Rapporto a tempo parziale Clausole campione
Rapporto a tempo parziale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti: - aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale; - aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti:
d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale territoriale. In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Rapporto a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel qua- le siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti; CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricon- durre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti: aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti
d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Rapporto a tempo parziale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Rapporto a tempo parziale. 1. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore nei seguenti limiti:
c) da 18 a 32 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
d) da 78 a 138 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
e) da 936 a 1664 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
f) I suddetti limiti minimi potranno essere ridotti fino ad un terzo in caso di rapporto di lavoro con personale ausiliario inquadrato in 3° categoria, addetto alle pulizie ed al riassetto dei locali dell’agenzia.
g) il trattamento economico, ivi compreso il pagamento delle ferie, dei permessi retribuiti e delle festività, secondo criteri di proporzionali- tà all’entità della prestazione lavorativa;
h) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e del- la collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche;
i) l’eventuale termine fissato per la trasformazione a tempo pieno.
2. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere fra- zionata nell’arco della giornata.
3. Diverse modalità relative alla distribuzione degli orari di lavoro potran- no essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vinco- lante di conformità dell’Ente bilaterale.
Rapporto a tempo parziale. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda.
3) il trattamento economico e normativo determinato secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Rapporto a tempo parziale. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
Rapporto a tempo parziale. 1. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda;
c) il trattamento economico, ivi compreso il pagamento delle ferie, dei permessi retribuiti e delle festività, secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
d) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche;
e) l’eventuale termine fissato per la trasformazione a tempo pieno.
2. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
3. Diverse modalità relative alla distribuzione degli orari di lavoro potranno essere definite previo accordo tra le parti.
Rapporto a tempo parziale. Ai sensi dell’articolo 5 D. Lgs. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, l’instaurazione del rapporto a tempo parziale, dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
3) trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
Rapporto a tempo parziale. Norma transitoria
Rapporto a tempo parziale. Così come disciplinato dall’art.5 della Legge 863/84, il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto e deve essere notificato all’UPLMO. Nel contratto dovrà essere indicato :
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 12 a 25 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a 120 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a 1300 ore;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa. All’atto della stipulazione del contratto a tempo parziale i CED informeranno il lavoratore sugli eventuali riflessi in materia previdenziale derivante dalla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. La prestazione lavorativa giornaliera fino a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. La prestazione lavorativa a tempo ridotto potrà essere svolta per tutti i giorni di normale attività del CED (part time orizzontale) o solo per alcuni - definiti - giorni (part time verticale).