PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE Clausole campione

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. L’affidatario del servizio dovrà favorire la partecipazione delle famiglie e promuovere la costituzione degli organi di partecipazione secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale dei nidi d’infanzia; dovrà esporre nella bacheca della struttura la composizione del Comitato di Gestione del Nido. Dell’avvenuta costituzione degli organi di rappresentanza dei genitori dovrà essere data obbligatoria comunicazione a Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, entro e non oltre due mesi dall’avvio annuale del servizio.
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell’infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema integrato dell’offerta sono garantite le forme di partecipazione, in modo da favorire esperienze di crescita e di condivisione attraverso il coinvolgimento delle famiglie alla vita dei servizi. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l’organizzazione di iniziative e la costituzione di organismi di partecipazione ai fini della promozione della cultura dell’infanzia e a garanzia della piena trasparenza del progetto pedagogico-educativo del servizio. Gli organismi di partecipazione, istituiti presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico e privato accreditato dell’offerta, sono: L’Assemblea dei genitori Il Gruppo di rappresentanza del servizio Il servizio organizza almeno una volta all’anno l’Assemblea dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori per discutere i temi generali propri dell’organizzazione e del funzionamento del servizio. L’Assemblea dei genitori elegge i propri rappresentanti all’interno del Gruppo di rappresentanza del servizio. Il Gruppo di rappresentanza promuove la partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi educativi. Il Gruppo è composto da: 1 rappresentante dei genitori per ciascun gruppo sezione. Nei servizi con un unico gruppo sezione almeno due genitori 1 rappresentante degli educatori 1 rappresentante degli ausiliari Il Presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori presenti nel Gruppo. È compito del Presidente presiedere le riunioni, rappresentare il Gruppo verso terzi e curare i rapporti con il soggetto gestore. Il Gruppo di rappresentanza si elegge ogni anno. I suoi componenti sono rieleggibili ed i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del bambino. In caso di dimissioni o decadenza di 1 o più membri componenti si procederà alla loro surroga con la designazione, a seconda dei casi, da parte delle varie componenti del Gruppo stesso. Il membro nominato per surroga durerà in carica per il rimanente periodo di tempo fino alla scadenza del mandato del Gruppo. I componenti del Gruppo esercitano il loro incarico in modo gratuito. Il gruppo si riunisce almeno due volte l’anno.
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. 1. Gli enti gestori si impegnano a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate democraticamente le famiglie e le componenti scolastiche. 2. L’Amministrazione Comunale prevede la presenza di un rappresentante in seno al Comitato di Gestione e si riserva la facoltà di programmare periodici incontri con i rappresentanti dei genitori delle suddette scuole. 3. Gli enti gestori comunicano al Comune, con congruo anticipo, la data degli incontri annuali dell’Assemblea e del Comitato di Gestione. 4. Annualmente, si dovrà svolgere almeno un incontro unitario tra i Comitati di gestione delle tre scuole dell’infanzia paritarie, al fine di coordinarsi tra loro.
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. Gli Enti Xxxxxxx si impegnano ad attivare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, attraverso la costituzione e la regolare attività di organismi di partecipazione, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche, secondo le normative vigenti. Il regolamento della scuola, predisposto dal Gestore, stabilisce le modalità di costituzione e le procedure di funzionamento degli organismi di partecipazione. Gli Enti Gestori promuovono il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nella programmazione, realizzazione e verifica delle attività educative e didattiche. Gli insegnanti predispongono annualmente il programma di lavoro che sottopongono al confronto con le famiglie. La realizzazione dei programmi di attività viene sottoposta a successive periodiche verifiche con i genitori. Le famiglie sono informate dagli Enti Gestori del concorso economico-finanziario da parte del Comune.
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. 1. Gli Enti gestori si impegnano a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali (conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000).
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. La Scuola si impegna ad assicurare alle famiglie l’accesso al servizio scolastico nei modi e nei tempi che la Scuola stessa provvederà a regolamentare prima dell’inizio dell’anno scolastico. In particolare devono essere costituiti gli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento/Statuto della Scuola stessa.
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. Il concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità esplicitate nel progetto educativo e promuove la costituzione degli organi di partecipazione secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale dei nidi d’infanzia. Dell’avvenuta costituzione degli organi di rappresentanza dei genitori deve essere data obbligatoria comunicazione a Roma Capitale, Municipio territoriale di riferimento e Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, entro e non oltre due mesi dall’avvio annuale del servizio.
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza anche contattando le famiglie dopo i consigli di classe. Inoltre nel mese di maggio si sono svolti i colloqui online con le famiglie.

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  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Dichiarazione delle Parti Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.