Penalità e risoluzione del contratto. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità: 1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00.= ; 2) Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= ; 3) Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ; 4) Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= per singolo mezzo; 5) Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ; 6) Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 2° ritardo), Euro 250,00.= ; 7) Per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00.=; 8) Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=; 9) Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=; 10) Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato o offerto in gara, Euro 100,00.= ; 11) Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= ; 12) Per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe. Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: • cause di forza maggiore dimostrate; • cause imputabili all'Amministrazione. La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione. Qualora si verificassero, da parte della Ditta , inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi: ➢ perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada; ➢ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; ➢ subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione, o non dichiarato in sede di offerta; ➢ fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative; ➢ utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 6 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la seconda contestazione; ➢ modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara; ➢ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la seconda contestazione; ➢ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
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Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico
Penalità e risoluzione del contratto. La Ditta affidataria, nell’esecuzione 35.1. Il DEC / DL è responsabile del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:
1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00.= ;
2) Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;
3) Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ;
4) Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= per singolo mezzo;
5) Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ;
6) Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 2° ritardo), Euro 250,00.= ;
7) Per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolasticotermini per l'espletamento dell'incarico.
35.2. Per i soggetti non dipendenti della Stazione Appaltante, Euro 150,00.=;
8) Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria adempimento inesatto o incidenteinadempimento delle prestazioni nel corso dell’esecuzione dell’incarico, Euro 200,00.=;si applicherà per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento, una penale da concordare caso per caso, previa contestazione fatta anche via PEC dal RUP. Le penali saranno da trattenersi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del maggior danno; qualora nelle fasi di esecuzione dell’incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per la Stazione Appaltante, il RUP, con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà procederà alla revoca dell’incarico affidato. In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni svolte sino alla data della revoca. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9) Per 35.3. Nel caso in cui le inadempienze di cui al punto precedente o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di competenza dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla Stazione Appaltante, il DEC / DL sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute a tale titolo. È facoltà della Stazione Appaltante rescindere anticipatamente il contratto in ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel momento quando il DEC / DL contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente capitolatoRegolamento, Euro 150,00.=;
10) Per dall’atto di affidamento dell’incarico, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero non effettui le attività dettagliate nei precedenti articoli. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno cinque giorni di preavviso; per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 altra evenienza trovano applicazione le norme del presente capitolato o offerto in gara, Euro 100,00.= ;
11) Per ogni mancata osservanza delle disposizioni Codice civile in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate eccrecesso e risoluzione anticipata.), Euro 1.000,00.= ;
12) Per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe. Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: • cause di forza maggiore dimostrate; • cause imputabili all'Amministrazione. La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione. Qualora si verificassero, da parte della Ditta , inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi: ➢ perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada; ➢ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; ➢ subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione, o non dichiarato in sede di offerta; ➢ fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative; ➢ utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 6 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la seconda contestazione; ➢ modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara; ➢ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la seconda contestazione; ➢ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
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Samples: Regolamento Per Lo Svolgimento Dell’incarico Di Direttore Dell’esecuzione Del Contratto (Dec)
Penalità e risoluzione del contratto. La Ditta affidataria1. In caso di inadempienze e penalità si applica il capitolato speciale di appalto con le modalità prescritte.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nell’esecuzione costituiscono motivo per la risoluzione del servizio avrà l’obbligo di seguire contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le disposizioni seguenti fattispecie:
a) cessione del contratto;
b) subappalto non autorizzato;
c) ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
d) grave inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione dei servizi educativi ed integrativi e delle strutture ad essi destinati, anche su segnalazione della competente ASL;
e) inosservanza del progetto pedagogico e/o educativo;
f) grave o ripetuta inosservanza delle norme di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso relative al personale dipendente e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:
1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00.= mancata applicazione dei contratti collettivi;
2g) Per ogni impiego interruzione non motivata di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= servizio;
3h) Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ;
4) Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= per singolo mezzo;
5) Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ;
6) Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 2° ritardo), Euro 250,00.= ;
7) Per ogni mancato rispetto dei percorsi della normativa e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00.=;
8) Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=;
9) Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=;
10) Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato o offerto in gara, Euro 100,00.= ;
11) Per ogni mancata osservanza delle disposizioni specifiche prescrizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo sui luoghi di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= lavoro;
12i) Per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe. Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: • cause di forza maggiore dimostrate; • cause imputabili all'Amministrazione. La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione. Qualora si verificassero, da parte della Ditta , inadempienze previsione e/o gravi negligenze riguardo sostituzione delle figure professionali previste dal capitolato speciale di appalto;
j) inadempienza agli oneri e/o obblighi contrattualie/o modalità di esecuzione del servizio risultanti dal capitolato speciale di appalto e del presente contratto, l’Amministrazione avrà tale da compromettere la facoltà funzionalità dei servizi;
k) perdita dei prescritti requisiti.
l) casi documentati di risolvere violenza fisica e/o psicologica sui minori.
3. Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori dannidel danno, nonché al riconoscimento della responsabilità civile e penale, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata.
4. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione di diritto del contratto, anche se sopravvenute: - l’impossibilità accertata, per l’appaltatore, a realizzare la prestazione ad iniziata esecuzione del presente contratto; - le violazione di obblighi derivanti dal DPR 62/2013 e dal codice di comportamento integrativo comunale.
5. Il contratto si risolve comune committente, ai sensi dell’art. 1456 c.c109 D. Lgs n. 50/2016, si riserva la possibilità di recedere dal contratto di appalto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere all’appaltatore le somme dovute per le prestazioni sino a quel giorno maturate., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi: ➢ perdita dei requisiti di idoneità
6. È fatto salvo ogni diritto della stazione appaltante al risarcimento per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada; ➢ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; ➢ subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione, o non dichiarato in sede di offerta; ➢ fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative; ➢ utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 6 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la seconda contestazione; ➢ modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara; ➢ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la seconda contestazione; ➢ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;i danni subiti.
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Samples: Contract for Educational and Integrative Services for Early Childhood
Penalità e risoluzione del contratto. La Ditta affidataria1. In caso di inadempienze e penalità si applica l'art. 15 del capitolato speciale di appalto, nell’esecuzione come le modalità prescritte.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del servizio avrà l’obbligo Codice Civile per i casi di seguire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le disposizioni seguenti fattispecie:
a) cessione del contratto;
b) subappalto non autorizzato;
c) ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
d) grave inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione dei centri di produzione pasti;
e) utilizzo di derrate alimentari in violazione alle norme previste dal contratto e allegati relativi e dalla normativa vigente, sia per gli aspetti igienici che per le caratteristiche merceologiche;
f) accertamento di episodio di intossicazione o tossinfezione alimentare;
g) inosservanza delle norme di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso relative al personale dipendente e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:
1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00.= mancata applicazione dei contratti collettivi;
2h) Per ogni impiego interruzione non motivata di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= servizio;
3i) Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ;
4) Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= per singolo mezzo;
5) Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ;
6) Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 2° ritardo), Euro 250,00.= ;
7) Per ogni mancato rispetto dei percorsi della normativa e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00.=;
8) Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=;
9) Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=;
10) Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato o offerto in gara, Euro 100,00.= ;
11) Per ogni mancata osservanza delle disposizioni specifiche prescrizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo sui luoghi di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= lavoro;
12j) Per mancato rispetto della normativa e delle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
k) mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe. Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: • cause di forza maggiore dimostrate; • cause imputabili all'Amministrazione. La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione. Qualora si verificassero, da parte della Ditta , inadempienze previsione e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattualisostituzione delle figure professionali previste nell'offerta di gara;
l) Applicazione di n. 3 penali diverse per la stessa violazione tra quelle previste nell'art.15;
m) errore nella preparazione e somministrazione di dieta speciale tale da pregiudicare, l’Amministrazione avrà in modo grave, la facoltà di risolvere salute dell'utente.
3. Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori dannidel danno, nonché al riconoscimento della responsabilità civile e penale, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata.
4. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione di diritto del contratto, anche se sopravvenute: - l’impossibilità accertata, per l’appaltatore, a realizzare la prestazione ad iniziata esecuzione del presente contratto; - le violazione di obblighi derivanti dal DPR 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001”.
5. Il contratto si risolve comune committente, ai sensi dell’art. 1456 1373 c.c., mediante si riserva la seguente clausola risolutiva espressapossibilità di recedere dal contratto di appalto a suo insindacabile giudizio, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi: ➢ perdita dei requisiti di idoneità impegnandosi a corrispondere all’appaltatore le somme dovute per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada; ➢ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; ➢ subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione, o non dichiarato in sede di offerta; ➢ fallimento o concordato preventivo, le prestazioni sino a quel giorno maturate.
6. È fatto salvo diverse disposizioni legislative; ➢ utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 6 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la seconda contestazione; ➢ modificazione nel corso dell'appalto ogni diritto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara; ➢ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la seconda contestazione; ➢ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore stazione appaltante al 10% dell'importo del contratto;risarcimento per i danni subiti.
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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Ristorazione Scolastica
Penalità e risoluzione del contratto. La Ditta affidataria, nell’esecuzione 1.L’affidamento della concessione del servizio avrà l’obbligo di seguire gestione bar e di piccola ristorazione deve svolgersi secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni norme del presente capitolatoCapitolato di gara. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto 0.Xx caso di applicare le accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, San Servolo srl applicherà una penale di Euro 500,00 per ogni violazione riguardante i seguenti penalitàaspetti:
1a) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 qualità del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente capitolato, Euro 1.000,00.= Capitolato;
2b) Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;
3) Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ;
4) Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= per singolo mezzo;
5) Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ;
6) Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 2° ritardo), Euro 250,00.= di apertura e chiusura dell'esercizio;
7c) Per ogni mancato rispetto irregolarità a seguito dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00.=controlli effettuati;
8) Per ogni mancato d) igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto, corretto stato e uso dei locali, attrezzature e arredi;
e) rispetto delle norme di sicurezza;
f) impiego del termine massimo previsto personale non corrispondente a quanto prescritto dal precedente art. 9 per l'attivazione Capitolato;
g) scarso decoro e correttezza dei dipendenti del servizio Concessionario nei rapporti con mezzo sostitutivo in l'utenza; 0.Xx caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=;
9) Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=;
10) Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto reiterate inadempienze sarà facoltà di San Servolo srl procedere alla risoluzione del Contratto per inadempienza secondo quanto previsto all'artsuccessivamente specificato. 6 del presente capitolato o offerto in gara, Euro 100,00.= ;
11) Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia La somma di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo. 4.San Servolo srl risolverà il Contratto di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= ;
12) Per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2019diritto, ai sensi dell'art. 6 1456 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzicodice civile, nei confronti dei quali seguenti casi:
a) mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta)
b) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
c) mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal
d) ricevimento della relativa richiesta da parte di San Servolo srl in caso di rinnovo del Contratto;
e) sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del Concessionario;
f) gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato. 0.Xx Contratto cesserà la ditta rimane comunque sua efficacia nei seguenti casi:
a) cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario o prosecuzione dell’attività sotto la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’assegnazione direzione di un termine curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure se il Concessionario entri in liquidazione;
b) allorché si manifesti qualunque altra forma di giorni 8 (ottoincapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del Contratto;
c) lavorativi qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi comportamento professionale del fornitore;
e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la presentazione di eventuali discolperegolare esecuzione del Contratto;
f) il Concessionario ceda il Contratto. Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: • cause di forza maggiore dimostrate; • cause imputabili all'Amministrazione. La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione. Qualora si verificassero, da parte della Ditta , inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà 6.Xxx Xxxxxxx xxx ha altresì la facoltà di risolvere il contrattoContratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa regolare diffida scritta ad adempiereadempiere entro il termine di 15 giorni, trattenendo decorso il quale il Contratto si intende risolto di diritto, qualora:
a) il Concessionario non dia inizio alla gestione dei locali alla data stabilita nel Contratto;
b) il Concessionario non esegua la cauzione definitiva gestione in modo strettamente conforme alle disposizioni del Contratto;
c) il Concessionario non impieghi personale o mezzi con i requisiti concordati;
d) il Concessionario non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione di San Servolo srl di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del Contratto nei termini prescritti;
e) il Concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente Capitolato speciale, fermo restando dopo l'applicazione delle penali;
f) il diritto Concessionario sospenda l'esecuzione del Contratto per motivi imputabili a sé stesso. 0.Xx caso di risoluzione del Contratto per una delle cause di cui al risarcimento degli ulteriori dannipresente articolo, San Servolo srl si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dal Concessionario. Il contratto 8.Xxxxxx indennizzo è dovuto al Concessionario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 9.San Servolo srl ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il Concessionario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il Concessionario rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. 10.San Servolo srl può recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa che si risolve riflettano ai sensi dell’artfini ed agli scopi del servizio appaltato. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa11.San Servolo srl può recedere dal Contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PECcomunicare al Concessionario, nelle seguenti ipotesi: ➢ perdita dei requisiti per motivi di idoneità per l’accesso alla professione interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di trasportatore di viaggiatori su strada; ➢ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; ➢ subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione, o non dichiarato in sede di offerta; ➢ fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative; ➢ utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 6 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la seconda contestazione; ➢ modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara; ➢ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la seconda contestazione; ➢ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;recesso dal Contratto.
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Samples: Concession Agreement
Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100,00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La Ditta affidataria, nell’esecuzione penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio avrà l’obbligo del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di seguire le disposizioni mancato pagamento della penale il Comune si riserva di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di applicare le risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti penalitàcasi:
1) Per ogni giorno naturale e consecutivo . sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche di ritardo rispetto alla data uno solo dei servizi di avvio indicata all'art. 2 del cui al presente capitolato, Euro 1.000,00.= capitolato oltre 7 giornate anche non continuative;
2) Per ogni . impiego di personale non in possesso grado di garantire il livello di efficienza dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= servizi;
3) Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, . mancata reintegrazione della moralità e della personalità fidejussione a seguito dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= prelievi fatti dal Comune;
4) Per ogni impiego . esercizio di mezzi con caratteristiche diverse da quelle attività non previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= per singolo mezzo;
5) Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ;
6) Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 2° ritardo), Euro 250,00.= ;
7) Per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00.=;
8) Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal nel precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=;
9) Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=;
10) Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato o offerto in gara, Euro 100,00.= ;
11) Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone 1 e non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= ;
12) Per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe. Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: • cause di forza maggiore dimostrate; • cause imputabili all'Amministrazioneautorizzate. La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare motivazione circa la risoluzione del contratto. Restano contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione. Qualora si verificassero, da parte della Ditta , inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c10 giorni., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi: ➢ perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada; ➢ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; ➢ subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione, o non dichiarato in sede di offerta; ➢ fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative; ➢ utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 6 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la seconda contestazione; ➢ modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara; ➢ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la seconda contestazione; ➢ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
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Samples: Capitolato d'Onere
Penalità e risoluzione del contratto. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:
1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00.= ;
2) Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;
3) Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ;
4) Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= per singolo mezzo;
5) Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ;
6) Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 2° ritardo), Euro 250,00.= ;
7) Per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00.=;
8) Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in In caso di avaria o incidenteinadempienze e penalità si applica l'art. 12 del capitolato speciale di appalto, Euro 200,00.=;
9) Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=;
10) Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di con le modalità prescritte. Oltre a quanto previsto all'artdall'art. 6 1453 del presente capitolato o offerto in garaCodice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, Euro 100,00.= ;
11) Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= ;
12) Per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2019, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 6 1456 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patitiCodice Civile, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PECle seguenti fattispecie:
a) e l’assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe. Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: • cause di forza maggiore dimostrate; • cause imputabili all'Amministrazione. La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione cessione del contratto;
b) subappalto non autorizzato;
c) le fattispecie indicate all’art. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione12 del capitolato speciale di appalto. Qualora si verificasseroNelle ipotesi sopraindicate, da parte della Ditta , inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori dannidel danno, nonché al riconoscimento della responsabilità civile e penale, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata o PEC. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione di diritto del contratto, anche se sopravvenute: - l’impossibilità accertata, per l’appaltatore, a realizzare la prestazione ad iniziata esecuzione del presente contratto; - le violazione di obblighi derivanti dal DPR 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001”. Il contratto si risolve comune committente, ai sensi dell’art. 1456 1373 c.c., mediante si riserva la seguente clausola risolutiva espressapossibilità di recedere dal contratto di appalto a suo insindacabile giudizio, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi: ➢ perdita dei requisiti di idoneità impegnandosi a corrispondere all’appaltatore le somme dovute per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada; ➢ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; ➢ subappalto le prestazioni sino a quel giorno maturate. È fatto salvo ogni diritto del servizio senza preventiva autorizzazione, o non dichiarato in sede di offerta; ➢ fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative; ➢ utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 6 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la seconda contestazione; ➢ modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara; ➢ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la seconda contestazione; ➢ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore comune committente al 10% dell'importo del contratto;risarcimento per i danni subiti.
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Samples: Brokerage Agreement
Penalità e risoluzione del contratto. La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:
1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00.= ;
2) Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;
3) Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ;
4) Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= Le penali sono applicabili per singolo mezzo;
5) Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ;
6) Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 2° ritardo), Euro 250,00.= ;
7) Per ogni mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00.=;
8) Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=;
9) Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini servizi previsti nel presente capitolato. In caso di ritardo nell’avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito FAM si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera di Euro 80,00. Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, FAM potrà applicare le seguenti penali: - danni arrecati dal personale impiegato dal gestore: FAM applicherà una penale pari al 20% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; - esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l’infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' Art.1456 C. C., salve le comunicazioni alle Autorità Competenti; - interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore e non comunicate per iscritto dall’impresa aggiudicataria con regolare preavviso: nel caso di prima infrazione, FAM applicherà una penale di Euro 150,00.=;
10) Per ogni 225,00=, nel caso di una seconda infrazione, la stessa costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.; - mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzialtri adempimenti previsti dal presente capitolato: FAM, nel rispetto per ogni disservizio riscontrato, potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio di quanto previsto all'artFAM, da un minimo di Euro 225,00= ad un massimo di Euro 750,00. 6 FAM si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, per mancato o irregolare adempimento del presente capitolato servizio o offerto in garanell'ipotesi di reiterati inadempimenti, Euro 100,00.= ;
11) Per ogni mancata osservanza irregolarità o negligenze nell'esecuzione delle disposizioni in materia prestazioni oggetto del servizio, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= ;
12) Per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2019procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti1456 C.C., né il diritto di rivalsa di terzicon semplice provvedimento amministrativo, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe. Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: • cause di forza maggiore dimostrate; • cause imputabili all'Amministrazione. La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione conseguente esecuzione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare in danno dell’impresa aggiudicataria inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni. Per ritardi eccedenti i limiti sopra indicati la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione. Qualora si verificassero, da parte della Ditta , inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione FAM avrà la facoltà di risolvere il contratto (di diritto previa diffida ad adempiere entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ai sensi degli art. 1454 e 1455 C.C.) con conseguente incameramento della cauzione, fatte salve le penali già stabilite e l’eventuale esecuzione in danno. Nel caso di esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto la FAM applicherà - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.165,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.. FAM ha facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, mediante la seguente clausola risolutiva espressaoltre che nelle suddette ipotesi, previa dichiarazione nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione del servizio; - inadempimento grave e reiterato alle disposizioni del RUP del contratto riguardanti le modalità di esecuzione del servizio; - stato di insolvenza della impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi: ➢ perdita dei requisiti norme di idoneità per l’accesso alla professione legge di trasportatore di viaggiatori su strada; ➢ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; ➢ subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione, o non dichiarato in sede di offerta; ➢ fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative; ➢ utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 6 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la seconda contestazione; ➢ modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara; ➢ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del cui al presente capitolato, dopo la seconda contestazione; ➢ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
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