Modalità di assunzione Clausole campione

Modalità di assunzione. All'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, l'Azienda darà corso alla comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego e consegnare al lavoratore copia del contratto individuale di lavoro. Ai sensi dell'art. 4 - bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, l'Azienda fornirà, all'atto dell'assunzione, al lavoratore le seguenti informazioni, elencate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, indicandole nel contratto scritto di lavoro o nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto da consegnarsi al lavoratore: località di lavoro; data di effettivo inizio della prestazione lavorativa; durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; durata del periodo di prova; inquadramento, livello e qualifica; importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi; orario di lavoro;
Modalità di assunzione. L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. All'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego e consegnare al lavoratore copia della comunicazione stessa oppure copia del contratto individuale di lavoro Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, il datore di lavoro deve fornire, all'atto dell'assunzione, al lavoratore le seguenti informazioni, elencate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, indicandole nel contratto scritto di lavoro o nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto da consegnarsi al lavoratore - identità delle parti; - luogo di lavoro; - data di inizio del rapporto di lavoro; - durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; - durata del periodo di prova e mansioni che ne formeranno oggetto; - inquadramento, livello e qualifica; - importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo di pagamento; - durata delle ferie retribuite o modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; o eventuale rinvio al presente CCNL. - orario di lavoro; - termini di preavviso in caso di recesso o eventuale rinvio al presente CCNL.
Modalità di assunzione. Art. 47 – Documenti per l’assunzione
Modalità di assunzione. L'assunzione del lavoratore, sia a tempo determinato sia indeterminato, sarà effettuata secondo le leggi in vigore e deve risultare da atto scritto contenente: - la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata, qualora si tratti di rapporto di lavoro a tempo determinato; - la tipologia e durata del rapporto; - la durata dell'eventuale periodo di prova; - la qualifica di inquadramento e il titolo delle mansioni; - la tipologia contrattuale; - il trattamento economico iniziale; - l'indicazione dell'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro; - l'indicazione del numero d'iscrizione al libro matricola. Nella lettera di assunzione deve inoltre essere indicato il cognome e nome del legale rappresentante dell'azienda datrice di lavoro, la ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale e la eventuale sede operativa nonché tutti quei dati prescritti per legge. La lettera di assunzione deve essere sottoscritta dal lavoratore per ricezione.
Modalità di assunzione. L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. L’assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all’ufficio di collocamento il giorno successivo non festivo. L’assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: Data di assunzione; Durata del periodo di prova; Qualifica di inquadramento; Trattamento economico; L’indicazione se l’azienda è ricompressa nel sottogruppo Chimica o in quello Gomma Indicazione del CST che eseguirà gli adempimenti di Legge e contrattuali connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Modalità di assunzione. 1. II CNIT prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione di cui all'art.3 inviterà l'interessato a presentare entro 30 gg, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nella delibera del Consiglio Direttivo. Entro tale termine l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato. 2. Scaduto inutilmente tale termine, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, il CNIT comunicherà di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto. 3. L’assunzione con la stipula del contratto di lavoro è firmata dal Direttore del CNIT. 4. II Dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi per il livello VIII e di sei mesi per il livello VII, VI, V, IV e III. 5. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. II periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 4, nel restante periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il caso di sospensione previsto nel comma 5. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta inoltre al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate non godute.
Modalità di assunzione. L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. L’assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all’ufficio di collocamento il giorno successivo non festivo. L’assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: - Data di assunzione; - Durata del periodo di prova; - Qualifica di inquadramento; - Trattamento economico; - Indicazione del CST che eseguirà gli adempimenti di Xxxxx e contrattuali connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Modalità di assunzione. L’assunzione avverrà sulla base della graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice e rimane subordinata a ciò che verrà consentito dalla normativa vigente al momento conclusivo della procedura selettiva , nonché alle necessità organizzative dell’Ente. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto regioni – autonomie locali. Il lavoratore assunto è sottoposto ad un periodo di prova della durata di mesi sei di servizio effettivamente prestato.
Modalità di assunzione. L’assunzione avverrà mediante stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento del quinto livello (durata del periodo formativo pari a 36 mesi), CCNL applicato Commercio, terziario, distribuzione e servizi, con servizio a scavalco presso le sedi di Imperia e Sanremo. La stipula del contratto di apprendistato dovrà avvenire entro il giorno precedente il compimento del trentesimo anno di età, come previsto dalla vigente normativa.
Modalità di assunzione. All'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, l'Azienda darà corso alla comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego e consegnare al lavoratore copia del contratto individuale di lavoro. Ai sensi dell'art. 4 - bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, l'Azienda fornirà, all'atto dell'assunzione, al lavoratore le seguenti informazioni, elencate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, indicandole nel contratto scritto di lavoro o nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto da consegnarsi al lavoratore: ▪ località di lavoro; ▪ data di effettivo inizio della prestazione lavorativa; ▪ durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; ▪ durata del periodo di prova; ▪ inquadramento, livello e qualifica; ▪ importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi; ▪ orario di lavoro.