Periodo di comporto per malattia e infortunio. Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell’articolo 72, seconda parte, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 76 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse disposizioni previste dagli articoli 175 e 177, del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro in esse prevista e fermo restando il principio sancito nella dichiarazione a verbale di cui all’art. 177.
Periodo di comporto per malattia e infortunio. 1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, per tutti gli istituti normativi valgono le stesse disposizioni di legge e di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno.
Periodo di comporto per malattia e infortunio. ART. 78 (Quota giornaliera della retribuzione)
Periodo di comporto per malattia e infortunio. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, lett. a) del d. lgs. 61/2000 le parti prevedono che nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse disposizioni previste dall’art. 46 del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato in 180 giorni, anche in caso di diverse malattie, nei 12 mesi precedenti. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore nell’arco dell’anno solare alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro in esse prevista.
Periodo di comporto per malattia e infortunio. 1. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 70, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 74 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Periodo di comporto per malattia e infortunio. Art. 78 - Quota giornaliera della retribuzione
Periodo di comporto per malattia e infortunio. Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2 e 3 dell'art. 72, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 76 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Periodo di comporto per malattia e infortunio. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, X.Xxx. 15 giugno 2015, n. 81 le parti prevedono che nel rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore, nell'arco dell'anno solare, alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro in esse prevista.
Periodo di comporto per malattia e infortunio. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto si applicano le stesse disposizioni previste dagli artt. 133 e 134, del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in tutti i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro.
Periodo di comporto per malattia e infortunio. Art. 87 - Genitori di portatori di handicap