Perequazione territoriale Clausole campione

Perequazione territoriale. Le Parti assumono e condividono il criterio della perequazione territoriale fra i Comuni interessati degli oneri e degli introiti derivanti dallo sviluppo urbanistico degli ambiti produttivi sovracomunali, ai sensi degli artt. 15 comma 3 e A-13 comma 10 della L.R. 20/2000, e dell’art. 15.6 del PTCP, sia ai fini dell’equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa per insediamenti produttivi secondari e terziari. A tal fine deliberano di istituire un “Fondo di compensazione” dell’Associazione dei comuni Valle dell’Idice, nel seguito denominato “Fondo”, alla cui gestione parteciperanno i Comuni dell’Associazione e la Provincia. Sono attribuite al Fondo: a) le risorse economiche derivanti ai Comuni dell’Associazione, per titoli edificatori rilasciati a partire dal 1° gennaio 2005, dai nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari, che si realizzeranno nell’intero territorio dei Comuni stessi (oneri di urbanizzazione secondari, contributi sul costo di costruzione, contributi D ed S, contributi aggiuntivi e I.C.I.); b) eventuali risorse integrative da parte della Provincia, da altri Enti ovvero da soggetti terzi sulla base di accordi ai sensi dell’art A-26 della L.R. 20/2000. Tramite successive intese nell’ambito dell’Associazione intercomunale, i Comuni possono eventualmente attribuire al Fondo, in tutto o in parte, anche introiti di altra natura, quali in particolare gli oneri di urbanizzazione secondari derivanti dalle aree soggette a piani di recupero, derivanti dalla dismissione degli insediamenti produttivi. L’utilizzo delle risorse sarà stabilito dagli organi di gestione del Fondo secondo una programmazione temporale, in primo luogo per il finanziamento delle opere ed infrastrutture per la qualificazione degli ambiti produttivi sovracomunali di cui ai precedenti Artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in particolare quelle individuate nel Piano di Sviluppo dell’Area Ecologicamente Attrezzata di Ponte Rizzoli, e, in secondo luogo, per il finanziamento di opere, infrastrutture e servizi di interesse generale dei Comuni dell’Associazione, in coerenza con gli indirizzi e le previsioni dei PSC . Le risorse del Fondo potranno anche essere parzialmente utilizzate per il finanziamento di opere e servizi di interesse dei singoli Comuni, secondo ripartizioni concordate fra i Comuni stessi, eventualmente anche attraverso la ridistribuzione delle risorse del Fondo ...
Perequazione territoriale. I Comuni di Bologna e di Calderara di Xxxx si impegnano a condividere le risorse derivanti da tutti gli interventi di nuova edificazione, anche relativi alle attività integrative e complementari che si realizzeranno all’interno del Polo Funzionale a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Perequazione territoriale. 1- In coerenza con quanto indicato agli artt. 20 e 25 della LR 24/2017 e al POIC, in conformità agli esiti degli studi specialistici necessari per la verifica di sostenibilità con particolare riguardo ai temi della mobilità e della sostenibilità ambientale (di cui all’art. 5), previste a corredo della fase attuativa successiva, le Parti condividono di assumere le infrastrutture e i servizi che tali studi indicheranno come necessari alla sostenibilità dell’insediamento, nonché le misure compensative e mitigative degli effetti ambientali evidenziate, come condizionanti la realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo.
Perequazione territoriale. 1. Le Parti assumono e condividono il criterio della perequazione territoriale fra i Comuni interessati degli oneri e degli introiti derivanti dallo sviluppo urbanistico degli ambiti produttivi sovracomunali, ai sensi degli artt. 15 comma 3 e A-13 comma 10 della L.R. 20/2000, sia ai fini dell’equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa per insediamenti produttivi secondari e terziari. A tal fine deliberano di istituire, entro l'approvazione del primo POC di attuazione dell'ambito in oggetto, e comunque entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo, un “Fondo di compensazione” relativo alla gestione dell’ ambito in oggetto di seguito denominato “Fondo”, alla cui gestione parteciperanno i Comuni sottoscriventi il presente Accordo e la Provincia. 2. Sono conferite al Fondo nella forma e nei modi che saranno stabiliti nell'apposito Regolamento: a) il 100 % del contributo di sostenibilità di cui all'art. 4 comma 5 del presente accordo; b) il 100 % dei contributi di costruzione di cui all'art. 27 della L.R. 31/2002, per titoli edificatori relativi ai nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari che si realizzeranno nell'ambito in oggetto; c) il 100 % dell'IMU derivante dai nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari che si realizzeranno nell'ambito in oggetto. 3. La destinazione finale delle risorse, dato atto di quanto previsto dall'accordo territoriale strategico, sarà stabilita dagli organi di gestione del Fondo secondo una programmazione temporale, in primo luogo per il finanziamento delle opere, infrastrutture e servizi per la qualificazione dell’ambito in oggetto, come descritte ai precedenti articoli, in particolare quelle previste nei POC, nei PUA ed eventualmente nel Programma Ambientale dell’Area Ecologicamente Attrezzata e, in secondo luogo, per il finanziamento di opere, infrastrutture e servizi di interesse generale dei Comuni coinvolti. Le risorse del Fondo potranno anche essere utilizzate per il finanziamento di opere e servizi di interesse dei singoli Comuni, secondo ripartizioni concordate fra i Comuni stessi che saranno definite dal Regolamento del Fondo. 4. Le Parti assumono i seguenti impegni, da svolgersi entro la tempistica sotto indicata: a) definire, attraverso la redazione di un apposito "Regolamento di costituzione e gestione del fondo di compensazione", le caratteristiche giuridiche del Fondo, i s...
Perequazione territoriale. 1. In applicazione degli obiettivi assunti dalla pianificazione provinciale, si conviene che gli insediamenti di rilievo sovracomunale, qualificanti il Polo funzionale, concorrono alla costituzione di un fondo perequativo. 2. Tale principio corrisponde alla necessità di assicurare un adeguato grado di copertura finanziaria per la realizzazione delle opere e degli interventi di natura infrastrutturale ed ambientale necessari a garantire la sostenibilità degli insediamenti a forte generazione di traffico e, più in generale, di impatti territoriali. 3. Il principio perequativo sarà sostenuto sia dalla condivisione tra gli Enti pubblici delle risorse economiche derivanti dai nuovi insediamenti, sia dal “contributo di sostenibilità”, posto direttamente a carico dei soggetti attuatori. In relazione a quest’ultimo contributo di sostenibilità resta inteso che nell’ambito del quadro organico infrastrutturale relativo all’area (sulla base delle risultanze del Masterplan) si dovrà prevedere a carico dei soggetti attuatori l’onere degli eventuali interventi di riqualificazione della viabilità esistente, funzionali ai comparti e di interconnessione a quella di progetto. 4. I contributi economici saranno prioritariamente indirizzati alla realizzazione delle opere di sostenibilità infrastrutturale indicate ai precedenti articoli: completamento dell’Asse Lungosavena e potenziamento della rete di trasporto pubblico. 5. Il fondo di perequazione sarà costituito e gestito sulla base di un Regolamento che verrà predisposto e condiviso tra tutti gli Enti sottoscrittori.
Perequazione territoriale sperimentazioni pagamenti servizi ecosistemici B.1 Attuazione sperimentale progetto Bike Marecchia
Perequazione territoriale sperimentazioni pagamenti servizi ecosistemici
Perequazione territoriale sperimentazioni pagamenti servizi ecosistemici Unione Comuni Valmarecchia Ente Gestione Parchi Romagna Regione –Servizio Pianificazione Paesaggio CONTRATTO DI FIUME MARECCHIA
Perequazione territoriale. I Comuni assumono pienamente il criterio della perequazione territoriale fra i Comuni interessati degli oneri e degli introiti derivanti dallo sviluppo urbanistico degli ambiti produttivi sovracomunali, ai sensi degli artt. 15 comma 3 e A-13 comma 10 della L.R. 20/2000, e dell’art. 15.6 del PTCP, sia ai fini dell’equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa per insediamenti produttivi secondari e terziari come previsto dall’Accordo territoriale sottoscritto dalle istituzioni locali.
Perequazione territoriale. 1. In applicazione dell’art. 115 delle Norme del PTCP e delle direttive per l’attuazione contenute nella scheda n. 2 dell’allegato N7 alle Norme del PTCP, i Comuni di Caorso e Monticelli si impegnano a concorrere alla perequazione territoriale conformemente a quanto verrà definito a livello provinciale per l’attuazione delle previsioni sovra comunali.