Patto Integrità Clausole campione

Patto Integrità. Nell’apposito campo in piattaforma, il concorrente dovrà inserire il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, allegato del presente Disciplinare di gara sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta, come dianzi esplicitato, nel campo Domanda di partecipazione). In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio, il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta come sopra esposto) di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, o consorziate (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda, o consorziata).
Patto Integrità. (vedasi Allegato “B”);
Patto Integrità. Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.
Patto Integrità. Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare. Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) limitatamente alle lettere b) e e) dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché l’indicazione dei carichi pendenti e delle condanne penali passate in giudicato incluse quelle che beneficiano della non menzione ex art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, a pena di esclusione. Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. La ditta partecipante dovrà inoltre compilare e presentare nella busta “A”, il modulo unificato per la richiesta del DURC limitatamente alla porzione dei dati attinenti la ditta partecipante (Intero quadro B ad esclusione dei numeri 00-00-00-00 del riquadro I – Impresa). Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara e l’indicazione dell’offerta in aumento (in cifre e in lettere) rispetto al prezzo determinato sull’area oggetto di cessione (preferibilmente presentata in conformità con lo schema di offerta predisposto da questa stazione appaltante, allegato a...
Patto Integrità. Dichiarazione per assolvimento imposta di bollo

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  • Dichiarazioni integrative Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1a – Domanda di partecipazione, con le quali: 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria pubblicato sul sito Internet della stessa e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto 6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all’Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 7. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dall’Azienda sanitaria attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (allegato 14); 8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo 16.3.4, “Segreti tecnici e commerciali”, del presente disciplinare; 10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al medesimo decreto legislativo. 11. indica, utilizzando il modello Allegato 9 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare con l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.

  • Proprietà intellettuale 6.1 I diritti di proprietà intellettuale, per tali intendendosi (i) diritti in relazione a brevetti, disegni registrati, diritti di design, marchi, nomi commerciali (compresi tutti gli avviamenti associati a qualsiasi marchio commerciale o nome commerciale), diritti d’autore, diritti morali, banche dati, nomi di dominio, diritti topografici e modelli di utilità, inclusi i benefici di tutte le registrazioni, le domande di registrazione e il diritto di richiedere la registrazione di uno qualsiasi degli elementi precedenti e tutti i diritti nella natura di uno degli elementi precedenti, ciascuno per la propria durata massima (comprese eventuali estensioni o rinnovi degli stessi) e ovunque nel mondo possano essere eseguiti; (ii) i diritti relativi alla concorrenza sleale e la possibilità di citare in giudizio per contraffazione; e (iii) segreti commerciali, riservatezza e altri diritti di proprietà, compresi i diritti relativi al know how e altre informazioni tecniche (“Diritti di Proprietà Intellettuale”) relativi ai Servizi forniti ai sensi del presente Accordo, nonché a qualsiasi miglioramento o modifica ai medesi- mi, appartengono a Vodafone (o ad un membro del Gruppo Vodafone) e ai suoi licenziatari, o a Partner. 6.2 Vodafone concede al Cliente e al Driver (ove applicabile) una licenza all’utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale nel limite di quanto necessario alla fruizione dei Servizi. Tale licenza è: (i) non trasferibile, non sub-licenziabile e non esclusiva; (ii) non è consentita alcuna attività di copia, modifica, reverse engineering, adattamento, traduzione, decompilazione, smontaggio o correzione degli erro- ri, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa applicabile; e (iii) termina al termine del Servizio cui accede. 6.3 Il Cliente riconosce che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, relativi ai prodotti e ai Servizi forniti (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relative alla Piattaforma e alle Box) nonché associati a tutti i documenti, le informazioni e le specifiche condivise con il Cliente, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Vodafone (e/o dei suoi licenziatari), e il Cliente non avrà alcun diritto su di essi eccetto quelli espressamente previsti all’interno del presente Accordo. Qualora il Cliente dovesse acquisire (ora o in futuro) dei Diritti di Proprietà Intellettuale su o relativi ai Servizi (tra cui, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da eventuali miglioramenti o modifiche proposti a Vodafone in relazione agli stessi), il Cliente provvederà a trasferire tali Diritti a pieno titolo a Vodafone. 6.4 Vodafone riconosce che, nella relazione tra Vodafone e il Cliente, eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale contenuti nelle informa- zioni trasmesse tramite le Box restano di proprietà del Cliente. Quest’ultimo è responsabile per l’archiviazione, il ripristino, il back-up e l’integrità degli stessi, e garantisce a Vodafone una licenza royalty free per l’utilizzo di tali informazioni al fine esclusivo del Servizio e per una durata pari alla durata dell’Accordo.

  • CONDIZIONI AGGIUNTIVE l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

  • Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

  • Diritti di proprietà intellettuale 1. Le Parti si impegnano a dichiarare espressamente la reciproca col- laborazione nelle pubblicazioni scientifiche e a darne adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 2. Le Parti valutano insieme l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni derivanti dall’attività collaborativa. 3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’articolo 4 e fatti salvi i diritti morali e pa- trimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività in- tellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi di- ritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in vol- ta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e re- golati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vi- gente.

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Sottoscrizione Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all’Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente. Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni. La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento (i) al Collocatore, di un mandato con rappresentanza affinché quest’ultimo possa provvedere, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Abilitato la richiesta di sottoscrizione e (ii) al Soggetto Abilitato, di un mandato senza rappresentanza affinché quest’ultimo, su istruzioni dell’Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a: - sottoscrivere le Azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; - richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV; - espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. I Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All’atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma. I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • Esecuzione 1 Le parti ordinarie sono negoziate pronto cassa esclusivamente a fasce di corso pubblicate dalla Banca in modo idoneo; le parti ordinarie sono pronte per la consegna ed esigibili il secondo giorno lavorativo bancario (giorno di valuta) dopo la conclusione della transazione. 2 Gli ordini di vendita possono essere impartiti con l’annotazione «al meglio» o con un limite di corso; gli ordini di acquisto devono sempre essere conferiti con un limite di corso, in caso contrario non vengono considerati come eseguiti. 3 Gli ordini possono essere impartiti con «valido borsa» per il giorno di negoziazione successivo o con una sca- denza non superiore alla fine del sesto mese dopo la ricezione. 4 Su riserva di altre disposizioni, l’ultimo conteggio di una transazione commerciale rappresenta un attestato di proprietà relativo alle parti ordinarie acquistate. La Banca ha la facoltà di rivendere le parti ordinarie che non sono state pagate per tempo; l’acquirente in mora deve assumersi interamente la differenza tra il corso addebitatogli e quello eventualmente più basso dovuto alla successiva rivendita da parte della Banca nonché tutti gli interessi, le commissioni e altre spese. 5 Di regola i dividendi vengono pagati al detentore di parti ordinarie tre giorni lavorativi (giorno di pagamento) dopo la data dell’assemblea generale (giorno di riferimento). 6 Le negoziazioni sono sospese nel periodo che va dal giorno di riferimento dopo l’assemblea generale fino a quello del pagamento nonché tra il 23 dicembre e il 3 gennaio. 7 Le persone che desiderano entrare a far parte della Banca in qualità di membro della cooperativa ai sensi degli statuti possono ritirare le parti ordinarie necessarie, tra le altre cose, direttamente presso la Banca. Il prezzo corri- sponde al corso dell’ultimo giorno di negoziazione precedente la ricezione da parte della Banca dell’ordine di ac- quisto delle parti ordinarie obbligatorie. Quest’ultime devono essere tenute in deposito presso la Banca.