.2, punto 7. In particolare al alla CPO è demandato il compito di: a) 1. promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) 2. verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) 3. proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) 4. esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) 5. avere funzioni di osservatorio permanente con il compito in merito al rapporto di cui all’art. 9 comma 1 della Legge 125/91 al fine di individuare eventuali discriminazioni e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgspositive; 6. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i le CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) 7. mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) 8. promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il La CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, votazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale XX.XX. o delle rappresentanti delle aziende la riunione del della CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del della CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, della Commissione nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del dalla CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato Presidente la Commissione designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9della Commissione. Il CPO La Commissione è convocato via E-Mail convocata dalla Presidente almeno trimestralmente, trimestralmente o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e – scritta – dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs 25 gennaio 2010 n. 5/20105, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità. 2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPOuna specifica Commissione per la pari opportunità, composto composta da 8 componenti6 membri, di cui 4 3 designati dall’ANEF e 4 3 dalla FILTCGILFILT-CGIL, FITCISLFIT-CISL e UILTRASPORTI che, UILTRASPORTI e SAVT. 3a motivo delle particolari caratteristiche occupazionali del settore del trasporto a fune, troverà la sua collocazione nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, ai sensi dell’art.1, comma 4, 9° capoverso. In particolare al alla CPO è demandato il compito di: a) 1. promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori; b) 2. verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) 3. proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) 4. esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) 5. avere funzioni di osservatorio permanente con il compito in merito al rapporto di cui all’art. 9 comma 1 della Legge 125/91 al fine di individuare eventuali discriminazioni e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgspositive; 6. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i le CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) 7. mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) 8. promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il La CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, votazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale XX.XX. o delle rappresentanti delle aziende la riunione del della CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del della CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, della Commissione nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del dalla CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato Presidente la Commissione designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9della Commissione. Il CPO La Commissione è convocato via E-Mail convocata dalla Presidente almeno trimestralmente, trimestralmente o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e – scritta – dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40

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Pari opportunità. 1. Nel quadro Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le partiL.125/1991 e degli artt.7, comma 1, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in attuazione di quanto previsto dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette positive” a realizzare condizioni di pari opportunitàfavore delle lavoratrici. 2. Tali iniziative saranno svolte Presso l’Amministrazione e gli enti del comparto sono costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità rappresentante dell’ente, con funzioni di seguito CPOpresidente, composto da 8 componentiun componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVTassenza dei titolari. 3. In particolare al CPO è demandato I comitati per le pari opportunità hanno il compito di: a) promuovere indaginisvolgere attività di studio, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni ricerca e promozione sui principi di parità fra lavoratrici di cui alla L. 903/1977 e lavoratorialla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea; b) verificare eventuali oggettive disparità individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile, anche con riferimento agli effetti che l’introduzione alle diverse tipologie di nuove tecnologie e tecniche rapporto di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivilavoro; c) proporre promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donnea salvaguardarne la professionalità; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità proporre iniziative dirette a prevenire forme di accesso al molestie sessuali nei luoghi di lavoro, all’aggiornamento anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali. 4. L’Amministrazione e gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2. 5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: a) accesso ai percorsi corsi di carriera, all’orario formazione professionale e modalità di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salutesvolgimento degli stessi; eb) avere flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali. L’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate dovrà tener conto dell’obiettivo di osservatorio permanente con il compito cui sopra; d) individuazione di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a di informazione per promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al nel lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente Gli effetti delle iniziative assunte, a norma del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunionecomma 5, con apposita deliberazione a maggioranza formano oggetto di valutazione dei 2/3 Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del numero complessivo personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle componenti dello stessodiverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, nelle prime due votazioni della formazione e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segretopromozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all’interno della categoria, nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPOquadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. La carica di Presidente dovrà I loro componenti possono essere alternata rinnovati nell’incarico per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacaleuna sola volta. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà I Comitati per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta di 1/3 delle almeno cinque componenti. La convocazione deve essere portata Dichiarazione a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all’art. 40:

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