Parità Clausole campione

Parità. L’offerta economicamente vantaggiosa sarà individuata applicando la formula di seguito riportata: dove: C(a) = punteggio attributo all’offerta (a); n = numero totale dei criteri di valutazione; Wi = peso o punteggio attribuito al criterio di valutazione (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria. La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo (per il quale non è stata definita una formula per l’applicazione del punteggio o per il quale è fissato un punteggio fisso [es. 0 oppure 5]) delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A,B,C,D......rappresentano le offerte, elemento per elemento, di ogni Impresa concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni componente della Commissione valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. L’attribuzione dei punteggi avverrà troncando alla 7° cifra decimale dopo la virgola. Le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. I punti tecnici da assegnare a ciascun criterio tecnico oggetto di valutazione, per ciascuna offerta, saranno determinati moltiplicando i coefficienti di ponderazione per il punteggio tecnico massimo fissato per il criterio. All’esito della val...
Parità. 2.2.1 La Struttura ricettiva deve offrire a Xxxxxxx.xxx “Parità di tariffe e condizioni”, ossia l'applicazione di tariffe identiche o migliori per la stessa Struttura ricettiva, la stessa tipologia di camera, le stesse date, lo stesso tipo di letto, lo stesso numero di ospiti, gli stessi o migliori servizi e servizi aggiuntivi (per es., colazione gratuita, Wi-Fi, check-out anticipato/tardivo) e le stesse o migliori restrizioni e condizioni, come modifiche alla prenotazione e condizioni di cancellazione, di quelle applicate dalla Struttura ricettiva.
Parità. 2.2.1 La Struttura Ricettiva offre a Xxxxxxx.xxx Parità di tariffe e condizioni. Con "Parità di tariffe e condizioni" si intende l'applicazione di tariffe identiche o migliori per la stessa struttura ricettiva, la stessa tipologia di camera, le stesse date, lo stesso tipo di letto, lo stesso numero di ospiti, gli stessi (o migliori) servizi e servizi aggiuntivi (ad es., colazione gratuita, Wi- Fi, check-out anticipato/ritardato), le stesse (o migliori) restrizioni e condizioni, come modifiche alla prenotazione e condizioni di cancellazione, di quelle applicate dalla Struttura Ricettiva. La Parità di tariffe e condizioni non si applica nel rispetto di tariffe e condizioni: - offerte su qualsiasi altra OTA; - offerte sui Canali Offline, purché tali tariffe non siano Pubblicate Online o Pubblicizzate Online; e/o - che siano Non pubblicate, purché tali tariffe non siano Pubblicizzate Online.
Parità. Il Fondo può decidere, alla maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti com- plessivi, che le condizioni economiche internazionali permettono l’introduzione di un sistema generalizzato di cambi basato su parità stabili ma aggiustabili. Il Fondo adotta una simile decisione in considerazione della stabilità fondamentale del- l’economia mondiale e, allo scopo, tiene conto dell’evoluzione dei prezzi e dei tassi di crescita economica degli Stati membri. La decisione è presa inoltre alla luce dell’evoluzione del sistema monetario internazionale, riferendosi in particolare alle fonti di liquidità e, per assicurare l’operazionalità di un sistema di parità, alle dispo- sizioni ai sensi delle quali tanto gli Stati membri con un surplus della bilancia dei pagamenti, quanto gli Stati con un deficit della bilancia dei pagamenti debbono adottare misure tempestive, efficaci e simmetriche per raggiungere il riequilibrio e, tenendo conto dei dispositivi di intervento e di trattamento degli squilibri. Nel pren- dere una simile decisione, il Fondo notifica agli Stati membri che diventano applica- bili le disposizioni dell’allegato C.
Parità. L'esecuzione del protocollo d’intesa è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti. Da parte delle amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente. Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente atto è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata. La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall’entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione. Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.