Common use of PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica e nel contratto comporta l'applicazione delle penali nelle fattispecie di seguito indicate, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario: 1. in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con i documenti di pianificazione e programmazione 2. in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST 3. in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 4. in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attività, rispetto a quanto previsto, con particolare riferimento alla non realizzazione di contest o alla non funzionalità completa dei servizi che costituiscono i premi dei contest. Per ognuna di queste mancanze, per ogni giorno successivo al secondo feriale successivo al ricevimento della comunicazione, potrà essere applicata una penale di 1.000 euro al giorno per la mancanza di intervento oppure di 500 euro al giorno per la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione fino ad un massimo del 110% dell'importo aggiudicato. Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine, la FST, ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima. In tutti i casi, il responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale, ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa. In caso di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di escutere in tutto o in parte la cauzione definitiva. In ogni caso, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale il contratto sarà risolto di diritto. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatore, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il L’erogazione del servizio oggetto del presente contratto deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato. Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze. Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti: € 500,00 per ogni mancato giorno di apertura; € 500,00 per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato o a quanto indicato nell’Offerta tecnica e che costituisce oggetto contrattuale, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc; € 400,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’articolo 8 del Capitolato; € 260,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato agli articoli 10 e ss. del Capitolato; € 260,00 per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non puntuale alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione; € 250,00 per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù o per mancato rispetto degli obblighi contenuti nel del minimo richiesto o di quanto dichiarato in sede di offerta relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM); € 250,00 per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto dell’organizzazione offerta in sede di gara, con riguardo all’organico presente Capitolato Speciale d'Appaltoe alle modalità organizzative e di gestione del servizio; € 230,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’articolo 4 e ss. del Capitolato, nell'offerta tecnica oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole; € 200,00 per ogni caso di mancato rispetto del menù; € 150,00 per accertato utilizzo improprio dell’hardware e nel contratto comporta l'applicazione software messi a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio; € 50,00 per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti. In caso di ritardo nell’adempimento delle penali nelle fattispecie di seguito indicateprestazioni contrattuali è prevista a carico dell’aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Se il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario: 1fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi\prestazioni, in caso di ritardo nell’organizzazione riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora l’appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Amministrazione potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle attività rispetto penali, provvede a quanto concordato contestare alla Società, per iscritto, tramire PEC, le inadempienze riscontrante con i documenti di pianificazione e programmazione 2. in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione l’indicazione della FST 3. in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 4. in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attività, rispetto a quanto previstorelativa penale da applicare, con particolare riferimento alla l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non realizzazione di contest risponda o alla non funzionalità completa dei servizi dimostri che costituiscono i premi dei contest. Per ognuna di queste mancanzel’inadempimento non è ad essa imputabile, per ogni giorno successivo al secondo feriale successivo al ricevimento della comunicazione, potrà essere applicata una penale di 1.000 euro al giorno per la mancanza di intervento oppure di 500 euro al giorno per la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione fino l’Amministrazione provvede ad un massimo del 110% dell'importo aggiudicato. Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine, la FST, ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate applicare le penali nella misura massimariportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. In tutti i casiGli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 , che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il responsabile cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto provvederà ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nelle ipotesi di cui all’art. 35 del CSA allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto e nelle seguenti: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - transazioni finanziarie relative a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - subappalto non autorizzato; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e ad applicare la penalecollaboratori a qualsiasi titolo della Società; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, ove ritenga che le motivazioni addotteanche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19; - per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione delle strutture affidate all'Operatore economico anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19; - per casi accertati di tossinfezioni alimentare; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’aggiudicatario; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; - in caso di violazione dell’art. 53, da inviarsi comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresacessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente contratto ovvero di escutere articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte la della cauzione definitiva. In ogni caso, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale il contratto sarà risolto di diritto. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatore, salvo l'ulteriore l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere danni ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti La ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appaltocapitolato, nell'offerta tecnica e nel contratto comporta l'applicazione delle penali nelle fattispecie di seguito indicate, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario: 1. in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con i documenti di pianificazione e programmazione 2. in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST 3. in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 4. in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attività, rispetto a quanto previsto, con particolare riferimento alla non realizzazione di contest o alla non funzionalità completa dei servizi che costituiscono i premi dei contest. Per ognuna di queste mancanze, sarà soggetta alle seguenti penalità: - per ogni giorno successivo al secondo feriale successivo al ricevimento della comunicazione, potrà essere mancata visita giornaliera verrà applicata una penale di 1.000 euro € 200,00 (duecento/00); la visita giornaliera dovrà essere registrata su apposito registro posto in prossimità della portineria (Via Campagna, 157 e xxx Xxxxxxxxxx 00) dove sarà indicata sia l’ora di ingresso sia quella di uscita, il nominativo del tecnico e la relativa firma; - per ogni ora di ritardo sui tempi di intervento di cui agli artt. 39 e 44 verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - qualora, per cause imputabili alla non corretta gestione degli impianti, si debba sospendere l’erogazione di calore nei fabbricati, per ogni ORA di sospensione verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - nel caso non vengano eseguite le prove di combustione, o queste non vengano annotate sul libretto di centrale, nei termini previsti dalla normativa vigente verrà applicata una sanzione di € 200,00 (duecento/00); - in caso di constatata inefficienza nel servizio di gestione oggetto del presente Capitolato l’ASP diffiderà formalmente, mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC, l’Appaltatore ad eliminare le cause del disservizio: al terzo richiamo formale disatteso, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta. Il mancato intervento per tre volte consecutive in pronta reperibilità entro i termini stabiliti dall’art. 44 produce la risoluzione del contratto, a insindacabile discrezione del Direttore all’esecuzione incaricato da ASP, e senza obbligo di ulteriore motivazione. In tal caso il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. L'assenza di contro deduzioni da parte di XXX non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. ASP si riserva la più ampia facoltà di controllo sull’operato dell’appaltatore, tramite il direttore all’esecuzione del contratto, tecnici interni o ditte esterne competenti. Qualora l’importo annuo delle penali superi il 5% del canone annuo previsto da contratto si procederà alla risoluzione dello stesso in danno all’appaltatore. Le penali di cui al presente articolo saranno decurtate dai crediti dell’impresa (sia in sede di fatturazione periodica che di conto finale) e/o, a discrezione dell’azienda, dalla cauzione prestata. Qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto, in ritardi superiori a cinque giorni, sia nell'ultimazione dell'intervento che nell'inizio dell'operazione rispetto alle indicazioni del Direttore all’Esecuzione, ovvero in inadempienze alle condizioni del presente capitolato che comportino richiami scritti da parte di ASP, i servizi oggetto dell’appalto potranno essere eseguiti d’ufficio tramite altre imprese disponibili. Qualora tali ritardi superino complessivamente i 20 gg naturali e consecutivi, è facoltà di ASP procedere a proprio insindacabile giudizio, al recesso del contratto incamerando d'ufficio la cauzione e con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Oltre alle ipotesi di cui sopra, ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti casi: - frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali secondo l’Art.1456 del Codice Civile; - cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara anche successivamente individuato; - intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto; - accordo tra le parti; - in caso di cessione del servizio a terzi, ovvero in caso di comprovato subappalto, in difformità a quanto stabilito all’art. 10; - sospensione, anche solo parziale, dell’esecuzione del servizio, senza l’accordo di ASP; - quando le deficienze oggetto delle penalità di cui all’art. 8 si ripetessero in numero tale da compromettere, a giudizio di ASP il buon andamento del servizio; - in caso di riscontrata colpa grave; - in caso di utilizzo di personale del subappaltatore non autorizzato da ASP. Nei suddetti casi ASP potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e comunque all’introito della cauzione. La facoltà di risoluzione è esercitata da ASP con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. In tal caso la risoluzione comporterà l’esecuzione d’ufficio e quindi in danno della ditta appaltatrice. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di ASP al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la mancanza Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di intervento oppure di 500 euro al giorno legge per i fatti che ne hanno determinato la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione fino ad un massimo risoluzione. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del 110% dell'importo aggiudicatoD.lgs. Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine50/2016, la FSTstazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, ove perduri l'inadempimentonel modo e nelle forme di legge, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni: - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; - abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.; - ripetute contravvenzioni ai sensi dell'art.1454 patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti ai lavori; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente; - gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà o in gestione alla stazione appaltante; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile. Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente contratto per l'adempimento, scaduto i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. il quale sarà facoltà della FST diritto di risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore. In tutti i casi, il responsabile Nei casi di risoluzione del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore all’esecuzione del contratto e ad applicare la penalel'appaltatore o suo rappresentante oppure, ove ritenga che le motivazioni addottein mancanza di questi, da inviarsi alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazionepresenza di due testimoni, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa. In alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di applicazione delle penaliesecuzione d’ufficio, la FST ha facoltà all’accertamento di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero quali di escutere in tutto o in parte la cauzione definitiva. In ogni casotali materiali, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto attrezzature e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale il contratto sarà risolto di diritto. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del deposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatore, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuarerelativo costo.

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Samples: Service Agreement

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il In caso di inadempimento delle clausole contrattuali, il Committente invierà all’Impresa - a mezzo Posta Elettronica Certificata - una contestazione scritta, alla quale l’Appaltatore dovrà rispondere nel termine fissato dalla contestazione stessa (comunque non inferiore a 5 giorni naturali consecutivi). In caso di mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti accoglimento delle eventuali giustificazioni presentate dall’Impresa o in mancanza di riscontro nel presente Capitolato Speciale d'Appaltotermine fissato, nell'offerta tecnica e nel contratto comporta l'applicazione delle penali nelle fattispecie il Consorzio si riserva di seguito indicate, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatarioapplicare le seguenti penali: 1. a. in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività nell’espletamento del servizio di revamping rispetto a quanto concordato con i documenti di pianificazione e programmazione 2. ai tempi indicati nel cronoprogramma sopra citato o in caso di modifica delle funzionalità collaudo negativo, salvo cause di forza maggiore da documentarsi, il Committente si riserva il diritto di applicare una penale pari allo 0,1% del servizio senza autorizzazione della FST 3. in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 4. in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attivitàcosto unitario del revamping per macchina, rispetto a quanto previsto, con particolare riferimento alla non realizzazione di contest o alla non funzionalità completa dei servizi che costituiscono i premi dei contest. Per ognuna di queste mancanzeIVA esclusa, per ogni giorno successivo solare di ritardo e per ogni macchina non consegnata e/o non collaudata; b. nei [●] mesi di garanzia, come da offerta economica, e nei successivi quattro anni di vigenza del contratto di manutenzione con la formula full service verranno monitorati i livelli di qualità effettiva; il mancato rispetto dei livelli di affidabilità del servizio (ALS) come definiti nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico , salvo valori maggiori dichiarati in sede di offerta, comporteranno:  per l’ALS singolo, l’applicazione di una penale per singola emettitrice pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni punto di percentuale in meno rispetto a quanto dichiarato;  per l’ALS di parco l’applicazione di una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni punto percentuale di scostamento da quanto dichiarato e per ogni giorno di mancato raggiungimento del valore di ALS dichiarato; c. nel caso di ritardo nei tempi di intervento e risoluzione del malfunzionamento parziale e/o totale descritti al secondo feriale successivo paragrafo 5.1. del Capitolato Tecnico si applicheranno le seguenti penali:  in merito alla manutenzione preventiva ciclica (verifica di funzionalità in loco), in caso di mancata effettuazione del controllo periodico nei 30 giorni si applicherà una penali pari ad € 50 (cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo;  in ordine alla manutenzione correttiva, in caso di ritardo rispetto al ricevimento della comunicazione, potrà essere tempo di intervento e risoluzione definito (48 ore dalla segnalazione) sarà applicata una penale pari a € 10 (dieci/00) per ogni ora di 1.000 euro al giorno ritardo;  per quanto riguarda la mancanza di intervento oppure di 500 euro al giorno per la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione fino ad un massimo del 110% dell'importo aggiudicato. Trascorsi i termini indicati nel contrattomanutenzione a chiamata, in caso perduri l'inadempimentodi ritardo rispetto ai tempi di intervento definiti (intervento e risoluzione problematica entro le 4 ore dalla segnalazione) sarà applicata una penale pari al doppio della quota fissa per chiamata urgente dichiarata. Le penali, ove applicabili, saranno escusse dalla cauzione definitiva prestata dall’Impresa al fine di garantire l’esecuzione del servizio nei modi e nei termini programmati in sede di aggiudicazione. Le penali di cui sopra sono indipendenti e cumulabili, ed in ogni caso non potranno essere superiori al 50% dell’ammontare del canone mensile dovuto per la manutenzione con la formula full service, con la precisazione che nel caso che le penali giornaliere saranno raddoppiate applicate dovessero raggiungere detta soglia per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale terminedue volte nel corso della durata contrattuale, la FSTCommittente si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Qualora le controdeduzioni fossero accolte solo parzialmente, ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà la Committente si riserva la facoltà di ridurre l’importo della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massimapenale contrattualmente fissata. In tutti i casiogni caso l’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare l’importo massimo del 10% del valore contrattuale, il responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la per cui, in caso di superamento di tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, ove ritenga che le motivazioni addottela Committente ha facoltà, da inviarsi alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazioneprevia diffida scritta, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa. In caso di applicazione delle penaliritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di escutere in tutto o in parte incamerare la cauzione definitiva, e affidare l’esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In ogni caso, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto tal caso quest’ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il quale il contratto sarà risolto ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. Il Consorzio avrà diritto di diritto. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatore, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuarerivalsa.

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Samples: Contratto Di Appalto

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato ai sensi dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, l’operatore economico affidatario, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. a) nell’ipotesi di una prima fornitura difforme dagli standards qualitativi, l’Amministrazione non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appaltoprocederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 10% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito, b) nell’ipotesi di una seconda fornitura difforme dagli standards qualitativi, nell'offerta tecnica l’Amministrazione non procederà al pagamento della stessa e nel applicherà la penale del 20% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito, c) nell’ipotesi di una terza fornitura difforme dagli standards qualitativi, il contratto comporta l'applicazione delle penali nelle fattispecie si intenderà risolto di seguito indicate, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario: 1diritto ai sensi dell’art. in 1456 del x.x. x xxx. 000 xxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nel caso di difformità dagli standards qualitativi, si contempla la possibilità per l’operatore economico affidatario di procedere alla ristampa dei materiali secondo gli standards qualitativi contrattuali se in tempi utili a garantirne l’utilizzo per le finalità a cui sono destinati e sempre che l’Amministrazione comunale ne abbia ancora interesse. In questo caso senza applicazione della penale e col solo pagamento del nuovo lavoro corrispondente agli standards qualitativi. Qualora l’operatore economico affidatario non adempia agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità: • dell’1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine; • di € 200,00 una tantum per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (modalità di consegna, ecc...); • di € 100,00 una tantum per ogni volta in cui sia riscontrata la mancata presentazione presso gli uffici interessati del referente incaricato ai sensi del precedente art.2, secondo capoverso. Qualora il ritardo verificatosi sulla consegna tassativa in un preciso giorno pregiudichi il regolare svolgimento di un determinato evento ovvero la fornitura giunga in tempo non utile per la manifestazione, il convegno o la spedizione del materiale presso le sedi delle iniziative organizzate dal Comune, l’Amministrazione comunale non corrisponderà alcun compenso e applicherà quale risarcimento del danno subito una penale di: - € 300,00 per un importo quantificato per il servizio inferiore a € 1.000,00 + IVA, - 30% del costo quantificato per il servizio, nel caso l’importo quantificato per il servizio fosse superiore a € 1.000,00 + IVA. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i documenti tre (3) giorni successivi la consegna degli stampati. Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta, in uno dei seguenti modi: - dietro presentazione di pianificazione e programmazione 2nota di credito da parte della Ditta affidataria, - mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta a fronte di prestazioni, - mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva. in Nel caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST 3. in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 4. in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attività, rispetto a quanto previsto, con particolare riferimento alla non realizzazione di contest o alla non funzionalità completa dei servizi che costituiscono i premi dei contest. Per ognuna di queste mancanze, per ogni giorno successivo al secondo feriale successivo al ricevimento della comunicazione, potrà essere applicata una penale di 1.000 euro al giorno per la mancanza di intervento oppure di 500 euro al giorno per la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione fino ad un massimo del 110% dell'importo aggiudicato. Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine, la FST, ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima. In tutti i casi, il responsabile risoluzione del contratto provvederà per inadempimento dell’operatore economico affidatario, l’Amministrazione incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario seguire le istruzioni e ad applicare le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 3 del Capitolato; qualora l’operatore economico non adempia, l’Amministrazione ha la penale, ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi facoltà di procedere alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresarisoluzione del contratto. In caso Prima di applicazione procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o all’applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di escutere in tutto o in parte la cauzione definitiva. In ogni casol’Amministrazione provvede a contestare per iscritto alla ditta il relativo inadempimento, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale il contratto sarà risolto di diritto. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatore, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare.entro i tre

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Samples: Accordo Quadro

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti La ditta aggiudicataria dovrà scrupolosamente osservare, nell’esecuzione della fornitura, tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica e nel contratto comporta l'applicazione Capitolato; qualora fossero rilevate inadempienze si procederà all’applicazione delle penali nelle fattispecie di seguito indicate, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario: 1. in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con i documenti di pianificazione e programmazione 2. in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST 3. in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 4. in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attività, rispetto a quanto previsto, con particolare riferimento alla non realizzazione di contest o alla non funzionalità completa dei servizi che costituiscono i premi dei contest. Per ognuna di queste mancanze, seguenti penalità: • per ogni giorno successivo al secondo feriale successivo al ricevimento della comunicazione, potrà essere applicata una penale consegna fuori fascia oraria: euro 100 (cento) • per ogni mancata consegna: euro 500 (cinquecento) • per ogni consegna di 1.000 prodotti diversi senza preventiva autorizzazione dall’ufficio: euro al giorno 100 (cento) • per la mancanza ogni consegna di intervento oppure di 500 euro al giorno per la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione fino ad un massimo del 110% dell'importo aggiudicato. Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine, la FST, ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima. In tutti i casi, il responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale, ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa. In caso di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di escutere derrate in tutto o in parte di qualità inferiore: euro 300 (trecento) • per mancata o errata etichettatura del prodotto: euro 300 (trecento) • per mancata effettuazione delle analisi di cui all’art. 7 sarà applicata una penale pari al doppio del costo delle analisi non effettuate, da quantificarsi a cura dell’A.C. Verificandosi inoltre inadempienze di qualunque genere nell’esecuzione del contratto, è riconosciuta all’Amministrazione Comunale la cauzione definitiva. In ogni casofacoltà di risolvere immediatamente il contratto, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, l’entità dei danni sofferti e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto di rivalersi incamerando il quale il contratto sarà risolto di diritto. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatoree, salvo l'ulteriore ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni subiti. Tale facoltà è esercitata dall’Amministrazione Comunale senza necessità di intimazione o costituzione in mora facendo salve eventuali altre procedure, per rifusione di danni, anche derivante spese ed altri oneri che potessero derivare dalla necessità cessazione immediata della fornitura; è prevista inoltre la risoluzione del contratto e la sospensione definitiva dei pagamenti quando la ditta aggiudicataria, per fallimento ed altre cause, non fosse in grado di procedere ad un nuovo affidamentocontinuare la fornitura medesima. Nei casi su indicati il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune di Firenze, dalla mancata esecuzione che potrà intentare nei confronti delle attività, dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuareditte stesse qualsiasi azione legale.

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Samples: Capitolato Per La Fornitura Di Beni

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel FST si riserva di risolvere il presente Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica e nel contratto comporta l'applicazione delle penali nelle fattispecie nei seguenti casi di seguito indicate, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatarioinadempimento: 1. a) in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con i documenti di pianificazione indicato nei singoli ordini e programmazionealle condizioni previste nel presente Ordinativo e nel successivo Accordo quadro; 2. b) in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST 3. c) in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 4. d) in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attività, rispetto a quanto previsto, indisponibilità/irreperibilità accertata della persona preposta ai rapporti con particolare riferimento alla non realizzazione di contest o alla non funzionalità completa dei servizi che costituiscono i premi dei contestFST. Per ognuna di queste mancanze, FST contesterà per iscritto l’inadempimento richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST. Inoltre, comunicherà l’applicazione delle penali nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) giornaliere per ogni giorno successivo al secondo a quello feriale successivo al di ricevimento della comunicazione, potrà essere applicata una penale di 1.000 euro al giorno per la mancanza di intervento oppure di 500 euro al giorno per la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione comunicazione fino ad un massimo del 11010% dell'importo aggiudicato. Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine, la FST, ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima. In tutti i casi, il responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale, ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa. In caso di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di escutere in tutto o in parte la cauzione definitivacontratto. In ogni caso, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto dell'accordo quadro e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale il contratto sarà risolto di diritto. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatorea rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare.

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Samples: Service Agreement

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato e non puntuale rispetto 15.1 L’Ufficio RSC si riserva di applicare, in caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appaltocontrattuali complessivamente assunti, nell'offerta tecnica e nel contratto comporta l'applicazione le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi delle penali nelle fattispecie di seguito indicate, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatarionorme vigenti: 1. ) salvo che non costituisca causa di risoluzione, una penale in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con i documenti di pianificazione e programmazione 2. in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST 3. in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 4. in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attività, rispetto a quanto previsto, con particolare riferimento alla non realizzazione di contest o alla non funzionalità completa dei servizi che costituiscono i premi dei contest. Per ognuna di queste mancanze, misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno successivo al secondo feriale successivo al ricevimento della comunicazionedi ritardo nell’avvio dell’esecuzione sulla base delle indicazioni del RUP o del DEC; 2) salvo che non costituisca causa di risoluzione, potrà essere applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di 1.000 euro al giorno ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui supra eccedente il termine di 10 (dieci) giorni antecedenti la stipula dell’Accordo Quadro; 3) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali dei singoli Contratti Esecutivi; 4) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancanza mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal RUP o dal DEC; Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti 5) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Esecutivo per ogni giorno di intervento oppure di 500 euro al giorno per la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione fino ad un massimo ripresa del 110servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal DEC o dal RUP; 6) una penale del 5% dell'importo aggiudicato. Trascorsi i termini indicati del valore, nel contrattocaso di violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità. 15.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dall’Ufficio Speciale RSC all’Appaltatore. 15.3 È ammessa, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale terminesu motivata richiesta dell’Appaltatore, la FST, ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima. In tutti i casi, il responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale, ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa. In caso di applicazione totale o parziale disapplicazione delle penali, la FST ha facoltà quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore. 15.4 L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario rendicontazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in relazione cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. 15.5 L’Ufficio RSC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto ovvero articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di escutere cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 15.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in tutto nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 15.7 L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 15.8 Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi e/o in parte la cauzione definitiva. In ogni caso, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario nell'esecuzione rispetto alle attività oggetto dell'appalto e agli obblighi prescrizioni contrattuali. 15.9 Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo, il RUP propone all’Ufficio RSC la risoluzione per grave inadempimento. 15.10 Per i casi non espressamente previsti dal l’importo delle penali verrà determinato, per analogia, con riferimento alle fattispecie tipizzate nel presente capitolato, articolo. 15.11 Il ripetersi per tre volte di dette inadempienze comporta la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale il contratto sarà risolto risoluzione di diritto. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione diritto del deposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatore, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuarecontratto.

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Samples: Accordo Quadro

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato La Ditta affidataria, nell'esecuzione della fornitura richiesta, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica e nel contratto comporta l'applicazione delle penali nelle fattispecie di seguito indicate, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario: 1. in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con i documenti di pianificazione e programmazione 2. in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST 3. in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 4. in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attività, rispetto a quanto previsto, con particolare riferimento alla non realizzazione di contest o alla non funzionalità completa dei servizi che costituiscono i premi dei contest. Per ognuna di queste mancanze, per ogni giorno successivo al secondo feriale successivo al ricevimento della comunicazione, potrà essere applicata una penale di 1.000 euro al giorno per ai regolamenti concernenti la mancanza di intervento oppure di 500 euro al giorno per la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione fino ad un massimo del 110% dell'importo aggiudicato. Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine, la FST, ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima. In tutti i casi, il responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale, ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresafornitura stessa. In caso di ordinativi evasi in modo qualitativamente difforme rispetto a quanto contrattualmente stabilito, tale da rendere inidoneo e non conveniente l’utilizzo del materiale stampato, la stazione appaltante non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 10% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito. Si precisa che gli standards qualitativi minimi attesi sono quelli indicati e descritti dall’art. 4 del presente Capitolato. Nel caso di difformità dagli standards qualitativi, si contempla la possibilità per la Ditta di procedere alla ristampa dei materiali secondo gli standards qualitativi contrattuali se in tempi utili a garantirne l’utilizzo per le finalità a cui sono destinati e sempre che l’Amministrazione comunale ne abbia ancora interesse. In questo caso senza applicazione della penale e col solo pagamento del nuovo lavoro corrispondente agli standards qualitativi. Qualora la Ditta non adempia agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità: • dell’1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine; • di € 200,00 una tantum per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (modalità di consegna, ecc...); • di € 100,00 una tantum per ogni volta in cui sia riscontrata la mancata presentazione presso gli uffici interessati del referente incaricato ai sensi del precedente art. 2, secondo capoverso. Qualora il ritardo verificatosi sulla consegna tassativa in un preciso giorno pregiudichi il regolare svolgimento di un determinato evento ovvero la fornitura giunga in tempo non utile per la manifestazione presso le sedi delle iniziative organizzate dal Comune, l’Amministrazione comunale non corrisponderà alcun compenso e applicherà quale risarcimento del danno subito una penale del 30% del costo quantificato per il servizio. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli apparati. Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta, in uno dei seguenti modi: - dietro presentazione di nota di credito da parte della Ditta affidataria, - mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta a fronte di prestazioni, - mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta affidataria, l’Amministrazione incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 3 del Capitolato; qualora la Ditta non adempia, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o all’applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di escutere in tutto o in parte la cauzione definitiva. In ogni casol’Amministrazione provvede a contestare per iscritto alla ditta il relativo inadempimento, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale il contratto sarà risolto di diritto. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatore, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare.entro i tre

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Samples: Accordo Quadro

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il L’erogazione del servizio oggetto del presente contratto deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato. Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze. Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti: • € 1.000,00 per ogni mancato giorno di apertura; • € 500,00 per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato o a quanto indicato nell’Offerta tecnica salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc; • € 400,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’articolo 13 del Capitolato; • € 260,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato agli articoli 15 e ss. del Capitolato; • € 260,00 per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non puntuale alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione; • € 250,00 per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù o per mancato rispetto degli obblighi contenuti nel del minimo richiesto o di quanto dichiarato in sede di offerta relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM); • € 250,00 per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto dell’organizzazione offerta in sede di gara, con riguardo all’organico presente Capitolato Speciale d'Appaltoe alle modalità organizzative e di gestione del servizio; • € 230,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’articolo 8 del Capitolato, nell'offerta tecnica oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole; • € 200,00 per ogni caso di mancato rispetto del menù; • € 150,00 per accertato utilizzo improprio dell’hardware e nel contratto comporta l'applicazione software messi a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio; • € 50,00 per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti. In caso di ritardo nell’adempimento delle penali nelle prestazioni contrattuali che non configuri alcuna delle fattispecie sopra elencate sarà applicata a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Se il ritardo di seguito indicatecui sopra persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario: 1fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi\prestazioni, in caso di ritardo nell’organizzazione riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora l’Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Amministrazione potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 15 che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle attività rispetto penali, provvede a quanto concordato contestare alla Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con i documenti di pianificazione e programmazione 2. in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione l’indicazione della FST 3. in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati 4. in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attività, rispetto a quanto previstorelativa penale da applicare, con particolare riferimento alla l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non realizzazione di contest risponda o alla non funzionalità completa dei servizi dimostri che costituiscono i premi dei contest. Per ognuna di queste mancanzel’inadempimento non è ad essa imputabile, per ogni giorno successivo al secondo feriale successivo al ricevimento della comunicazione, potrà essere applicata una penale di 1.000 euro al giorno per la mancanza di intervento oppure di 500 euro al giorno per la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione fino l’Amministrazione provvede ad un massimo del 110% dell'importo aggiudicato. Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine, la FST, ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate applicare le penali nella misura massimariportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. In tutti i casiGli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il responsabile cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto provvederà per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) mancata apertura della struttura in cui viene erogato il servizio per più di cinque giorni consecutivi; b) apertura di una procedura concorsuale a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario carico dell’Operatore economico nei casi previsti dalla legge; c) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Operatore economico; d) abbandono dell’appalto, salvo che per causa di forza maggiore; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) mancato rispetto del Progetto di assorbimento del personale presentato in sede di gara; g) reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie; h) violazioni ripetute delle prescrizioni contenute nei menù e ad applicare nelle relative grammature offerte dall’Operatore economico; i) violazioni ripetute delle prescrizioni di Capitolato o dell’Offerta tecnica presentata in sede di gara; j) casi accertati di tossinfezioni alimentari; k) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; l) utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; m) interruzione non motivata del servizio; n) cessione del contratto a terzi; o) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19; p) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia, compresa la penale, ove ritenga che perdita delle licenze e autorizzazioni di cui all’articolo 20 del Capitolato; q) transazioni finanziarie relative a tutte le motivazioni addotte, da inviarsi alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa. In caso attività di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati; r) subappalto non autorizzato; s) violazione del divieto di escutere modifica della destinazione d’uso dei locali di cui all’articolo 5 del Capitolato; t) comminazione di penali per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; u) in tutto o in parte la cauzione definitivatutti casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In ogni casoognuna delle ipotesi sopra previste, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto e agli obblighi previsti l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale risarcimento dei maggiori danni. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di dirittodiritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso A seguito della risoluzione del contratto l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatore, cui all’articolo 15 che resta incamerata dall’Azienda ed è fatto salvo l'ulteriore il risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un danni per eventuale nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine ecceteracontratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuareL’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

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