Common use of Penali, recesso e risoluzione Clause in Contracts

Penali, recesso e risoluzione. Previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, per ogni giorno di ritardo, di applicare al contratto, in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnica. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: • stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; • frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; • emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; • annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; • mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016.

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Penali, recesso e risoluzione. Previa In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto totale contrattuale per ogni giorno ora di ritardo, ritardo rispetto ai tempi di applicare al contratto, in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali intervento previsti. La penale dell’1 per mille sarà applicata anche per ogni altro evento di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnicaesecuzione del servizio difforme dagli obblighi previsti dal presente documento. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; - frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; • annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; • - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; - mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva dal deposito cauzionale e, ove questa questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016.

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Penali, recesso e risoluzione. Previa In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, di applicare al contratto, . La penale sarà applicata anche in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato consegna di prodotto difettoso o difforme rispetto a quello richiesto e in ogni caso di quanto inserito nell’offerta tecnicaesecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l’aggiudicataria previsti dal presente documento. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga protraesse oltre il quinto giorno naturale e consecutivoi 10 (dieci) giorni lavorativi, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenziaunilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio la fornitura/servizio/lavoro ovvero la parte del servizio della fornitura/servizio/lavoro non eseguito eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; • frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; • - manifesta incapacità nell’esecuzione del serviziodella fornitura; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio nell’espletamento dell’appalto da parte della Società senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; • mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016...

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Samples: toscana.agenziaentrate.it

Penali, recesso e risoluzione. Previa In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, di applicare al contratto, . La penale sarà applicata anche in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato consegna di prodotto difettoso o difforme rispetto a quello richiesto e in ogni caso di quanto inserito nell’offerta tecnicaesecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l’aggiudicataria previsti dal presente documento. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga protraesse oltre il quinto giorno naturale e consecutivoi 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenziaunilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio la fornitura ovvero la parte del servizio della fornitura non eseguito eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; • frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; • - manifesta incapacità nell’esecuzione del serviziodella fornitura; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - consegna di prodotti diversi da quelli indicati in gara per un numero di unità superiore a cinque; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; • mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016...

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Penali, recesso e risoluzione. Previa In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero di malfunzionamento degli strumenti telematici di erogazione dei corsi dipendente dall’aggiudicataria, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto totale contrattuale per ogni giorno di ritardo, ritardo o malfunzionamento. La penale dell’1 per mille sarà applicata anche per ogni altro evento di applicare al contratto, in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative esecuzione del servizio difforme dagli obblighi previsti dal presente documento e da tutti quelli allegati alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnicaRDO. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; - frode o grave negligenza nell’esecuzione del serviziocontratto; - manifesta incapacità nell’esecuzione del serviziocontratto; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio dei corsi senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; - mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. ; La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva dal deposito cauzionale e, ove questa questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Particolari Di Contratto

Penali, recesso e risoluzione. Previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, Il Direttore della Esecuzione sentito il RUP applicherà una penale pari allo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardoritardo o di esecuzione relativamente ad ogni prestazione non resa nelle cadenze temporali e nei modi stabiliti. Il Responsabile del Procedimento provvederà a contestare i vari inadempimenti in contraddittorio con la ditta, la quale ha facoltà di applicare produrre in forma scritta, controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. In mancanza di controdeduzioni entro il suindicato termine, il RUP procederà direttamente all’applicazione delle penali a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’inadempimento fino al contrattocessare dello stesso. Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnica. Resta resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno danno, ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre i termini indicati nella contestazione, l’Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenziacontratto, mediante semplice comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior dannodanno e salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 1457 c.c. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; sospensione del servizio senza giustificato motivo; reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva dal deposito cauzionale e, ove questa questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Penali, recesso e risoluzione. Previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, per Per ogni giorno di ritardoin cui le prestazioni non verranno rese nei tempi e nei modi stabiliti nel presente documento, di applicare e nelle Specifiche tecniche, l’Agenzia applicherà alla Società una penale determinata in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al contratto, dieci per cento. La penale sarà applicata anche in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnicaesecuzione della fornitura difforme dagli obblighi previsti dal presente documento e dalle Specifiche tecniche. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga protraesse oltre il quinto giorno naturale e consecutivoi 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenziaunilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio i servizi ovvero la parte del servizio dei servizi non eseguito eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; • frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; • - manifesta incapacità nell’esecuzione del serviziocontratto; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; • .. - mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio della fornitura o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-e- mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva dal deposito cauzionale e, ove questa questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi Qualora inoltre, in cui lo ritenga necessariocorso d’esecuzione dell’appalto, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016venisse stipulata analoga Convenzione Consip a condizioni più vantaggiose per l’Agenzia, il recesso potrà essere esercitato in ogni tempo, con preavviso non inferiore a trenta giorni.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Particolari Di Contratto

Penali, recesso e risoluzione. Previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, per ogni giorno di ritardo, di applicare al contratto, in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnica. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui venisse impiegato nel servizio personale senza le qualifiche richieste da capitolato, o in numero inferiore a quanto previsto, potrà essere applicata una penale pari a euro cinquanta per ogni giorno di scorretta esecuzione. Gli Uffici saranno autorizzati a non far accedere ai locali il personale inidoneo o insufficiente. In tal caso, nulla sarà dovuto al fornitore, fatta salva l’eventuale applicazione della penale. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; sospensione del servizio senza giustificato motivo; reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di garaprocedura; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, ovvero tramite scorrimento della graduatoria, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-e- mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione Programmata E Non Programmata Degli Impianti Elettrici Presso Gli Uffici Dipendenti Dalla Direzione Regionale Del Piemonte Dell’agenzia Delle Entrate

Penali, recesso e risoluzione. Previa Qualora per causa imputabile all’Aggiudicataria le attività di cui al presente contratto non possano essere compiute, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno ora di ritardodocenza non eseguita, di applicare al contrattoovvero non eseguita in conformità alle prescrizioni contenute nel presente documento, in tutto o in partenel Capitolato allegato alla RDO, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnicaovvero agli accordi esecutivi che interverranno con gli Uffici dell’Agenzia. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; - frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; - mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva dal deposito cauzionale e, ove questa questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Penali, recesso e risoluzione. Previa In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, di applicare al contratto, . La penale sarà applicata anche in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato consegna di prodotto difettoso o difforme rispetto a quello richiesto e in ogni caso di quanto inserito nell’offerta tecnicaesecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l’aggiudicataria previsti dal presente documento. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla SocietàDitta aggiudicataria, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo nell’esecuzione della prestazione si protragga protraesse oltre il quinto giorno naturale e consecutivoi 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenziaunilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della SocietàDitta aggiudicataria, il servizio della fornitura ovvero la parte del servizio della fornitura non eseguito eseguita dalla Società Ditta stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; • frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; • - manifesta incapacità nell’esecuzione del serviziodella fornitura; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio della fornitura da parte della Ditta senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; • mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016...

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Samples: www1.agenziaentrate.gov.it

Penali, recesso e risoluzione. Previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, per ogni giorno di ritardo, di applicare al contratto, in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnica. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui venisse impiegato nel servizio personale senza le qualifiche richieste da capitolato, o in numero inferiore a quanto previsto, potrà essere applicata una penale pari a euro cinquanta per ogni giorno di scorretta esecuzione. Gli Uffici saranno autorizzati a non far accedere ai locali il personale inidoneo o insufficiente. In tal caso, nulla sarà dovuto al fornitore, fatta salva l’eventuale applicazione della penale. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: • stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; • frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; • emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; • annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; • mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Penali, recesso e risoluzione. Previa In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, l’amministrazione si riserva, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto totale contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penale sarà applicata giornalmente e fino al giorno della corretta esecuzione, di applicare al contratto, anche in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnicaesecuzione della fornitura difforme dagli obblighi previsti dal presente documento. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga protraesse oltre il quinto giorno naturale e consecutivoi 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenziaunilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio la fornitura ovvero la parte del servizio della fornitura non eseguito eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; • frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; • - manifesta incapacità nell’esecuzione del serviziodella fornitura; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; • sospensione del servizio - mancata ultimazione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - consegna di prodotti diversi da quelli indicati in gara per un numero di unità superiore a cinque; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; • mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016...

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Penali, recesso e risoluzione. Previa contestazione dell’addebitoIn caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’amministrazione imputabile alla Società, si riserva, applica per ogni giorno di ritardo, di applicare al contratto, in tutto o in parte, le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto MEPA relative alla prestazione di servizi. Le medesime penali saranno applicate anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnicaritardo una penale pari a 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga protraesse oltre il quinto giorno naturale e consecutivoi 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenziaunilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio la fornitura ovvero la parte del servizio di fornitura non eseguito eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; • frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; • - manifesta incapacità nell’esecuzione del serviziocontratto; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; • mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016...

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