PENALI PER IL RITARDO Clausole campione

PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a: 1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 2) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; 3) l’elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori; 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Università deve effettuare entro il termine di legge; 5) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti; 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto; Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti o dello stato finale. Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Università avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Schema di contratto.
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto dei tempi stabiliti e comunicati dalla Direzione Lavori. Saranno applicate penali per il ritardo nei casi e con le modalità che sono descritte nel Capitolato Speciale a cui si rimanda. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo dell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
PENALI PER IL RITARDO. In caso di ritardo nella ultimazione degli interventi di manutenzione rispetto alla data indicata nell’ordine di lavoro, ovvero rispetto alla data successivamente concordata, come indicato all’art. 3.3., verrà applicata una penale di importo pari a euro 50,00. Qualora la somma delle penali irrogate sia superiore a dieci, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto e conseguentemente dell’Accordo Quadro.
PENALI PER IL RITARDO. 1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale pari all’1,00 per mille dell’importo contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile di procedimento avvierà le procedure previste dall’art. 119 del D.P.R. 554/1999 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: I. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 13, comma 3; II. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; III. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; IV. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) è disapplicata e se già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito ad andamento imposto dei lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’art. 17. 4. la penale di cui al comma 2 lettera b) e d) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2 lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
PENALI PER IL RITARDO. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione delle singole lavorazione oggetto di ordine di servizio è prevista una penalità giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, fino a un massimo di penalità applicabile pari al 10% dell’importo contrattuale. Le penali verranno applicate al termine di esecuzione dei singoli ordini di servizio. Salva la facoltà dell’Amministrazione, nei casi d’urgenza, di far eseguire i lavori da altra impresa addebitandone i relativi costi all’appaltatore. Qualora gli ordini di servizio del Direttore dei Lavori non siano iniziati entro 5 giorni dal loro ricevimento, verrà applicata una penale di €. 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. Per interruzione dei lavori per cause imputabili all’Impresa (mancanza di mano d’opera, di mezzi, materiali, ecc.) verrà applicata la penale di €. 100,00 (cento) per ogni giorno di interruzione.
PENALI PER IL RITARDO. 1. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine fissato per l’ultimazione, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza svolte da professionisti esterni e sottostare alla penale pecuniaria pari allo 0,10% per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 50 del C.S.A. e secondo quanto previsto dall’art. 117 comma 3 del D.P.R. 554/99. Raggiunto il 10% dell’importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006. 2. L’applicazione della penale non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’inte-grale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale stessa. 3. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale potrà essere dedotto in corso di pagamento della rata precedente il saldo.
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione tipo edile, fabbro, falegname, elettrico nel rispetto dei tempi stabiliti nel presente Capitolato. Saranno applicate penali per il ritardo nei casi e con le modalità in appresso descritte. L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Facoltà di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo dell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione. In caso di ritardo nella ultimazione degli interventi di manutenzione tipo edile, fabbro, falegname, elettrico rispetto alla data indicata nell’ordine di lavoro, verrà applicata una penale di importo pari a euro 50,00 giornaliere. Qualora la somma complessiva delle penali irrogate durante la durata del contratto sia superiore al 10% (diecipercento), il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii per la risoluzione del contratto e conseguentemente dell’Accordo Quadro
PENALI PER IL RITARDO. Ai sensi dell’art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione è prevista la penalità nella misura giornaliera dell’ 0,3 per mille dell’ammontare del netto contrattuale, per cui la penale corrisponderà a euro 23,10 per ogni giorno di ritardo, salvo il limite massimo previsto dall'art. 145, comma 3 del D.P.R. n.207/2010.
PENALI PER IL RITARDO. Fermo restando quanto previsto agli artt. “Esecuzione in danno” e “Risoluzione del contratto”, il Committente si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali: Lavoro programmato 1‰ dell’importo netto contrattuale. Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo pattuito per l’esecuzione delle lavorazioni programmate. Lavoro urgente 1‰ dell’importo netto contrattuale Per ogni ora di ritardo oltre le 24h Lavoro immediato 1‰ dell’importo netto contrattuale. Per ogni ora di ritardo oltre l’ora Disposizione impartite a mezzo ordine di servizio 0,9‰ dell’importo netto contrattuale. Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo pattuito per l’esecuzione delle lavorazioni programmate.
PENALI PER IL RITARDO. Per ogni ritardo negli adempimenti contrattuali è prevista la penalità nella misura di € (corrispondente all’1 per mille dell’importo netto contrattuale) per ogni giorno di ritardo. In particolare la penale verrà applicata per i ritardi registrati rispetto ai termini indicati all’art.8. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone al responsabile del servizio la risoluzione del contratto per grave inadempimento nel rispetto delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.