REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. Sono esclusi dalla gara gli Operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. Gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Tale requisito deve essere posseduto anche gli operatori economici indicati nel DGUE come sub appaltatori nella terna.
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
a) cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012.
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. 31 9.2 Requisiti speciali e mezzi di prova 32 9.3 Requisiti di idoneità professionale 32 9.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria-tecnico organizzativa 32
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. 1.Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: • cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; • divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. Sono esclusi dalla procedura i concorrenti che incorrano nella violazione di prescrizioni del presente disciplinare espressamente presidiate con la sanzione dell’esclusione. Sono esclusi dalla gara, inoltre, gli operatori economici per i quali sussistono: - cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; - divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel “Protocollo di integrità” costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. Costituisce inoltre motivo d’esclusione o, nel corso dell’esecuzione del singolo Contratto Applicativo, (motivo) di risoluzione di diritto, l’applicazione di una misura cautelare o l’intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p., nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del singolo Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi.
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) n. 120/2020 e integrato dalla L. 108/2021, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. 7.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
7.2. La presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale.
7.3. La partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 4, da ultimo richiamato anche dagli articoli 80 e 110 del codice dei contratti; a tali fini l’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante.
7.4. L’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
7.5. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
7.6. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni.
7.7. Il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante. In caso di partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, aggregazioni di impresa aderenti a contratto di rete) il Patto dovrà essere sottoscritto dal Consorzio, nonché da