(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale) Clausole campione

(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). Per ogni ritardo, relativo all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art. 3, ovvero nei casi previsti dall’ art. 5, 4° comma, del presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del bene oggetto dell’inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi 15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). 13.1 Approntamento alla verifica finale. I ritardi maturati nell’esecuzione delle attività di approntamento alla verifica di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 1, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1‰ dell’importo contrattuale.
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). 1. Approntamento alla verifica funzionale di conformità: Il mancato rispetto di tutti i termini previsti per la comunicazione di approntamento al collaudo, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all' uno per mille del valore netto del contratto.
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). 11.1 Il mancato rispetto dei tempi di consegna, installazione e configurazione della fornitura nonché degli altri servizi previsti, di cui al Capitolato Tecnico – Parti I e II, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto. Nel caso in cui gli interventi di ripristino non vengano eseguiti nelle modalità e nei tempi previsti, l’Amministrazione, laddove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione dell’intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno al Fornitore. 11.2 In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo netto contrattuale.
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). 13.1 Approntamento alla verifica di conformità funzionale
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). Nelle ipotesi di ritardi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale e all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario nonché all’incameramento del deposito cauzionale.
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale) 

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