Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di proprietà del Venditore fino al completo adempimento, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto: (a) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti. (b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita. (c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stesso. (d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed (ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono Aspetto da non trascurare nell’attività commerciale in Germania é conoscere come il proprio credito potrà essere garantito o in quale modo il partner tedesco cercherà di garantire il proprio credito. Nella prassi commerciale non esiste la fornitura di merce, nella quale il prezzo di compravendita non sia assicurato da un patto di riservato dominio. Tale accordo risulta valido anche se non registrato oppure se la “data certa” dell’accordo non risulta da alcun documento; può essere stabilito persino verbalmente, ma solitamente risulta dalle condizioni generali di contratto del venditore. La forma più semplice prevede che l’acquirente ottenga la proprietà della merce solo al momento del Venditore fino pagamento del prezzo; può essere anche previsto che la proprietà venga trasferita solo con il pagamento di tutte le fatture aperte dell’acquirente. Anche nel caso di rivendita, la proprietà rimane al completo adempimentovenditore iniziale. È vero che la buona fede del terzo acquirente viene protetta anche in Germania e che quest’ultimo, in linea di principio, potrebbe acquistare la proprietà se ritenesse in buona fede che il suo venditore sia il proprietario. Va però sottolineato che il patto di riservato dominio è talmente diffuso in Germania che, nell’ambito di un rapporto di rivendita commerciale, nessun acquirente può presumere che il venditore sia effettivamente il proprietario della merce. Tale principio viene pure confermato dalla giurisprudenza tedesca, almeno per quanto riguarda la merce della quale l’acquirente dovrebbe presumere l’acquisto da parte del Acquirenterivenditore da un altro rivenditore e che essa sia venduta generalmente solo con il patto di riservato dominio. Oltre a questa riserva di proprietà “pura” sono ammissibili anche degli accordi su un tipo di riserva di proprietà “allargata”. Il venditore può farsi cedere anticipatamente dall’acquirente i crediti risultanti dalla rivendita a terzi. Tale cessione anticipata permette che il venditore iniziale diventi creditore dell’acquirente finale, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicatinon appena sia sorto il credito. Pertanto:
(a) In caso di trasformazioneUna comunicazione al terzo debitore è consigliabile per evitare che quest’ultimo paghi al proprio partner contrattuale con effetto liberatorio, incorporazione e / o confusione dei Prodottima, da parte dell’Acquirentediversamente dall’Italia, con altri prodotti di sua non è necessaria ai fini dell’efficacia della cessione. Oltre a ciò, per assicurarsi contro la perdita della proprietà, i nuovi prodotti divengono nel caso in cui la merce venduta sia oggetto del patto di riservato dominio e venga inserita integralmente in un altro oggetto, in modo che diventi parte indivisibile – in tal caso il proprietario dell’oggetto principale acquisisce anche la proprietà della merce inserita – il venditore può farsi cedere anticipatamente la parte della proprietà del Venditoreprodotto composto del valore proporzionalmente corrispondente a quello della merce venduta. Tutte queste clausole non solo possono essere validamente inserite nelle condizioni generali del venditore, ma ogni impresa tedesca le prevede effettivamente nelle proprie condizioni di vendita. Inoltre, un credito di qualsiasi titolo, non risultante dalla vendita di merce, può essere garantito con la cessione astratta della proprietà della merce a titolo di garanzia, senza che la stessa venga materialmente consegnata. È pertanto possibile che l’impresa mantenga il possesso della merce, cedendo la proprietà ad un terzo creditore che spesso è una banca. In tal modo si crea una specie di diritto di pegno senza il trasferimento del possesso. Questo tipo di garanzia è altrettanto diffuso quanto il patto di riservato dominio e spesso la stessa merce risulta contemporaneamente oggetto di un patto di riservato dominio e della cessione di priorità a titolo di garanzia. In tal caso si creano complessi problemi e l’individuazione dell’effetto della merce dipende spesso dalle circostanze del singolo caso. Sia il patto di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, a condizione riservato dominio che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione di priorità a favore titolo di garanzia possono essere fatti valere nel fallimento del Venditore nonché debitore ed attribuiscono al creditore il pieno diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte prelazione. Gli altri mezzi di garanzia sono uguali a quelli esistenti in Italia, come la garanzia bancaria, le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente devefideiussioni, inoltreletter of credit, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessoecc.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Contratti Fra Soggetti Privati, Contratti Fra Soggetti Privati
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono 8.1. Le merci fornite rimangono di nostra proprietà del Venditore fino al completo adempimentopagamento (patto di riservato dominio). Ciò vale anche per gli oggetti che incorporiamo o trasferiamo nell’ambito delle prestazioni d’opera. Il patto di riservato dominio rimane tale anche se i nostri crediti sono compensati in conto corrente.
8.2. Il cliente deve trattare la nostra merce con la massima cura per tutta la durata del patto di riservato dominio. Qualora siano necessari degli interventi di manutenzione e d’ispezione, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:
(a) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditoreil cliente dovrà effettuarli regolarmente a proprie spese. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, rivendita delle merci in riservato dominio da parte dell’Acquirente, del cliente – la quale può avvenire soltanto con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota nostro esplicito consenso scritto – questi dovrà fornire le merci ai propri acquirenti soltanto nell’ambito di comproprietà spettante un patto di riservato dominio validamente concordato (patto trasferito di riservato dominio) fino al Venditore viene calcolata in proporzione al valore completo pagamento. In tale contesto il cliente sarà tenuto a comunicarci di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di propria spontanea iniziativa tutti i prodotti impiegati nel processo dati necessari relativi all’acquirente (nome, indirizzo, accordi presi). Il cliente ci cede anticipatamente tutti i crediti nei confronti dei propri acquirenti o di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attivitàterzi, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti delle nostre merci in garanzia riservato dominio, nonché i crediti ad esso eventualmente spettanti in futuro, conformemente al Venditorevalore contabile lordo più gli interessi già maturati e i costi delle nostre forniture o della nostra quota di comproprietà. L’Acquirente Con il presente accettiamo tale cessione, che deve essere riportata nei libri contabili o sulle sue fatture. Dopo la cessione il cliente è autorizzato alla riscossione del credito. Ci riserviamo di riscuotere personalmente il credito non appena il cliente dovesse venir meno ai propri obblighi di pagamento e divenire moroso.
8.3. La lavorazione e il trattamento della merce da parte del cliente avviene sempre a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in nostro nome e per nostro conto. In caso di dubbi sulla solvibilità e / lavorazione della merce, noi acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto proporzionalmente al valore della merce da noi fornita. Lo stesso vale se la merce viene lavorata, combinata o credibilità dal punto mischiata con altri oggetti non di vista finanziario dell’Acquirente o nostra proprietà.
8.4. In caso di comportamento del cliente non conforme al contratto, in particolare in caso di mora nei pagamenti nel pagamento, saremo autorizzati a riprendere indietro o ritirare le merci in riservato dominio non ancora completamente pagate. A tal fine saremo autorizzati ad accedere al luogo in cui si trovano le merci in riservato dominio – nella misura ritenuta ragionevole dal cliente e dietro adeguato preavviso. In tal senso, il cliente non ha alcun diritto di possesso. Le merci ritirate potranno essere da parte dell’Acquirente stessonoi utilizzate. I costi necessari e adeguati all’esercizio appropriato del diritto sono a carico del cliente. Salvo ove diversamente concordato, il contratto continuerà a sussistere anche in caso di rivendicazione del patto di riservato dominio. In tal caso continueremo ad avere la facoltà di pretendere dal cliente il pagamento dell’intero prezzo d’acquisto.
8.5. Al cliente non è consentito un pignoramento o trasferimento di proprietà a titolo di garanzia delle nostre merci in riservato dominio. Le merci da noi fornite devono essere espressamente escluse da un trasferimento di proprietà a titolo di garanzia dell’intero magazzino merci. Nel caso di esecuzioni forzate o pignoramenti, il cliente deve segnalare il patto di riservato dominio esistente e informarci tempestivamente in forma scritta affinché possiamo adottare le necessarie contromisure. Il cliente è responsabile delle spese giudiziali e stragiudiziali da noi sostenute in tale contesto.
8.6. Qualora le merci in riservato dominio siano consegnate in un luogo al di fuori dell’Austria o siano spedite dal cliente in un simile luogo, il Venditore decida cliente dovrà provvedere affinché il nostro patto di annullare riservato dominio sia efficacemente tutelato nel Paese in cui la suddetta autorizzazione di addebito direttomerce è situata o è stata spedita. Nel caso in cui siano necessarie determinate azioni a tal fine (per es. un contrassegno particolare o un’iscrizione nel registro locale), l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti il cliente se ne occuperà a nostro favore e a proprie spese. Qualora sia necessaria la cessione nostra partecipazione, il cliente provvederà a favore del Venditore nonché il diritto comunicarcelo tempestivamente.
8.7. È nostra facoltà trasferire in ogni momento la riserva di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione a persone terze, in particolare ad aziende di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessocredito.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura, Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono 6.1 Fermo quanto previsto all’art. 6.2, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1523 del Codice Civile la Merce rimarrà di proprietà del Venditore Fornitore fino a quando il Compratore non avrà integralmente ed incondizionatamente pagato al completo adempimentoFornitore tutte le somme allo stesso dovute con riferimento alla Merce.
6.2 La proprietà del Prodotto resterà in capo al Compratore, a meno che tale Prodotto divenga oggetto di un Servizio di Sostituzione, nel qual caso la proprietà passerà al Fornitore al ricevimento del Prodotto presso il Centro Servizi.
6.3 Il rischio rispetto a qualsiasi merce in conto deposito (“consignment stock”), articolo di magazzino o materiale presso il sito del Compratore, di proprietà del Compratore che il Fornitore deve utilizzare nell’esecuzione dei Servizi sarà in capo al Compratore.
6.4 Fino all’integrale pagamento da parte del AcquirenteCompratore, di la Merce sarà tenuta dal Compratore quale depositario, a titolo gratuito, del Fornitore e sarà conservata, inalterata ed in buone condizioni (a costo zero per il Fornitore), separatamente da tutte le obbligazioni altre merci del Compratore o di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:soggetti terzi, in modo da essere prontamente identificabile come proprietà del Fornitore.
(a) 6.5 In caso di trasformazionepagamento scaduto o nel caso in cui si verifichi un qualsiasi evento che determini la risoluzione ai sensi dell’articolo 12 che segue, incorporazione il Fornitore potrà, se consentito dalla legge e / o confusione dei Prodottidopo averne dato notizia al Compratore, da parte dell’Acquirenteaccedere all’interno di qualsiasi locale del Compratore ove il Fornitore ragionevolmente ritenga sia conservata la Merce, ovvero intraprendere altre iniziative, per recuperare detta Merce.
6.6 Dal momento della consegna e fino all’integrale pagamento del Prezzo d’Acquisto, il Compratore conserverà la Merce in condizioni soddisfacenti e la manterrà assicurata, con altri prodotti di sua proprietàadeguate polizze assicurative contratte con compagnie assicurative affidabili, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessoPrezzo d’Acquisto.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Terms and Conditions of Supply of Goods and Services
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di proprietà del Venditore fino al completo adempimento, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:
(a) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, a condizione che abbia adempiuto ademp iuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità cred ibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il Qualorail valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stesso.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato adeguat o stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa assicu rativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
ed (ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di proprietà del Venditore fino al completo adempimento, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:
(a) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione abbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stesso.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono (1) Tutti gli oggetti della vendita rimangono di proprietà del Venditore venditore fino al saldo completo adempimento, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:prezzo d’acquisto e delle imposte accessorie.
(a2) Per sicurezza le merci consegnate con patto di riservato dominio devono essere stoccate separatamente e dotate a spese dell’acquirente di assicurazione antincendio e antifurto.
(3) L’ulteriore cessione della merce in riservato dominio è permessa solo con l’esplicito consenso scritto del venditore.
(4) In caso di trasformazioneulteriore cessione delle merci in riservato dominio, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, l’acquirente con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono riserva di proprietà cede sin d’ora al venditore i crediti che gli derivano da questo contratto. Questa cessione di sicurezza deve essere annotata nei libri contabili dell’acquirente con riserva di proprietà su ogni pagina dell’elenco OP indicando la data dell’accordo di cessione (stipula di questo contratto) e la denominazione commerciale completa del Venditorevenditore (cessionario). Questa nota deve essere inserita in ogni caso anche nell’elenco delle posizioni debitorie in sospeso. L’acquirente si impegna inoltre ad informare il suo compratore in merito alla cessione del credito. I pagamenti che l’acquirente riceve dal suo compratore devono essere ceduti immediatamente al venditore.
(5) Se l’acquirente sottopone la merce in riservato dominio a lavo- razione o trattamento, il riservato dominio si estende anche al nuovo oggetto prodotto. In caso di trasformazionelavorazione, incorporazione e / trattamento, miscela o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitoriassemblamento della merce, il Venditore diviene comproprietario venditore acquisisce la comproprietà dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx oggetti che ne derivano. In tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotticaso l’acquirente è considerato depositario.
(b6) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, L’acquirente non è legittimato a condizione che abbia adempiuto dare in pegno a tutte le obbligazioni terzi la merce in riservato dominio o a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti trasmetterla in garanzia al Venditoreo a disporre altrimenti su queste merci a beneficio di terzi. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni L’acquirente si impegna ad informare quanto più rapidamente possibile di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione un pignoramento coatto o di addebito diretto altri accessi di terzi alle merci conseg- nate in riservato dominio. In caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa rivendi- cazione sulla merce da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto parte di terzi, l’acquirente deve fare presente la proprietà del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessovenditore.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono La merce rimane di proprietà del Venditore di Xxxxxxx fino al saldo completo adempimentodegli importi fatturati, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicatiinteressi e costi inclusi. Pertanto:
(a) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione Xxxxxxx si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché riserva il diritto di proprietà su tutta la merce fornita fino al pagamento dell’intero importo derivante dal rapporto d’affari. Tale condizione si applica anche se il prezzo di acquisto dovesse essere pagato per determinate forniture indicate dal committente, poiché la riserva di proprietà è determinata dalla garanzia dell’intero importo dovuto a Xxxxxxx in virtù del Venditore sui Prodotti rapporto d’affari. A garanzia del credito del prezzo di acquisto, il committente trasferisce a Xxxxxxx il proprio credito derivante dalla rivendita di merce riservata, anche se questa è stata rielaborata, trasformata o mischiata ad altra, e si impegna ad annotare tale trasferimento nei suoi registri o sulle sue fatture. Qualsiasi rielaborazione o conversione dell’oggetto della vendita viene sempre effettuata per conto della Xxxxxxx. Qualora la merce acquistata venga trasformata o mescolata con altra merce non appartenente a Xxxxxxx, Xxxxxxx acquisisce comproprietà della nuova merce nel rapporto tra valore della merce acquistata (iiimporto finale in fattura, IVA inclusa) e fornire al Venditore tutte gli altri oggetti trasformati. Se la commistione avviene in modo che il bene del Committente diventa bene principale, si concorda che il committente cede a Xxxxxxx la comproprietà in via proporzionale. Il committente sarà depositario della comproprietà così ottenuta per Xxxxxxx. Se la merce acquistata diventa parte integrante ed essenziale di un bene immobile, il committente trasferisce a Xxxxxxx il credito con tutti i diritti accessori. Il committente non può impegnare l’oggetto acquistato né trasferirne la proprietà per fini di garanzia senza approvazione di Xxxxxxx. Il committente è autorizzato a rivendere l’oggetto acquistato secondo le informazioni ordinarie procedure, tutti i crediti che gli derivano dalla rivendita per l’importo finale della fattura vengono già ora ceduti a Xxxxxxx. Su richiesta, il committente è tenuto a consegnare a Xxxxxxx tutti i documenti necessari per l’incasso del credito e a mettere il debitore terzo a conoscenza della cessione. Nel caso di un pignoramento o di altra rivendicazione della merce riservata da parte di terzi, il committente è tenuto ad avvertire circa tale riserva di proprietà e ad informarne Xxxxxxx. L’esercizio del diritto di riservato dominio e la documentazione costituzione in pegno dell’oggetto della fornitura da parte di Xxxxxxx non sono da considerarsi quale recesso dal contratto, nella misura in cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessorecesso non venga contestualmente dichiarato.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti (1) Tutti gli oggetti della vendita rimangono di proprietà del venditore fino al saldo completo del prezzo d’acquisto e delle imposte accessorie.
(2) L’acquirente è tenuto a trattare l’oggetto della compravendita con cura; in particolare è tenuto ad assicurare l’oggetto a sufficienza al valore nuovo a proprie spese contro danni da incendio, acqua e furto.
(3) In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, l’acquirente deve informare immediatamente per iscritto il venditore affinché egli possa esperire un’azione conformemente all’art. 771 Codice civile tedesco. Nella misura in cui detti terzi non siano in grado di risarcire al venditore le spese giudiziali e stragiudiziali di un’azione conformemente all’art. 771 del Codice civile tedesco, l’acquirente risponde per la perdita subita dal venditore.
(4) L’acquirente è legittimato a cedere a terzi l’oggetto della compravendita nel corso di operazioni commerciali ordinarie; egli cede sin d’ora al venditore tutti i diritti equivalenti all’ammontare del totale della fattura (inclusa IVA) del credito che l’acquirente acquisisce di fronte ai suoi compratori o a terzi in seguito alla cessione, e ciò a prescindere dal fatto che l’oggetto dell’acquisto sia stato ceduto senza o dopo la lavorazione successiva. L’acquirente rimane autorizzato alla riscossi- one di questo credito anche dopo la cessione. La facoltà del venditore di riscuotere direttamente il credito non viene da ciò pregiudicata, Il venditore si impegna tuttavia a non riscuotere il credito finché l’acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dal ricavato incassato, non è in mora e soprattutto non è stata presentata una domanda di apertura di un procedimento di insolvenza o concor- dato o non sussiste una cessazione dei pagamenti. Se si verifica uno dei casi sopra elencati, il venditore può esigere che l’acquirente gli comunichi i crediti ceduti e i rispettivi debitori, fornisca tutti i dati necessari per la riscossione, consegni i corrispettivi documenti e comunichi ai debitori (terzi) la cessione.
(5) La lavorazione o trasformazione dell’oggetto della compravendita da parte dell’acquirente viene sempre effettuata per il venditore. Se l’oggetto della compravendita viene sottoposto a lavorazione con altre merci che non sono di proprietà del Venditore fino venditore, al completo adempimento, da parte venditore spetta la comproprietà del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicatinuovo oggetto in rapporto al valore dell’oggetto della compravendita (importo finale della fattura IVA incl.) rispetto alle altre merci lavorate al momento della lavorazione. Pertanto:
(a) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, Per l’oggetto che viene prodotto dalla lavorazione vale altrimenti lo stesso come per l’oggetto della compravendita consegnata con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono riserva. Se l’oggetto della compravendita viene mescolato in modalità non separabili con altre merci che non sono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazionevenditore, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, al venditore spetta la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata del nuovo oggetto in proporzione rapporto al valore di dell’oggetto della compravendita (importo finale della fattura dei Prodotti IVA incl.) rispetto alle altre merci mescolate al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale momento della propria attivitàlavorazione. Se la miscelazione avviene in modo tale che l’oggetto dell’acquirente è da considerarsi oggetto principale, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato l’acquirente passa al venditore la comproprietà in proporzione. L’acquirente custodisce la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti esclusiva così sorta oppure la comproprietà per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivenditail venditore.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stesso.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di proprietà del Venditore fino al completo adempimento, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:
(a) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stesso.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di 1. Ci riserviamo la proprietà del Venditore dell’oggetto della fornitura fino al completo adempimento, da parte pagamento del Acquirente, prezzo di vendita. Fino all'adempimento di tutte le obbligazioni pretese che derivano dal corrente rapporto contrattuale con l'acquirente, le merci consegnate rimangono di pagamento nei termini sopra indicatinostra proprietà. Pertanto:
(a) In Il patto di riservato dominio rimane in vigore anche quando singole nostre richieste sono state incluse in una fattura corrente ed il saldo è stato stabilito ed accettato. Le pretese sul prezzo d’acquisto non si intendono estinte anche in caso di trasformazionepagamento, incorporazione e / fin tanto continua ad esservi una garanzia reciproca, come per esempio nel quadro di un procedimento assegno- cambiale.
2. L’acquirente effettua una lavorazione o confusione dei Prodottiuna miscela per noi, senza che da parte dell’Acquirentequesto ne derivi una obbligatorietà nei nostri confronti. Per il caso della lavorazione o della miscela con altre cose, con altri prodotti di sua proprietàche non appartengono a noi, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazionel’acquirente ci trasmette sin da ora, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal casoper assicurarci le nostre pretese, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata della nuova cosa, in proporzione base al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attivitàbeni parafernali in rapporto alle altre cose lavorate, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato l’acquirente custodisca la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti cosa nuova per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivenditanoi.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore3. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché L’acquirente ha il diritto di proprietà disporre dei prodotti nell’andamento degli affari ordinario, fin tanto egli adempie tempestivamente agli obblighi, che derivano dal rapporto commerciale.
4. Pretese derivanti dalla vendita di merci, per le quali ci aspettano dei diritti di proprietà, vengono sin da ora cedute a noi come garanzia, nella misura della nostra quota proprietaria sulle merci vendute. Se l’acquirente unisce o miscela la merce consegnata dietro pagamento, con una cosa principale di terzi, cederà come garanzia, sin da ora le pretese di pagamento nei confronti di terzi per l’ammontare del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore valore della fattura per la merce consegnata. Noi accettiamo tali cessioni.
5. Su nostra richiesta l’acquirente dovrà fornirci tutte le informazioni necessarie sulla quantità delle merci di nostra proprietà e sulle pretese cedute a noi, così come dovrà mettere al corrente i suoi acquirenti della cessione.
6. L’acquirente ha l’obbligo di conservare accuratamente le merci parafernali e di assicurarle a proprie spese contro la documentazione di cui perdita ed il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri dirittidanneggiamento. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa Con questo cederà preventivamente le sue pretese derivanti da terzi sui Prodotticontratti assicurativi a noi. Qualora Noi accettiamo tale cessione.
7. Se il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente supera le nostre esigenze per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale20%, il Venditore devedaremo in quanto a ciò, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessodell'acquirente garanzie di nostra scelta.
(d) L’Acquirente 8. Il diritto dell’acquirente a disporre dei prodotti vincolati dal nostro patto di riservato dominio, così come il diritto di riscossione delle pretese a noi cedute si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti estingue, non appena interrompe il pagamento e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirentesi venga a trovare in una situazione di decadenza patrimoniale. Se si manifestano questi presupposti abbiamo il diritto, inoltreescludendo il diritto di ritenzione senza porre una proroga o senza esercizio del recesso, di chiedere la provvisoria restituzione delle merci che sottostanno al patto di riservato dominio.
9. Fin tanto il patto di riservato dominio non dovesse essere valido secondo la legge della nazione, nella quale si impegna (i) a sottoscriveretrova la merce consegnata, a sue spese, l’acquirente dovrà ordinare su nostra richiesta una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima garanzia per lo stesso valore. Se non dovesse soddisfare tale richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed siamo autorizzati a richiedere il corretto pagamento dei relativi premiimmediato di tutte le fatture aperte, senza dover rispettare gli obbiettivi di pagamento concordati.
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Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di Ci riserviamo la proprietà del Venditore dell’oggetto della fornitura fino al completo adempimentopagamento del prezzo di acquisto. Fino a quando tutti crediti derivanti dal corrente rapporto contrattuale con l’acquirente non siano stati soddisfatti, le merci consegnate rimangono di nostra proprietà. Il patto di riservato dominio rimane in vigore anche quando singole nostre richieste siano state incluse in una fattura corrente e il saldo sia stato stabilito ed accettato. I crediti del prezzo d’acquisto non si intendono estinti, anche in caso di pagamento, fintanto che continua a esservi una garanzia reciproca, come per esempio nel quadro di un procedimento assegno-cambiale. Nel caso in cui l’acquirente effettui per noi una lavorazione o una miscelazione, ciò non determina l’insorgenza di alcun obbligazione da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:
(a) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditorenostra. In caso di trasformazionelavorazione o miscelazione con altri prodotti che non siano di nostra appartenenza, incorporazione e / o confusione l’acquirente ci trasmette sin d’ora, a garanzia dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal casonostri crediti, la quota comproprietà del nuovo prodotto, nel rapporto del valore della merce oggetto di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti riserva rispetto al valore di fattura di tutti i agli altri prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attivitàlavorati, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivendutil’acquirente custodisca per noi tale nuovo prodotto. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché L’acquirente ha il diritto di disporre dei prodotti nello svolgimento regolare dell’attività, fintanto che egli adempie tempestivamente agli obblighi che derivano dal rapporto commerciale. Crediti derivanti dalla vendita di merci, per le quali ci spettano dei diritti di proprietà, vengono sin d’ora a noi ceduti dall’acquirente a titolo di garanzia, nella misura della nostra quota di proprietà sulle merci vendute. Se l’acquirente unisce o miscela dietro pagamento la merce consegnata con un prodotto principale di terzi, cederà a noi sin d’ora, a titolo di garanzia, i crediti vantati nei confronti di un acquirente terzo per l’ammontare del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore valore della fattura della merce consegnata. Noi accettiamo tali cessioni. Su nostra richiesta, l’acquirente dovrà fornirci tutte le informazioni necessarie sullo stato delle merci di nostra proprietà e sui crediti a noi ceduti, così come dovrà mettere al corrente i suoi acquirenti della cessione. L’acquirente ha l’obbligo di conservare accuratamente le merci oggetto di riserva e di assicurarle a proprie spese contro la documentazione di cui perdita e il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso danneggiamento. In questo modo egli cede a noi preventivamente i terzi i propri dirittisuoi crediti derivanti da contratti assicurativi. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui ProdottiNoi accettiamo tale cessione. Qualora Se il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente supera le nostre pretese per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale20%, il Venditore deveforniremo, su richiesta dell’Acquirentedell’acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stesso.
(d) L’Acquirente garanzie a nostra scelta. Il diritto dell’acquirente di disporre dei prodotti soggetti al nostro patto di riservato dominio, così come il diritto di riscossione dei crediti a noi ceduti si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti estingue, non appena egli interrompa il pagamento e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirentesi venga a trovare in una situazione di decadenza patrimoniale. Se si verificano questi presupposti abbiamo il diritto, inoltreescludendo il diritto di ritenzione senza fissazione di un termine di proroga o senza esercizio del recesso, di chiedere la provvisoria restituzione di tutte le merci che sottostanno al nostro patto di riservato dominio. A condizione che il patto di riservato dominio non dovesse essere valido secondo il diritto del paese in cui si impegna (i) trova la merce consegnata, l’acquirente dovrà dare su nostra richiesta una garanzia per lo stesso valore. Se non dovesse ottemperare a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima tale richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed potremmo richiedere il corretto pagamento dei relativi premiimmediato di tutte le fatture sospese, senza rispettare i termini di pagamento concordati.
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Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono 1. Fino al soddisfacimento (in caso di proprietà del Venditore pagamento mediante assegno o cam- biale fino al completo adempimento, da parte del Acquirente, all’incasso) di tutte le obbligazioni pretese, a prescindere dal motivo giuridico (inclusi i saldi creditori del contocorrente) spettanti ora o in futuro a Smurfit nei confronti del cliente o derivanti dal contratto o dal rapporto commerciale corrente, a Smurfit Kappa vengono concesse le seguenti garanzie. Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi il valore dei crediti pendenti di pagamento nei termini sopra indicatipiù del 20%, il cliente può esigere l’approvazione delle ulteriori garanzie, a scelta di Smurfit Kappa.
2. Pertanto:
(a) In caso di trasformazioneLa merce consegnata, incorporazione e / o confusione dei Prodottiin quanto sottoposta a riservato dominio, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono rimane di proprietà del Venditoredi Smurfit Kappa. In caso di trasformazione, incorporazione Il cliente può lavorare la merce sottoposta a ri- servato dominio e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati cederla nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale regolare svolgimento della propria sua attività, a condizione che abbia adempiuto non sia in mora. Pignoramenti e cessioni in garanzia non sono ammessi. Il cliente è obbligato a trattare con cura la merce sottoposta a riservato dominio e ad assicurarla in maniera congrua a proprie spese, per il valore a nuovo, contro danni da incendio, allagamento, tempesta e furto.
3. Se il cliente cede merce sottoposta a riservato dominio da sola o assieme a merce che non appartiene a Smurfit Kappa, egli cede sin da subito a Smurfit Kappa tutti i crediti derivanti dall’ulteriore cessione, con tutti i diritti accessori. Smurfit Kappa accetta la cessione. Se la merce sottoposta a ri- servato dominio ulteriormente ceduta è in comproprietà con Smurfit Kappa, la cessione si estende all’importo che corrisponde al valore della sua quo- ta.
4. Smurfit Kappa autorizza il cliente irrevocabilmente a incassare i crediti ceduti. Tale autorizzazione all’incasso può essere revocata se il cliente non adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento o nel caso in cui venga presentata istanza concorsuale riguardante il suo patrimonio. In questi casi, Smurfit Xxxxx può esigere dal cliente la comunicazione dei crediti ceduti e dei relativi debitori, la trasmissione di tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato informazioni necessarie per l’incasso, la proprietà sui beni rivendutirestituzione dei documenti corrispondenti e la comunicazione ai debitori riguardo alla cessione. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente L’affidatario è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni denunciare la cessione ai partner contraenti del committente in qualsiasi momento.
5. Il cliente effettua una lavorazione e trasformazione della merce sottoposta a riservato dominio per Smurfit Kappa senza che da ciò gli derivino degli obblighi. In caso di rivenditalavorazione, solo se unione o miscelazione con altre merci non di proprietà di Smurfit Kappa, quest’ultima acquista la comproprietà della nuova cosa, nel rapporto del valore fatturato della merce oggetto di riserva rispetto alle altre cose lavorate al momento della lavorazione, unione o mi- scelazione. Se il Venditore rinuncia all’autorizzazione cliente acquisisce la proprietà della nuova cosa, le parti contraenti sono concordi sul fatto che il cliente conceda a Smurfit Kappa la comproprietà della nuova cosa nel rapporto del valore fatturato della merce oggetto di addebito diretto riservato dominio trasformata, unita o miscelata e che la custo- disca a titolo gratuito per l’affidatario. Smurfit Xxxxx accetta il trasferimen- to.
6. In caso di comportamento contrario al contratto da parte del cliente, in particolare in caso di dubbi sulla solvibilità e / mora, Smurfit Kappa può, una volta inutilmente de- corso un congruo termine successivo, riprendere la merce oggetto di riser- vato dominio (il cliente obbligato alla restituzione) o credibilità esigere la cessione dei diritti di restituzione del cliente nei confronti di terzi. Il recesso dal punto contratto non esclude eventuali pretese risarcitorie nei confronti del cliente. Dopo la ripresa, Smurfit Kappa può trasformare la merce oggetto di vista finanziario dell’Acquirente o in riservato domi- nio; il ricavo deve essere imputato ai debiti del cliente, detratte congrue spese di trasformazione.
7. In caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora pignoramenti, confische o altri accessi di terzi alla merce oggetto di riservato dominio, il Venditore decida cliente deve rinviare alla proprietà di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) Smurfit Kappa e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi informare tempestivamente per iscritto quest’ultima in maniera tale che essa possa esercitare i propri dirittidiritti di proprietà. L’Acquirente deveI costi e i danni generatisi in questo contesto, inoltrein particolare i costi di una opposizione di terzi (art. 771 codice di procedura civile tedesco), comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto sono a carico del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessocliente.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti 8.1 Gli oggetti delle forniture (merce soggetta a riserva) sono soggetti a riserva di proprietà prolungata e ampliata e, pertanto, rimangono di proprietà di PUMA fino all’adempimento di tutti i diritti nei confronti del Venditore fino compratore derivanti dal rapporto commerciale, segnatamente anche da un eventuale saldo di conto corrente. Lo stesso dicasi anche nel caso in cui singoli crediti o tutti i crediti di PUMA siano stati registrati in un conto corrente e il saldo sia determinato e riconosciuto. Il compratore può vendere la merce soggetta a riserva nel circuito commerciale tradizionale alle sue usuali condizioni, a patto che non sia in mora nel pagamento, non sospenda i propri pagamenti ovvero non sia stata chiesta nei suoi confronti l’apertura di una procedura d’insolvenza o di una procedura analoga secondo un diritto straniero. Le lavorazioni o trasformazioni sono sempre fatte per noi in qualità di produttore, tuttavia senza costituire per noi vincolo alcuno. Qualora la nostra proprietà si estingua a seguito di unione o lavorazione, sin d’ora si conviene che la proprietà della cosa unita in capo al completo adempimentocompratore è trasferita a noi in via proporzionale (valore fatturato). Il compratore amministra la nostra comproprietà a titolo gratuito. La merce sulla quale vantiamo un diritto di comproprietà è in prosieguo parimenti definita come merce soggetta a riserva.
8.2 Nel periodo di operatività della riserva di proprietà il compratore non può costituire in pegno o vendere a scopo di garanzia la merce soggetta a riserva. Il compratore deve immediatamente informare PUMA circa eventuali pignoramenti, da parte del Acquirente, sequestri o altre disposizioni o interventi di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:terzi.
(a) 8.3 In caso di trasformazioneviolazione degli obblighi del compratore, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o segnatamente in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stessonel pagamento, PUMA può ritirare la merce soggetta a riserva e il compratore è tenuto alla consegna. Qualora Il ritiro non comporta il Venditore decida recesso dal contratto salvo in caso di annullare esplicita dichiarazione di PUMA.
8.4 A titolo di garanzia per PUMA, il compratore cede alla stessa tutti i (futuri) crediti e garanzie derivanti dalla rivendita della merce PUMA, per intero ovvero per l’importo della nostra eventuale quota di comproprietà, già con la suddetta stipulazione di ogni contratto di compravendita; lo stesso dicasi per altri crediti relativi alla merce soggetta a riserva (p. es. risarcimento per sinistri). Il compratore può incassare i crediti ceduti in nome proprio per conto di PUMA. PUMA può revocare tale autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti all’incasso e palesare la cessione ai clienti del compratore se questi è in mora con il pagamento.
8.5 Su nostra richiesta, il compratore mette a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore disposizione tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di consegna i documenti a noi necessari per poter far valere presso i terzi nostri diritti nei confronti dei clienti del compratore medesimo. Per far valere i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente nostri diritti in relazione al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora riservato dominio abbiamo facoltà di visionare i libri contabili del compratore e farne copie laddove ciò sia utile per far valere i crediti ceduti.
8.6 Se il valore totale delle di tutte le garanzie ottenute dall’Acquirente in capo a PUMA eccede l’importo di tutti i diritti garantiti per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, oltre il Venditore deve20%, su richiesta dell’Acquirentee dietro comprova del compratore, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessoPUMA provvederà a svincolare la quota relativa di garanzie.
8.7 Nell’ipotesi di pagamento di un’associazione (dgestione centralizzata), PUMA cede all’associazione stessa i diritti sulla merce soggetta a riserva che è stata pagata. In tale caso, la proprietà non è trasferita inizialmente al compratore ma all’associazione.
8.8 Qualora le precedenti disposizioni in materia di riservato dominio non dovessero essere (in tutto) L’Acquirente si fa carico efficaci secondo l’ordinamento giuridico del paese di riferimento, il compratore deve collaborare affinché siano concesse a PUMA garanzie quanto più possibile simili e di pari valore (p. es. lettere di credito) nel rispetto delle norme del paese interessato. Nel caso in cui ilcompratore fosse in ritardo con il pagamento del prezzo d’acquisto, PUMA potrà iscrivere nell’apposito registro dei patti di riserva della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti proprietà il riservato dominio (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (iesteso) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premispese del compratore.
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Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di proprietà del Venditore fino al completo adempimento, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:
(a) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stesso.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
ed (ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di 1. Il fornitore si riserva la proprietà del Venditore fino al completo adempimento, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:
forniture (amerce sottoposta al riservato dominio) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura fino all'adempimento di tutti i prodotti impiegati nel processo crediti presenti e futuri derivanti dal rapporto commerciale (riserva di fabbricazione dei nuovi prodotticonto corrente). La riserva di pro- prietà comprende anche le parti di ricambio o di scambio, a meno che non diventino componenti essenziali attraverso l'installazione.
(b) L’Acquirente 2. Il committente è obbligato a tenere in custodia, mantenere e conservare accuratamente la merce consegnata con riserva di proprietà a proprie spese e ad assicurarla contro il fuoco, i danni dell'acqua, lo scasso e il furto.
3. Durante la custodia, il committente non può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attivitàdare in pegno o trasferire la proprietà a titolo di garanzia. Il commit- tente ha il diritto di vendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso dell'ordinaria amministrazione, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si non sia riservato in ritardo col pagamento. Se il committente vende la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contrattomerce con riserva di proprietà, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I cede al fornitore già i suoi futuri crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti o da qualsiasi altro motivo giuridico per intero senza necessità di dichiarazioni particolari – in garanzia al Venditorecaso di comproprietà, in proporzione alla quota di comproprietà; in caso di vendita senza un accordo di prezzo individuale, all'importo del prezzo della merce riservata fatturato dal for- nitore. L’Acquirente La cessione è accettata dal fornitore.
4. Fino alla revoca, il committente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni ceduti al fornitore per conto di rivenditalui a proprio nome. Se il committente agisce in violazione del contratto - in particolare se è in ritardo con il pagamento di un credito - il fornitore può richiedergli di comunicare la cessione e di fornirgli le informazioni e i documenti necessari per la riscossione del credito.
5. Il committente è autorizzato a lavorare, trasformare o combinare con altri oggetti la merce sottoposta al riservato dominio. In questo caso, il fornitore acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto nella misura della quota risul- tante dal rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà lavorata, trasformata o combinata (valore della fattura) e il valore dell'altra merce lavorata al momento della lavorazione, trasformazione o combi- nazione. L'oggetto lavorato, trasformato o combinato è considerato una merce con riserva di proprietà.
6. In caso di vendita del nuovo oggetto, la cessione anticipata concordata (cfr. IV.3.) si applica solo se all'importo del valore della fattura della merce con riserva di proprietà. La quota del credito assegnata al fornitore deve essere soddisfatta con priorità rispetto ai crediti del committente. Per quanto riguarda l'autorizzazione a riscuotere crediti e le condizioni per la sua revoca, si applica di conseguenza il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto paragrafo 4 del presente articolo IV.
7. Per quanto riguarda il diritto al compenso in caso di dubbi sulla solvibilità e / combinazione, il paragrafo 6 di questo articolo IV si applica anche nel caso in cui le merci soggette a riserva di proprietà siano combinate con beni immobili o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in mobili.
8. In caso di mora nei pagamenti pignoramento, sequestro, confisca o altre disposizioni o interventi da parte dell’Acquirente stessodi terzi, il committente è tenuto ad informare immediatamente il fornitore. Qualora In caso di violazione del contratto da parte del committente, in particolare nel caso di ritardo nel pagamento, il Venditore decida fornitore ha il diritto, dopo aver fissato un termine ragionevole, di annullare esigere la suddetta autorizzazione di addebito direttorestituzione della merce a spese del committente. Il committente è obbligato a rilasciare la merce. Il ritiro della merce costituisce recesso dal contratto solo se questo viene espressamente dichiarato dal fornitore. Il fornitore può, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti previo avviso, vendere la cessione merce soggetta a favore del Venditore nonché il diritto riserva di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso soddisfare col relativo ricavato i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessosuoi crediti sospesi.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono (1) Le merci vendute e consegnate al Cliente resteranno di proprietà della Framos fino all’integrale pagamento del Venditore fino al completo adempimentorelativo prezzo ex art. 1523, da parte del Acquirente, comma 2 c.c. ("merce soggetta a riserva di tutte le obbligazioni proprietà"). Il Cliente è tenuto a custodire gratuitamente per conto della Framos la merce soggetta a riserva di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:proprietà.
(a2) In caso Fino a quando il contratto stipulato tra la Framos e il Cliente non sia risolto per inadempimento di trasformazionequest’ultimo, incorporazione e / egli ha il diritto di utilizzare la merce soggetta a riserva di proprietà nell’ambito della propria normale attività commerciale. Il Cliente, tuttavia, non potrà costituire pegni e/o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti altro diritto reale di sua garanzia aventi ad oggetto la merce soggetta a riserva di proprietà.
(3) Qualora il Cliente dovesse lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà, i nuovi prodotti divengono la stessa rimarrà di proprietà della Framos sino al suo integrale pagamento. Nell’ipotesi in cui la lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà dovesse avvenire utilizzando anche altri beni di diversi proprietari ovvero se il valore del Venditore. In caso bene lavorato dovesse essere superiore al valore della merce soggetta a riserva di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal casoproprietà, la quota Framos acquista la comproprietà del bene di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata nuova creazione in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di fattura dei Prodotti rispetto proprietà al momento della lavorazione. Nel caso in cui per qualsiasi motivo non si dovesse verificare un tale acquisto di proprietà, il Cliente dovrà comunque trasferire alla Framos, a titolo di garanzia, il proprio diritto di proprietà o di comproprietà sul bene di nuova creazione in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di fattura proprietà. Se la merce soggetta a riserva di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodottiproprietà viene combinata o inseparabilmente mescolata con altri beni in guisa da formare un sol tutto si applica l’art. 939 c.c.
(b4) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attivitàNel caso in cui il Cliente vendesse merce fornita dalla Framos soggetta a riserva di proprietà, quest’ultima avrà la facoltà o di surrogarsi nei diritti che il Cliente vanta nei confronti del proprio acquirente - in tutto ovvero in proporzione alla quota di comproprietà vantata dalla Framos sulla merce soggetta a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la riserva di proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente - o di risolvere il contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c5) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente Il Cliente è autorizzato tenuto a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione alla Framos per iscritto l’esistenza di pignoramenti ovvero di ogni e qualsivoglia altra pretesa vantata da terzi sulla merce soggetta a favore del Venditore nonché il diritto riserva di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine proprietà, in modo da consentire alla stessa di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattualeAllo stesso modo, il Venditore deveCliente è tenuto ad informare immediatamente i terzi dei diritti che la Framos vanta sulle merci soggette a riserva di proprietà, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessodando a quest’ultima comunicazione scritta di tali informative.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono 1. Il venditore/committente rimane proprietario della merce fornita (merce con riserva di proprietà del Venditore proprietà) fino al completo adempimentopagamento di tutti i crediti dovuti dall'acquirente/committente al venditore/commissionario (inclusi tutti i cre- diti esigibili in conto corrente).
2. Il venditore/commissionario in qualità di produttore potrà trasformare o cambiare la merce, senza tuttavia assumere un obbligo. Se la comproprietà del venditore viene annullata, viene concordato fin d'ora che la comproprie- tà del venditore/commissionario sarà trasmessa al venditore/commissiona- rio (valore della fattura). L’acquirente/committente mantiene gratuitamente la comproprietà con il venditore/committente.
3. L’acquirente/committente è autorizzato a lavorare e a rivendere la merce con riserva di proprietà. Non vengono ammessi pignoramenti o cessioni ai titoli di garanzia. L’acquirente/committente cede all'acquirente/commit- tente tutti i crediti risultanti dalla vendita o da parte qualsiasi altro motivo giuridico (assicurazione, azioni illecite) riguardo alla merce con riserva di proprietà. L'acquirente/committente viene irrevocabilmente autorizzato a riscuotere i crediti ceduti al venditore/commissionario per saldare la sua fattura. La delega di riscossione può essere revocata solo se l'acquirente/committente non soddisfa i suoi obblighi di pagamento.
4. L’acquirente/committente è autorizzato a cedere i crediti – inclusa la vendita dei crediti alle banche di factoring - solo dietro previo consenso scritto del Acquirente, di tutte le obbligazioni venditore/commissionario. Su richiesta e in caso di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:ritardato, l’acquirente/committente è obbligato a comunicare il nome degli acquirenti terzi ossia dei destinatari della cessione, come pure a impartire le informa- zioni e a fornire la necessaria documentazione.
(a) In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con altri prodotti di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore5. In caso di trasformazioneaccesso di terzi alla merce con riserva di proprietà, incorporazione l’acquirente/ committente dovrà segnalare che la merce è di proprietà del venditore/ commissionario e / o confusione dei Prodotti, informarlo immediatamente.
6. In caso di comportamento non conforme al contratto da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, dell’ac- quirente/committente - soprattutto in caso di pagamento ritardato – il Venditore diviene comproprietario dei nuovi prodotti, con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal caso, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione dei nuovi prodotti.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale della propria attività, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivendita.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente ven- ditore/commissionario è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni riprendere la merce con riserva di rivendita, solo se proprietà o a obbligare l’acquirente/committente a farsi restituire la merce venduta a terzi. L'accettazione o il Venditore rinuncia all’autorizzazione pignoramento della merce con riserva di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti proprietà da parte dell’Acquirente stessodel venditore/commissionario - fintanto che non venga applicata la legge della vendita rateale - non è da considerarsi come revoca contrattuale.
7. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora Finché valore delle garanzie concesse non supera il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi dei crediti da assicurare di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattualeoltre il 10%, il Venditore deve, su venditore/commissionario potrà richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stessosvin- colare a propria discrezione le garanzie.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di 7.1 Ci riserviamo la proprietà del Venditore fino materiale da noi fornito per l’esecuzione dell’ordine e dei prodotti realizzati mediante trattamento e lavorazione. Il fornitore avrà l’obbligo di immagazzinare separatamente le merci soggette al completo adempimentopatto di riservato dominio e di contrassegnarle appositamente.
7.2 Se versiamo un acconto o effettuiamo un pagamento parziale, il fornitore avrà l’obbligo di utilizzare tali fondi per pagare beni di terzi necessari per la realizzazione delle merci previste contrattualmente e cede sin d’ora tali beni alla nostra società affinché al momento del ricevimento degli stessi e, al più tardi, al momento del pagamento a terzi da parte del Acquirentefornitore, la nostra società subentri nella proprietà. Fino a quando la proprietà di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:tali beni non sarà trasferita alla nostra società, il fornitore cederà a noi i suoi diritti e pretese riguardanti tali beni.
(a) In caso di trasformazione, incorporazione e / 7.3 Eventuali trattamenti o confusione dei Prodotti, lavorazioni saranno effettuate per nostro conto da parte dell’Acquirentedel fornitore, senza che insorgano obblighi al riguardo nei confronti di del collegamento e della combinazione delle merci fornite con altri prodotti elementi, il fornitore dovesse diventare comproprietario o unico proprietario, egli trasferisce sin d’ora la proprietà alla nostra società. Il fornitore custodirà le merci per nostro conto con la diligenza di un prudente uomo d’affari.
7.4 Se il fornitore svolge trattamenti o lavorazioni su merci riservate con merci non di sua proprietà, i nuovi prodotti divengono di proprietà del Venditore. In caso di trasformazione, incorporazione e / o confusione dei Prodotti, da parte dell’Acquirente, con Prodotti appartenenti ad altri fornitori, il Venditore diviene comproprietario la nostra società avrà diritto a diventare comproprietaria dei nuovi prodottibeni – salvo in caso in cui il fornitore dovesse risultare l’unico proprietario ai sensi di legge – in misura proporzionale fra il valore indicato in fattura dei prodotti riservati lavorati e il valore indicato in fattura delle altre merci lavorate, e se il fornitore le collega o le combina con gli altri xxxxxxxxx.Xx tal casomerci non di sua proprietà, la quota di comproprietà spettante al Venditore viene calcolata in proporzione al valore di fattura dei Prodotti rispetto al valore di fattura di tutti i prodotti impiegati nel processo di fabbricazione nostra società avrà diritto a diventare comproprietario o unico proprietario dei nuovi prodottibeni secondo le disposizioni di legge.
(b) L’Acquirente può rivendere i Prodotti esclusivamente nell’ambito normale 8.1 Il luogo di esecuzione e il foro competente sarà Milano. È nostra facoltà intentare causa nei confronti del fornitore a nostra discrezione presso il tribunale competente per il luogo in cui ha sede la sua società o una controllata della propria attività, a condizione che abbia adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico ed a condizione si sia riservato la proprietà sui beni rivenduti. Ai fini del presente contratto, l’utilizzo dei Prodotti per l’esecuzione di impegni di trasformazione dei Prodotti o contratti di fornitura o appalto viene considerato come attività di rivenditastessa.
(c) I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita dei Prodotti sono ceduti in garanzia al Venditore. L’Acquirente è autorizzato a riscuotere i suddetti crediti derivanti dalle operazioni di rivendita, solo se il Venditore rinuncia all’autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità e / o credibilità dal punto di vista finanziario dell’Acquirente o in caso di mora nei pagamenti da parte dell’Acquirente stesso. Qualora il Venditore decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, l’Acquirente deve (i) comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà del Venditore sui Prodotti (ii) e fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione di cui il Venditore potrebbe avere bisogno al fine di far valere presso i terzi i propri diritti. L’Acquirente deve, inoltre, comunicare immediatamente al Venditore, qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie ottenute dall’Acquirente per conto del Venditore superi di più del 20 % l’importo totale delle fatture oggetto del debito contrattuale, il Venditore deve, su richiesta dell’Acquirente, liberare i Prodotti che sono indicati dal Venditore stesso8.2 Il rapporto contrattuale sarà assoggettato alla legge italiana.
(d) L’Acquirente si fa carico della totalità dei rischi e dei costi relativi alle operazioni di scarico,movimentazione ed adeguato stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti (come descritto dall’art.6.a).L’Acquirente, inoltre, si impegna (i) a sottoscrivere, a sue spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti ed
(ii) a fornire al Venditore, a sua prima richiesta, un’attestazione che confermi l’effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.
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