PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie. a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità. b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
PENALI E RISOLUZIONE. 1. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei tempi stabiliti per il singolo appalto Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e nel 5 del presente Contratto.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformità all’art. 5. In caso di mancato violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalità e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e 2 che precedono e all’articolo 17, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei termini contrattuali precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di cui al successivo articolo 26 sarà applicata contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederà, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille all'1‰ (zero virgola cinque uno per mille) del relativo importo netto stabilitoMassimale, determinato in ragione di quanto previsto all’artai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento 5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille)sensi dell’art. La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità1252 del codice civile.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 percento) del corrispettivo contrattualizzato Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopratre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale Committente si riserva la facoltà di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penalirisolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. In tutti i casi 1456 c.c., e di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere avvalersi di ultimare gli interventi manutentivi affidati altro contraente in forza dell’Accordo Quadro ed in corso danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esecuzionerivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per causati.
8. Si applicano le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavoridisposizioni di cui all’art. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione 108 del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Consulting Agreement, Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Sviluppo Ed Integrazione Con Il Prodotto Di Business Intelligence Qliksense
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori 1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto dei tempi stabiliti per delle modalitm e termini prescritti e concordati dal REC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che precedono.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’articolo 5. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il singolo appalto e nel Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
3. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille consegna indicati nel Capitolato (zero virgola cinque per milleAll. 1, par. 6) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione o di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativoquelli indicati nell’Offerta Tecnica, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà verrm applicata una penale pari al costo di installazione in danno all’1‰ (un per mille) del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUPMassimale del Contratto.
4. In caso di difformità riscontrate dal DLmancata sostituzione di una risorsa verrm applicata una penale pari all’1‰ (un per mille) del Massimale del Contratto, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione ritardo rispetto a quanto indicato nel Capitolato (All. 1, par 4).
5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Committente, senza necessitm di diffida o procedimento giudiziario, potrm, a proprio insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale conseguente obbligo di reintegrazione della diffida stessa in capo all’Appaltatore) ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi maturati. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione pagamento della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previstostessa.
6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattualizzato Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopratre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale Committente si riserva la facoltm di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., e di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere avvalersi di ultimare gli interventi manutentivi affidati altro contraente in forza dell’Accordo Quadro ed in corso danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esecuzionerivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per causati.
8. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’articolo 1252 c.c..
9. Si applicano le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavoridisposizioni di cui all’articolo 108 del D.Lgs. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensionen. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Consulenza Giuridica, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Consulenza Giuridica
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto Salvo l’eventuale suddetto differimento comunicato dall’INEA, a fronte della necessaria integrazione delle attività da parte dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel partner ai fini della realizzazione dei progetti, in caso di mancato rispetto dei termini ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui descritte al successivo articolo 26 precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 0,3 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale contrattuale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille)ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale. La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUPforma scritta tramite PEC. In caso di difformità riscontrate dal DLcontestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato Prestatore dovrà comunicare in fase ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffidastessa contestazione. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo L'ammontare delle penali applicate nel corso dell’esecuzione sarà addebitato, di regola, sui crediti del singolo Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto/appalto superi , in tutto o in parte, in qualsiasi momento senza oneri per l’Agenzia, con un preavviso di almeno quindici giorni (a comunicare con PEC), fatto salvo il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite. L’Agenzia procederà alla risoluzione del singolo contratto/appalto , in danno e colpa del Prestatore, in caso di: - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui soprarendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti; - subappalto, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantierecessione contratto, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimentocessazione attività, proroga o sospensioneconcordato preventivo, fallimento.
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PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire Qualora quanto richiesto nell’ordinativo non venisse consegnato e installato (anche solo parzialmente) entro il termine previsto, la S.A. applicherà, a seguito di segnalazione da parte del DEC, una penale pari all’uno per mille dell’importo offerto dall’aggiudicatario per ciascun giorno di calendario consecutivo di ritardo, fino al 10% (dieci per cento) dell’importo totale della fornitura e posa in opera. Qualora i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti ritardi maturati comportino un’applicazione della penale per un importo superiore al 10%, o le inadempienze dovessero avere una frequenza o gravita tale da creare serio pregiudizio alla regolare effettuazione della fornitura, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale mediante invio di PEC e/o lettera raccomandata a.r., addebitando all’impresa/operatore medesima le maggiori spese occorrenti per il completamento/esecuzione della fornitura e posa in opera in parola oltre gli eventuali ulteriori danni. Salvo casi di forza maggiore, qualora il Fornitore, a seguito di guasti, non rispetti i tempi di ripristino massimi riportatati all’art. 6, verranno addebitate al Fornitore le penali indicate di seguito. Qualora il tempo di ripristino di ogni singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 guasto bloccante eccedesse i limiti massimi indicati nell’art. 6, sarà applicata a fine anno una penale giornaliera pari allo 0,5 dell'uno per mille (zero virgola cinque dell’importo della fornitura per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione ogni ora di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016ritardo. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativoil tempo di ripristino di ogni singolo guasto non bloccante eccedesse i limiti massimi indicati nell’art. 6, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione sarà applicata a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata fine anno una penale dell'uno per mille dell’importo della fornitura per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformitàritardo.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel 1. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali ritardo nell’avvio delle attività di cui al successivo articolo 26 precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille (zero virgola cinque dell’importo contrattuale per mille) ogni ora o giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del relativo importo netto stabilito10%; oltre tale limite, determinato l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata, senza bisogno di messa in ragione mora o di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativoazione giudiziaria, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo con rivalsa nei confronti della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede alla presente e salvo le richieste di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologierisarcimento dei danni subiti.
a) Per difformità rilevate 2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUPforma scritta tramite PEC. In caso di difformità riscontrate dal DLcontestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato Prestatore dovrà comunicare in fase ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della diffidastessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, portandole ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a compimento nei termini indicati giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella medesima diffidapresente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Trascorso infruttuosamente L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.
4. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza o gravità ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione contratto, in danno dell’installazione e per colpa del sistema Prestatore e fatta salva la facoltà dell’Agenzia di monitoraggio previstorichiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del singolo contratto/appalto , in danno e colpa del Prestatore, in caso di: − frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; − circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da parte della Stazione Appaltante rendere impossibile l’instaurarsi o la prosecuzione dei rapporti fra le parti; − subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
6. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopraintende risolto, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il al risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensionedell’eventuale maggior danno.
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Samples: Lettera Contratto Per L’affidamento Diretto Della Fornitura Di Servizi E Prodotti
PENALI E RISOLUZIONE. 1. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei tempi stabiliti per il singolo appalto Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e nel 5 del presente Contratto.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformità all’art. 5. In caso di mancato violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalità e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e 2 che precedono e all’articolo 17, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei termini contrattuali precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di cui al successivo articolo 26 sarà applicata contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederà, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille all'1‰ (zero virgola cinque uno per mille) del relativo importo netto stabilitoMassimale, determinato in ragione di quanto previsto all’artai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento 5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille)sensi dell’art. La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità1252 del codice civile.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 percento) del corrispettivo contrattualizzato Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopratre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale Committente si riserva la facoltà di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penalirisolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. In tutti i casi 1456 c.c., e di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere avvalersi di ultimare gli interventi manutentivi affidati altro contraente in forza dell’Accordo Quadro ed in corso danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esecuzionerivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per causati.
8. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’art. 1252 c.c..
9. Si applicano le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavoridisposizioni di cui all’art. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione 108 del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Consulting Agreement
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto20.1. Nel caso in cui SERUSO riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni. In caso di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzioneinerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, il RUP provvederà ad salva ogni altra facoltà, SERUSO avrà l’insindacabile facoltà di applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
apenali: • euro 5.000,00 (cinquemila) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille fermo della sezione di pressatura ulteriore a quanto indicato nell’offerta tecnica in relazione al punto IV.2.4) del Bando di gara; • euro 500,00 (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente cinquecento) per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
bora di ritardo rispetto a quanto indicato nell’offerta tecnica in relazione al punto IV.2.7) Per difformità rilevate in riferimento al criterio e IV.2.8) del Bando di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo gara; Le penali saranno irrogate con provvedimento di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) SERUSO immediatamente esecutivo ed il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DLcorrispettivo, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata se non immediatamente pagato dall’Aggiudicatario, sarà trattenuto da SERUSO in sede di garapagamento della fattura emessa a collaudo definitivo favorevole, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data In tal caso, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di ricezione reintegrare tempestivamente l’importo della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previstocauzione definitiva. Qualora l’ammontare si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, SERUSO ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell’Aggiudicatario, salva ogni azione per il risarcimento del valore dell’Accordo quadromaggior danno subito nonché ogni altra azione che SERUSO ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. Ai fini di cui sopraIn ogni caso, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto l’Aggiudicatario debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla Centrale condotta tecnica. Nel caso di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi risoluzione, l’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere quanto regolarmente eseguito, previa approvazione di ultimare gli interventi manutentivi affidati qualità, salvo risarcimento dei danni che SERUSO dovesse subire in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneconseguenza dell’inadempienza dell’Aggiudicatario.
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PENALI E RISOLUZIONE. 1. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei tempi stabiliti per il singolo appalto Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e nel 5 del presente Contratto.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’art. 5. In caso di mancato violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e 2 che precedono e alle altre ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei termini contrattuali precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di cui al successivo articolo 26 sarà applicata contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederm, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille all'1‰ (zero virgola cinque uno per mille) del relativo importo netto stabilitoMassimale, determinato in ragione di quanto previsto all’artai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento 5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille)sensi dell’art. La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità1252 del codice civile.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 percento) del corrispettivo contrattualizzato Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopratre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale Committente si riserva la facoltm di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penalirisolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. In tutti i casi 1456 c.c., e di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere avvalersi di ultimare gli interventi manutentivi affidati altro contraente in forza dell’Accordo Quadro ed in corso danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esecuzionerivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per causati.
8. Si applicano le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavoridisposizioni di cui all’art. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione 108 del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Monitoring Service Agreement
PENALI E RISOLUZIONE. 1. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei tempi stabiliti per il singolo appalto Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e nel caso 5 del presente Contratto e ai paragrafi 4, 5 e 8 del Capitolato Tecnico.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di mancato rispetto dei termini contrattuali comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato ricalibrarle e concordarne di nuove in ragione di quanto previsto conformitm all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara 5 e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUPCapitolato Tecnico. In caso di difformità riscontrate dal DLviolazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il RUP provvederà tempestivamente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e 2 che precedono e all’articolo 16, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei precedenti articoli 2 e 5 e dei paragrafi 4, 5 e 8 del Capitolato Tecnico, la Committente ha sempre il diritto di contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in fase tutto o in parte valide, o l’inadempimento non 8 di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata 19 sia stato rimosso, la Committente provvederm, per ogni giorno successivo naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione delle penali pari al 0,3‰ dell’importo contrattuale in deroga al par. 8 del Capitolato Tecnico;
5. E’ riconosciuto il diritto alla data Committente di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattualecompensare ai sensi dell’art. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione 1252 del sistema di monitoraggio previstocodice civile.
6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 percento) del corrispettivo contrattualizzato Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopratre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale Committente si riserva la facoltm di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penalirisolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. In tutti i casi 1456 c.c., e di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere avvalersi di ultimare gli interventi manutentivi affidati altro contraente in forza dell’Accordo Quadro ed in corso danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esecuzionerivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per causati.
8. Si applicano le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavoridisposizioni di cui all’art. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione 108 del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire Qualora la fornitura dei prodotti software, non venisse consegnata entro i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso termini previsti al precedente art. 5.2 del presente Capitolato, la Stazione Appaltante applicherà, a seguito di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata segnalazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una penale giornaliera pari pari allo 0,5 per mille 0,3‰ (zero virgola cinque 0,3 per mille) del valore di contratto relativo importo netto stabilitoalle licenze, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativoIVA esclusa, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno ritardo, fino all’importo massimo del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadrocomplessivo del contratto di fornitura, oltre all’addebito degli eventuali danni. Ai fini Salvo casi di forza maggiore, qualora il Fornitore, a seguito di malfunzionamenti, non rispetti i tempi massimi riportatati all’art. 5.4 del presente Capitolato, verranno applicate al Fornitore le seguenti penali. N Obbligazione Importo Penale (calcolato come % del valore del servizio di supporto e manutenzione) Metrica 1 Tempo di presa in carico del problema per il livello di Severità 1 0,18% Per ogni ora di ritardo rispetto agli SLA definiti 2 Tempo di presa in carico del problema per il livello di Severità 2 0,06% Per ogni ora di ritardo rispetto agli SLA definiti 3 Tempo di presa in carico del problema per il livello di Severità 3 e 4 0,02% Per ogni ora di ritardo rispetto agli SLA definiti 4 Tempo di ripristino delle funzionalità dei prodotti software per il livello di Severità 1 2,50% Per ogni giorno di ritardo rispetto agli SLA definiti 5 Tempo di ripristino delle funzionalità dei prodotti software per il livello di Severità 2 0,25% Per ogni giorno di ritardo rispetto agli SLA definiti 6 Tempo di ripristino delle funzionalità dei prodotti software per il livello di Severità 3 e 4 0,20% Per ogni giorno di ritardo rispetto agli SLA definiti Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopraai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto, la Stazione Appaltante mediante invio di PEC e/o lettera raccomandata a/r, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto sentito il Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto giudizio della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensionepenali sopra indicate.
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Samples: Licensing Agreements
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel rispetto dei tempi stabiliti Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il singolo appalto tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e nel caso motivi le problematiche emerse in fase di mancato rispetto dei termini contrattuali esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilitopunto precedente, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano fa luogo all’applicazione delle penali previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUPdall’allegato Disciplinare Tecnico. In caso di difformità riscontrate dal DLinadempimenti imputabili all’Affidatario del servizio, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali di cui sopra all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimenti, di procedere, ai sensi dell’art. 1453 e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b)seguenti del c.c., il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso, con riserva di istanze risarcitorie. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto In caso di diritto qualora nel corso dell’esecuzione formale contestazione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopracolpevoli inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante Struttura di riferimento dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committente, concernente il servizio in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneoggetto.
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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Portierato E Accoglienza
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui dovessero verificarsi disservizi e inadeguatezze rispetto a quanto richiesto si applicheranno gli artt. 5 e 11 del contratto sopraindicato. L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede mora o di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzioneazione giudiziaria, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione con rivalsa nei confronti della penale contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUPPrestatore in forma scritta (mediante PEC). In caso di difformità riscontrate dal DLcontestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il RUP provvederà tempestivamente Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in fase pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di esecuzione all’offerta tecnica presentata diritto il contratto, in sede danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di gararichiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore in caso di: frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti; subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento. Il servizio oggetto del presente appalto sarà soggetto, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ad attestazione di regolare esecuzione, emessa dal Direttore dell’esecuzione del contratto. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data regolare esecuzione è intesa a verificare che tutti i servizi richiesti siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nella presente lettera-contratto e nell’offerta del Prestatore. Resta inteso che il Prestatore ha l’obbligo di ricezione della diffida di cui sopra completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale fatta salva l’applicazione delle penali di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro paragrafo n. 3 ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e dei maggiori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensionecausati all’Agenzia.
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Samples: Catering Service Agreement
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire La FIP avrà facoltà di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di:
1) Mancato pagamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità previsti dal precedente articolo 4, decorsi i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti 30 giorni dal termine del pagamento;
2) Eventuale sanzione comminata da parte della F.I.B.A. o del C.I.O. alla FIP per violazione delle norme della F.I.B.A. in materia di pubblicità e sponsorizzazione, con riferimento all’attività svolta dall’Advisor;
3) Non veridicità di una o più delle dichiarazioni rese dall’Advisor ai fini della procedura di aggiudicazione e/o esistenza in capo all’Advisor di una delle situazioni di cui all’art.38 del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
4) Cessione non autorizzata, anche parziale, delle prestazioni previste dal contratto;
5) Qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell’Advisor. La FIP avrà inoltre facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453 e ss. del Codice Civile, qualora l’Advisor si renda responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto medesimo. In seguito alla risoluzione del contratto a norma del presente articolo, la FIP avrà diritto ad incamerare la cauzione di cui al precedente art.5, salva ed impregiudicata ogni azione per il singolo appalto e nel risarcimento del maggior danno. Fatto salvo ed impregiudicato il diritto alla risoluzione ed ogni azione per il risarcimento del maggiore danno in caso di mancato rispetto dei pagamento degli importi dovuti nei termini contrattuali di cui al successivo e con le modalità previsti dal precedente articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) 4, decorsi i 30 giorni dal termine del relativo importo netto stabilitopagamento, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata ritardo, FIP applicherà all’Advisor una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensionedoppio dell’interesse legale.
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Samples: Advisor Agreement
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel Trascorso infruttuosamente il termine dell’evento, che è essenziale, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere per inadempimento il rapporto contrattuale mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria; rientrerà, quindi, nelle facoltà dell’Agenzia affidare a terzi l’esecuzione del servizio in questione, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel danni subiti. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 ritardo nell’avvio delle attività, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale contrattuale per ogni giorno solare di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate ritardo, fino ad un massimo del 10%; oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in riferimento al criterio mora o di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della penale contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUPPrestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di difformità riscontrate dal DLcontestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato Prestatore dovrà comunicare in fase ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della diffidastessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, portandole ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a compimento nei termini indicati giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella medesima diffidapresente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Trascorso infruttuosamente L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione contratto, in danno dell’installazione e per colpa del sistema Prestatore e fatta salva la facoltà dell’Agenzia di monitoraggio previstorichiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del singolo contratto/appalto , in danno e colpa del Prestatore, in caso di: - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da parte della Stazione Appaltante rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti; - subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesto Dipartimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopraintende risolto, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il al risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensionedell’eventuale maggior danno.
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Samples: Lettera Contratto Per L’affidamento Diretto Di Servizi Di Consulenza E Supporto
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire Qualora quanto richiesto nell’ordinativo non venisse consegnato e installato (anche solo parzialmente) entro il termine previsto, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille dell’importo offerto dall’aggiudicatario per ciascun giorno di calendario consecutivo di ritardo, fino al 10% dell’importo totale della fornitura e posa in opera. Qualora i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti ritardi maturati comportino un’applicazione della penale per un importo superiore al 10%, o le inadempienze dovessero avere una frequenza o gravità tale da creare serio pregiudizio alla regolare effettuazione della fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante invio di lettera raccomandata a.r., addebitando all’impresa/operatore medesima le maggiori spese occorrenti per il completamento/esecuzione della fornitura e posa in opera in parola oltre gli eventuali ulteriori danni. Salvo casi di forza maggiore, qualora il fornitore non rispetti i tempi di ripristino massimi nell’Art. 6, verranno addebitate al fornitore le penali indicate di seguito. Qualora il tempo di ripristino di ogni singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 guasto bloccante eccedesse i limiti massimi indicati nell’Art. 6, sarà applicata a fine anno una penale giornaliera pari allo 0,5 di 1 per mille (zero virgola cinque dell’importo della fornitura per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione ogni ora di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016ritardo. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativoil tempo di ripristino di ogni singolo guasto non bloccante eccedesse i limiti massimi nell’ Art. 6, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione sarà applicata a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata fine anno una penale di 1 per mille dell’importo della fornitura per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformitàritardo.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto21.1. Nel caso in cui LAZIO INNOVA riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni. In caso di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzioneinerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1salva ogni altra facoltà, a 2.2LAZIO INNOVA, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio avrà l’insindacabile facoltà di valutazione b2 verrà applicata applicare una penale pari al costo all’2 0/00 (due per mille) dell’importo del presente contratto. Le penali saranno irrogate con provvedimento di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) LAZIO INNOVA immediatamente esecutivo ed il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DLcorrispettivo, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata se non immediatamente pagato dall’Aggiudicatario, sarà trattenuto da LAZIO INNOVA in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla data definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. In tal caso, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di ricezione reintegrare tempestivamente l’importo della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previstocauzione definitiva. Qualora l’ammontare si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, LAZIO INNOVA ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell’Aggiudicatario, salva ogni azione per il risarcimento del valore dell’Accordo quadromaggior danno subito nonché ogni altra azione che LAZIO INNOVA ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. Ai fini di cui sopraIn ogni caso, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto l’Aggiudicatario debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla Centrale condotta tecnica. Nel caso di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi risoluzione, l’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere quanto regolarmente eseguito, previa approvazione di ultimare gli interventi manutentivi affidati qualità, salvo risarcimento dei danni che LAZIO INNOVA dovesse subire in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneconseguenza dell’inadempienza dell’Aggiudicatario.
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Samples: Contract for Supply and Installation
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori 1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto dei tempi stabiliti per delle modalitm e termini prescritti e concordati dal DEC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che precedono.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’articolo 5, comma 1. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di 12 di 28 violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il singolo appalto e nel Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
3. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilitodelle tempistiche concordate dal DEC e RCA, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà verrm applicata una penale pari al costo di installazione in danno all’1‰ (un per mille) del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterioMassimale del Contratto.
4. Si Ai fini dell’applicazione delle penali da ritardo, si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui alla documentazione contrattuale. In tal caso, la Committente applicherm all’Appaltatore la rispettiva penale, non esaustiva, sino alla data in cui la prestazione inizierm ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla documentazione contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Con riferimento agli indicatori di qualitm di cui all’Appendice n. 1 del Capitolato Tecnico, si applicano le penali ivi previste.
6. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Committente, senza necessitm di diffida o procedimento giudiziario, potrm, a proprio insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale conseguente obbligo di reintegrazione della stessa in capo all’Appaltatore) ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ai fini dell’irrogazione sensi dell’art. 1252 c.c., ivi compresi i corrispettivi maturati. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previstostessa.
7. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopraMassimale, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale Committente si riserva la facoltm di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., e di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere avvalersi di ultimare gli interventi manutentivi affidati altro contraente in forza dell’Accordo Quadro ed in corso danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esecuzionerivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
8. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni causati.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto all’Appaltatore dalla Societm; l’Appaltatore dovrm comunicare per iscritto le violazioni e proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavoripenali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 108 del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneD.Lgs. n. 50/2016.
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PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori 1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto dei tempi stabiliti per delle modalitm e termini prescritti e concordati dal DEC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che precedono.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’articolo 5, comma 1. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il singolo appalto e nel Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
3. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilitodelle tempistiche concordate dal DEC e RCA, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà verrm applicata una penale pari al costo di installazione in danno all’1‰ (un per mille) del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterioMassimale del Contratto.
4. Si Ai fini dell’applicazione delle penali da ritardo, si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui alla documentazione contrattuale. In tal caso, la Committente applicherm all’Appaltatore la rispettiva penale, non esaustiva, sino alla data in cui la prestazione inizierm ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla documentazione contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Con riferimento agli indicatori di qualitm di cui all’Appendice n. 1 del Capitolato Tecnico, si applicano le penali ivi previste.
6. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Committente, senza necessitm di diffida o procedimento giudiziario, potrm, a proprio insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale conseguente obbligo di reintegrazione della stessa in capo all’Appaltatore) ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ai fini dell’irrogazione sensi dell’art. 1252 c.c., ivi compresi i corrispettivi maturati. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previstostessa.
7. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopraMassimale, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale Committente si riserva la facoltm di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., e di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere avvalersi di ultimare gli interventi manutentivi affidati altro contraente in forza dell’Accordo Quadro ed in corso danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esecuzionerivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
8. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni causati.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto all’Appaltatore dalla Societm; l’Appaltatore dovrm comunicare per iscritto le violazioni e proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavoripenali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 108 del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Schema Di Accordo Quadro
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel 1. In relazione alla scadenza del Programma Assicurativo prevista dall’art. 2 lettera a) punto d) del Capitolato, in caso di mancato ritardo nella consegna dei capitolati di gara rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà termine del 15/07/2018 verrà applicata una penale giornaliera pari sull’importo annuo contrattualizzato del singolo Ordinativo di fornitura pari:
1. allo 0,5 per mille (zero virgola cinque dell’importo annuo contrattualizzato dal primo giorno solare di ritardo sino al decimo giorno solare;
2. allo 0,75 per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare mille dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale annuo contrattualizzato per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 dall’undicesimo giorno solare di ritardo sino al ventesimo;
3. all'1 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente dell’importo annuo contrattualizzato per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformitàgiorno solare di ritardo dal ventunesimo fino al giorno del corretto adempimento.
b2. Rispetto a quanto concerne la tempistica degli interventi specificati al successivo articolo 19 (“Obblighi delle parti contraenti”) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà presso gli Enti contraenti, qualora tali attività non risultino attivate entro due giorni dalla richiesta della Amministrazione contraente, sarà applicata una penale pari all’1% sull’importo annuo contrattualizzato del singolo Ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo fino al costo giorno del corretto adempimento.
3. Relativamente ad ogni Ente contraente, in caso di installazione in danno del sistema procedure di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione affidamento di servizi assicurativi, qualora tale procedura risulti deserta verrà applicherà una penale pari al 2% dell'importo annuo contrattualizzato nell’Ordinativo di fornitura per ogni annualità di contratto a partire dall'anno di svolgimento della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUPgara.
4. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase disdetta di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede Polizza RCTO o ALL RISKS o RC Auto ciascun Ente contraente applicherà una penale pari al 5% dell'importo annuo contrattualizzato dell’Ordinativo di gara. La penale verrà applicata fornitura per ogni giorno successivo alla data annualità di ricezione contratto a partire dall'anno della diffida disdetta. In caso di cui sopra disdetta di tutti gli altri tipi di Polizza ciascun Ente contraente applicherà una penale pari al 3% dell'importo annuo contrattualizzato nell’Ordinativo di fornitura a partire dall'anno della disdetta.
5. Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l’applicazione delle penali per un importo pari al 20% dell’importo dell’Ordinativo di fornitura come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattualedunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto.
6. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui Le Amministrazioni contraenti comunicano al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo l'ammontare delle penali applicate nel corso dell’esecuzione e le relative motivazioni. Si procederà con la risoluzione della Convenzione, ai sensi del singolo contratto/appalto superi comma 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, qualora la somma degli importi delle penali applicate, anche non consecutivamente dai singoli Enti contraenti, raggiunga il 1020% del corrispettivo contrattualizzato per dell’importo massimo della Convenzione, qualificando detto comportamento grave inadempimento.
7. Qualora il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante RUP accerti che più Amministrazioni contraenti abbiano applicato la medesima tipologia di penale, assegnerà al Fornitore un termine entro il quale apportare dei correttivi nell’erogazione delle prestazioni, al fine di scongiurare ulteriori ipotesi di inadempimento. In assenza di specifica comunicazione entro il termine fissato, ovvero nell’ipotesi in cui una o più Amministrazioni contraenti continui ad applicare la medesima tipologia di penale, tale situazione sarà considerata grave inadempimento, e si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stessoai sensi del comma 3 dell’art. L’Accordo Quadro 108 del D.lgs. 50/2016.
8. Per tutte le ipotesi qualificate dalla presente Convenzione quali “grave inadempimento” si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% applica l’art. 108, comma 3, del valore dell’Accordo quadroD. Lgs. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensionen. 50/2016.
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Samples: Convenzione Per L’affidamento Del Servizio Di Brokeraggio E Consulenza Assicurativa
PENALI E RISOLUZIONE. 1. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei tempi stabiliti per il singolo appalto Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e nel 5 del presente Contratto.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’art. 5. In caso di mancato violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e 2 che precedono e all’articolo 16?, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei termini contrattuali precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di cui al successivo articolo 26 sarà applicata contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederm, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille all'1‰ (zero virgola cinque uno per mille) del relativo importo netto stabilitoMassimale, determinato in ragione di quanto previsto all’artai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento 5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille)sensi dell’art. La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità1252 del codice civile.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 percento) del corrispettivo contrattualizzato Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopratre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale Committente si riserva la facoltm di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penalirisolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. In tutti i casi 1456 c.c., e di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere avvalersi di ultimare gli interventi manutentivi affidati altro contraente in forza dell’Accordo Quadro ed in corso danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esecuzionerivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per causati.
8. Si applicano le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavoridisposizioni di cui all’art. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione 108 del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Consulting Agreement
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori 1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto dei tempi stabiliti per 10 di 26 delle modalitm e termini prescritti e concordati dal DEC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che precedono.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’articolo 5. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il singolo appalto e nel Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
3. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali delle tempistiche concordate dal DEC e RCA, o di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilitoquelle indicate nell’Offerta Tecnica, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà verrm applicata una penale pari al costo di installazione in danno all’1‰ (un per mille) del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterioMassimale del Contratto.
4. Si Ai fini dell’applicazione delle penali da ritardo, si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui alla documentazione contrattuale. In tal caso, la Committente applicherm all’Appaltatore la rispettiva penale, non esaustiva, sino alla data in cui la prestazione inizierm ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla documentazione contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Con riferimento agli indicatori di qualitm di cui all’Appendice n. 1 del Capitolato Tecnico, si applicano le penali ivi previste.
6. Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica, la Committente si riserva di applicare le penali di seguito indicate: - qualora sia ravvisato che la prestazione è effettuata con modalitm difformi da quanto dichiarato nella Relazione tecnica presentata dall’Appaltatore (con riferimento al criterio discrezionale n. 1), è possibile applicare una penale pari 0,5% del valore del contratto per ogni difformitm rilevata. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a colmare la predetta difformitm tempestivamente e comunque entro un mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora, alla scadenza di tale periodo, la difformitm metodologica dovesse continuare a persistere la Committente si riserva di applicare un’ulteriore penale di importo maggiorato del 10% rispetto alla precedente; in tal caso verrm concesso all’Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disallineamento. Qualora la difformitm dovesse persistere la Committente si riserva la facoltm di risolvere il contratto. Le penali sono cumulabili e non recuperabili.
7. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Committente, senza necessitm di diffida o procedimento giudiziario, potrm, a proprio insindacabile 11 di 26 giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale conseguente obbligo di reintegrazione della stessa in capo all’Appaltatore) ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ai fini dell’irrogazione sensi dell’art. 1252 c.c., ivi compresi i corrispettivi maturati. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previstostessa.
8. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopraMassimale, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale Committente si riserva la facoltm di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., e di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere avvalersi di ultimare gli interventi manutentivi affidati altro contraente in forza dell’Accordo Quadro ed in corso danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esecuzionerivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
9. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni causati.
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto all’Appaltatore dalla Societm; l’Appaltatore dovrm comunicare per iscritto le violazioni e proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavoripenali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
11. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 108 del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneD.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
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Samples: Contract for the Provision of Monitoring and Legislative Management Services
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso La FGI avrà facoltà di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione il contratto stesso, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del Codice civile, in caso di:
1) Non veridicità di distinti contrattiuna o più delle dichiarazioni rese dal soggetto individuato ai fini della procedura di aggiudicazione e/appalti siano applicate penali complessivamente superiori o esistenza in capo allo stesso di una delle situazioni di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2) Cessione non autorizzata, anche parziale, delle prestazioni previste dal contratto;
3) Violazione degli obblighi di riservatezza da parte del soggetto individuato;
4) Qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali da parte del soggetto individuato che abbia provocato pregiudizio alla FGI. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la FGI, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al 10% fornitore aggiudicatario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dell’1 (uno) per mille del valore dell’Accordo quadrodell’intero importo dell’ordine esecutivo ad un massimo dello 0,5%. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta L’eventuale applicazione delle penalipenali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzioneIl Responsabile del Procedimento o il responsabile dell’esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali non esclude sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della FGI, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la FGI si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale (qualora previsto) entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto. La FGI avrà inoltre facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Dlgs 50/2016. In seguito alla risoluzione del contratto a norma del presente articolo, la FGI avrà diritto della Stazione Appaltante di pretendere ad incamerare la cauzione definitiva, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensionemaggior danno.
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PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel rispetto dei tempi stabiliti Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il singolo appalto tramite di ciascuna struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’affidatario giustifichi e nel caso motivi le problematiche emerse in fase di mancato rispetto dei termini contrattuali esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilitopunto precedente, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano fa luogo all’applicazione delle penali previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUPdall’allegato Disciplinare Tecnico. In caso di difformità riscontrate dal DLinadempimenti imputabili all’’Affidatario del servizio, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali di cui sopra all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimenti, di procedere, ai sensi dell’art. 1453 e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b)seguenti del Codice Civile, il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso, con riserva di istanze risarcitorie. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto In caso di diritto qualora nel corso dell’esecuzione formale contestazione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopracolpevoli inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante struttura di riferimento dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committente, concernente il servizio in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneoggetto.
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PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali ritardo nell’avvio delle attività di cui al successivo articolo 26 precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 all’1 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale contrattuale per ogni giorno solare di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate ritardo, fino ad un massimo del 10%; oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata, senza bisogno di messa in riferimento al criterio mora o di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della penale contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUPPrestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di difformità riscontrate dal DLcontestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato Prestatore dovrà comunicare in fase ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della diffidastessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, portandole ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a compimento nei termini indicati giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella medesima diffidapresente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Trascorso infruttuosamente L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione contratto, in danno dell’installazione e per colpa del sistema Prestatore e fatta salva la facoltà dell’Agenzia di monitoraggio previstorichiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del singolo contratto/appalto , in danno e colpa del Prestatore, in caso di: - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da parte della Stazione Appaltante rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti; - subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui sopraintende risolto, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione. L’applicazione delle penali non esclude fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il al risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensionedell’eventuale maggior danno.
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Samples: Service Agreement
PENALI E RISOLUZIONE. 1. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei tempi stabiliti per il singolo appalto Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e nel 5 del presente Contratto.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformità all’art. 5. In caso di mancato violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalità e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e 2 che precedono e all’articolo 16, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei termini contrattuali precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di cui al successivo articolo 26 sarà applicata contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederà, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così 8 di 18 come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille all'1‰ (zero virgola cinque uno per mille) del relativo importo netto stabilitoMassimale, determinato in ragione di quanto previsto all’artai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento 5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille)sensi dell’art. La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità1252 del codice civile.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP avvierà le attività per procedere all’esecuzione in danno dell’installazione del sistema di monitoraggio previsto6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di cui soprasopra dovesse raggiungere il 5% (5 percento) del Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale Committente si riserva la facoltà di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penalirisolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. In tutti i casi 1456 c.c., e di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere avvalersi di ultimare gli interventi manutentivi affidati altro contraente in forza dell’Accordo Quadro ed in corso danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di esecuzionerivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per causati.
8. Si applicano le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavoridisposizioni di cui all’art. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione 108 del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensioneD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Affidamento Per La Fornitura Di Buoni Pasto Elettronici