Intervento chirurgico Clausole campione

Intervento chirurgico. In caso di intervento chirurgico dovuto esclusivamente ad infortunio o malattia, parto cesareo e aborto terapeutico, sostenuti presso istituti di cura pubblici e privati con degenza totale o in Day hospital e presso ambulatori, sono rimborsate le spese sanitarie per: Onorari del personale sanitario che ha partecipato all'intervento chirurgico; Diritti della sala operatoria e del materiale sanitario utilizzato o applicato durante l'intervento; Rette di degenza, assistenza medica e infermieristica, cure, accertamenti, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; Prelievo di organi o parte di essi, ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure medicinali e rette di degenza. Sono altresì rimborsate le spese sanitarie, finalizzate all'intervento chirurgico, per: Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 120 giorni precedenti l'intervento o il ricovero; esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuati nei 120 giorni successivi l'intervento chirurgico o al termine del ricovero e resi necessari dall'intervento chirurgico sostenuto; trasporto dell'assicurato in ambulanza all'istituto di cura e viceversa con un massimo di spesa di € 1.500,00. Trasporto dell'assicurato e di un eventuale accompagnatore all'estero e ritorno, in treno o in aereo di linea, fino ad un massimo di € 3.000,00. Vitto e pernottamento in Istituto di cura o struttura alberghiera per un accompagnatore dell’assicurato, ove non sussista disponibilità ospedaliera, con il limite giornaliero di € 100,00 e per un massimo di 30 giorni.
Intervento chirurgico. Il personale della Casa di Xxxx provvede al trasferimento del paziente con la documentazione sanitaria dal reparto alla sala operatoria. Gli infermieri di sala operatoria della Casa di Cura accolgono ed identificano il paziente. L’equipe di sala della Casa di Cura provvede alla compilazione della check list per la parte di propria competenza. L’anestesista della Casa di Cura controlla il posizionamento del paziente, provvede all’anestesia, monitora e sorveglia il paziente per tutta la durata dell’intervento, compila la cartella di anestesia e in accordo con il chirurgo aziendale prescrive le consegne post-operatorie e le terapie farmacologiche su STU. Il chirurgo aziendale coadiuvato dai collaboratori chirurghi aziendali e dall’infermiere strumentista della Casa di Cura attua l’intervento chirurgico. Il personale aziendale e della Casa di Cura della sala operatoria ottenuto il nulla osta dall’anestesista della casa di cura e dal chirurgo aziendale verifica la completezza della documentazione clinica e provvede al trasferimento del paziente dalla sala operatoria nel reparto di degenza.
Intervento chirurgico. Il trattamento proposto si è svolto in sala operatoria ed è stato suddiviso in una fase addominale, una fase di banco ed una fase perineale. Il CPUNT pre- depositato è stato scongelato e trasportato presso il complesso operatorio all’inizio delle procedure ed utilizzato entro 6 ore dallo scongelamento. Gli interventi chirurgici sono stati condotti in anestesia spinale in cinque pazienti ed anestesia generale nei restanti quattro. Non è stata utilizzata anestesia locale per evitare influenze della stessa sullo SVF.
Intervento chirurgico. L’operatore dovrà poter inserire, modificare o cancellare i dati relativi all’intervento chirurgico di ciascun paziente (secondo i privilegi associati al profilo utente), la diagnosi di intervento, la sala operatoria utilizzata, la divisione, il tipo di intervento classificato secondo i codici ICD9-CM, l’equipe (chirurghi, anestesisti, strumentisti, infermieri di sala e TSRM), i tempi operatori (sala pronta, Ingresso paziente, inizio preparazione chirurgica, inizio e fine anestesia, inizio incisione e sutura, uscita paziente), la descrizione dell’atto chirurgico, l’elenco del materiale impiantato sul paziente, un consumo standard di presidi medico chirurgici per ogni tipo di intervento, eventualmente modificabile, il tipo di anestesia utilizzata, se l’intervento è in elezione/urgenza o emergenza, se il paziente è ricoverato, day-hospital ambulatorio o solvente, ecc. L’atto chirurgico deve essere compilato dall’operatore abilitato a questa operazione di rilevante importanza sotto il profilo medico-legale e secondo le normative che regolano la privacy del paziente, mediante controllo dell’accesso con credenziali univoche e/o lettura del tesserino magnetico personale. Per una migliore organizzazione deve essere prevista la stampa di una scheda di intervento standard per l’acquisizione dati e d una scheda materiale di consumo standard per tipologia di intervento. Per quanto riguarda la gestione dell’intervento chirurgico, il sistema dovrà consentire: - Gestione dell’identificazione del paziente mediante braccialetto con tecnologia Beacon; - Gestione multiblocco con associazione dei parametri e delle informazioni collegate alla scelta del blocco per differenziare attività chirurgica di ricovero da attività chirurgica ambulatoriale; - Monitoraggio parametri intervento e tempi operatori; - Registrazione delle attività sul paziente; - Registrazione dei tempi di occupazione della sala mediante beacon sul paziente e, dove necessario, in modalità manuale su monitor touch screen da operatore che come minimo sono:  Entrata nel blocco  Apertura sala  Sala pronta  Ingresso paziente  Inizio induzione  Fine induzione  Inizio intervento  Fine intervento  Uscita sala  Risveglio  Ingresso nella Recovery room  Uscita dalla Recovery room  Uscita dal blocco Dovrà essere possibile configurare ulteriori rilevazioni di tempistica quali, a titolo non esaustivo: tempi di sutura, chiamata in reparto, arrivo in sala, ecc; Per i tempi la cui rilevazione non risultasse compl...
Intervento chirurgico. Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito ai fini terapeutici; gli interventi chirurgici si suddividono in: interventi chirurgici a cielo aperto; interventi per via endoscopica e/o laparoscopica. In molti casi l’intervento chirurgico si avvale di un solo kit/container; tuttavia non può essere assunta tale uguaglianza in quanto alcune tipologie di intervento complesse possono richiedere l’utilizzo congiunto di più kit e/o buste.”
Intervento chirurgico. ✓ gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); ✓ l’assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; ✓ le rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono; ✓ le spese, sino a cura ultimata, conseguenti e successive, per: visite specialistiche; accertamenti diagnostici; trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.